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Modifiche al D.Lgs 188/2008 su pile ed accumulatori

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150311

Messaggio 

Modifiche al D.Lgs 188/2008 su pile ed accumulatori




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Modifiche al D.Lgs 188/2008 su pile ed accumulatori :: Commenti

Messaggio il Mar Mar 22, 2011 2:46 pm  Raffaella Petrozzino

Nel leggere le ultime dal forum.....non ho più trovato la discussione che riguardava la vendita dei prodotti...
Dove sarà possibile trovare in vendita questi prodotti assorbenti?
Grazie.

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Messaggio il Mer Mar 30, 2011 2:48 pm  simona1

Salve sono una sociologa ambientale.
Sto scrivendo un articolo sul Decreto Legislativo 21/2011 che disciplina l'immissione sul mercato di pile ed accumulatori e la gestione dei relativi rifiuti. Vorrei sapere quali sono i maggiori problemi per gli operatori del mercato nell'adempiere alla normativa.

Grazie
Anna Simone

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Messaggio il Mer Mar 30, 2011 5:00 pm  Admin (Online)

Benvenuta nel Forum Smile

Un problema in fase di prima attivazione è la difficoltà ad intercettare i rifiuti presso i distributori per questioni giuridiche legate al regime autorizzativo. Questo, per esempio, il comunicato diramato dal Cobat:

"Comunicazione di Sospensione validità dei termini di Convenzione con la GDO e cessazione delle attività di raccolta, presso i distributori e i commercianti anche facenti parte della rete di intermediazione, dei rifiuti di accumulatori per veicolo.
Come noto, a seguito dell’introduzione del D.Lgs.188/08, il Cobat, Sistema di raccolta e trattamento di cui all’art.20, continua a garantire per i propri iscritti la raccolta separata e l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
A tal proposito però si rendono necessarie alcune importanti precisazioni che in parte derivano da interpretazione soggettive degli articoli 6 e 7 del D.Lgs.188. Dagli articoli si evince che l’attività di raccolta dei rifiuti di accumulatori per veicolo provenienti dal privato cittadino, presso i commercianti e i distributori, a seguito dell’abrogazione della precedente normativa di riferimento (Circolare Ronchi del 5 maggio 1999 e art.235 dD.Lgs.152/06), sembrerebbe non più possibile senza il sussistere di specifici requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione,.
Ai vigenti articoli 6 e 7 del D.Lgs.188, infatti, i rifiuti di accumulatori per veicoli, al pari di quelli industriali, sono un rifiuto pericoloso per la raccolta dei quali, presso i commercianti e i distributori che non dispongono delle autorizzazioni rilasciate da organismi competenti, si prefigura un deposito incontrollato che potrebbe essere equiparato a discarica abusiva.
Per quanto sopra suggeriamo di sospendere tutte le attività di raccolta del rifiuto di accumulatori per veicoli conferiti dagli utilizzatori finali; ogni attività condotta impropriamente da operatori non autorizzati (commercianti, distributori e GDO) potrebbe essere oggetto di denuncia alle competenti autorità.
Questa comunicazione nasce con il preciso proposito di tutelare gli interessi di tutti gli interlocutori che in questi anni sono stati nostri convenzionati e con i quali abbiamo perseguito l’intento di offrire un servizio di raccolta differenziata efficiente per lo sviluppo di una consapevolezza ambientale orientata al privato cittadino ma soprattutto per difenderli dall’applicazione delle gravose sanzioni prescritte per il reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art.256 D.Lgs.152/06)."

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Messaggio il Gio Mar 31, 2011 12:05 pm  simona1

Salve, invece per i produttori quali sono i problemi con il Decreto legislativo 21/2011?

Anna Simone

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