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[TOP] Deposito temporaneo
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[TOP] Deposito temporaneo
| Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. Non costituisce attività di gestione dei rifiuti. Questa la definizione: “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; (Art. 183, c.1, lett. bb) del D.Lgs 152/06) Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinchè il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi. Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze: 1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi; 2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno. A titolo esemplificativo: 27 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi: ammesso 30 mc di rifiuti non pericolosi: ammesso 5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi: non ammesso 25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi: non ammesso Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente: -non è uno stoccaggio -non è un’operazione di recupero o smaltimento -non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione Affinché il deposito temporaneo rimanga tale, deve soddisfare tutte le condizioni indicate nell’art. 183, lett. bb), altrimenti anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata. Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con: -la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata) -il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti (perciò anche tale operazione deve essere autorizzata) Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei. Come sopra riportato, il deposito temporaneo deve essere effettuato per CATEGORIE OMOGENEE di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. Attualmente, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (con riferimento alle misure di contenimento, alla separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.); i principi enunciati rappresentano comunque una utile linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo. Disposizioni generali: I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni: - Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio - Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi - Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario garantire un’areazione adeguata In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale. Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi: -I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione -Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo giallo. Per maggiori dettagli in merito all’etichettatura dei rifiuti, vedasi la discussione TOP “Etichettatura dei rifiuti”. -I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In attesa di completare ed aggiornare la discussione. |
Ultima modifica di Admin il Gio Giu 23, 2011 6:09 pm, modificato 2 volte

Admin- Amministratore
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Età: 39
Re: [TOP] Deposito temporaneo
1)Se io scelgo il limite volumetrico e arrivo a produrre un cassone di 25 mc di rifiuti non pericolosi e ho anche 2 mc di pericolosi producendo circa 3-4 cassoni anno di pericolosi (quindi 75-100 mc) posso smaltire il cassone quando e' pieno (ogni 3-4mesi) e i pericolosi una volta all'anno visto che non raggiungo mai i 30 mc?
2) se invece scelgo il limite temporale producendo il perche' produco per una tipologia di rifiuti svariati mc e li smaltisco correttamente ogni 3 mesi sono obbligato anche a smaltire ogni tre mesi le altre tipologie di rifiuti (1 pericoloso e l'altro non)che produco per max 1 mc all'anno? oppure per queste due tipologie posso fare uno smaltimento all'anno?

angel- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 16.03.10
Caratteristiche del deposito temporaneo
Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente:
- non è uno stoccaggio
- non è un’operazione di recupero o smaltimento
- non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione
Affinché il deposito temporaneo rimanga tale, deve soddisfare tutte le condizioni indicate nell’art. 183, lett. bb), altrimenti anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata.
Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:
- la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata)
- il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti (perciò anche tale operazione deve essere autorizzata)
Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.
In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.
Come sopra riportato, il deposito temporaneo deve essere effettuato per CATEGORIE OMOGENEE di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. Attualmente, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (con riferimento alle misure di contenimento, alla separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.); i principi enunciati rappresentano comunque una utile linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.
Disposizioni generali:
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro
I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
- Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio
- Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
- Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui
I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente
Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento
Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento
Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario garantire un’areazione adeguata
In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale.
Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi:
- I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
- Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo giallo. Per maggiori dettagli in merito all’etichettatura dei rifiuti, vedasi la discussione TOP “Etichettatura dei rifiuti”.
- I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni

Cristina Cadamuro- Utente Attivo
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Località: Venezia - Padova, in giro (spesso) per l'Italia
Re: [TOP] Deposito temporaneo
Adesso la voce e' bella ricca.

Admin- Amministratore
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Re: [TOP] Deposito temporaneo
A questo punto posso fare un deposito con cisterna adatta a contenere fanghi fosse settiche con vasca contenimento e tettoia di protezione etc.. creando quindi un deposito temporaneo dieri di non pi' di 9 10 mc? o convinete aspettare qualora ci fossero modifiche? per me che trasporto meno di 3000ton annue sitri sarebbe obblligatorio da dicembre.Non vorrei dotarmi di una attrezzatura che poi cambia la legge!

billy- Utente Attivo
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Re: [TOP] Deposito temporaneo

Admin- Amministratore
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Re: [TOP] Deposito temporaneo

billy- Utente Attivo
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Re: [TOP] Deposito temporaneo
Nel caso di un'impresa con più unità produttive (compila MUD distinti per ciascuna unità) i limiti quantitativi del deposito temporaneo possono essere considerati separatamente per le diverse unità?
In pratica, si possono tenere in deposito temporaneo 30mc di rifiuti di cui massimo 10mc di rifiuti pericolosi in ogni unità oppure occorre tener conto della somma dei volumi di rifiuti depositati in tutte le unità?
Grazie a tutti

Giosistri- Utente Attivo
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Re: [TOP] Deposito temporaneo
_________________
Chi ritiene una cosa impossibile, non dovrebbe disturbare chi ci sta riuscendo.

Greta1978- Moderatrice
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Età: 34
Re: [TOP] Deposito temporaneo
Sul manuale sistri ne parla in maniera moloto blanda e senza alcun riferimento normativo. grazie

billy- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 29.06.10
Re: [TOP] Deposito temporaneo
Spurgo delle fosse settiche e pozzi neri (20.03.04) Il produttore del rifiuto è il privato titolare della fossa o pozzo e quindi deve figurare come tale nel formulario. Tu come spurghista devi essere iscritto Albo Gestori Ambientali art 212 comam 5 e al SISTRI come trasportatore. Devi inoltre figurare nel FIR come trasportatore (anche come destinatario se hai autorizzazione a stoccaggio)
Pulizia manutentiva reti fognarie (20.03.06) Il 205 ha introdotto una "finzione" ossia che lo spurghista in tali casi figuri come produttore del rifiuto e deve:
Essere iscritto all'Albo gestori art 212 co 5 trasportatore professionale, figurare nel FIR come produttore, trasportatore, destinatario in quanto l'art 230 permette che tu tenga un raggruppamento temporaneo (io lo interpreto come un deposito temporaneo e quindi soggetto a tali limiti) per tali rifiuti presso la tua sede.

Luca26- Utente Attivo
- Messaggi: 53
Data d'iscrizione: 07.10.10
Re: [TOP] Deposito temporaneo
Luca26 ha scritto:Ciao, mi permetto di provare a risponderti sebbene la domanda sia indirizzata a Cristina;
Spurgo delle fosse settiche e pozzi neri (20.03.04) Il produttore del rifiuto è il privato titolare della fossa o pozzo e quindi deve figurare come tale nel formulario. Tu come spurghista devi essere iscritto Albo Gestori Ambientali art 212 comam 5 e al SISTRI come trasportatore. Devi inoltre figurare nel FIR come trasportatore (anche come destinatario se hai autorizzazione a stoccaggio)
Pulizia manutentiva reti fognarie (20.03.06) Il 205 ha introdotto una "finzione" ossia che lo spurghista in tali casi figuri come produttore del rifiuto e deve:
Essere iscritto all'Albo gestori art 212 co 5 trasportatore professionale, figurare nel FIR come produttore, trasportatore, destinatario in quanto l'art 230 permette che tu tenga un raggruppamento temporaneo (io lo interpreto come un deposito temporaneo e quindi soggetto a tali limiti) per tali rifiuti presso la tua sede.
Povero billy! non ti ci stanno facendo capire nulla. Se metti a deposito temporaneo i fanghi che raccogli durante il giro non devi fare niente, perchè è raccolta di rifiuti non pericolosi da attività di manutenzione. Solo a condizione che li metti a deposito temporaneo. Se invece vai dritto verso l'impianto (che può essere anche la tua unità locale) allora devi accompagnare i rifiuti con la scheda SISTRI. Nel caso dello spurgo, se non ricordo male, puoi utilizzare una scheda in bianco. La procedura nel casi in cui vai verso l'impianto è documentata sul manuale operativo.

giovanni cagnazzi- Nuovo Utente
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Re: [TOP] Deposito temporaneo
mi aggancio qui poichè il tema è anticipato dal Capo ...Admin ha scritto:Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:
-la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata)
Un Recuperatore quando produce il suo 1912xy è "nuovo produttore" di questo rifiuto e per esso gode (se vuole e se ne rispetta le regole) della deroga del deposito temporaneo
Quando però volesse "trattarlo" nel suo impianto (conformememnte alla sua autorizz) attraverso una operaz Rnn (R3, R4 ecc) deve farlo transitare sul proprio registro prima come R13 (una volta lo chiamavamo "scarico interno" ricordate ?) e poi come Rnn o direttamente lo tira fuori dal deposito temporaneo e lo tratta nello stesso sito con Rnn ??

vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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