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Spurghisti e sistri

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Messaggio  pastorenomade Sab Apr 16, 2011 10:24 am

Promemoria primo messaggio :

Forse ho dormito troppo, fatto sta che stamane c'è qualcosa che non mi quadra. Leggendo l'ultima versione del Manuale sistri, in particolare la procedura operativa degli spurghisti, si dice tra l'altro
" Nel caso in cui l’azienda che effettua l’attività di autospurgo non sia iscritta al Sistri come produttore (cosa
possibile, in quanto tale attività si configura come attività di servizio che non produce rifiuti pericolosi) la
procedura da adottare è analoga a quella prevista al punto 5.1.3 del Manuale Operativo (Produttore non
iscritto -> trasportatore). In particolare in questo caso il delegato dell’azienda di autospurgo iscritto
nell’attività di trasporto (ai sensi dell’art, 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ssmm) accede a sistri............"
.

Però mi chiedo: lo spurghista è ora (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010) il produttore del rifiuto che, essendo un rifiuto non pericoloso autoprodotto, può essere trasportato in proprio con iscrizione ai sensi del 212 c. 8 e dunque l'iscrizione a sistri anche per l'attività di trasporto è facoltativa, entrando quindi nel caso di produttore e trasportatore non iscritti.
Non è così?
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Messaggio  pastorenomade Gio Mag 19, 2011 12:47 pm

micy1 ha scritto:
pastorenomade ha scritto:Forse ho dormito troppo, fatto sta che stamane c'è qualcosa che non mi quadra. Leggendo l'ultima versione del Manuale sistri, in particolare la procedura operativa degli spurghisti, si dice tra l'altro
" Nel caso in cui l’azienda che effettua l’attività di autospurgo non sia iscritta al Sistri come produttore (cosa
possibile, in quanto tale attività si configura come attività di servizio che non produce rifiuti pericolosi) la
procedura da adottare è analoga a quella prevista al punto 5.1.3 del Manuale Operativo (Produttore non
iscritto -> trasportatore). In particolare in questo caso il delegato dell’azienda di autospurgo iscritto
nell’attività di trasporto (ai sensi dell’art, 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ssmm) accede a sistri............"
.

Però mi chiedo: lo spurghista è ora (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010) il produttore del rifiuto che, essendo un rifiuto non pericoloso autoprodotto, può essere trasportato in proprio con iscrizione ai sensi del 212 c. 8 e dunque l'iscrizione a sistri anche per l'attività di trasporto è facoltativa, entrando quindi nel caso di produttore e trasportatore non iscritti.
Non è così?

Da quanto ne so io e mi hanno anche confermato all'albo, gli spurghisti devono essere iscritti non con il c. 8 ma ai sensi del c.5 e l'iscrizione è obbligatoria!
non si capisce bene come faccia lo spurghista a diventare produttore quando fa lo spurgo e non la manutenzione delle linee con il cer 200304, poi come fa a gestirlo nei casi in cui venga chiamato per uno spurgo si accorga che in realta è un ingorgo e quindi non debba portare via nulla, poi anche come fa a partire con la scheda sistri già stampata e completa... cioè è un bel casotto!! e se poi succede che capiti un'emergenza di domenica e debba fare uno spurgo con gli uffici chiusi, chi compila le schede sistri?? O_o anzi se riuscite a capire bene cosa debba fare uno spurghista comunicatemelo, mi sto scervellando!!

Un paio di post sotto però dicevo :"ho ricostruito la base normativa di quella affermazione contenuta nel manuale integrando la lettura degli articoli 230 c. 5 (che prevede espressamente l'iscrizione a sistri per i manutentori di reti fognarie) che inquadra gli spurghisti come trasportatori professionali con obbligo di iscrizione (art. 188 ter), non considerando l'operazione di trasporto una operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa (art. 212 c.8 ).

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Messaggio  micy1 Gio Mag 19, 2011 1:08 pm

pastorenomade ha scritto:
micy1 ha scritto:
pastorenomade ha scritto:Forse ho dormito troppo, fatto sta che stamane c'è qualcosa che non mi quadra. Leggendo l'ultima versione del Manuale sistri, in particolare la procedura operativa degli spurghisti, si dice tra l'altro
" Nel caso in cui l’azienda che effettua l’attività di autospurgo non sia iscritta al Sistri come produttore (cosa
possibile, in quanto tale attività si configura come attività di servizio che non produce rifiuti pericolosi) la
procedura da adottare è analoga a quella prevista al punto 5.1.3 del Manuale Operativo (Produttore non
iscritto -> trasportatore). In particolare in questo caso il delegato dell’azienda di autospurgo iscritto
nell’attività di trasporto (ai sensi dell’art, 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ssmm) accede a sistri............"
.

Però mi chiedo: lo spurghista è ora (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010) il produttore del rifiuto che, essendo un rifiuto non pericoloso autoprodotto, può essere trasportato in proprio con iscrizione ai sensi del 212 c. 8 e dunque l'iscrizione a sistri anche per l'attività di trasporto è facoltativa, entrando quindi nel caso di produttore e trasportatore non iscritti.
Non è così?

Da quanto ne so io e mi hanno anche confermato all'albo, gli spurghisti devono essere iscritti non con il c. 8 ma ai sensi del c.5 e l'iscrizione è obbligatoria!
non si capisce bene come faccia lo spurghista a diventare produttore quando fa lo spurgo e non la manutenzione delle linee con il cer 200304, poi come fa a gestirlo nei casi in cui venga chiamato per uno spurgo si accorga che in realta è un ingorgo e quindi non debba portare via nulla, poi anche come fa a partire con la scheda sistri già stampata e completa... cioè è un bel casotto!! e se poi succede che capiti un'emergenza di domenica e debba fare uno spurgo con gli uffici chiusi, chi compila le schede sistri?? O_o anzi se riuscite a capire bene cosa debba fare uno spurghista comunicatemelo, mi sto scervellando!!

Un paio di post sotto però dicevo :"ho ricostruito la base normativa di quella affermazione contenuta nel manuale integrando la lettura degli articoli 230 c. 5 (che prevede espressamente l'iscrizione a sistri per i manutentori di reti fognarie) che inquadra gli spurghisti come trasportatori professionali con obbligo di iscrizione (art. 188 ter), non considerando l'operazione di trasporto una operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa (art. 212 c.8 ).


Ah, scusa non avevo letto, comunque sia c'è un modo per gestire tutto questo?? ovvero io non riesco a capire, se effettuivamente allora debbano gestirlo come un conto proprio o se debbano gestirlo come hanno sempre fatto, mettendo il produttore diciamo il privato, trasportatore l'azienda di autoespurgo e destinatario l'impianto. E poi, lo partirebbere in pratica dalla sede con la scheda sistri compilata e stampata giusto? ma il percorso che il sistri traccia è dalla sede al luogo di carico al successivo impianto di smaltimento?
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Messaggio  micy1 Gio Mag 19, 2011 1:10 pm

micy1 ha scritto:
pastorenomade ha scritto:
micy1 ha scritto:
pastorenomade ha scritto:Forse ho dormito troppo, fatto sta che stamane c'è qualcosa che non mi quadra. Leggendo l'ultima versione del Manuale sistri, in particolare la procedura operativa degli spurghisti, si dice tra l'altro
" Nel caso in cui l’azienda che effettua l’attività di autospurgo non sia iscritta al Sistri come produttore (cosa
possibile, in quanto tale attività si configura come attività di servizio che non produce rifiuti pericolosi) la
procedura da adottare è analoga a quella prevista al punto 5.1.3 del Manuale Operativo (Produttore non
iscritto -> trasportatore). In particolare in questo caso il delegato dell’azienda di autospurgo iscritto
nell’attività di trasporto (ai sensi dell’art, 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ssmm) accede a sistri............"
.

Però mi chiedo: lo spurghista è ora (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010) il produttore del rifiuto che, essendo un rifiuto non pericoloso autoprodotto, può essere trasportato in proprio con iscrizione ai sensi del 212 c. 8 e dunque l'iscrizione a sistri anche per l'attività di trasporto è facoltativa, entrando quindi nel caso di produttore e trasportatore non iscritti.
Non è così?

Da quanto ne so io e mi hanno anche confermato all'albo, gli spurghisti devono essere iscritti non con il c. 8 ma ai sensi del c.5 e l'iscrizione è obbligatoria!
non si capisce bene come faccia lo spurghista a diventare produttore quando fa lo spurgo e non la manutenzione delle linee con il cer 200304, poi come fa a gestirlo nei casi in cui venga chiamato per uno spurgo si accorga che in realta è un ingorgo e quindi non debba portare via nulla, poi anche come fa a partire con la scheda sistri già stampata e completa... cioè è un bel casotto!! e se poi succede che capiti un'emergenza di domenica e debba fare uno spurgo con gli uffici chiusi, chi compila le schede sistri?? O_o anzi se riuscite a capire bene cosa debba fare uno spurghista comunicatemelo, mi sto scervellando!!

Un paio di post sotto però dicevo :"ho ricostruito la base normativa di quella affermazione contenuta nel manuale integrando la lettura degli articoli 230 c. 5 (che prevede espressamente l'iscrizione a sistri per i manutentori di reti fognarie) che inquadra gli spurghisti come trasportatori professionali con obbligo di iscrizione (art. 188 ter), non considerando l'operazione di trasporto una operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa (art. 212 c.8 ).


Ah, scusa non avevo letto, comunque sia c'è un modo per gestire tutto questo?? ovvero io non riesco a capire, se effettuivamente allora debbano gestirlo come un conto proprio o se debbano gestirlo come hanno sempre fatto, mettendo il produttore diciamo il privato, trasportatore l'azienda di autoespurgo e destinatario l'impianto. E poi, loro partirebbero in pratica dalla sede con la scheda sistri compilata e stampata giusto? ma il percorso che il sistri traccia è dalla sede al luogo di carico al successivo impianto di smaltimento?

Il sistri mi rende anche dislessica...
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Messaggio  marcosperandio Gio Mag 19, 2011 1:19 pm

[quote="micy1"]
pastorenomade ha scritto:
micy1 ha scritto:
pastorenomade ha scritto:Forse ho dormito troppo, fatto sta che stamane c'è qualcosa che non mi quadra. Leggendo l'ultima versione del Manuale sistri, in particolare la procedura operativa degli spurghisti, si dice tra l'altro
"

Un paio di post sotto però dicevo :"[i]ho ricostruito la base normativa di quella affermazione contenuta nel manuale integrando la lettura degli articoli 230 c. 5 (che prevede espressamente l'iscrizione a sistri per i manutentori di reti fognarie) che inquadra gli spurghisti come trasportatori professionali con obbligo di iscrizione (art. 188 ter), non considerando l'operazione di trasporto una operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa (art. 212 c.8 ).


Ah, scusa non avevo letto, comunque sia c'è un modo per gestire tutto questo?? ovvero io non riesco a capire, se effettuivamente allora debbano gestirlo come un conto proprio o se debbano gestirlo come hanno sempre fatto, mettendo il produttore diciamo il privato, trasportatore l'azienda di autoespurgo e destinatario l'impianto. E poi, lo partirebbere in pratica dalla sede con la scheda sistri compilata e stampata giusto? ma il percorso che il sistri traccia è dalla sede al luogo di carico al successivo impianto di smaltimento?
L'articolo 33 Dl 205 identifica, senza ombra di dubbi, lo spurghista come produttore.
Il TU sistri non aggiunge altro di significativo.
Quindi bisogna basarsi sui manuali, soprattutto quello generale che descrive le operazioni da farsi nei due casi possibili.
Se parti dalla sede ovviamente il tragitto che sistri segue è sede-impianto in quanto viene scritto (dal manuale purtroppo e non da una norma) che per la tratta privato-sede viaggi senza nulla, alla faccia della tracciatura 8a meno che l'infernale BB trasmetta comunque dati alla centrale sistri/NOE).

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Messaggio  micy1 Gio Mag 19, 2011 1:24 pm

[quote="marcosperandio"]
micy1 ha scritto:
pastorenomade ha scritto:
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pastorenomade ha scritto:Forse ho dormito troppo, fatto sta che stamane c'è qualcosa che non mi quadra. Leggendo l'ultima versione del Manuale sistri, in particolare la procedura operativa degli spurghisti, si dice tra l'altro
"

Un paio di post sotto però dicevo :"[i]ho ricostruito la base normativa di quella affermazione contenuta nel manuale integrando la lettura degli articoli 230 c. 5 (che prevede espressamente l'iscrizione a sistri per i manutentori di reti fognarie) che inquadra gli spurghisti come trasportatori professionali con obbligo di iscrizione (art. 188 ter), non considerando l'operazione di trasporto una operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa (art. 212 c.8 ).


Ah, scusa non avevo letto, comunque sia c'è un modo per gestire tutto questo?? ovvero io non riesco a capire, se effettuivamente allora debbano gestirlo come un conto proprio o se debbano gestirlo come hanno sempre fatto, mettendo il produttore diciamo il privato, trasportatore l'azienda di autoespurgo e destinatario l'impianto. E poi, lo partirebbere in pratica dalla sede con la scheda sistri compilata e stampata giusto? ma il percorso che il sistri traccia è dalla sede al luogo di carico al successivo impianto di smaltimento?
L'articolo 33 Dl 205 identifica, senza ombra di dubbi, lo spurghista come produttore.
Il TU sistri non aggiunge altro di significativo.
Quindi bisogna basarsi sui manuali, soprattutto quello generale che descrive le operazioni da farsi nei due casi possibili.
Se parti dalla sede ovviamente il tragitto che sistri segue è sede-impianto in quanto viene scritto (dal manuale purtroppo e non da una norma) che per la tratta privato-sede viaggi senza nulla, alla faccia della tracciatura 8a meno che l'infernale BB trasmetta comunque dati alla centrale sistri/NOE).

Ma veramente??? cioè dalla tratta privato - sede/parco mezzi viaggia senza nulla?? e se per strada qualcuno lo ferma?? che gli dice?? il sistri dice questo??
Ok Stanno veramente fuori!!
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Messaggio  marcosperandio Gio Mag 19, 2011 1:29 pm

Questo è quanto riporta il manuale, è da pazzi ma è così alla faccia della tracciabilità!!!

5.4.6. Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie.
Nel caso di manutenzione di reti fognarie, in base all’art. 33 del D.Lgs 205 del 3 dicembre 2010, i rifiuti prodotti
durante l’attività manutentiva si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, e
quest’ultimo deve iscriversi al SISTRI ai sensi dell’art 188 – TER, comma 1 lettera f). Se i rifiuti così prodotti
vengono trasportati verso l’unità locale o sede legale di riferimento per il raggruppamento temporaneo si applica
quanto previsto per le attività di manutenzione. Pertanto, trattandosi di rifiuti identificabili dai codici CER 200304
e 200306 e, quindi, non pericolosi, il trasporto dal luogo di produzione all’unità locale o sede legale non è
MANUALE OPERATIVO SISTRI – Versione 2.4 26.04.2011 66
tracciato né con FIR né con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti
prodotti da attività di manutenzione sono pericolosi. Il successivo trasporto verso l’impianto di gestione viene
gestito secondo la procedura generale

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Messaggio  micy1 Gio Mag 19, 2011 1:34 pm

marcosperandio ha scritto:Questo è quanto riporta il manuale, è da pazzi ma è così alla faccia della tracciabilità!!!

5.4.6. Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie.
Nel caso di manutenzione di reti fognarie, in base all’art. 33 del D.Lgs 205 del 3 dicembre 2010, i rifiuti prodotti
durante l’attività manutentiva si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, e
quest’ultimo deve iscriversi al SISTRI ai sensi dell’art 188 – TER, comma 1 lettera f). Se i rifiuti così prodotti
vengono trasportati verso l’unità locale o sede legale di riferimento per il raggruppamento temporaneo si applica
quanto previsto per le attività di manutenzione. Pertanto, trattandosi di rifiuti identificabili dai codici CER 200304
e 200306 e, quindi, non pericolosi, il trasporto dal luogo di produzione all’unità locale o sede legale non è
tracciato né con FIR né con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti
prodotti da attività di manutenzione sono pericolosi. Il successivo trasporto verso l’impianto di gestione viene
gestito secondo la procedura generale

affraid La rivoluzione Sistri non ha limiti!!!! Ma che tracciabilità è??? potrebbero anche buttare il rifiuto a fosso!! almeno prima c'era una tracciabilità anche se cartacea... voglio solo ridere quando ci sarà stradale e provinciale che fermerà i camion e chiederà un documento di trasporto cosa succederà!!! oltretutto a questo punto gli spurghisti aut. con ContoTerzi dovrebbero cambiare anche in Conto proprio, xchè stanno trasportando rifiuti in conto proprio... altrimenti potrebbero incorrere a multe e ritiri dei mezzi, come previsto dalla normativa stradale... benissimo!!!
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Messaggio  erusservice Gio Mag 19, 2011 1:50 pm

marcosperandio ha scritto:
pastorenomade ha scritto:Scusa Marco, perchè ti fai prendere dal dubbio che la BB non debba essere attivata, anche se la chiavetta è vuota. L'attività di tracciamento del mezzo è comunque svolta. Secondo me, quando un mezzo trasporta rifiuti, col sistri deve sempre essere tracciato, anche se non si sa cosa stia trasportando.
il mio dubbio è più sul fatto se quando partono dalla sede debbano caricare il viaggio o meno.
Secondo me sì ma alcuni spurghisti miei clienti sono più dubbiosi (grazie ad alcuni bei corsi frequentati!!).

@erus: mi sono forse spiegato male: la voce del menu è area conducente, poi inserire token BB, PIN, carico (o consegna dipende dal caso), aggiungi scheda, conferma e hai finito l'operazione di carico/scarico sul token BB.
grazie...!!!!
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Messaggio  Orso66 Ven Mag 20, 2011 8:58 am

marcosperandio ha scritto:
(Orso66)
credo che se hai la scheda SISTRI in bianco non abbia senso attivare la BB; dovrebbe essere sufficiente l'attività fatta in ufficio perché al depuratore possano accettare il carico... ora vado ad un seminario e spero di chiarire anche questo.
(Marcosperandio)
Chiedi bene!!
L'attivazione della BB con chiavetta "vuota" è comunque prevista anche in altri casi (manutenzione infrastrutture e reti paragrafo 5.4.3 pagina 61 manuale versione 2.4.
poichè lo spurgo è una fattispecie molto simile secondo me la si applica anche nel nostro caso.
Ciao e grazie.
PS in che zona operi?

Allora... vi confermo che anche nel caso si vada direttamente al depuratore bisogna inserire la chiavetta nella BB. In pratica, in ufficio caricano sul registro cronologico un carico del CER 20 03 04 (o 06) e/o solo una scheda area movimentazione (questo non mi è ancora chiaro, se occorre caricare il cronologico o se è sufficiente la movimentazione di scarico) indicando l'ultimo indirizzo come localizzazione e la TARGA DEL MEZZO. Siccome ogni chiavetta E' LEGATA ad una targa specifica, questo dovrebbe essere sufficiente al SISTRI per collegare quel inserimento alla BB a quel trasporto appena inserito in ufficio.
PS: opero in provincia di Ferrara.
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Messaggio  marcosperandio Ven Mag 20, 2011 9:02 am

@orso: grazie come immaginavo.

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Messaggio  erusservice Ven Mag 20, 2011 10:28 am

erusservice ha scritto:
marcosperandio ha scritto:
pastorenomade ha scritto:Scusa Marco, perchè ti fai prendere dal dubbio che la BB non debba essere attivata, anche se la chiavetta è vuota. L'attività di tracciamento del mezzo è comunque svolta. Secondo me, quando un mezzo trasporta rifiuti, col sistri deve sempre essere tracciato, anche se non si sa cosa stia trasportando.
il mio dubbio è più sul fatto se quando partono dalla sede debbano caricare il viaggio o meno.
Secondo me sì ma alcuni spurghisti miei clienti sono più dubbiosi (grazie ad alcuni bei corsi frequentati!!).

@erus: mi sono forse spiegato male: la voce del menu è area conducente, poi inserire token BB, PIN, carico (o consegna dipende dal caso), aggiungi scheda, conferma e hai finito l'operazione di carico/scarico sul token BB.
grazie...!!!!
provato ....non sente il token autista.....sigh Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
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Messaggio  annariri Ven Mag 20, 2011 11:07 am

micy1 ha scritto:
marcosperandio ha scritto:Questo è quanto riporta il manuale, è da pazzi ma è così alla faccia della tracciabilità!!!

5.4.6. Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie.
Nel caso di manutenzione di reti fognarie, in base all’art. 33 del D.Lgs 205 del 3 dicembre 2010, i rifiuti prodotti
durante l’attività manutentiva si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, e
quest’ultimo deve iscriversi al SISTRI ai sensi dell’art 188 – TER, comma 1 lettera f). Se i rifiuti così prodotti
vengono trasportati verso l’unità locale o sede legale di riferimento per il raggruppamento temporaneo si applica
quanto previsto per le attività di manutenzione. Pertanto, trattandosi di rifiuti identificabili dai codici CER 200304
e 200306 e, quindi, non pericolosi, il trasporto dal luogo di produzione all’unità locale o sede legale non è
tracciato né con FIR né con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti
prodotti da attività di manutenzione sono pericolosi. Il successivo trasporto verso l’impianto di gestione viene
gestito secondo la procedura generale

affraid La rivoluzione Sistri non ha limiti!!!! Ma che tracciabilità è??? potrebbero anche buttare il rifiuto a fosso!! almeno prima c'era una tracciabilità anche se cartacea... voglio solo ridere quando ci sarà stradale e provinciale che fermerà i camion e chiederà un documento di trasporto cosa succederà!!! oltretutto a questo punto gli spurghisti aut. con ContoTerzi dovrebbero cambiare anche in Conto proprio, xchè stanno trasportando rifiuti in conto proprio... altrimenti potrebbero incorrere a multe e ritiri dei mezzi, come previsto dalla normativa stradale... benissimo!!!
E' la stessa cosa che mi chiedo anch'io: se lo spurghista interviene come produttore significa che trasporta proprie cose (rifiuti) e quindi si configura nettamente un trasporto in conto proprio. Tutti gli spurghisti che conosco io però non hanno veicoli con licenza conto proprio, ma con autorizzazione conto terzi e chi è autorizzato per il trasporto di merci conto terzi non può trasportare in conto proprio e viceversa (legge 298/74) per cui si configura un trasporto abusivo e vaglielo a spiegare durante i controlli per la strada.. Qui il Ministero Ambiente e Sistri hanno fatto i conti senza l'oste, cioè con il Ministero dei Trasporti. Io ho letto di un incontro tra ASPI associazione spurghisti e Ministero dei Trasporti per discutere proprio su modifiche alla 298/74 che prevederebbero la possibilità, per chi è autorizzato in conto terzi, di poter operare anche in conto proprio. Io la vedo dura, ma anche se fosse, quando lo sarà? Intanto chi rischia per la strada non sono nè i ministri, nè Sistri, ecc. Attualmente per far concordare norme Sistri e norme autotrasporto, chi opera con 200304 e 200306 dovrebbe cambiare la propria autorizzazione da C/T a c/P, ma forse Sistri non sa quanto costi (sia economicamente che in termine di acquisizione di capacità professionale) un'autorizzazione conto terzi? Cosa facciamo, la lasciamo decadere per un'incompetenza non nostra?
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Messaggio  annariri Mer Mag 25, 2011 6:39 pm

annariri ha scritto:
micy1 ha scritto:
marcosperandio ha scritto:Questo è quanto riporta il manuale, è da pazzi ma è così alla faccia della tracciabilità!!!

5.4.6. Autospurgo e manutenzioni di reti fognarie.
Nel caso di manutenzione di reti fognarie, in base all’art. 33 del D.Lgs 205 del 3 dicembre 2010, i rifiuti prodotti
durante l’attività manutentiva si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, e
quest’ultimo deve iscriversi al SISTRI ai sensi dell’art 188 – TER, comma 1 lettera f). Se i rifiuti così prodotti
vengono trasportati verso l’unità locale o sede legale di riferimento per il raggruppamento temporaneo si applica
quanto previsto per le attività di manutenzione. Pertanto, trattandosi di rifiuti identificabili dai codici CER 200304
e 200306 e, quindi, non pericolosi, il trasporto dal luogo di produzione all’unità locale o sede legale non è
tracciato né con FIR né con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti
prodotti da attività di manutenzione sono pericolosi. Il successivo trasporto verso l’impianto di gestione viene
gestito secondo la procedura generale

affraid La rivoluzione Sistri non ha limiti!!!! Ma che tracciabilità è??? potrebbero anche buttare il rifiuto a fosso!! almeno prima c'era una tracciabilità anche se cartacea... voglio solo ridere quando ci sarà stradale e provinciale che fermerà i camion e chiederà un documento di trasporto cosa succederà!!! oltretutto a questo punto gli spurghisti aut. con ContoTerzi dovrebbero cambiare anche in Conto proprio, xchè stanno trasportando rifiuti in conto proprio... altrimenti potrebbero incorrere a multe e ritiri dei mezzi, come previsto dalla normativa stradale... benissimo!!!
E' la stessa cosa che mi chiedo anch'io: se lo spurghista interviene come produttore significa che trasporta proprie cose (rifiuti) e quindi si configura nettamente un trasporto in conto proprio. Tutti gli spurghisti che conosco io però non hanno veicoli con licenza conto proprio, ma con autorizzazione conto terzi e chi è autorizzato per il trasporto di merci conto terzi non può trasportare in conto proprio e viceversa (legge 298/74) per cui si configura un trasporto abusivo e vaglielo a spiegare durante i controlli per la strada.. Qui il Ministero Ambiente e Sistri hanno fatto i conti senza l'oste, cioè con il Ministero dei Trasporti. Io ho letto di un incontro tra ASPI associazione spurghisti e Ministero dei Trasporti per discutere proprio su modifiche alla 298/74 che prevederebbero la possibilità, per chi è autorizzato in conto terzi, di poter operare anche in conto proprio. Io la vedo dura, ma anche se fosse, quando lo sarà? Intanto chi rischia per la strada non sono nè i ministri, nè Sistri, ecc. Attualmente per far concordare norme Sistri e norme autotrasporto, chi opera con 200304 e 200306 dovrebbe cambiare la propria autorizzazione da C/T a c/P, ma forse Sistri non sa quanto costi (sia economicamente che in termine di acquisizione di capacità professionale) un'autorizzazione conto terzi? Cosa facciamo, la lasciamo decadere per un'incompetenza non nostra?

Scusate: riapro questo forum perchè si è fermato con il mio ultimo post e mi piacerebbe sapere qualche parere. Chiedo agli spurghisti: state già operando come produttori, cioè nel formulario vi state già indicando come produttori? E se si, avete modificato anche l'iscrizione a Sistri, cioè oltre all'iscrizione come trasportatore vi siete iscritti anche come produttori? Qualcuno ha sviscerato più compiutamente la problematica dell'operare con conto terzi quando invece si effettuerebbe un trasporto in conto proprio?
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Messaggio  fbyron Mer Mag 25, 2011 6:44 pm

I rifiuti che si possono trasportare ex art. 212 comma 8 sono quelli di cui il trasportatore è produttore INIZIALE. L'orientamento dell'albo, è che i fanghi di fosse settiche sono rifiuti prodotti nè dallo spurghista, nè dal condominio, nè da chiunque altro, ma semplicemente da chi attua l'espulsione degli stessi dal proprio corpo.
Dunque (io ci ho provato e mi hanno risposto "picche", ho telefonato a Roma e parlato con la Segretaria dell'Albo che mi ha spiegato pazientemente la cosa) il 200304 non si autorizza ex 212 comma 8 semplicemente perchè quei rifiuti non hanno il trasportatore come produttore iniziale.
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Messaggio  pastorenomade Mer Mag 25, 2011 6:59 pm

fbyron ha scritto:I rifiuti che si possono trasportare ex art. 212 comma 8 sono quelli di cui il trasportatore è produttore INIZIALE. L'orientamento dell'albo, è che i fanghi di fosse settiche sono rifiuti prodotti nè dallo spurghista, nè dal condominio, nè da chiunque altro, ma semplicemente da chi attua l'espulsione degli stessi dal proprio corpo.
Dunque (io ci ho provato e mi hanno risposto "picche", ho telefonato a Roma e parlato con la Segretaria dell'Albo che mi ha spiegato pazientemente la cosa) il 200304 non si autorizza ex 212 comma 8 semplicemente perchè quei rifiuti non hanno il trasportatore come produttore iniziale.


L'art.230 del 152 (modificato a dicembre scorso dal d. lgs. 205) ora considera espressamente lo spurghista produttore del rifiuto della sua attività di servizio; inoltre, il comma 5 dello stesso articolo prevede espressamente l'iscrizione a sistri per i manutentori di reti fognarie e la loro iscrizione all'Albo come trasportatori professionali (art. 188 ter), non essendo considerata l'operazione di trasporto una operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa (art. 212 c. 8 ).


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Messaggio  annariri Mer Mag 25, 2011 8:03 pm

pastorenomade ha scritto:
fbyron ha scritto:I rifiuti che si possono trasportare ex art. 212 comma 8 sono quelli di cui il trasportatore è produttore INIZIALE. L'orientamento dell'albo, è che i fanghi di fosse settiche sono rifiuti prodotti nè dallo spurghista, nè dal condominio, nè da chiunque altro, ma semplicemente da chi attua l'espulsione degli stessi dal proprio corpo.
Dunque (io ci ho provato e mi hanno risposto "picche", ho telefonato a Roma e parlato con la Segretaria dell'Albo che mi ha spiegato pazientemente la cosa) il 200304 non si autorizza ex 212 comma 8 semplicemente perchè quei rifiuti non hanno il trasportatore come produttore iniziale.


L'art.230 del 152 (modificato a dicembre scorso dal d. lgs. 205) ora considera espressamente lo spurghista produttore del rifiuto della sua attività di servizio; inoltre, il comma 5 dello stesso articolo prevede espressamente l'iscrizione a sistri per i manutentori di reti fognarie e la loro iscrizione all'Albo come trasportatori professionali (art. 188 ter), non essendo considerata l'operazione di trasporto una operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa (art. 212 c. 8 ).


Si è vero quello che dici, ma quello che intendo sottolineare è proprio che il trasportatore professionale spurghista è quasi sempre un conto terzista e "presentandosi" come produttore ciò stride con la normativa del trasporto su strada: Legge 298/74. Se fai conto terzi devi trasportare cose per conto di terzi; se sei produttore le cose trasportate sono tue e questo configura un conto proprio. Per la strada, se ti fanno un controllo guardano la carta di circolazione del tuo veicolo e se c'è scritto che esso è autorizzato conto terzi e tu stai trasportando un tuo rifiuto, non sei certamente in regola. Senza contare i documenti di trasporto: per il conto terzi è obbligatorio avere la scheda di trasporto o documento equipollente (Fir e/o scheda sistri sono ok), ma con la nuova procedura sppurghisti (correggetemi se sbaglio) il percorso dal luogo di produzione del rifiuto 200304 o 200306 non deve essere tracciato, ma lo è solo dalla sede legale all'impianto di destinazione. Se dunque io non ho nessun documento sostitutivo della scheda di trasporto sto commettendo un'infrazione grave. Attendo commenti, sperando di aver preso una cantonata.
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Messaggio  fbyron Mer Mag 25, 2011 9:38 pm

[quote="annariri]
Si è vero quello che dici, ma quello che intendo sottolineare è proprio che il trasportatore professionale spurghista è quasi sempre un conto terzista e "presentandosi" come produttore ciò stride con la normativa del trasporto su strada: Legge 298/74. Se fai conto terzi devi trasportare cose per conto di terzi; se sei produttore le cose trasportate sono tue e questo configura un conto proprio. Per la strada, se ti fanno un controllo guardano la carta di circolazione del tuo veicolo e se c'è scritto che esso è autorizzato conto terzi e tu stai trasportando un tuo rifiuto, non sei certamente in regola. Senza contare i documenti di trasporto: per il conto terzi è obbligatorio avere la scheda di trasporto o documento equipollente (Fir e/o scheda sistri sono ok), ma con la nuova procedura sppurghisti (correggetemi se sbaglio) il percorso dal luogo di produzione del rifiuto 200304 o 200306 non deve essere tracciato, ma lo è solo dalla sede legale all'impianto di destinazione. Se dunque io non ho nessun documento sostitutivo della scheda di trasporto sto commettendo un'infrazione grave. Attendo commenti, sperando di aver preso una cantonata. [/quote]

Non credo tu abbia preso una cantonata. Ribadisco la differenza "sottile" tra produttore iniziale e produttore.
Poi: non è una novità che ci sono differenze tra autotrasporto merci e trasporto rifiuti, sia nelle definizioni che nella pratica. Ad esempio: se un impianto trasporta un rifiuto dal luogo di produzione presso di se, può farlo con il conto proprio autotrasporto merci, ma il produttore del rifiuto sul fir non e' lui.
Tuttavia, in questo caso credo che abbiano creato una "ricorrenza circolare" (per dirla con termini da foglio di calcolo), una aberrazione giuridica, che in teoria impedierebbe a tutti gli spurghisti di lavorare nel rispetto della legge: effettivamente la merce e' dello spurghista perche' lo dice la legge... dunque su un autocarro conto terzi non la potresti portare... ma se dici che non è tua (cosi' da poterla portare con il conto terzi), allora devi fare una scheda di movimentazione sistri e non puoi portartela a casa...
Dunque: le sanzioni per circolazione senza scheda sistri sono...
le sanzioni per mancato rispetto della normativa sull'autotrasporto merci sono....

... mumble mumble...

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Messaggio  annariri Mer Mag 25, 2011 9:44 pm

fbyron ha scritto:[quote="annariri]
Si è vero quello che dici, ma quello che intendo sottolineare è proprio che il trasportatore professionale spurghista è quasi sempre un conto terzista e "presentandosi" come produttore ciò stride con la normativa del trasporto su strada: Legge 298/74. Se fai conto terzi devi trasportare cose per conto di terzi; se sei produttore le cose trasportate sono tue e questo configura un conto proprio. Per la strada, se ti fanno un controllo guardano la carta di circolazione del tuo veicolo e se c'è scritto che esso è autorizzato conto terzi e tu stai trasportando un tuo rifiuto, non sei certamente in regola. Senza contare i documenti di trasporto: per il conto terzi è obbligatorio avere la scheda di trasporto o documento equipollente (Fir e/o scheda sistri sono ok), ma con la nuova procedura sppurghisti (correggetemi se sbaglio) il percorso dal luogo di produzione del rifiuto 200304 o 200306 non deve essere tracciato, ma lo è solo dalla sede legale all'impianto di destinazione. Se dunque io non ho nessun documento sostitutivo della scheda di trasporto sto commettendo un'infrazione grave. Attendo commenti, sperando di aver preso una cantonata.

Non credo tu abbia preso una cantonata. Ribadisco la differenza "sottile" tra produttore iniziale e produttore.
Poi: non è una novità che ci sono differenze tra autotrasporto merci e trasporto rifiuti, sia nelle definizioni che nella pratica. Ad esempio: se un impianto trasporta un rifiuto dal luogo di produzione presso di se, può farlo con il conto proprio autotrasporto merci, ma il produttore del rifiuto sul fir non e' lui.
Tuttavia, in questo caso credo che abbiano creato una "ricorrenza circolare" (per dirla con termini da foglio di calcolo), una aberrazione giuridica, che in teoria impedierebbe a tutti gli spurghisti di lavorare nel rispetto della legge: effettivamente la merce e' dello spurghista perche' lo dice la legge... dunque su un autocarro conto terzi non la potresti portare... ma se dici che non è tua (cosi' da poterla portare con il conto terzi), allora devi fare una scheda di movimentazione sistri e non puoi portartela a casa...
Dunque: le sanzioni per circolazione senza scheda sistri sono...
le sanzioni per mancato rispetto della normativa sull'autotrasporto merci sono.... il trasporto abusivo (e un conto proprio fatto con il conto terzi lo è) prevede ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo... mumble mumble...

Vendesi autospurghi, 2 al prezzo di 1![/quote]
Hai più che ragione e condivido quello che dici: scegliere il male minore
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Nov 02, 2011 6:39 pm

annariri ha scritto:...
le sanzioni per mancato rispetto della normativa sull'autotrasporto merci sono.... il trasporto abusivo (e un conto proprio fatto con il conto terzi lo è) prevede ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo... mumble mumble...
visto il piccolo ma significativo parere del Min dei Trasp? Shocked Shocked
un altro tassello si aggiunge :cyclops:
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Messaggio  micy1 Mer Nov 02, 2011 7:15 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
annariri ha scritto:...
le sanzioni per mancato rispetto della normativa sull'autotrasporto merci sono.... il trasporto abusivo (e un conto proprio fatto con il conto terzi lo è) prevede ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo... mumble mumble...
visto il piccolo ma significativo parere del Min dei Trasp? Shocked Shocked
un altro tassello si aggiunge :cyclops:
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Bene e che si fa??
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Messaggio  Gimi Mer Nov 02, 2011 9:46 pm

Ciò che conta nella individuazione del c/proprio e c/terzi è, in primis, la proprietà delle cose trasportate;
uno spurghista è di certo produttore del rifiuto ma altrettanto certamente non ne è il "proprietario" e quindi il conto terzi è sempre rispettato.
La nota ministeriale conferma tale concetto.
sunny
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Messaggio  matilde Gio Nov 03, 2011 10:57 am

ciao,
Nella nostra sede di P.Torres quando la spurghista va a fare la pulizia delle fosse settiche (20.03.04) indica la nostra azienda come produttore e loro come trasportatore/destinatario
quindi in questo caso è un trasporto c/terzi



Gimi ha scritto:Ciò che conta nella individuazione del c/proprio e c/terzi è, in primis, la proprietà delle cose trasportate;
uno spurghista è di certo produttore del rifiuto ma altrettanto certamente non ne è il "proprietario" e quindi il conto terzi è sempre rispettato.
La nota ministeriale conferma tale concetto.
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