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Messaggio  Admin Dom Apr 10, 2011 3:58 pm

Rifiuto "assimilabile" e rifiuto "assimilato" sono due concetti assolutamente diversi. Il rifiuto assimilabile e' un rifiuto speciale che, in linea di principio, puo' essere assimilato ad un rifiuto urbano. Un rifiuto assimilato e' un rifiuto speciale assimilabile che e' stato formalmente assimilato ad un rifiuto urbano.

Tutti i rifiuti derivanti da enti ed imprese sono speciali per definizione. E restano speciali se l'ente locale non li assimili formalmente.

I rifiuti pericolosi non possono essere mai assimilati agli urbani.

I regolamenti degli enti locali in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non si applicano laddove contrastino con la normativa vigente

Alcune categorie di rifiuti (RAEE, imballaggi, ...) sono disciplinate da norme speciali

Per i criteri qualitativi sull'assimilazione dei rifiuti speciali, il sistema di rinvii fa si' che siano ancora in vigore le disposizioni di cui al punto 1.1.1 della delibera CI 27 luglio 1984, laddove non sia stata superata da norme successive

Per i criteri quantitativi sull'assimilazione esistono due linee interpretative circa l'immediata applicabilita' dell'art. 195 TUA, in assenza dei previsti decreti: Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione.


Ultima modifica di Admin il Gio Giu 23, 2011 6:57 pm - modificato 6 volte.
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Messaggio  REPRINTER Dom Apr 10, 2011 8:01 pm

Admin ha scritto:Sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani riscontro, consultando il forum, molta confusione. Affermazioni del tipo "Puoi metterlo nel cassonetto dei rifiuti urbani" non hanno senso.
Vero e' che il legislatore ce la sta mettendo tutta per aumentare l'incertezza su questa materia.
Apro questa discussione per definire i punti saldi su questa problematica con l'auspicio di chiarire al massimo i concetti e lo stato dell'arte, col contributo di tutti.
Con l'avanzare del confronto, aggiornero' questo post di apertura con gli assunti sui quali vi sia condivisione.
Intanto ne sottopongo qualcuno all'attenzione della community:

- Rifiuto "assimilabile" e rifiuto "assimilato" sono due concetti assolutamente diversi. Il rifiuto assimilabile e' un rifiuto speciale che, in linea di principio, puo' essere assimilato ad un rifiuto urbano. Un rifiuto assimilato e' un rifiuto speciale assimilabile che e' stato formalmente assimilato ad un rifiuto urbano.

- Tutti i rifiuti derivanti da enti ed imprese sono speciali per definizione. E restano speciali se l'ente locale non li assimili formalmente.

- I rifiuti pericolosi non possono essere mai assimilati agli urbani.

- I regolamenti degli enti locali in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non si applicano laddove contrastino con la normativa vigente

- Alcune categorie di rifiuti (RAEE, imballaggi, ...) sono disciplinate da norme speciali

- Per i criteri qualitativi sull'assimilazione dei rifiuti speciali, il sistema di rinvii fa si' che siano ancora in vigore le disposizioni di cui al punto 1.1.1 della delibera CI 27 luglio 1984, laddove non sia stata superata da norme successive

- Per i criteri quantitativi sull'assimilazione esistono due linee interpretative circa l'immediata applicabilita' dell'art. 195 TUA, in assenza dei previsti decreti







Ciao,
io metterei anche un paio di cose.....


Articolo 179
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.



Articolo 184
Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.11 ;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;





ART. 195 comma 2 lettera e)

Capo II
Competenze
Articolo 195
Competenze dello Stato

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.



Articolo 198
Competenze dei Comuni
1. I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).






Dunque per come la vedo io hai ragione su tutta la linea e i Rifiuti Speciali Non Pericolosi assimilati agli urbani vanno in regime di privativa allo "smaltimento"
Se il Comune affida l'incarico di avviarli al recupero "escono dalla privativa" e tutti coloro che li trattano li devono trattare come Rifiuti Speciali Non pericolosi quindi FIR e/o SISTRI.



Un'ultima osservazione " ma se si classifica il toner come Pericoloso 08.03.17 e Non Pericoloso 08.03.18" come fà il Comune a permettere l'assimilazione del toner senza analisi chimico/fisiche?
Abbiamo già detto che il PERICOLOSO non può MAI essere assimilato, bene visto che questa tipologia ha il doppio codice come fà il comune a consentire?
Anche quì si dovrebbe usare il concetto di prudenza. Visto che non è possibile assiare allo smaltimento in Regime di Privativa un pericoloso e visto che non si hanno le analisi per certificare che quanto conferito non è TOTALMENTE non pericoloso il Comune DEVE non assimilare questa tipologia.


Utopia?


Ciao
Stefano






PS http://www.reteambiente.it/normativa/12083/
Tarsu, se i rifiuti sono avviati a recupero la privativa comunale non esiste

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Messaggio  fabio randazzo Gio Giu 30, 2011 4:33 pm

l'articolo 184 stabilisce che sono da annoverare fra quelli urbani anche i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. Ne deduco che anche i rifiuti pericolosi se rinvenuti su aree pubbliche sono assimilati, per legge agli urbani. Altro aspetto riguarda le modalità di raccolta e trattamento prima del loro avvio a recupero/smaltimento. Dire che il rifiuto pericoloso non può mai essere assimilato agli urbani ha una sua validità se al contempo si ricorda l'eccezione, prevista dal legislatore per i rifiuti giacenti su aree pubbliche.
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Messaggio  Admin Gio Giu 30, 2011 5:01 pm

Certo che esistono i rifiuti urbani pericolosi!
Ed il caso che hai citato non e' isolato. Pernso, per esempio, ai rifiuti pericolosi da esumazione ed estumulazione oppure ai rifiuti pericolosi di provenienza domestica.
Ma questi sono rifiuti urbani per definizione. Diverso e' il caso di rifiuti speciali pericolosi provenienti da attivita' diverse da.... i quali non possono essere assimilati.
Nei casi citati non parliamo di rifiuti speciali, bensi' di rifiuti urbani. Per i quali l'istituto dell'assimilazione non e' logicamente applicabile.
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Messaggio  romontal Mar Lug 12, 2011 4:06 pm

Per quanto riguarda il recupero, ritengo che è sempre possibile affidare al gestore pubblico rifiuti speciali propri assimilati agli urbani ma non in regime di privativa, bensì in regime di mercato, cioè mediante stipula di specifica convenzione scritta. Peraltro già con il Dlgs 22/1997 (art. 21, c. 7) i rifiuti urbani e quelli assimilati ( e mai assimilabili) avviati al recupero non potevano essere affidati in regime di privativa comunale, a partire dalla data del0 1/01/03; e il pubblico gestore assumeva invece la figura di imprenditore privato in merito a quei rifiuti speciali assimilati agli urbani e avviati al recupero che era in grado di prendere in carico.
Oggi, alla luce dell’art. 195, c. 2, lett. e), del Dlgs 152/2006 l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani può essere effettuata solo entro le (ristrette) soglie quantitative ivi indicate, ma ancora ai fini della raccolta e dello smaltimento e non ai fini del recupero.
Questo significa che per i rifiuti avviati a recupero viene riconfermata a mio avviso la disciplina di cui al menzionato Dlgs 22/1997, e cioè assenza di privativa comunale e conferimento al gestore pubblico in convenzione o ad un soggetto privato.
Tuttavia in base ai limiti indicati nel art. 195, c. 2, lett. e) potranno in ogni caso essere assimilati solo i rifiuti che si formano “negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico”. E' solo il comune che può infatti sapere quali e quanti rifiuti può prendere in carico per recuperarli.

art. 195, c. 2, lett. e) ) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;
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Messaggio  alberto is bond Mar Nov 08, 2011 11:48 am

vero (ed è una buona sintesi) quanto in linea di massima è stato rappresentato dall'ADM sull'assimilazione.
Non è,invece, proprio del tutto corretto che gli imballaggi hanno una disciplina speciale per l'assimilazione (mentre sicuramente hanno una disciplina speciale rispetto ai rifiuti "generici"), salvo l'esclusione dei "terziari" (che comunque è stata derogata per anni con OPCM per esempio in Campania) e queli provenienti da luoghi privati.
Si badi come tra normativa tecnica e quella fiscale ci sono diversi "buchi" dovuti, tra altro, alla stratificazione della normativa nel tempo adottata.
Inoltre, le sentenze in tema di tarsu e tia vanno rilette secondo contesto e concetti dell'epoca in quanto non automaticamente equivalenti o trasponibili.
I tentativi dei Comuni o loro delegati (ato o consorzi) di colmare questi "buchi" spesso sono censurabili. Ancor di più quanto si allargano ad operazioni "creative" spacciate sotto lo "sperimentalismo" (che è per sè stesso transitorio).
Anche qui occorre una paziente opera di ricostruzione dove si incrociano elementi tecnici con quelli giuridici e organizzativi, verificando le "stampelle" di provvedimenti, accordi, convenzioni, etc.
Ma più ancora molti regolamenti contengono disposizioni contra legem,od esorbitanti la competenza regolamentare, in quanto non seguono la riserva di legge art.23 Cost. (con disciplina affluente) e certe regole "base" di redazione regolamentare in uno con la competenza dei Comuni (o loro delegati).
Anche questo è un aspetto molto trascurato dagli operatori, ma che gli esperti di diritto tributario (non di diritto ambientale) conoscono bene.
Infine, la prassi, le circolari, risoluzioni, eccetera spesso denotano una certa "ignoranza" della disciplina, limitandosi a leggerla dalla loro visuale settoriale o categoriale (per esempio agenzia entrate, anci ed altri) senza adottare una visione sincretica (e coerente) che sta però emergendo in seno alla dottrina più avveduta.
Occorre avere coraggio nel difendere in modo deciso le proprie posizioni anzichè, come spesso capita, "cedere" alla tracotanza di enti o aziende che si riparano dietro ai loro regolamenti o provvedimenti (spesso consapevoli della loro censurabilità, ma confidando nella onerosità e dissuasività di ricorsi contro gli stessi, o, addirittura, della ignoranza di molte commissioni tributarie).
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Messaggio  riger Mar Ago 21, 2012 5:17 pm

sopra si cita l'art.195 comma 2 lettera e: andandolo a leggere però rimanda a un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni. Qualcuno ha gli estremi?
Sono in amichevole discussione con il comune, che mi vuole fare pagare per le aree di deposito, quando invece io ho sempre smaltito per conto mio... decreto alla mano vorrei fare loro presente quanto sottolineato da reprinter per le aree a magazzino...
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Messaggio  Admin Mar Ago 21, 2012 5:55 pm

Quel decreto attende di vedere la luce sin dai tempi del Ronchi.
Temo che non lo vedremo mai...
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Messaggio  riger Mar Ago 21, 2012 6:03 pm

nel frattempo ho cercato di ricomporre i pezzi...
Admin tu che ne sai, mi confermi che il pezzetto "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;" è introdotto dal DLgs 4/08 ed è tuttora li al suo posto (quest'ultimo quesito è doveroso, il 152/06 sul sito della Camera lo riporta, su normattiva no...)?
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Messaggio  Admin Mer Ago 22, 2012 11:44 am

Quella parte è stata soppressa dall'art. 14, c. 46, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 14.

La versione vigente è:

"e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani."
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Messaggio  riger Mer Ago 22, 2012 3:49 pm

Grazie mille Capo!
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ago 23, 2012 1:01 pm

alberto is bond ha scritto:
Anche qui occorre una paziente opera di ricostruzione dove si incrociano elementi tecnici con quelli giuridici e organizzativi, verificando le "stampelle" di provvedimenti, accordi, convenzioni, etc.
Ma più ancora molti regolamenti contengono disposizioni contra legem,od esorbitanti la competenza regolamentare, in quanto non seguono la riserva di legge art.23 Cost. (con disciplina affluente) e certe regole "base" di redazione regolamentare in uno con la competenza dei Comuni (o loro delegati).
Anche questo è un aspetto molto trascurato dagli operatori, ma che gli esperti di diritto tributario (non di diritto ambientale) conoscono bene.
Infine, la prassi, le circolari, risoluzioni, eccetera spesso denotano una certa "ignoranza" della disciplina, limitandosi a leggerla dalla loro visuale settoriale o categoriale (per esempio agenzia entrate, anci ed altri) senza adottare una visione sincretica (e coerente) che sta però emergendo in seno alla dottrina più avveduta.
Occorre avere coraggio nel difendere in modo deciso le proprie posizioni anzichè, come spesso capita, "cedere" alla tracotanza di enti o aziende che si riparano dietro ai loro regolamenti o provvedimenti (spesso consapevoli della loro censurabilità, ma confidando nella onerosità e dissuasività di ricorsi contro gli stessi, o, addirittura, della ignoranza di molte commissioni tributarie).
Io sono accanita sostenitrice dell'applicazione dell'art. 23 della Costituzione, che per grazia dei Padri Costituenti e per Volontà della Nazione detta ancora:
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Ciò ribadito, per quanto riguarda l'assoggettamento delle superfici adibite a magazzini, ivi compresi i piazzali, alle varie TARSU-TIA e simili, insomma all' imposta locale sulla munnezza, occorre in ogni caso preliminarmente andare a vedere le determine/delibere dei vari comuni cosa scrivono in merito sia al campo di applicazione dell'imposta sia in che termini è stata formulata la comunicazione di attività in base alla quale l'imposta è stata calcolata, e quindi cominciare a capire se ci siano o meno gli estremi iniziali del ricorso. Nel senso, se c'è specificato che i rifiuti prodotti in quelle aree saranno conferiti alla pubblica raccolta, occorre intanto ripresentare la dichiarazione di merito.
Se però non c'è specificato nulla (e di solito non c'è, perchè spesso i consulenti ignorano le conseguenze di tale omissione) si può fare ricorso amministrativo (con richiesta di sospensiva dell'imposta sino al giudizio di merito) presentando appunto la documentazione in base alla quale si dimostra che i rifiuti "assimilabili agli urbani" sono comunque sempre stati smaltiti/recuperati/eliminati secondo il regime dei "rifiuti speciali", con onere interamente a carico del produttore.
Per quanto il recente novellato dell'art 119 (noto come federalismo fiscale che però tale di fatto non può dirsi perchè l'autonomia impositiva è limitata oltre che al campo costituzionale anche a quello legislativo fiscale nazionale) abbia indotto taluni amministratori locali a ritenere soggette (salvo appunto migliori definizioni) tutte le superfici, nonchè ad applicarci anche l'IVA decidendo che la T sia di Tarsu che di Tia fosse l'iniziale di Tariffa, resta il parere contrario della Cassazione, per la quale nonostante l'abrogazione dell'art. 60 del D.lgs. 503/93 detta entrata locale essendo proporzionata "al reddito" (in questo caso, alle superfici) è senza meno una Tassa. Ora, le tasse hanno sempre la loro c.d. "base imponibile" - a differenza delle imposte - che è il presupposto dell'imposizione tributaria (chiedo scusa per le ripetizioni, ma giuridicamente hanno un loro senso!). Ciò, nel testo dell'art. 60 citato si esprimeva con (cfr. comma 1) :
... I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantita' o non rientrino nelle tipologie di qualita' indicate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali qualita' non vengano indicate nel regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto sopra indicato (N.d.R: = DPR 915/82) e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3.
Nel momento stesso in cui si chiede l'esborso di una Tassa per qualche servizio cui la tassa stessa (c.d. imposizione di scopo) è destinata a coprire i costi quando il servizio è già stato pagato direttamente dal contribuente e quindi non è stato erogato dal servizio pubblico, di fatto si entra nel regime di doppia imposizione che è esplicitamente vietato non solo dal DPR 917/86 (cfr. attuale art. 163 del testo più volte rimaneggiato) ma che per di più vede una palese omissione di atti di ufficio nel comma 5 dell'art. 6 della L. 212/2000, più nota con il nome d'uso "statuto del Contribuente", che esplicitamente detta:
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Quindi, tirando le somme di tutto questo, caro riger come vedi ce n'è che ce n'è per fare questioni. A furia di collaborare con i legali, alla fine, ho capito come si deve fare a risalire alle proprie ragioni, è lungo e farraginoso ma come vedi con una sola cartella esattoriale "pazza" c'è di che denunciare il RUP per violazione degli obblighi di ufficio e concussione (atto commesso al fine di procurare sia pure alla PA un illecito introito), rifiuto di atti di ufficio se gli hai risposto, richiedere l'annullamento dell'imposizione sia in sede tributaria che in sede amministrativa, dove si può far valere anche il cospicuo numero di violazioni della L. 241/90, oltre che dei vari articoli della Costituzione (3, 23 e 53, direi sulla ruota di roma, e 119).
Nulla che non si possa risolvere portando dietro un avvocato attributato che esponga anche con discreta fermezza questi principi.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Ago 23, 2012 1:52 pm

Aurora Brancia ha scritto:alle varie TARSU-TIA e simili
potremmo star qui secoli a discorrere su questo argomento, e non ne verremmo fuori.
trattasi dell'ennisma str...ata all'italiana, ideata bene, ma introdotta - applicata - gestita in modo pedestre .. da buona parte del sistema, più preoccupato al consenso elettorale che al bene del paese (e non a caso, siamo finiti nelle mani di un governo tecnico .. o sedicente tale).
La piccola parte di sistema che ha preso la palla al balzo nel 1997 .. ora campeggia da anni sulle riviste di settore, per gli ottimi risultati tecnici, organizzativi ed economici raggiunti nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani (giusto per non fare nomi: Consorzio Priula - Contarina; Fiemme Servizi; Ponte nelle Alpi Servizi; ecc.).
E guarda caso, nonostante dai più siano considerato un sistema fallimentare e troppo futuristico, in queste realtà sono stati introdotti sistemi di raccolta studiati ad hoc, che prevede l'identificazione del produttore del rifiuto, che consente di determinare una TIA (con applicazione dell'IVA) o di una TARSU CALCOLATA CON CRITERI TARIFFARI (che non obbliga l'applicazione dell'IVA) determinata sulle effettive quantità di rifiuti prodotti, e non sulla base ipotetica della superficie abitativa/commerciale/produttiva.

Ma d'altro canto, in un sistema incapace di risolvere i problemi, o li affronta con idee retrograde di almeno 50 anni (vedi discarica di Roma, vedi AIA dell'ILVA, vedi uso spasmodico dei cassonetti mono-operatori) .. speriamo di giungere ad un qualche risultato concreto?

Io sincerimente non ci credo più: il sistema è avviato e blindato così. E, salvo reset totali .. non vedo possibili inversioni di tendenza.

Nel lontano 1992 un novello docente universitario (fatalità .. che ora insegna in una università americana) mi disse, a proposito di RSU: "se fra 10 anni saremmo ancora in questa situazione .. vorrà dire che abbiamo fallito".
Siamo nel 2012, di anni ne sono passati 20 .. e non è cambiato nulla --> abbiamo fallito.

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ago 23, 2012 2:25 pm

ilGabri ha scritto:
Nel lontano 1992 un novello docente universitario (fatalità .. che ora insegna in una università americana) mi disse, a proposito di RSU: "se fra 10 anni saremmo ancora in questa situazione .. vorrà dire che abbiamo fallito".
Siamo nel 2012, di anni ne sono passati 20 .. e non è cambiato nulla --> abbiamo fallito.
Direi: deduzione ineccepibile.
Tuttavia, prescindendo dalle modalità di raccolta dei rifiuti urbani & assimilabili e relativa imposizione fiscale (sulla cui identificazione quali-quantitativa io vivendo da sola in 130 mq sono necessariamente favorevole) occorreva in ogni caso fornire a riger delle indicazioni pratiche per evitare di spender soldi due volte per la stessa cosa.

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Messaggio  riger Gio Ago 23, 2012 2:44 pm

Aurora Brancia ha scritto: c'è di che denunciare il RUP per violazione degli obblighi di ufficio e concussione (atto commesso al fine di procurare sia pure alla PA un illecito introito),

a mio avviso andrebbe assolutamente vietata qualunque forma di remunerazione dei controllori sulla base delle sanzioni che irrogano.
'sti qua del comune hanno preso un'agenzia esterna per verificare le TARSU.
L'agenzia ovviamente prende provvigioni, ed ha tutto l'interesse a procurare un illecito introito alla PA (a maggior ragione del fatto che scrive gli accertamenti su carta intestata del Comune e li fa firmare al funzionario comunale, col risultato che in caso di ricorso perso tra 5/6 o anche 10 anni l'esborso delle spese legali ce l'avrà il comune, mica l'agenzia che allora chissà dove sarà....). Un sistema del genere puzza e anche parecchio.
Il bello è che a questi ho già provato a dire "ma i magazzini mi han sempre detto di tenerli fuori". Ecco, nel contestarmi le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, hanno blaterato circa una sentenza della Corte Costituzionale del 1997 e una del 2010... Quella del 1997 non vale la pena nemmeno di parlarne, quella del 2010 sì, perché era una risposta ad un ricorso del 2007 per un contenzioso sulle annualità 1998, 1999 e 2000. Ne deduco che la Corte Costituzionale, che non è scema, ha applicato la legge vigente nel 2000.... ma il tempo passa, io invecchio e la legge cambia... tipo, se viene introdotta una legge che dice vieta qualcosa che prima era concesso (tipo l'assimilazione agli urbani dei rifiuti da magazzino art. 195 c.2 l.e dlgs 152/06, per esempio!), se anche la Corte Costituzionale aveva emesso sentenza ai tempi di Noè questa mi pare superata senza bisogno di un avvocato... e toh! il 152 è in vigore dal 2006 e quell'articolo è stato abrogato a dicembre 2011, giusto gli anni che mi contestano!
Quindi, da tutta questa storia mi ritengo, oltre che derubato perché pago una TARSU senza che nemmeno abbia uno straccio di cassonetto (essendo vicino al confine del paese, veniva preso d'assalto da quelli del paese accanto che raccolgono porta a porta una volta a settimana, quindi li hanno tolti.... poco male, ho sempre smaltito tutto come speciale), preso ampiamente per il c**o visto e considerato che cercano di frodarmi rifilandomi giustificazioni prive di qualsiasi fondamento giuridico, per di più da persone che prendono provvigioni proprio perché si millantano grandi esperti in materia
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ago 23, 2012 3:24 pm

eccolo lì, l'errore:
riger ha scritto:Il bello è che a questi ho già provato a dire "ma i magazzini mi han sempre detto di tenerli fuori". Ecco, nel contestarmi le annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, hanno blaterato circa una sentenza della Corte Costituzionale del 1997 e una del 2010...
Innanzi tutto, non devi "provare a dire" bensì scrivere nero su bianco che l'area di magazzino è fuori dal conteggio perchè dal magazzino di un'attività escono rifiuti speciali, per legislazioni costante dal 1982 ad oggi: già il fatto stesso che si siano definiti "assimilabili agli urbani" implica che NON sono urbani. Immagino poi che tu abbia tanto di FIR e di MUD, dove il codice ragionevolmente non sarà un 20 xx xx ma altro, ragionevolmente tanti bei 15 xx xx (legno, cartone, metalli, plastica e via dicendo). Poichè appunto la definizione ex lege di "assimilabilità ci manca, e siccome fino a prova contraria è il produttore che attribuisce il codice del rifiuto, se tu dici " il mio Codice è 15 xx xx" e l'origine del rifiuto è tra quelle ricomprese in art. 184 comma 3 di oggi adesso quel tuo rifiuto è speciale e non urbano, quindi non gli compete. Che poi per le attività commerciali, industriali e di servizi non è mai cambiato niente, hanno nel tempo abrogato solo le letterine da i) a n) per gli speciali, e si mettessero l'anima in pace e la lingua dove più gli aggrada: se il falso in bilancio non è più reato dall'anno tale e quindi da quel momento in poi è andata bene a quelli che avevano falsificato i bilanci anche prima, qualunque cosa avesse detto chiunque, pure la cassazione, non c'è mai retroattività. Ciò per non dire che fino a prova contraria, e sino a che non sarà reso obbligatorio in direzione univoca da qualche disposizione di legge, anche la gestione dei propri rifiuti in un'attività produttivo-economica rientra a pieno titolo nell'attività imprenditoriale e lì c'è sempre l'art. 41 della costituzione che permette al gestore dell'attività di decidere a chi dare il proprio rifiuto, senza che nessuno possa andare a dirgli "no, lo devi dare per forza e soltanto a me".
Tanto più che sempre per D.Lgs, 152/06 art. 198 c.1 "i Comuni concorrono ... alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati": concorrono non significa per nulla che decidono loro se il tuo rifiuto è assimilabile e che glielo devi conferire.

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Messaggio  riger Gio Ago 23, 2012 3:35 pm

Aurora Brancia ha scritto: ragionevolmente tanti bei 15 xx xx (legno, cartone, metalli, plastica e via dicendo).

Non solo, sono impianto, ho anche un bel 19.12.12!!
Mi ci è voluto parecchio per spiegare loro che i rifiuti derivanti dalle aree di deposito preliminare, ben delimitate ed autorizzate dalla Provincia, potevano metterla come volevano ma mai e poi mai avrebbero potuto essere assimilati agli urbani... Poi dietro mia insistenza ha ceduto e forse ha capito se spazzo un'area dove ci sono stati dei rifiuti speciali non raccoglierò certo caramelle, o forse era solo stufo... bah...

ah, e giusto perché sono impianto, ho anche una bella prescrizione in autorizzazione a conferire i rifiuti esclusivamente e direttamente a soggetti autorizzati e giammai in R13, salvo che questa sia prelimninare...

Comunque la risposta nero su bianco gli arriverà... oooh se gli arriverà... Twisted Evil
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Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 12:26 pm

Admin ha scritto:
Rifiuto "assimilabile" e rifiuto "assimilato" sono due concetti assolutamente diversi. Il rifiuto assimilabile e' un rifiuto speciale che, in linea di principio, puo' essere assimilato ad un rifiuto urbano. Un rifiuto assimilato e' un rifiuto speciale assimilabile che e' stato formalmente assimilato ad un rifiuto urbano.

Tutti i rifiuti derivanti da enti ed imprese sono speciali per definizione. E restano speciali se l'ente locale non li assimili formalmente.

I rifiuti pericolosi non possono essere mai assimilati agli urbani.

I regolamenti degli enti locali in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non si applicano laddove contrastino con la normativa vigente

Alcune categorie di rifiuti (RAEE, imballaggi, ...) sono disciplinate da norme speciali

Per i criteri qualitativi sull'assimilazione dei rifiuti speciali, il sistema di rinvii fa si' che siano ancora in vigore le disposizioni di cui al punto 1.1.1 della delibera CI 27 luglio 1984, laddove non sia stata superata da norme successive

Per i criteri quantitativi sull'assimilazione esistono due linee interpretative circa l'immediata applicabilita' dell'art. 195 TUA, in assenza dei previsti decreti: Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione.
solo il comune o l'ente delegato può assimilare i rifiuti speciali ad urbani sia per qualità che per quanità in quanto solo lui è in grado di stabilire le sue potenzialità "ricettive". il produttore dovrà in tal senso formalizzare la avvenuta assimilazione e losmaltimento associato attraverso stipula di convenzione o di contratto di privativa.
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Messaggio  romontal Sab Ott 27, 2012 12:32 pm


In sintesi sembra lecito affermare che:

una azienda non può gettare liberamente il rifiuto nei normali cassonetti (pubblici) della raccolta differenziata adibiti a smaltimento carta, vetro, plastica etc.. proveniente dalle abitazioni

 l’azienda può affidare i rifiuti a ditta regolarmente autorizzata

 l’azienda può in alternativa smaltire i rifiuti come assimilati agli urbani tramite il servizio pubblico di raccolta ma solo a valle di specifica convenzione con esso stipulata a fronte dell’esistenza di specifico regolamento comunale che ha conferito al comune stesso il potere ed i relativi criteri di assimilazione.

Nella pratica comune ove tale convenzione esista il cassonetto per la raccolta non è quello usato per la raccolta differenziata degli urbani e situato nelle strade ma è espressamente affidato al produttore del rifiuto e situato all’interno dell’azienda produttrice.

REPRINTER ha scritto:
Admin ha scritto:Sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani riscontro, consultando il forum, molta confusione. Affermazioni del tipo "Puoi metterlo nel cassonetto dei rifiuti urbani" non hanno senso.
Vero e' che il legislatore ce la sta mettendo tutta per aumentare l'incertezza su questa materia.
Apro questa discussione per definire i punti saldi su questa problematica con l'auspicio di chiarire al massimo i concetti e lo stato dell'arte, col contributo di tutti.
Con l'avanzare del confronto, aggiornero' questo post di apertura con gli assunti sui quali vi sia condivisione.
Intanto ne sottopongo qualcuno all'attenzione della community:

- Rifiuto "assimilabile" e rifiuto "assimilato" sono due concetti assolutamente diversi. Il rifiuto assimilabile e' un rifiuto speciale che, in linea di principio, puo' essere assimilato ad un rifiuto urbano. Un rifiuto assimilato e' un rifiuto speciale assimilabile che e' stato formalmente assimilato ad un rifiuto urbano.

- Tutti i rifiuti derivanti da enti ed imprese sono speciali per definizione. E restano speciali se l'ente locale non li assimili formalmente.

- I rifiuti pericolosi non possono essere mai assimilati agli urbani.

- I regolamenti degli enti locali in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non si applicano laddove contrastino con la normativa vigente

- Alcune categorie di rifiuti (RAEE, imballaggi, ...) sono disciplinate da norme speciali

- Per i criteri qualitativi sull'assimilazione dei rifiuti speciali, il sistema di rinvii fa si' che siano ancora in vigore le disposizioni di cui al punto 1.1.1 della delibera CI 27 luglio 1984, laddove non sia stata superata da norme successive

- Per i criteri quantitativi sull'assimilazione esistono due linee interpretative circa l'immediata applicabilita' dell'art. 195 TUA, in assenza dei previsti decreti







Ciao,
io metterei anche un paio di cose.....


Articolo 179
Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.



Articolo 184
Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.11 ;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;





ART. 195 comma 2 lettera e)

Capo II
Competenze
Articolo 195
Competenze dello Stato

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.



Articolo 198
Competenze dei Comuni
1. I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).






Dunque per come la vedo io hai ragione su tutta la linea e i Rifiuti Speciali Non Pericolosi assimilati agli urbani vanno in regime di privativa allo "smaltimento"
Se il Comune affida l'incarico di avviarli al recupero "escono dalla privativa" e tutti coloro che li trattano li devono trattare come Rifiuti Speciali Non pericolosi quindi FIR e/o SISTRI.



Un'ultima osservazione " ma se si classifica il toner come Pericoloso 08.03.17 e Non Pericoloso 08.03.18" come fà il Comune a permettere l'assimilazione del toner senza analisi chimico/fisiche?
Abbiamo già detto che il PERICOLOSO non può MAI essere assimilato, bene visto che questa tipologia ha il doppio codice come fà il comune a consentire?
Anche quì si dovrebbe usare il concetto di prudenza. Visto che non è possibile assiare allo smaltimento in Regime di Privativa un pericoloso e visto che non si hanno le analisi per certificare che quanto conferito non è TOTALMENTE non pericoloso il Comune DEVE non assimilare questa tipologia.


Utopia?


Ciao
Stefano






PS http://www.reteambiente.it/normativa/12083/
Tarsu, se i rifiuti sono avviati a recupero la privativa comunale non esiste

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Messaggio  muso di lepre Mer Apr 17, 2013 10:41 am

Admin ha scritto:Quella parte è stata soppressa dall'art. 14, c. 46, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 14.

La versione vigente è:

"e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani."

Chiedo un parere: essendo passati i 90 gg. senza nessuna definizione apparente, almeno che io sappia, quale norma devo considerare vigente nella stesura di un regolamento Comunale Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati? infatti stabilire le quantità spetterebbe al Comune ma ci sono riserve causa la soppressione degli articoli del 152/06.
I miei centri di Raccolta sono autorizzati secondo il DM 8/4/2008 e smi quindi con le tipologia sono a posto. Manca giusto il piccolo particolare delle quantità annuali..
Voi come la vedete?
Grazie
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Messaggio  piermonti Sab Ott 05, 2013 8:27 pm

Admin ha scritto:Quella parte è stata soppressa dall'art. 14, c. 46, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 14.

La versione vigente è:

"e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità a i rifiuti urbani."
-------
In realtà l'intera c.d. legge Tares,vale a dire l'art. 14 d.l. 201/2011 convertito in legge 241/2011 è entrato,giuridicamente,in vigore il 06.12.2011 ma la decorrenza è stata fissata al 01.01.2013. A ribadire tale decorrenza il comma 46 che prevede l'abrogazione succitata inizia con "a decorrere dal 1 gennaio 2013....".Anche perchè un'abrogazione del disposto dell'art.195 comma 2 lett. e) (in linea e coordinata con la più estensiva previsione del comma 10 dell'art.14), avrebbe aperto un pericoloso vuoto legislativo per i regimi Tia1 e Tia2!
Ovviamente per il presente e futuro questa precisazione non ha alcun valore,ma per aziende illegittimamente tassate o tariffate che volessero ottenere restituzione di importi indebitamente pagati ha una notevole rilevanza se i Comuni/Soggetti Gestori hanno tassato/tariffato tali superfici.



CoComuSoggetti Gestori hanno applicato la Tia a tali siperfici
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