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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
Ho letto i diversi post sul tema ma ancora non riesco a capire quando sono obbligatorie le analisi!
Io lavoro per una ditta che trasporta rifiuti pericolosi e non pericolosi per diversi clienti. Volevo capire quando e per che cer devo consigliare ai miei clienti di fare le analisi ai loro rifiuti per non aver così problemi ne per il loro stoccaggio ne per il nostro trasporto e accettazione in discarica.
Grazie mille per il vostro aiuto

valely46- Nuovo Utente
- Messaggi: 4
Data d'iscrizione: 22.02.11
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
Se sei in cerca di un criterio chiaro e semplice per capire quando servono le analisi e quando no.........
scordatelo!
Auguri

homer- Utente Attivo
- Messaggi: 354
Data d'iscrizione: 24.07.10
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
il produttore del rifiuto deve effettuare la ‘caratterizzazione di base’ di ciascun rifiuto conferito in discarica, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DM 27/09/2010 (che ha sostituito l’art. 2 del DM 03/08/2005). La caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta all’anno.
In cosa consiste la caratterizzazione di base? L’allegato 1 del DM 27/09/2010 definisce la caratterizzazione di base come “determinazione delle caratteristiche
dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per
uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza
1. Scopi della caratterizzazione di base.
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine,
composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove
possibile, altre caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei
rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste
all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di
conformità di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilità di
semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da
misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).
Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti
tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test
semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.
2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base (….)
3. Caratterizzazioni analitiche.
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario
sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. (…)
4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.
Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 7, lettera c), ai
fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni
analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora:
- i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati
dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del presente decreto;
- tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e
ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36;
- si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi.
- In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione
con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a
caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di
discarica.

Cristina Cadamuro- Partner
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Data d'iscrizione: 28.04.10
Età: 38
Località: Venezia - Padova, in giro (spesso) per l'Italia
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
Se l'impianto di recupero opera in procedura semplificata, le normative di riferimento sono il DM 05/02/1998 art. 8 (per i rifiuti non pericolosi) e DM 161/2002 art. 7 comma 3 (per i rifiuti pericolosi). In entrambi i casi le analisi dovrebbero essere effettuate ogni 24 mesi dal produttore.
In caso invece di conferimento ad impianto di recupero in procedura ordinaria, sarà l’ente che ha autorizzato l’impianto a dettare le regole sulla periodicità.
Questo è quanto richiesto a Treviso… ma ho visto che di provincia in provincia variano le opinioni in merito alla periodicità delle analisi...

Cristina Cadamuro- Partner
- Messaggi: 72
Data d'iscrizione: 28.04.10
Età: 38
Località: Venezia - Padova, in giro (spesso) per l'Italia
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
- per il conferimento in discarica caratterizzazione di base più analisi sempre necessaria al primo conferimento e al primo CER, poi se CER e processo produttivo e produttore sempre uguale ripetizine ogni 24 mesi (o più spesso se previsto nell'autorizzazione della discarica)
- impianti di trattamento/recupero in ordinaria: omologa con analisi al primo conferimento e ripetizione analisi con frequenza definita dall'Ente all'interno dell'autorizzazione impianto (da 6 a 24 mesi a seconda della Provincia che autorizza, del tipo di impianti, del tipo di rifiuti ecc...)
- impianti recupero in semplificata: certamente analisi al primo conferimento e poi seguire le regole del DM 05/02/1998 e succ in merito al tipo di analisi ed ai parametri da determinare.

isamonfroni- Moderatrice
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Età: 54
Località: roma
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
Insomma si può evitare questo doppio giro se lo smaltitore si fa carico di far eseguire le analisi adempiendo così anche all'obbligo di controllo previsto dal d.m. 186/06?
Grazie a chiunque sia così gentile da darmi una mano

asterisco- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione: 30.05.11
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
asterisco ha scritto:Vorrei capire se un impianto di recupero in procedura semplificata può eseguire le analisi al primo conferimento presso un laboratorio di fiducia ponendo le spese a carico del produttore invece di accettare le analisi effettuate dal produttore ed eseguirne di proprie in contraddittorio.
Insomma si può evitare questo doppio giro se lo smaltitore si fa carico di far eseguire le analisi adempiendo così anche all'obbligo di controllo previsto dal d.m. 186/06?
Grazie a chiunque sia così gentile da darmi una mano
Direi di no, in quanto le analisi vanno fatte prima che inizi la movimentazione del rifiuto ed una copia delle stesse dovrà viaggiare col FIR.

Scoman- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 14.10.10
Età: 27
Località: AN
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
Scoman ha scritto:asterisco ha scritto:Vorrei capire se un impianto di recupero in procedura semplificata può eseguire le analisi al primo conferimento presso un laboratorio di fiducia ponendo le spese a carico del produttore invece di accettare le analisi effettuate dal produttore ed eseguirne di proprie in contraddittorio.
Insomma si può evitare questo doppio giro se lo smaltitore si fa carico di far eseguire le analisi adempiendo così anche all'obbligo di controllo previsto dal d.m. 186/06?
Grazie a chiunque sia così gentile da darmi una mano
Direi di no, in quanto le analisi vanno fatte prima che inizi la movimentazione del rifiuto ed una copia delle stesse dovrà viaggiare col FIR.
Grazie mille...mi hai risolto un grosso dubbio o almeno lo era per me che non sono del settore.
Considerando che il contratto che sto predisponendo regola sostanzialmente i rapporti tra trasportatore e impianto di recupero, la tua risposta mi è di grande aiuto!
Buona giornata!

asterisco- Nuovo Utente
- Messaggi: 8
Data d'iscrizione: 30.05.11
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
asterisco ha scritto:Scoman ha scritto:asterisco ha scritto:Vorrei capire se un impianto di recupero in procedura semplificata può eseguire le analisi al primo conferimento presso un laboratorio di fiducia ponendo le spese a carico del produttore invece di accettare le analisi effettuate dal produttore ed eseguirne di proprie in contraddittorio.
Insomma si può evitare questo doppio giro se lo smaltitore si fa carico di far eseguire le analisi adempiendo così anche all'obbligo di controllo previsto dal d.m. 186/06?
Grazie a chiunque sia così gentile da darmi una mano
Direi di no, in quanto le analisi vanno fatte prima che inizi la movimentazione del rifiuto ed una copia delle stesse dovrà viaggiare col FIR.
Grazie mille...mi hai risolto un grosso dubbio o almeno lo era per me che non sono del settore.
Considerando che il contratto che sto predisponendo regola sostanzialmente i rapporti tra trasportatore e impianto di recupero, la tua risposta mi è di grande aiuto!
Buona giornata!
Non facciamo confusione.
Il dm 186/06 (che ha modificato il dm febbraio 98 di disciplina del recupero di non pericolosi con procedure semplificate) dice che il produttore dovrà caratterizzare il rifiuto al primo conferimento e poi una volta l'anno, per verificare la rispondenza alle specifiche del dm98. Teoricamente, se l'impianto di recupero non si fida della caratterizzazione commissionata dal produttore può fare l'analisi in contraddittorio, anche se non ne capisco il senso. E poi, essendo quell'obbligo largamente disatteso, dato che quasi nessun impianto (nè organo di controllo) chiede al produttore l'analisi (perderebbe il cliente), addirittura non fidarsi di un produttore adempiente mi sembra il massimo!
Quello che dice scoman direi che riguarda invece la caratterizzazione di un codice a specchio (P/NP)

pastorenomade- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 03.11.10
Età: 57
Località: Ameria-Umbria
Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
pastorenomade ha scritto:asterisco ha scritto:Scoman ha scritto:asterisco ha scritto:Vorrei capire se un impianto di recupero in procedura semplificata può eseguire le analisi al primo conferimento presso un laboratorio di fiducia ponendo le spese a carico del produttore invece di accettare le analisi effettuate dal produttore ed eseguirne di proprie in contraddittorio.
Insomma si può evitare questo doppio giro se lo smaltitore si fa carico di far eseguire le analisi adempiendo così anche all'obbligo di controllo previsto dal d.m. 186/06?
Grazie a chiunque sia così gentile da darmi una mano
Direi di no, in quanto le analisi vanno fatte prima che inizi la movimentazione del rifiuto ed una copia delle stesse dovrà viaggiare col FIR.
Grazie mille...mi hai risolto un grosso dubbio o almeno lo era per me che non sono del settore.
Considerando che il contratto che sto predisponendo regola sostanzialmente i rapporti tra trasportatore e impianto di recupero, la tua risposta mi è di grande aiuto!
Buona giornata!
Non facciamo confusione.
Il dm 186/06 (che ha modificato il dm febbraio 98 di disciplina del recupero di non pericolosi con procedure semplificate) dice che il produttore dovrà caratterizzare il rifiuto al primo conferimento e poi una volta l'anno, per verificare la rispondenza alle specifiche del dm98. Teoricamente, se l'impianto di recupero non si fida della caratterizzazione commissionata dal produttore può fare l'analisi in contraddittorio, anche se non ne capisco il senso. E poi, essendo quell'obbligo largamente disatteso, dato che quasi nessun impianto (nè organo di controllo) chiede al produttore l'analisi, (perderebbe il cliente), addirittura non fidarsi di un produttore adempiente, mi sembra il massimo!
Quello che dice scoman direi che riguarda invece la caratterizzazione di un codice a specchio (P/NP)
Non volevo metterla sul piano della fiducia ma sull'obbligo che comunque il d.m 186/06 pone a carico dell'impianto di eseguire la verifica di conformità che, secondo me, si sostanzia in nuove analisi in contraddittorio con quelle allegate dal produttore.
Per questo chiedevo, al di là dei controlli che poi di fatto non vengono eseguiti, se non si potesse procedere alle analisi al momento del conferimento a cura dell'impianto?

asterisco- Nuovo Utente
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
Ma il 186/06 pone l'obbligo della caratterizzazione a carico del produttore, non dell'impianto.

pastorenomade- Utente Attivo
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
Articolo 8
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul
rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni
10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed
analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono
effettuate in conformità alla norma Uni 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono
prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente,
ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di
produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle
prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività
svolta.
Mi riferisco al comma 5. Come fa l'impianto a verificare che il rifiuto sia conforme? Non credo solo acquisendo le analisi del produttore ma eseguendone di proprie almeno credo...si accettano diverse interpretazioni...grazie

asterisco- Nuovo Utente
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
asterisco ha scritto:Per pastorenomade
Articolo 8
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul
rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni
10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed
analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono
effettuate in conformità alla norma Uni 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono
prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente,
ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di
produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle
prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività
svolta.
Mi riferisco al comma 5. Come fa l'impianto a verificare che il rifiuto sia conforme? Non credo solo acquisendo le analisi del produttore ma eseguendone di proprie almeno credo...si accettano diverse interpretazioni...grazie
Appunto!
Il comma 4 dice che le analisi le fa il produttore. L'impianto, col certificato in mano, verifica che i dati dell'analisi rendano conforme il rifiuto alle specifiche (riportate per ogni singola tipologia) dell'allegato del dm98, affinchè possano essere avviati al recupero.

pastorenomade- Utente Attivo
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE
pastorenomade ha scritto:asterisco ha scritto:Per pastorenomade
Articolo 8
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul
rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni
10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed
analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono
effettuate in conformità alla norma Uni 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono
prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente,
ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di
produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle
prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività
svolta.
Mi riferisco al comma 5. Come fa l'impianto a verificare che il rifiuto sia conforme? Non credo solo acquisendo le analisi del produttore ma eseguendone di proprie almeno credo...si accettano diverse interpretazioni...grazie
Appunto!
Il comma 4 dice che le analisi le fa il produttore. L'impianto, col certificato in mano, verifica che i dati dell'analisi rendano conforme il rifiuto alle specifiche (riportate per ogni singola tipologia) dell'allegato del dm98, affinchè possano essere avviati al recupero.
Forse sono io ad essere un pò prevenuta nei confronti di queste norme un pò fumose...perché per me è scontato che se mi produci un documento, io lo verifico quindi mi chiedevo quale fosse il motivo per cui una cosa così ovvia venisse disciplinata da apposita norma.
L'unica risposta che mi ero data è che vi fosse un obbligo più stringente ma credo abbia ragione tu. Alla fine se il legislatore avesse voluto porre a carico dell'impianto l'obbligo di eseguire le analisi in contraddittorio l'avrebbe esplicitato giusto?
Grazie

asterisco- Nuovo Utente
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Re: ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE

pastorenomade- Utente Attivo
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