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[TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
Promemoria primo messaggio :
L'obbligo di accompagnare i rifiuti con formulario di identificazione degli stessi sussiste in presenza delle seguenti condizioni: - che l'esecutore del trasporto sia un ente o un'impresa; - che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico; - che non si tratti di modeste quantità (30 kg o 30 l al giorno) eseguiti in modo saltuario ed occasionale ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi. Può essere sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria CE n.1013/2006 per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale; o da documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale in base ale regolamento CE n.1774/2002. Non si applica l'obbligo di compilazione del formulario nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) deve contenere i seguenti dati: - dati del detentore; - origine, tipologia e quantità del rifiuto (peso stimato se da verificare a destino); - impianto di destinazione e tipologia di recupero/smaltimento; - dati del trasportatore e del conducente del mezzo e tipologia di trasporto (soggetto ad ADR su strada o RID su ferrovia); - data e percorso dell'istradamento, se diverso dal più breve; - dati del destinatario, in particolare l'autorizzazione o la comunicazione preventiva con iscrizione nel registro provinciale. Deve essere firmato dal detentore e dal trasportatore (conducente) e redatto in 4 copie: una copia rimane al detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal detentore. La responsabilità del detentore per il correeto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del FIR controfirmata e datata dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti stessi al trasportatore, oppure alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia competente territorialmente della mancata ricezione. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno 5 anni dalla data della loro emissione, e comunque per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano. I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali e regionali competenti in materia di rifiuti; e devono essere annotati sul registro iva-acquisti. La vidimazione dei FIR è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Il formulario può essere emesso dal produttore o detentore del rifiuto o dal trasportatore, ma deve essere redatto dal detentore del rifiuto. Ciò non significa scriverlo materialmente ma implica l'assunzione di responsabilità da parte del detentore del rifiuto per i dati inseriti nello stesso formulario. L'art.4, comma1, del D.M. n.145/1998 prevede che: - i formulari debbano essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie; - i formulari debbano essere predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze (ai sensi dell'art.11 del D.M. 29/11/1978); - gli estremi autorizzativi della tipografia debbano essere riportati su ciascun modulo; - sulla fattura di acquisto del formulario deve essere riportato il numero di serie della prima e dell'ultima pagina. I FIR costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti e, a tal fine, dovranno essere riportati gli estremi identificativi dei FIR sul registro di carico e scarico, in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto (sia nell'operazione di scarico registrata dal detentore, che nell'operazione di carico effettuata dal destinatario sul proprio registro, nonchè in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo; il commerciante o l'intermediario devono riportare solo il numero del FIR, non dovendo entrare in possesso di una copia). Si dovrà anche riportare sulla propria copia del FIR il numero progressivo della registrazione (di scarico per il detentore, di carico per il destinatario, di trasporto per il trasportatore) eseguita sul registro di carico e scarico. Bozza da integrare |
mapi68- Moderatrice
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Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
vaghestelledellorsa ha scritto:
violando di fatto il comma 2 citato
Trovami un verbale, e dico UNO SOLO, redatto da ARPA o Provincia o Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili, Gdf dove si contesta tale violazione.
Poi forse seguirò le tue farneticazioni...
James- Utente Attivo
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Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
in Italy la realtà supera la fantasia ... così come qualche tempo fa un OdC assai zelante contestò in terra lombarda (se non ricordo male) l'assenza dell'asterisco nel CER riportato al campo 4 del FIR in caso di rifiuto pericolosoJames ha scritto:vaghestelledellorsa ha scritto:
violando di fatto il comma 2 citato
Trovami un verbale, e dico UNO SOLO, redatto da ARPA o Provincia o Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili, Gdf dove si contesta tale violazione.
Poi forse seguirò le tue farneticazioni...
Ed il tema che Ti/Vi sottopongo è così poco alessandrino che una regione ha provveduto ad integrare il testo del comma 2 citato, così:
Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere redatto in quattro esemplari, deve essere emesso dal produttore o dal detentore o dal trasportatore dei rifiuti e compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Vedi Tu se farnetico !
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
Ok. E quindi?
James- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : Piemonte
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
... nella "querelle" potrebbe essere d'aiuto la Circolare n. 3934 del 18/06/2003 ?
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/035-Circ3934_18.06.2003.pdf
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/035-Circ3934_18.06.2003.pdf
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
aiuta, aiuta ... ma purtroppo in senso contrario alla prassi vigente dicendo:PiazzaPulita ha scritto:... nella "querelle" potrebbe essere d'aiuto la Circolare n. 3934 del 18/06/2003 ?
la responsabilità assunta dal trasportatore che non compila il formulario, che nulla indica e dichiara e che non firma ma “controfirma” ....
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
E quindi siccome una Regione ha sentito il bisogno di "estendere" al trasportatore il diritto/dovere di emettere il FIR, per tutte le altre Regioni i soggetti titolati rimangono SOLO produttore e detentore (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)James ha scritto:Ok. E quindi?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
Riperdonami ma continuo a non capire dove vuoi arrivare. Vorrei chiuderla li perchè non ho tempo da perdere... ma ho visto che hai citato zone geografiche che conosco molto bene...
Riprovo a metterti in pratica ciò che succede nel mondo reale:
Normalmente, io produttore, compilo il mio bel formulario. Do per scontato che lo faccio in modo corretto. Ma a volte, vuoi perchè mi è finito il bollettario nel tombino , vuoi perchè sono in ferie , vuoi perchè la sera prima mi sono rotto entrambe le mani , capita che il trasportatore arrivi già con il formulario parzialmente compilato, ovviamente su mie indicazioni fornite in anticipo. Dopo la pesata, ovvero prima che il mezzo esca dal mio cancello, ci sediamo nel gabbiotto "PESA", prendiamo un caffè e terminiamo la compilazione, indicando i pesi, l'ora, E LE FIRME, MIA fatta da me, e SUA fatta da lui.
Ora, premesso che è tutto compilato correttamente e alla perfezione, spiegami cosa diavolo può capitarmi se il camion viene fermato da una pattuglia.
Richiedono una perizia calligrafica per vedere chi ha "compilato" il FIR?
Chiamano i RIS per far analizzare l'inchiostro della biro se mia o sua?
Fanno indagini per verificare se le impronte sulla biro sono mie o del trasportatore e chi l'ha utilizzata per ultimo?
Boh...vedi tu.
Se hai tempo da perdere a inventarti casistiche assurde, e penso mai successe realmente, divertiti.
Se invece proponi un caso vero magari intervengono anche altri. ;-)
Riprovo a metterti in pratica ciò che succede nel mondo reale:
Normalmente, io produttore, compilo il mio bel formulario. Do per scontato che lo faccio in modo corretto. Ma a volte, vuoi perchè mi è finito il bollettario nel tombino , vuoi perchè sono in ferie , vuoi perchè la sera prima mi sono rotto entrambe le mani , capita che il trasportatore arrivi già con il formulario parzialmente compilato, ovviamente su mie indicazioni fornite in anticipo. Dopo la pesata, ovvero prima che il mezzo esca dal mio cancello, ci sediamo nel gabbiotto "PESA", prendiamo un caffè e terminiamo la compilazione, indicando i pesi, l'ora, E LE FIRME, MIA fatta da me, e SUA fatta da lui.
Ora, premesso che è tutto compilato correttamente e alla perfezione, spiegami cosa diavolo può capitarmi se il camion viene fermato da una pattuglia.
Richiedono una perizia calligrafica per vedere chi ha "compilato" il FIR?
Chiamano i RIS per far analizzare l'inchiostro della biro se mia o sua?
Fanno indagini per verificare se le impronte sulla biro sono mie o del trasportatore e chi l'ha utilizzata per ultimo?
Boh...vedi tu.
Se hai tempo da perdere a inventarti casistiche assurde, e penso mai successe realmente, divertiti.
Se invece proponi un caso vero magari intervengono anche altri. ;-)
Ultima modifica di James il Mar Giu 20, 2017 4:54 pm - modificato 1 volta.
James- Utente Attivo
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Località : Piemonte
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
... e, non per confondere ulteriormente ma per non farsi mancare nulla, in materia di Circolari (sia dell'Albo che di altre amministrazioni):
Le circolari, al contrario della legge, sono solo atti interni e vincolano solo i dipendenti della pubblica amministrazione
https://www.laleggepertutti.it/165450_che-valore-ha-una-circolare
Le circolari, al contrario della legge, sono solo atti interni e vincolano solo i dipendenti della pubblica amministrazione
https://www.laleggepertutti.it/165450_che-valore-ha-una-circolare
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
Mah, a volte penso che il Vaghe possa essere ipovedente.
Troppe seghe mentali...
E ora bannatemi
Troppe seghe mentali...
E ora bannatemi
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 68
Località : veneto
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
purtroppo presbite, per l'età,cirillo ha scritto:Mah, a volte penso che il Vaghe possa essere ipovedente.
ma @cirillibus non dormire troppo poiché il sonno della ragione genera mostricci
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
C'è sempre il mitico DM 145/98 che è vivo e lotta insieme a noi
Articolo 2 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
Articolo 2 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 66
Località : roma
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
Non ho le emoticon a disposizione...
...Standing ovation da stadio...;-)
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James- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : Piemonte
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
brava brava bravissima ... bella riscoperta !isamonfroni ha scritto:C'è sempre il mitico DM 145/98 che è vivo e lotta insieme a noi
mi rimane il sassolino del principio giuridico espresso in forma di brocardo : "Quod postremum populus iussisset, id ius ratumque esset" ed il criterio gerarchico di risoluzione dell'antinomia (La norma di rango più alto annulla quella di rango inferiore) ma me lo dimentico subito, oh se me lo dimentico.
brava bravissima bella intuizione chapeau
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
Ma che droghe fumi?
James- Utente Attivo
- Messaggi : 137
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : Piemonte
Re: [TOP] Formulario di identificazione del rifiuto
io ho una bella proposta..
bruciamoli ..o sti rifiuti.. o questo post..
bruciamoli ..o sti rifiuti.. o questo post..
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
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