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Messaggio  Admin Mer Mag 04, 2011 7:00 pm

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. Non costituisce attività di gestione dei rifiuti.

Questa la definizione:
“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
(Art. 183, c.1, lett. bb) del D.Lgs 152/06)

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinchè il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.
Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;

2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno. A titolo esemplificativo:

27 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi: ammesso
30 mc di rifiuti non pericolosi: ammesso
5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi: non ammesso
25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi: non ammesso

Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente:
-non è uno stoccaggio
-non è un’operazione di recupero o smaltimento
-non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione

Affinché il deposito temporaneo rimanga tale, deve soddisfare tutte le condizioni indicate nell’art. 183, lett. bb), altrimenti anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata.
Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:
-la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata)
-il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti (perciò anche tale operazione deve essere autorizzata)

Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.
In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.

Come sopra riportato, il deposito temporaneo deve essere effettuato per CATEGORIE OMOGENEE di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. Attualmente, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (con riferimento alle misure di contenimento, alla separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.); i principi enunciati rappresentano comunque una utile linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Disposizioni generali:

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti

I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro

I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
- Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio
- Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
- Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente

Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento

Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento

Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario garantire un’areazione adeguata

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale.

Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi:

-I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

-Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo giallo. Per maggiori dettagli in merito all’etichettatura dei rifiuti, vedasi la discussione TOP “Etichettatura dei rifiuti”.

-I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione.


Ultima modifica di Admin il Gio Giu 23, 2011 7:09 pm - modificato 2 volte.
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Messaggio  angel Mer Mag 04, 2011 9:21 pm

Il mio dubbio che mi assilla da tempo e' questo. Faccio un paio di esempi:
1)Se io scelgo il limite volumetrico e arrivo a produrre un cassone di 25 mc di rifiuti non pericolosi e ho anche 2 mc di pericolosi producendo circa 3-4 cassoni anno di pericolosi (quindi 75-100 mc) posso smaltire il cassone quando e' pieno (ogni 3-4mesi) e i pericolosi una volta all'anno visto che non raggiungo mai i 30 mc?
2) se invece scelgo il limite temporale producendo il perche' produco per una tipologia di rifiuti svariati mc e li smaltisco correttamente ogni 3 mesi sono obbligato anche a smaltire ogni tre mesi le altre tipologie di rifiuti (1 pericoloso e l'altro non)che produco per max 1 mc all'anno? oppure per queste due tipologie posso fare uno smaltimento all'anno?
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Messaggio  Cristina Cadamuro Mar Giu 07, 2011 8:28 pm

In aggiunta a quanto scritto da Admin:

Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente:
- non è uno stoccaggio
- non è un’operazione di recupero o smaltimento
- non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione

Affinché il deposito temporaneo rimanga tale, deve soddisfare tutte le condizioni indicate nell’art. 183, lett. bb), altrimenti anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata.
Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:
- la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata)
- il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti (perciò anche tale operazione deve essere autorizzata)

Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.
In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.

Come sopra riportato, il deposito temporaneo deve essere effettuato per CATEGORIE OMOGENEE di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. Attualmente, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (con riferimento alle misure di contenimento, alla separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.); i principi enunciati rappresentano comunque una utile linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Disposizioni generali:

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti

I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro

I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
- Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio
- Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
- Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente

Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento

Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento

Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario garantire un’areazione adeguata

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale.

Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi:

- I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

- Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo giallo. Per maggiori dettagli in merito all’etichettatura dei rifiuti, vedasi la discussione TOP “Etichettatura dei rifiuti”.

- I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni
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Messaggio  Admin Mar Giu 07, 2011 9:43 pm

Grazie del contributo, Cristina Smile
Adesso la voce e' bella ricca.
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Messaggio  billy Mar Giu 07, 2011 11:12 pm

ciao Admin finalemte qualcuno che parla del deposito temproaneo.Io svolto attività di spurgo pozzi neri e come ben sai con il decreto del 25 dicembre 2010 per l'attivitaà di manutenzione delle reti fognarie noi siamo produttori per i codici 200304 fanghi fosse e 200306.
A questo punto posso fare un deposito con cisterna adatta a contenere fanghi fosse settiche con vasca contenimento e tettoia di protezione etc.. creando quindi un deposito temporaneo dieri di non pi' di 9 10 mc? o convinete aspettare qualora ci fossero modifiche? per me che trasporto meno di 3000ton annue sitri sarebbe obblligatorio da dicembre.Non vorrei dotarmi di una attrezzatura che poi cambia la legge!
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Messaggio  Admin Mar Giu 07, 2011 11:45 pm

Non mi risulta che siano in corso disegni di legge che modifichino la parte quarta del TUA.
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Messaggio  billy Mer Giu 08, 2011 12:44 pm

quindi sapresti indicarmi come devo comportarmi per il deposito temporaneo per autospurgo o dove posso attingere le informazioni?
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Messaggio  Giosistri Ven Lug 08, 2011 10:15 am

Buongiorno, avrei un dubbio riguardo al deposito temporaneo che non sono riuscito a chiarirmi studiando le definizioni riportate sul decreto 152/2006.

Nel caso di un'impresa con più unità produttive (compila MUD distinti per ciascuna unità) i limiti quantitativi del deposito temporaneo possono essere considerati separatamente per le diverse unità?

In pratica, si possono tenere in deposito temporaneo 30mc di rifiuti di cui massimo 10mc di rifiuti pericolosi in ogni unità oppure occorre tener conto della somma dei volumi di rifiuti depositati in tutte le unità?

Grazie a tutti
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Messaggio  Greta1978 Ven Lug 08, 2011 10:25 am

Ogni unità locale fa testo a sè, tanto più che fa MUD separati.

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Messaggio  billy Mer Ago 03, 2011 8:31 am

Ciao Cristina, in relazione al mio intervento del 7 giugno relativo al deposito temporaneo per fanghi fosse e degrassatori, alla luce del fatto che sono autospurgo e svolgo attività di pulizia manutentiva e in quanto tale la legge mi inquadra come produttore di questi cer 200304 e 200306, sapresti dirmi se posso procedere alla realizzazione di un deposito temporaneo per tali rifiuti?
Sul manuale sistri ne parla in maniera moloto blanda e senza alcun riferimento normativo. grazie
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Messaggio  Luca26 Mer Ago 03, 2011 10:36 am

Ciao, mi permetto di provare a risponderti sebbene la domanda sia indirizzata a Cristina;

Spurgo delle fosse settiche e pozzi neri (20.03.04) Il produttore del rifiuto è il privato titolare della fossa o pozzo e quindi deve figurare come tale nel formulario. Tu come spurghista devi essere iscritto Albo Gestori Ambientali art 212 comam 5 e al SISTRI come trasportatore. Devi inoltre figurare nel FIR come trasportatore (anche come destinatario se hai autorizzazione a stoccaggio)
Pulizia manutentiva reti fognarie (20.03.06) Il 205 ha introdotto una "finzione" ossia che lo spurghista in tali casi figuri come produttore del rifiuto e deve:
Essere iscritto all'Albo gestori art 212 co 5 trasportatore professionale, figurare nel FIR come produttore, trasportatore, destinatario in quanto l'art 230 permette che tu tenga un raggruppamento temporaneo (io lo interpreto come un deposito temporaneo e quindi soggetto a tali limiti) per tali rifiuti presso la tua sede.
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Messaggio  giovanni cagnazzi Dom Set 04, 2011 9:45 pm

Luca26 ha scritto:Ciao, mi permetto di provare a risponderti sebbene la domanda sia indirizzata a Cristina;

Spurgo delle fosse settiche e pozzi neri (20.03.04) Il produttore del rifiuto è il privato titolare della fossa o pozzo e quindi deve figurare come tale nel formulario. Tu come spurghista devi essere iscritto Albo Gestori Ambientali art 212 comam 5 e al SISTRI come trasportatore. Devi inoltre figurare nel FIR come trasportatore (anche come destinatario se hai autorizzazione a stoccaggio)
Pulizia manutentiva reti fognarie (20.03.06) Il 205 ha introdotto una "finzione" ossia che lo spurghista in tali casi figuri come produttore del rifiuto e deve:
Essere iscritto all'Albo gestori art 212 co 5 trasportatore professionale, figurare nel FIR come produttore, trasportatore, destinatario in quanto l'art 230 permette che tu tenga un raggruppamento temporaneo (io lo interpreto come un deposito temporaneo e quindi soggetto a tali limiti) per tali rifiuti presso la tua sede.

Povero billy! non ti ci stanno facendo capire nulla. Se metti a deposito temporaneo i fanghi che raccogli durante il giro non devi fare niente, perchè è raccolta di rifiuti non pericolosi da attività di manutenzione. Solo a condizione che li metti a deposito temporaneo. Se invece vai dritto verso l'impianto (che può essere anche la tua unità locale) allora devi accompagnare i rifiuti con la scheda SISTRI. Nel caso dello spurgo, se non ricordo male, puoi utilizzare una scheda in bianco. La procedura nel casi in cui vai verso l'impianto è documentata sul manuale operativo.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 06, 2012 6:26 pm

Admin ha scritto:Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:
-la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata)
mi aggancio qui poichè il tema è anticipato dal Capo ...

Un Recuperatore quando produce il suo 1912xy è "nuovo produttore" di questo rifiuto e per esso gode (se vuole e se ne rispetta le regole) della deroga del deposito temporaneo cheers
Quando però volesse "trattarlo" nel suo impianto (conformememnte alla sua autorizz) attraverso una operaz Rnn (R3, R4 ecc) deve farlo transitare sul proprio registro prima come R13 (una volta lo chiamavamo "scarico interno" ricordate ?) e poi come Rnn o direttamente lo tira fuori dal deposito temporaneo e lo tratta nello stesso sito con Rnn ?? confused
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Messaggio  marcos79 Ven Mag 09, 2014 2:24 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
Admin ha scritto:Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:
-la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata)
mi aggancio qui poichè il tema è anticipato dal Capo ...

Un Recuperatore quando produce il suo 1912xy è "nuovo produttore" di questo rifiuto e per esso gode (se vuole e se ne rispetta le regole) della deroga del deposito temporaneo cheers
Quando però volesse "trattarlo" nel suo impianto (conformememnte alla sua autorizz) attraverso una operaz Rnn (R3, R4 ecc) deve farlo transitare sul proprio registro prima come R13 (una volta lo chiamavamo "scarico interno" ricordate ?) e poi come Rnn o direttamente lo tira fuori dal deposito temporaneo e lo tratta nello stesso sito con Rnn ?? confused


E' un dubbio comune per fortuna; anche io mi ritrovo con lo stesso dubbio.
In un impianto di recupero, i rifiuti che si orginano da un'operazione di trattamento (sia R5, R3 o R4) credo sia opportuno considerarli in deposito temporaneo, anche perchè rimettere in R13 dei rifiuti che sono magari già passati per l'R13 prima del trattamento vero e proprio non mi sembra il massimo. Comunque anche se uno volesse rimetterli in R13 per non avere i vincoli del deposito temporaneo credo dovrebbe richiederlo esplicitamente in autorizzazione.
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Messaggio  Gisella76 Gio Ago 27, 2015 3:06 pm

Admin o qualche altro "saggio", avete un parere sull'ultima posizione espressa da MArcos79?

E' un dubbio comune per fortuna; anche io mi ritrovo con lo stesso dubbio.
In un impianto di recupero, i rifiuti che si orginano da un'operazione di trattamento (sia R5, R3 o R4) credo sia opportuno considerarli in deposito temporaneo, anche perchè rimettere in R13 dei rifiuti che sono magari già passati per l'R13 prima del trattamento vero e proprio non mi sembra il massimo. Comunque anche se uno volesse rimetterli in R13 per non avere i vincoli del deposito temporaneo credo dovrebbe richiederlo esplicitamente in autorizzazione.
-----

Anche io (Gisella) rimango nel dubbio se conteggiare nel deposito temporaneo i carichi risultato di una mia lavorazione interna (perchè ne sono il produttore) o se conteggiarli nello stoccaggio (perchè ne sono il recuperatore che ha fatto il lavoro).

GRAZIE
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Messaggio  blukrusty Gio Ott 01, 2015 10:09 am

Buongiorno a tutti,
ho letto con interesse tutta la discussione, ma avrei una domanda specifica da porvi: in occasione di una simulazione di verifica iso (all'interno della mia azienda), mi hanno contestato il fatto che i cassoni di un deposito temporaneo non erano chiusi a chiave. Nelle normative di riferimento non ho trovato indicazioni specifiche ed esplicite al riguardo, per cui non capisco se è una mancanza mia, o un'attenzione in più che non avrebbe dovuto essere stata evidenziata. Preciso che il luogo è una sede di lavoro privata e presidiata, senza guardiola ma con apposito cartello di divieto d'accesso ai non autorizzati, e che la tipologia di rifiuto riguarda per lo più materiale elettrico 160214.
Grazie per l'attenzione ed eventuali risposte.
Davide.
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Messaggio  tfrab Gio Ott 01, 2015 10:27 am

Non conosco riferimenti normativi in merito, però di rifiuti non sotto chiave ne ho visti parecchi...
visto che sio tratta di un audit, forse il termine contestazione è un po' "forte". vi hanno fatto esattamente cosa? se è una semplice osservazione magari può avere un suo perché.
se è una non conformità hanno, IMVHO, esagerato
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Messaggio  blukrusty Gio Ott 01, 2015 10:39 am

Grazie tfrab,
a onor del vero si tratta di un'osservazione, anzi di una "Raccomandazione", non una non conformità (per fortuna).
E' solo che se i cassoni vanno chiusi, serve qualcuno che vada ad aprirli ogni qualvolta ci sia qualcuno che ha bisogno di conferire, ma a quel punto mi domando: a cosa serve la chiusura? A chi dobbiamo inibire l'accesso ai cassoni? Ai nostri dipendenti (che ne sono titolati), o ad estranei (che non dovrebbero proprio entrare)?
Grazie.
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Messaggio  cirillo Gio Ott 01, 2015 10:45 am

tfrab ha scritto:se è una non conformità hanno, IMVHO, esagerato
beh, dipende; cosa prevedono le procedure?
Se nelle procedure c'è scritto che i cassoni devono essere tenuti "chiusi a chiave" e, in sede di verifica, non lo sono, è corretto dare una non conformità.

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Messaggio  blukrusty Gio Ott 01, 2015 11:00 am

Ciao Cirillo,
la nostra procedura interna non ne parla assolutamente, la conosco bene..
Il dubbio era che ci fosse una normativa ministeriale che specificasse che i cassoni dei depositi temporanei debbano essere chiusi a chiave. Ho trovato solo che è vietato il deposito incontrollato, ma non che per deposito controllato si intenda sotto chiave..
Come scritto qui devono essere chiusi (in caso di sversamento liquidi all'interno), ma nulla di più. Ho spulciato tutto il materiale che ho trovato sul web, ma in nessun documento ho trovato indicazioni che diano indicazioni in tal senso.
Effettivamente, se fosse indicato eslicitamente su una qualche normativa, avrei preso una non conformità, non un'osservazione..
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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 01, 2015 12:50 pm

blukrusty ha scritto:Ciao Cirillo,
Il dubbio era che ci fosse una normativa ministeriale che specificasse che i cassoni dei depositi temporanei debbano essere chiusi a chiave. Ho trovato solo che è vietato il deposito incontrollato, ma non che per deposito controllato si intenda sotto chiave..

Una simile prescrizione normativa non esiste per il semplice fatto che NON può esistere.
Una norma di legge deve dare indicazioni di carattere generale (tipo che il deposito debba essere controllato), ma non può venirti a dire in quale specifico modo tu lo debba controllare.
Questo è evidentemente lasciato alla logica dell'organizzazione e dipende, ancora più evidentemente dalle circostanze.

Facciamo un esempio pratico: se una ditta X produce rifiuti preziosissimi (che so, oro o platino o altre terre rare) magari può desiderare non soltanto di chiuderli a chiave ma pure di metterci davanti una guardia armata.
Se, al contrario, si produce un po' di cartaccia e qualche contenitore vuoto è ampiamente sufficiente avere una zona di deposito riservata (con i cartelli monitori), riparata dalle intemperie e al sicuro da sversamenti vari.... non ti pare?
blukrusty ha scritto:
Effettivamente, se fosse indicato esplicitamente su una qualche normativa, avrei preso una non conformità, non un'osservazione..

Se fosse stato indicato esplicitamente in qualche normativa ti sarebbe mancato il requisito di base per la certificazione, visto che la conformità alle norme vigenti è un prerequisito di partenza.


In generale, bisogna sempre ricordare che durante gli AUDIT i verificatori ISO fanno domande e osservazioni fondamentalmente tese a verificare se l'organizzazione conosce le norme che la riguardano e se tali norme sono o meno applicabili al caso di specie.
Gli Audit ISO non sono ispezioni di PG e dunque è cosa buona e giusta, nel momento in cui un ispettore dice cose non applicabili alla tua realtà, rispondergli per le rime, ovviamente sostenendo in modo corretto le tue affermazioni.
Perchè se un verificatore ti fa una qualunque domanda e tu lo guardi così Shocked , lui pensa che tu non la sai e dunque attacca la spina e comincia a pontificare, e il più delle volte, ne dice che non stanno nè in cielo nè in terra....

Altra cosa molto importante, bisogna sempre essere lieti di prendere qualche osservazione e pure qualche non conformità lieve (lo so i capi questo non lo vogliono capire) e questo perchè la ISO 14001 si basa su quel cavolo di miglioramento continuo e dunque se tu risulti perfetto al primo giro, poi, migliorare continuamente l'anno successivo sono cavoli. Invece, se ti prendi qualche osservazione, la prendi in carico e la risolvi ecco lì che già hai migliorato....

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Messaggio  blukrusty Gio Ott 01, 2015 4:04 pm

Grazie isamonfroni,
sei stata molto chiara ed esaustiva.
Effettivamente non potrebbe una legge obbligare a tenere i cassoni sotto chiave indipendentemente dal tipo di rifiuto/azienda/location. Ho provato a cercare, ma sapevo e speravo di non trovare nulla.
Porrò la questione all'attenzione del mio capo, magari aggiornano la normativa interna! Rolling Eyes
Grazie di tutto!
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Messaggio  beltrale Gio Ott 01, 2015 4:46 pm

a meno che non abbiate fatto un duvri con altra azienda e, al fine di evitare che qualcuno vada a mettere qualcosa nei vostri contenitori abbiate deciso di ovviare al problema mettendo le cose sotto chiave e procedendo al carico solo a cura di incaricati responsabili.

il fatto che non ci sia una procedura non esclude comunque che non necessariamente debba essere documentata e che una prassi operativa, se consolidata, si considera come procedura stessa..

:-)
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