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olii esausti: deposito temporaneo, miscele oleose
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olii esausti: deposito temporaneo, miscele oleose
Promemoria primo messaggio :
Ho alcune domande da porre in questo campo (che conosco poco) ai bravi tecnici del forum.
1. La definizione "impianti di stoccaggio presso i detentori", dell'art. 2 del DM 392/96, identifica in tutto e per tutto il "deposito temporaneo dei rifiuti" (in questo caso di olii esausti) o l'uso del termine "stoccaggio" (e magari anche quello di "impianti") mi deve portare a pensare a tipologie diverse (deposito preliminare autorizzato, o altro)?. In sintesi: il termine "stoccaggio" è stato usato in maniera improprian e non devo curarmene o mi sono perso qualcosa?
2. Le caratteristiche che deve avere un impianto di stoccaggio presso i detentori di capacità >500 litri (all. C del DM 392/96), sono riferite alla quantità di olio esausto effettivamente in deposito o alla capacità del serbatoio (indipendentemente dalla quantità in deposito)? Io, leggendo la norma, capisco che si riferisce alla capacità del serbatoio, ma la ricerca che ho fatto in precedenti discussioni sul forum ha trovato posizioni che sembrano diverse (http://sistri.forumattivo.com/t180-olio-esausto);
3. L'art. 1 comma 1 del DM 392/96 mi dice che se ho una miscela di olio e acqua, allora:
- se H2O > 15% ho una miscela oleosa;
- se H2O <= 15% ho olio esausto.
Ma l'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 95/92 mi dice che le miscele oleose sono comunque soggette alla disciplina per gli olii esausti. E allora a che pro fissare questa soglia a livello normativo se poi la disciplina è la stessa? C'è qualche adempimento riferito solo agli olii esausti e non alle miscele oleose?
Perdonatemi se sono domande sciocche, ma è un campo nel quale mi sento sufficientemente ignorante per fare domande sciocche.
Grazie.
Ho alcune domande da porre in questo campo (che conosco poco) ai bravi tecnici del forum.
1. La definizione "impianti di stoccaggio presso i detentori", dell'art. 2 del DM 392/96, identifica in tutto e per tutto il "deposito temporaneo dei rifiuti" (in questo caso di olii esausti) o l'uso del termine "stoccaggio" (e magari anche quello di "impianti") mi deve portare a pensare a tipologie diverse (deposito preliminare autorizzato, o altro)?. In sintesi: il termine "stoccaggio" è stato usato in maniera improprian e non devo curarmene o mi sono perso qualcosa?
2. Le caratteristiche che deve avere un impianto di stoccaggio presso i detentori di capacità >500 litri (all. C del DM 392/96), sono riferite alla quantità di olio esausto effettivamente in deposito o alla capacità del serbatoio (indipendentemente dalla quantità in deposito)? Io, leggendo la norma, capisco che si riferisce alla capacità del serbatoio, ma la ricerca che ho fatto in precedenti discussioni sul forum ha trovato posizioni che sembrano diverse (http://sistri.forumattivo.com/t180-olio-esausto);
3. L'art. 1 comma 1 del DM 392/96 mi dice che se ho una miscela di olio e acqua, allora:
- se H2O > 15% ho una miscela oleosa;
- se H2O <= 15% ho olio esausto.
Ma l'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 95/92 mi dice che le miscele oleose sono comunque soggette alla disciplina per gli olii esausti. E allora a che pro fissare questa soglia a livello normativo se poi la disciplina è la stessa? C'è qualche adempimento riferito solo agli olii esausti e non alle miscele oleose?
Perdonatemi se sono domande sciocche, ma è un campo nel quale mi sento sufficientemente ignorante per fare domande sciocche.
Grazie.
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: olii esausti: deposito temporaneo, miscele oleose
800 pagine... un romanzo per l'estate... grazie mille!
EDIT: aggiungo un quesito che mi sorge... ma queste BAT, hanno lo stesso valore normativo/legale dei DM? In fondo per certi versi mi sembrano ancora più particolareggiate di quanto chiesto dall'allegato C, o sbaglio?
EDIT: aggiungo un quesito che mi sorge... ma queste BAT, hanno lo stesso valore normativo/legale dei DM? In fondo per certi versi mi sembrano ancora più particolareggiate di quanto chiesto dall'allegato C, o sbaglio?
tobpic- Membro della community
- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 12.04.16
Re: olii esausti: deposito temporaneo, miscele oleose
Ce l'hanno per quanto riguarda gli impianti industriali soggetti ad AIA i quali sono obbligati ad adottare la versione più aggiornata dei BREF (conclusioni sulle BAT).
Hanno a tal punto valore che tutte le AIA vecchie (anche se non scadute) devono essere riesaminate ogni volta vhe esce un nuovo BREF.
Ovviamente per quelli che non sono in AIA non hanno valore di legge ma sono comunque un'ottima regola tecnica.
PS ho voluto spaventarti un po' con le 800 pagine.... molte sono argomentazioni introduttive, quadri normativi di riferimento e altre informazioni.
Le BAT vere e proprie, poi, vedrai che in grandissima parte ricalcano quello che già si sa.
Hanno a tal punto valore che tutte le AIA vecchie (anche se non scadute) devono essere riesaminate ogni volta vhe esce un nuovo BREF.
Ovviamente per quelli che non sono in AIA non hanno valore di legge ma sono comunque un'ottima regola tecnica.
PS ho voluto spaventarti un po' con le 800 pagine.... molte sono argomentazioni introduttive, quadri normativi di riferimento e altre informazioni.
Le BAT vere e proprie, poi, vedrai che in grandissima parte ricalcano quello che già si sa.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
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