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Un po' di storia...

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Salve a tutti, pongo una domanda a chi segue la normativa ambientale da diverso tempo.
Si tratta più che altro di una curiosità: anteriormente al 1982, la disciplina dei rifiuti (nel senso più lato possibile, anche se inquadrata in un'ottica del puro smaltimento), penso quindi ai criteri per l'ubicazione degli impianti e alle modalità per svolgere la raccolta (urbani) e trasporto, discendeva dalle prescrizioni del T.U.L.P.S. degli anni '30 con le dovute modifiche ed integrazioni?

Restando in attesa di risposte, porgo i miei ringraziamenti.
alfonsoFG
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Un po' di storia... :: Commenti

Admin

Messaggio Ven Feb 18, 2011 5:44 pm  Admin

Interessante e suggestivo.
Prima del DPR 915/82:
il t.u. leggi sanitarie del 1934 che attribuiva ai comuni il compito di disciplinare lo smaltimento dei rifiuti mediante i regolamenti locali di igiene;

la Legge 20 marzo 1941, n. 366 (rimasta in vigore fino al 1982) “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”

Riusciamo a recuperare i testi e a trovare documenti più' antichi?

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Cristina Cadamuro

Messaggio Ven Feb 18, 2011 7:42 pm  Cristina Cadamuro

visto che siamo nostalgici.... per quanto riguarda il corrispettivo per il ritiro dei rifiuti, prima dell'istituzione della TARSU, ci sarebbe il R.D. 14 settembre 1931 (T.U.F.L. = Testo unico per la finanza locale), in tema di 'servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche'.... il testo si trova al seguente link:

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Admin

Messaggio Lun Feb 21, 2011 2:16 pm  Admin

Ecco la Legge n.366 del 20 marzo 1941: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Per prima occorre fare riferimento ai regolamenti locali.
Questo è estratto dal REGOLAMENTO DI IGIENE PUBBLICA del Comune di Sulmona (Deliberazione del Podestà n. 31 del 4 febbraio 1932)


CAPO I
Igiene del suolo

Art.12
Le strade, le piazze, i cortili delle case e i terreni scoperti dentro la città debbono essere tenuti assolutamente sgombri da qualunque immondizia, come pure da qualunque sostanza facilmente putrescibile, fermentabile o comunque atta a produrre cattive esalazioni.

Art.13
E’ vietato gettare dalle case o semplicemente depositare, anche temporaneamente, sul suolo pubblico, nei cortili, nelle aree scoperte interposte tra fabbricati, sia provate che comunali, le sostanze, di cui all’articolo precedente, dovendosi invece raccogliere in appositi e adatti recipienti, che verranno vuotati nei carri della Nettezza Urbana, giusta quanto è stabilito dall’art.1 del regolamento per il servizio di asportazione delle immondizie domestiche.

Art.14
Non è permesso di tenere accumuli di immondizie o di letame nell’interno dell’abitato o in prossimità di esso.

Art.15
E’ vietato di gettare, spargere o scaricare sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi specie, di lavare e spandere sulle vie e piazze pubbliche biancherie, panni e cereali e conserve, come pure è vietato di scuotere e sbattere dalle finestra panni, tappeti e qualsiasi altro oggetto che dia luogo a spolveramento.

Art.16
Lo spazzamento delle strade, dei locali pubblici e dei cortili dovrà farsi sempre previo innaffiamento, in modo che non si sollevi della polvere.

Art.17
L’innaffiamento delle vie pubbliche sarà regolato con le norme prescritte dal Podestà, ma in modo che preceda sempre lo spazzamento.

Art.18
Coloro che vuoteranno pozzi neri o canali luridi dovranno lavare e nettare immediatamente quella parte di suolo pubblico sulla quale, nell’atto della vuotatura o per cagione della medesima, fosse avvenuto lo spargimento di materie.

Art.19
Il trasporto delle immondizie, del letame ed in genere di ogni materia facile ad imputridire, si farà mediante carri chiusi da ogni lato e coperti.
In ogni caso, anche quando si tratti di materia in poca quantità, trasportata da carri usati, costituirà titolo di trasgressione il disperdere lungo la via qualunque minima parte della materia asportata.

Art.20
Il trasporto delle bestie morte o di qualunque loro parte non può farsi che in carri chiusi e ben coperti, in modo che non vi sia spargimento in terra di sangue o altra materia.

Art.21
Le immondizie stradali o domestiche, lo stallatico ed altri rifiuti soggetti a putrefazione o fermentazione, si dovranno depositare in concimaie a fondo e pareti impermeabili, con opportuni scoli e pozzetto di raccolta dei liquidi,
Se depositati a scopo agricolo, su terreni coltivati, debbono essere immediatamente mescolate con terra, e coperti con uno strato di terra.
I grandi accumuli d’immondizie o di letame sono classificati fra i depositi insalubri di prima categoria.

Art.22
Le concimaie debbono rimanere a non meno di 500 metri dall’abitato centrale, di 300 metri da gruppi importanti di case e di metri 50 dalle strade e da case isolate.

Art.23
Le concimaie nelle case rurali sono permesse alla distanza di metri 20 dalle case abitate e dai pozzi, purché tenute in modo da impedire esalazioni nocive.

Art.24
Le acque piovane dalle case, le acque di rifiuto, provenienti dall’economia domestica e dalle varie industrie, e le sostanze escrementizie, provenienti dalle latrine, devono essere incanalate ed immesse nella fognatura pubblica.

Art.25
L’immissione di detti canali nella fognatura pubblica sarà fatta sempre con l’autorizzazione del Podestà e secondo le norme stabilite dal presente regolamento, sentito il parere dell’Ufficiale Sanitario.
Non potrà in alcun modo essere concessa se i proprietari non hanno in casa la presa d’acqua della conduttura pubblica.

Art.26
Quando per ragioni specialissime (mancanza di fognatura stradale o a distanza tale da non potersi raggiungere con i fognoli privati) non potessero scaricarsi nella fognatura pubblica, il Podestà potrà autorizzare lo scarico in pozzi neri o fosse fisse.

Art.27
I pozzi neri o fosse fisse dovranno essere sistemati nel sottosuolo, fuori del fabbricato, lontani da muri di fondazione, interponendovi uno strato di calcestruzzo dello spessore minimo di 40 centimetri. Le pareti avranno spessore non inferiore a 25 centimetri, dovranno essere di cemento o di mattoni intonacati con cemento. Avranno la forma cilindrica con fondo concavo e saranno chiusi con coperchio ermetico.
Il tubo di caduta sarà munito di chiusura idraulica. Spetta al proprietario l’obbligo di regolarne il periodico vuotamento con sistemi pneumatici adatti e la manutenzione, in modo da impedire il traboccamento.

Art.28
Se lo spurgo dei detti cessi volesse utilizzarsi per la concimazione degli ortaggi, il Podestà, nel concederne licenza, prescriverà volta per volta le condizioni che l’Ufficiale Sanitario indicherà per impedire la contaminazione dei prodotti agricoli con germi di malattie.

Art.29
E’ severamente vietato di innaffiare le ortaglie direttamente con lo spurgo delle latrine e con il liquame delle fogne.

Art.30
I tubi di scarico e i fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie delle abitazioni dovranno essere costituiti da tubi cilindrici di metallo, giuntati a fuoco, o di cemento, grès o terra cotta, fabbricati con giunzioni a perfetta tenuta.
Potranno anche essere in opera di muratura purché rivestita di cemento o altra materia impermeabile ed a sezione circolare od ovoidale. Essi devono avere sezioni e pendenze sufficienti al libero scolo delle materie che devono smaltire.

Art.31
I tubi di scarico delle acque luride in genere non potranno, in nessun caso, poggiarsi allo scoperto sulle pareti delle camere da letto, delle cucine e di altre stanze.

Art.32
Tutti gli imbocchi dei fognoli nei cortili o altri spazi interni delle abitazioni dovranno essere muniti di chiusini inodori.

Art.33
La vuotatura dei pozzi neri o dei bottini, come pure il trasporto del letame, deve farsi sempre di notte, e l’orario, a seconda le stagioni, è fissato dal regolamento di polizia urbana.

Art.34
I lavori di restauro delle fogne saranno eseguiti sempre con la massima sollecitudine e preferibilmente di notte.

Art.35
Durante tali lavori, la terra satura di sostanze organiche in putrefazione, che vi si troverà accumulata, dovrà essere rimossa con le debite cautele e previo trattamento chimico, secondo le istruzioni dell’Ufficiale Sanitario.

Art.36
E’ proibito gettare nei tubi di scarico delle latrine e nelle fogne dei materiali solidi, di qualunque natura, che potessero ostacolare il regolare deflusso delle acque.

Art.37
Gli sbarramenti dei corsi d’acqua a scopo agricolo e industriale non sono permessi se non dopo regolare licenza del Podestà, il quale la concederà previo parere tecnico igienico, sempre che non ne derivino impaludamenti dannosi alla salute pubblica.

Art.38
E’ proibito con opere murarie di nuova costruzione, o comunque, sbarrare e impedire il deflusso delle acque tanto sotterranee che superficiali.

Art.39
Il Podestà nel rilasciare il permesso di lavori edilizi e stradali, per i quali occorressero movimenti di terra, ne imporrà le norme da seguirsi per prevenire inconvenienti a danno della salute pubblica; come pure potrà limitare, sospendere o anche proibire del tutto qualunque lavoro di terra, quando ciò sia necessario per ragioni di igiene.

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Admin

Messaggio Lun Feb 21, 2011 3:51 pm  Admin

Gli amci di Roma potranno controllare queste affissioni del 18° secolo:

Si ordina espressamente a qualunque persona che non ardisca di fare il mondezzaro e gettare l’immondizie intorno questa casa sotto pena di scudi dieci ed altre ad arbitrio come per editto di monsig.e ill. e r.mo presid. delle strade Sotto il di XVI maggio 1742 Per l’atti dell’Orsini. (Tabella marmorea in vicolo Sciarra, 55)

P. ordine del mr. Presidente delle strade si proibisce di fare il mondezzaro nel presente luogo e per tutto il tratto di questo vicolo sotto pena di scudi 25 et altre pene corporali in conformità dell’editto pubblicato per gli atti dell’Orsini not.o delle strade Li 9 agosto 1757. (Tabella marmorea in via S. Maria in Via, angolo via delle Muratte)

Si proibisce di fare il mondezzaro nel presente luogo sotto pena di scudi dieci et altre pene anche corporali in conformità dell’editto pubblicato per gli atti dell’Orsini Not. (Data illeggibile.) (Tabella marmorea in via Teatro di Marcello, ang. Via Montanara)

D’ordine di Monsg. Ill.mo e r.mo presidente delle strade si proibisce a qualsivoglia persona di gettare in q.sto sito qualunque sorte d’immondizie sotto pene di scudi XXV m.ta oltre le pene corporali comminate nell’editto di d.° monsig.re ill.mo e r.mo presid.te pubblicato lì XXI marzo 1758 negl’atti d’Orsini not.° delle strade. (Tabella marmorea affissa in via della Dogana Vecchia civ. 12)

Per ordine di Monsignore presidente delle strade si proibisce di fare il mondezzaro in questo luogo sotto pena di scudi quindici et altre pene in conformità dell’editto emanato lì 22 maggio 1761. (Tabella marmorea affissa in via di Montoro, angolo via di Monserrato)

D’ ordine di monsig. Ill.mo presidente delle strade si proibisce a qualunque persona di qualsivoglia grado di gettare e fare gettare in questo sito immondezza di sorte alcuna e molto di più di farvi mondezzaro sotto pena di scudi 15 per qualunque volta oltre l’altre pene ad arbitrio di sua sig. Ill.ma com.nate nell’editto pubblicato lì 30 agosto 1765. (Tabella marmorea affissa in via Monterone, angolo via di Torre Argentina)

D’ordine dell’illmo Tribunale delle strade e di mons illmo Presidente si comanda che niuno ardisca di portare e adunare paglia e fieno o altre immondezze nel vicolo detto delle Colonnelle per tutta la sua estenzione e molto meno di lasciar cavalli fermi ed assicurati al muro V. Archi.le di S. Giacomo sotto qualunque pretesto altrimenti si procederà contro li trasgressori etiam per inquisitionem colle solite pene del suddetto illmo Tribunale in vigore. Dell’ordine, in data lì 30 ottobre 1771.(Tabella marmorea affissa in via Antonio Canova, fronte al civ. 27)

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isamonfroni

Messaggio Lun Feb 21, 2011 9:43 pm  isamonfroni

admin.........ma la macchina del tempo è soggetta a blck box oppure no? Smile
Isa

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CJM

Messaggio Mar Feb 22, 2011 11:33 am  CJM

...pene anche corporali, chissà che gli facevano
frustate?
..brrrrrrrr

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Cristina Cadamuro

Messaggio Ven Apr 08, 2011 6:41 pm  Cristina Cadamuro

Proseguendo nella ricerca delle prime normative in materia di rifiuti, ho trovato il riferimento alla pubblicazione delle Istituzioni Ministeriali in data 20 giugno 1886 con le quali si vietava di depositare i rifiuti presso le zone abitate, imponendo ai Comuni di provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti domestici

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Admin

Messaggio Mer Apr 26, 2017 11:09 pm  Admin

Ordinamento dello spazzamento della città di Napoli del 1874:

Un altro servizio pubblico della Città nostra, dalla cui migliore e peggiore funzione dipende non poco la salubrità cittadina, e il decoro della Città, è quello dello spazzamento; e pur troppo ancor esso è fra quelli che lasciano infinitamente a desiderare; il che non può non avvenire quando dall'universale si conosca quel che molti ignorano, cioè la condizione vera del servizio stesso. Questo servizio è stato assunto da una Società la quale impiegava nel 1872 300 spazzini e 140 carrettieri cui corrispondea i seguenti salari: A' caporali da l. 1,50 al giorno a l. 2; agli spazzini da l. 1 a l. 1,40; a'carrettieri da l. 1,10 a 1,40; nella state il salario si aumenta da 10 a 15 centesimi al giorno per ognuno. Benvero però che oltre questa tenuissima rimunerazione, essi hanno un altro benefizio: il provento delle immondizie vendute a un incettatore che le rivende poi a' proprietari delle Paludi circostanti a Napoli.
Queste immondizie sono dalla città trasportate a'depositi con 19 carri che nella state aumentano a 26. De' 300 spazzini, 131 sono destinati come piantoni fissi nelle strade principali e 110 a 1234 vicoli e strade secondarie.
Quando si tenga presente l'estensione della Città di Napoli e soprattutto l'agglomerazione
unica piuttosto che rara degli uomini che vivono in essa, e sopratutto quella ereditata maniera di costruzione degli edifizi, per cui i bassi fondachi delle case sono destinati alle abitazioni piuttosto che alle officine; niuno è che non vegga quanto sia scarsa l'organizzazione di un tal servizio.
Qualechesia il modo con cui questo servizio sarà assunto in avvenire, resterà sempre vero che esso non potrà riuscire neanche mediocremente lodevole, quando – come si è detto innanzi – di 341 spazzini , 131 debbono essere destinati esclusivamente alle principali strade della Città, come Toledo, Chiaia, Foria, Montoliveto e qualche altra, e 110 a tutte le rimanenti, che sono 1284. Ma dato anche che fosse organizzato uno speciale servizio per le minori vie , siccome tutte le strade e gli spiazzi della Città misurano un totale di m. q. 1.456.703,65, ogni spazzino dovrebbe spazzarne 4.855,67, e questa proporzione è la più luminosa dichiarazione della difficoltà di ottenere un sensibile miglioramento, per oculata che sia l'Amministrazione in questo pubblico servizio!
Nondimeno, nel 1874 alquante innovazioni sono state introdotte nel servizio. Sono stati rimossi i depositi temporanei nel centro di ogni Sezione; le immondizie, appena raccolte, sono portate via direttamente ad un chilometro fuori la Città; i carri invece di esser tirati da uomini, lo sono da piccoli cavallini in gran parte, e da pochi muli ed asini. Gli spazzini invece di avere il capo coverto di voluta suola, incomoda specialmente nei mesi estivi, ora si coprono con un piccolo berretto decente, e nell'estate con un cappello di paglia. Tutti gli spazzini e conduttori sono calzati e vestiti di una tunica decente tessuta in filo. Questi hanno avuto aumentato il prezzo dell'immondizie da loro raccolte. Il numero degli spazzini si accosta quasi sempre ai 320 nell'inverno; quello dei conduttori è di 96; nell'estate il numero si aumenta di un terzo. I cavalli sono 104, divisi in 4 scuderie, la principale all'Albergo dei Poveri, che può comprendere benissimo 100 animali, la seconda è ai Ventaglieri, di 30 posti, la terza a Piedigrotta, di 10 posti, e l'ultima al Pasconcello di 25 posti. I carri di nuovo modello sono fatti in modo che le immondezze restano nascoste ed il coverchio per una metà è chiuso. Malgrado questi miglioramenti nell'organizzazione del servizio, non si approderà a gran cosa, se gli agenti del Municipio non ne facilitino l'andamento e se il regolamento di Polizia urbana non sia più rigidamente fatto eseguire.

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Aurora Brancia

Messaggio Gio Apr 27, 2017 10:38 am  Aurora Brancia

Admin, te la copioincollo e me la piazzo su FB.
SALLO !
P.S, se ti devo citare, dillo che lo scrivo  Wink

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Admin

Messaggio Gio Apr 27, 2017 6:11 pm  Admin

Non me, la fonte è "Forze produttive della provincia di Napoli" - Betocchi, Napoli 1874. Vol. 1, pag. 158.
Sì, è davvero bello. Quando l'economia circolare era un concetto concreto, non qualcosa di cui (s)parlare ai convegni.

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Aurora Brancia

Messaggio Gio Apr 27, 2017 6:55 pm  Aurora Brancia

aggiornato, grazie

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Admin

Messaggio Gio Ago 09, 2018 3:54 pm  Admin

Nel XIX secolo, con decreto del 3 maggio 1832, firmato dal prefetto della polizia di Napoli, Gennaro Piscopo, si ebbero le prime pene detentive per i trasgressori. Il Re Ferdinando II di Borbone, fu il primo ad ordinare la raccolta differenziata del vetro, con il suddetto decreto che obbligava di mantenere l’igiene sulle strade. Il prefetto diede disposizioni in merito, scrivendo nel testo che:
“Tutt’i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l’obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro, o dal posto rispettivo e che questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammonticchiarsi le immondezze al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt’i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte”. Poi aggiungeva che “Dovranno recarsi ne’ locali a Santa Maria in Portico, dove per comodo pubblico trovasi tutto ciò che necessita” ed inoltre il divieto “di gettare dai balconi materiali di qualsiasi natura”.

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