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Messaggio  mapi68 Sab Mag 07, 2011 6:35 pm

Promemoria primo messaggio :

L'obbligo di accompagnare i rifiuti con formulario di identificazione degli stessi sussiste in presenza delle seguenti condizioni:
- che l'esecutore del trasporto sia un ente o un'impresa;
- che non si tratti di rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- che non si tratti di modeste quantità (30 kg o 30 l al giorno) eseguiti in modo saltuario ed occasionale ed in proprio dal produttore dei rifiuti non pericolosi.
Può essere sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria CE n.1013/2006 per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale; o da documento commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale in base ale regolamento CE n.1774/2002.

Non si applica l'obbligo di compilazione del formulario nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) deve contenere i seguenti dati:
- dati del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto (peso stimato se da verificare a destino);
- impianto di destinazione e tipologia di recupero/smaltimento;
- dati del trasportatore e del conducente del mezzo e tipologia di trasporto (soggetto ad ADR su strada o RID su ferrovia);
- data e percorso dell'istradamento, se diverso dal più breve;
- dati del destinatario, in particolare l'autorizzazione o la comunicazione preventiva con iscrizione nel registro provinciale.

Deve essere firmato dal detentore e dal trasportatore (conducente) e redatto in 4 copie:
una copia rimane al detentore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal detentore.
La responsabilità del detentore per il correeto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del FIR controfirmata e datata dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti stessi al trasportatore, oppure alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia competente territorialmente della mancata ricezione. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
Le copie del formulario devono essere conservate per almeno 5 anni dalla data della loro emissione, e comunque per tutto il tempo per il quale è prescritta la conservazione dei registri che integrano.

I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali e regionali competenti in materia di rifiuti; e devono essere annotati sul registro iva-acquisti.
La vidimazione dei FIR è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il formulario può essere emesso dal produttore o detentore del rifiuto o dal trasportatore, ma deve essere redatto dal detentore del rifiuto. Ciò non significa scriverlo materialmente ma implica l'assunzione di responsabilità da parte del detentore del rifiuto per i dati inseriti nello stesso formulario.
L'art.4, comma1, del D.M. n.145/1998 prevede che:
- i formulari debbano essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie;
- i formulari debbano essere predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze (ai sensi dell'art.11 del D.M. 29/11/1978);
- gli estremi autorizzativi della tipografia debbano essere riportati su ciascun modulo;
- sulla fattura di acquisto del formulario deve essere riportato il numero di serie della prima e dell'ultima pagina.

I FIR costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti e, a tal fine, dovranno essere riportati gli estremi identificativi dei FIR sul registro di carico e scarico, in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto (sia nell'operazione di scarico registrata dal detentore, che nell'operazione di carico effettuata dal destinatario sul proprio registro, nonchè in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo; il commerciante o l'intermediario devono riportare solo il numero del FIR, non dovendo entrare in possesso di una copia). Si dovrà anche riportare sulla propria copia del FIR il numero progressivo della registrazione (di scarico per il detentore, di carico per il destinatario, di trasporto per il trasportatore) eseguita sul registro di carico e scarico.

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Messaggio  James Mar Giu 20, 2017 1:30 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
violando di fatto il comma 2 citato pirat pirat No


Trovami un verbale, e dico UNO SOLO, redatto da ARPA o Provincia o Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili, Gdf dove si contesta tale violazione.
Poi forse seguirò le tue farneticazioni...Wink
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Giu 20, 2017 1:42 pm

James ha scritto:
vaghestelledellorsa ha scritto:
violando di fatto il comma 2 citato pirat pirat No

Trovami un verbale, e dico UNO SOLO, redatto da ARPA o Provincia o Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili, Gdf dove si contesta tale violazione.
Poi forse seguirò le tue farneticazioni...Wink  
in Italy la realtà supera la fantasia ... così come qualche tempo fa un OdC assai zelante contestò in terra lombarda (se non ricordo male) l'assenza dell'asterisco nel CER riportato al campo 4 del FIR in caso di rifiuto pericoloso clown geek jocolor

Ed il tema che Ti/Vi sottopongo è così poco alessandrino che una regione ha provveduto ad integrare il testo del comma 2 citato, così:

Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere redatto in quattro esemplari, deve essere emesso dal produttore o dal detentore o dal trasportatore dei rifiuti e compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Vedi Tu se farnetico ! Very Happy Shocked
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Messaggio  James Mar Giu 20, 2017 1:46 pm

Ok. E quindi?
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Messaggio  PiazzaPulita Mar Giu 20, 2017 2:32 pm

... nella "querelle" potrebbe essere d'aiuto la Circolare n. 3934 del 18/06/2003 ?

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/035-Circ3934_18.06.2003.pdf
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Giu 20, 2017 3:30 pm

PiazzaPulita ha scritto:...  nella "querelle" potrebbe essere d'aiuto la Circolare n. 3934 del 18/06/2003 ?
aiuta, aiuta ... ma purtroppo in senso contrario alla prassi vigente  pale  dicendo:
la responsabilità assunta dal trasportatore che non compila il formulario, che nulla indica e dichiara e che non  firma  ma  “controfirma” ....
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Giu 20, 2017 3:33 pm

James ha scritto:Ok. E quindi?
E quindi siccome una Regione ha sentito il bisogno di "estendere" al trasportatore il diritto/dovere di emettere il FIR, per tutte le altre Regioni i soggetti titolati rimangono SOLO produttore e detentore  (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)
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Messaggio  James Mar Giu 20, 2017 4:16 pm

Riperdonami ma continuo a non capire dove vuoi arrivare. Vorrei chiuderla li perchè non ho tempo da perdere... ma ho visto che hai citato zone geografiche che conosco molto bene...

Riprovo a metterti in pratica ciò che succede nel mondo reale:

Normalmente, io produttore, compilo il mio bel formulario. Do per scontato che lo faccio in modo corretto. Laughing Ma a volte, vuoi perchè mi è finito il bollettario nel tombino Shocked , vuoi perchè sono in ferie shine , vuoi perchè la sera prima mi sono rotto entrambe le mani affraid , capita che il trasportatore arrivi già con il formulario parzialmente compilato, ovviamente su mie indicazioni fornite in anticipo. Dopo la pesata, ovvero prima che il mezzo esca dal mio cancello, ci sediamo nel gabbiotto "PESA", prendiamo un caffè e terminiamo la compilazione, indicando i pesi, l'ora, E LE FIRME, MIA fatta da me, e SUA fatta da lui.

Ora, premesso che è tutto compilato correttamente e alla perfezione, spiegami cosa diavolo può capitarmi se il camion viene fermato da una pattuglia.
Richiedono una perizia calligrafica per vedere chi ha "compilato" il FIR?
Chiamano i RIS per far analizzare l'inchiostro della biro se mia o sua?
Fanno indagini per verificare se le impronte sulla biro sono mie o del trasportatore e chi l'ha utilizzata per ultimo?

Boh...vedi tu.
Se hai tempo da perdere a inventarti casistiche assurde, e penso mai successe realmente, divertiti.
Se invece proponi un caso vero magari intervengono anche altri. ;-)





Ultima modifica di James il Mar Giu 20, 2017 4:54 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  PiazzaPulita Mar Giu 20, 2017 4:35 pm

... e, non per confondere ulteriormente ma per non farsi mancare nulla, in materia di Circolari (sia dell'Albo che di altre amministrazioni):

Le circolari, al contrario della legge, sono solo atti interni e vincolano solo i dipendenti della pubblica amministrazione

https://www.laleggepertutti.it/165450_che-valore-ha-una-circolare
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Messaggio  cirillo Mar Giu 20, 2017 5:44 pm

Mah, a volte penso che il Vaghe possa essere ipovedente.
Troppe seghe mentali...

E ora bannatemi

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Giu 20, 2017 6:16 pm

cirillo ha scritto:Mah, a volte penso che il Vaghe possa essere ipovedente.
Razz Razz Razz  purtroppo presbite, per l'età,
ma @cirillibus  non dormire troppo poiché il sonno della ragione genera mostricci kiss
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 21, 2017 6:45 pm

C'è sempre il mitico DM 145/98 che è vivo e lotta insieme a noi


Articolo 2 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli  allegati  A  e  B,  dal  produttore,  o  dal  detentore  dei  rifiuti  o  dal  soggetto  che  effettua  il  trasporto.  Qualora  siano  utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.


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Ma, a volte bapho è ancora meglio!
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Messaggio  James Mer Giu 21, 2017 7:32 pm

Non ho le emoticon a disposizione...
...Standing ovation da stadio...;-)
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 21, 2017 7:49 pm

isamonfroni ha scritto:C'è sempre il mitico DM 145/98 che è vivo e lotta insieme a noi
brava brava bravissima ... bella riscoperta !  cheers
mi rimane il sassolino del principio giuridico espresso in forma di brocardo :  "Quod postremum populus iussisset, id ius ratumque esset" ed il criterio gerarchico di risoluzione dell'antinomia (La norma di rango più alto annulla quella di rango inferiore)   ma me lo dimentico subito, oh se me lo dimentico.  Razz Razz

brava bravissima bella intuizione chapeau
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Messaggio  James Gio Giu 22, 2017 1:16 pm

Ma che droghe fumi? Laughing
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Messaggio  beltrale Gio Giu 22, 2017 6:31 pm

io ho una bella proposta..
bruciamoli ..o sti rifiuti.. o questo post.. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil


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