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Sfalci e potature....

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sfalci - Sfalci e potature.... Empty Sfalci e potature....

Messaggio  Luigi 152 Mar Feb 15, 2011 1:42 pm

Buongiorno,
volevo porvi una questione che definire complessa è riduttivo.

La legge emanata il 13 agosto 2010, n. 129

- Conversione in legge del D.L. 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili –

apportava significative modifiche all'articolo 185 e recitava più o meno così....

[…nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"…]

Ora con l'entrata in vigore del DL del 3 Dicembre 2010 n. 205 l'articolo 185 recita così:

[….. (Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“Articolo 185
(Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:.......................
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana
. ]


Bene!...E’ venuta meno nella descrizione, la parte inerente gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato.

Cosa significa questo?

Significa che gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, che ad agosto 2010 grazie alla legge 129 erano potenzialmente dei sottoprodotti.

[....Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma
1 dell'articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281............p) sottoprodotto:
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato; ]


sono ritornati ad essere dei rifiuti, in quanto citati nel solo articolo 184.

[184. Classificazione..........1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.


2. Sono rifiuti urbani:
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;]


Sono tornati ad essere esclusivamente rifiuti anche perché nell’attuale art. 183 si fa riferimento ai sottoprodotti rimandandoli all’art. 184 bis comma 1 e 2, articolo che di fatto non è applicabile in quanto non sono stati emessi da parte del Governo i decreti attuativi.

In pratica ci troviamo in un limbo dove manca sostanzialmente la definizione di sottoprodotto o delle condizioni che lo definiscono, questo almeno per gli sfalci e potature del verde pubblico; ma temo anche per altre categorie di materiali.

Infatti a mio parere, la confusione legislativa vale anche per l’art 186 terre e rocce da scavo che cita erroneamente l’art. 183 comma 1 lettera p) che di fatto è stato modificato, e alla lettere p) non si trova più la vecchia dicitura :

[p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:]


ma si trova la seguente…..

[…p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;…]

mentre la definizione di sottoprodotto è riportata alla lettera qq)

[qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184- bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2. ]

che però fa ancora riferimento all’articolo 184 bis, il quale come già detto deficita dei decreti attuativi e quindi inattuabile.

Come può un imprenditore o un semplice cittadino seguire le regole se queste cambiano con una frequenza assurda e quando cambiano invece di risolvere o chiarire problematiche le complicano ancor più?

Scusate se nel ragionamento sono stato un pò contorto ma districarsi tra tutti gli articoli vecchi e nuovi non è facile


Ultima modifica di Luigi 152 il Mer Feb 16, 2011 11:02 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  Luigi 152 Mar Feb 15, 2011 2:03 pm

Per completezza posto anche questi due link che mi sembra dicano cose opposte!

http://www.confartigianatoliguria.it/node/536

puntata di Giovedì 10 Febbraio 2011 n° 123

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2011_02_lauda10.flv

Chi ha ragione confartigianato o striscia?
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Messaggio  Admin Mer Feb 16, 2011 3:05 pm

che però fa ancora riferimento all’articolo 184 bis, il quale come già detto deficita dei decreti attuativi e quindi inattuabile
La mia opinione è che solo il comma 2 sia subordinato all'emanazione di decreti ministeriali "per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti". Il comma 1 è invece applicabile e se una sostanza soddisfa le quattro condizioni è da considerarsi un sottoprodotto.
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Messaggio  Luigi 152 Mer Feb 16, 2011 3:52 pm

Se fosse così l'art 186 "terre e rocce da scavo" verrebbe istantaneamente abrogato e quini non aveva senso modificarlo, non trovi?

Cito: DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205.

[Articolo 39 (Disposizioni transitorie e finali)..................4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l’articolo 186.]


E il servizio di Striscia (che ho linkato) come lo spieghi?


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Messaggio  Admin Mer Feb 16, 2011 3:56 pm

L'articolo 186 non è abrogato. Lo sarà quando entreà in vigore il decreto di cui all'art. 184 bis, c. 2 (disposizione alquanto generica: quale dei decreti?? Immagino quello riguardante le terre e rocce da scavo). Tuttavia, la definizione di sottoprodotto di cui al comma 1 resta in piedi.

E il servizio di Striscia (che ho linkato) come lo spieghi?
Non riesco ad aprirlo. Che dice?
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Messaggio  Luigi 152 Mer Feb 16, 2011 4:23 pm

Cavolo a me lo apre benissimo!

Cmq. dice che gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sono dal 25 dic considerati rifiuti.

Qualcosa non mi torna quindi!


Altro link! (forse da qui lo apri)
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/puntata/2011/02/10/puntata_123.shtml
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Messaggio  erusservice Mer Feb 16, 2011 5:05 pm

scusate ma noi siamo un impianto di compostaggio in provincia di varese e ritiriamo unicamente scarti verdi e li ritiriamo unicamente con formulario e questo succede da sempre...x cui mi sono pera qualcosa Question Question
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Messaggio  Admin Mer Feb 16, 2011 5:08 pm

Non ti sei persa nulla.
Nel tuo caso non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di rifiuti, essendo destinate ad un impianto di recupero autorizzato.
Può essere interessante verificare se esistono fattispecie nelle quali i rifiuti da manutenzione del verde soddisfino le condizioni per essere considerati sottoprodotti.
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Messaggio  Luigi 152 Mer Feb 16, 2011 5:24 pm

Sei riuscito a vedere il video?

Cmq se destinati alla produzione di energia elettrica (almeno fino al 25/12/2010) sfalci e potature erano escludibili dal regime dei rifiuti, come già previsto in una delibera della provincia di FI (anche se quest'ultima si riferisce a quelli agricoli), e come poi ribadito dalla confartigianato ligure (vedi link) che parla di giardinieri e non di agricoltori.

http://www.confartigianatoliguria.it/node/536
http://attionline.provincia.fi.it/testi.aspx?docid=2468867&tipo=del

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Messaggio  Admin Mer Feb 16, 2011 6:42 pm

Sei riuscito a vedere il video?
Sì.
Occorre fare alcune precisazioni.
L'area in questione è una piazzola di stoccaggio.
Non viene specificata la provenienza delle ramaglie.
Non si parla di sottoprodotti, bensì di MPS.
Non è nemmeno chiara la destinazione dei rifiuti (probabilmente combustione: in che tipo di impianto?)

Si tratta di un caso specifico e, da quello che è dato comprendere, non credo ricorrano le condizioni per l'esclusione dal regime dei rifiuti.
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Messaggio  Luigi 152 Gio Feb 17, 2011 10:45 am

Non viene specificata la provenienza delle ramaglie.

A me par di capire che derivano dalla raccolta del verde pubblico e privato relativo ai comuni associati a quel "ecocentro"
Infatti l'esperto in questione chiede ai sindaci di non portar più nulla!

Credo che ci sia un defict in questo nuovo correttivo, e che lo stesso lasci aperte molte possibili interpretazioni della norma.

Di fatto, interrogando su questa faccenda i tecnici provinciali, anche loro hanno espresso perplessità e mi hanno risposto che dovevano approfondire meglio la questione.
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Messaggio  claudio filoni Sab Mar 12, 2011 7:12 pm

Ultimo arrivato nel forum, sono stato sorpreso delle interpretazioni date al c. 1 lettt. "f" dell'art. 185, così come corretto dal D. Lgs. 205/10. La descrizione è semplice e di chiara lettura. Parla di sfalci e potature senza agganciare ai due termini appendici varie che avrebbero potuto innescare interpretazioni diverse sulla provenienza degli stessi. Gli sfalci e le potature provenienti da tutte le attività siano esse agricole, di verde pubblico o altro, sono escluse dall'ambito di applicazione della parte IV. Un ulteriore vantaggio è il fatto che gli stessi non siano stati più dichiarati sottoprodotti, perchè ha liberato questi materiali dai lacci e lacciuoli che accompagnano i sottoprodotti. A leggere il contenuto della lettera "f" (avrebbero potuto fare meglio), per gli sfalci e le potature non sono indicati nemmeno i probabili utilizzi; lo fanno solo ed esclusivamente per l'altro materiale agricolo o forestale non pericoloso.
Secondo il mio modesto avviso gli sfalci e le potature provenienti da qualsiasi attività, sono esclusi dal ciclo dei rifiuti. Possono essere destinati a qualunque attività agricola o industriale (utilizzo in agricoltura quale pacciamante, come drenante, ecc., oppure per la produzione di brighetti cilindrici per il riscaldamento domestico, o altro).
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Messaggio  Admin Sab Mar 12, 2011 11:56 pm

Benvenuto nel Forum Smile

Nell'esclusione da te citata, si legge "utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana."

Il plurale lascia intendere che ci si riferisca non solo a "altro materiale..." ma anche a "paglia, sfalci e potature".
Da qui la lettura.
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sfalci - Sfalci e potature.... Empty sfalci e potature. Contraddittorio

Messaggio  claudio filoni Dom Mar 13, 2011 1:39 pm

[quote="Admin"]Benvenuto nel Forum Smile
Bene. Ancora meglio se, anche mancando qualche virgola, il termine utilizzati si riferisce a tutti i materiali. Il problema non è questo. La necessità è capire se la mia interpretazione che li esclude dal ciclo dei rifiuti possa essere inficiata da una qualche e diversa interpretazione dello stesso comma da parte degli organi di controllo che sicuramente, in una fattispecie del genere, si butteranno a capofitto per ridurre o minimizzare la portata dell'intero comma. Premetto che sono un funzionario di Ente Provinciale presso il Settore Rifiuti, da qualche anno in pensione. Attualmente faccio consulenza ambientale, specificatamente sui rifiuti ad aziende e/o privati. Nel passato ho partecipato ad altri forum e vi garantisco che sono estremamente necessari. Il parere e gli interventi di chiunque sia interessato o lavori nel settore, valgono molto di più delle interpretazioni spesso asettiche di tecnici, avvocati, ed anche della magistratura. Molto spesso sequestri roboanti di discariche, attività illecite ed altro, pubblicizzati sui giornali e televisioni finiscono con condanne miti sanzionabili solo amministrativamente. In una situazione di totale incoerenza da parte del legislatore, chiunque esso sia, che interviene su argomenti così importanti con la leggerezza tipica di chi poco capisce, tutti gli interessati devono intervenire e difendere il proprio lavoro con cocciutaggine e dignità, che deve essere tipica del lavoratore che opera in situazioni che, per essere buono, definisco difficili. Mi permetto di invitare i colleghi del forum a scovare, fare propri e difendere le interpretazioni positive delle leggi sui rifiuti per tentare di rompere la convinzione diffusa che rifiuto=delinquenza. Mi scuso per quanto sopra; mi auguro di non aver urtato la suscettibilità di qualcuno, ma questo ho sentito e questo ho scritto. Claudio Filoni
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Messaggio  Admin Dom Mar 13, 2011 1:58 pm

Non posso che essere d'accordo.
Tornando alla questione specifica, che e' stata compiutamente analizzata nel post di apertura, io applicherei il principio della prudenza.
Come ben sai, in questi casi l'onere della prova e' a carico di chi invoca l'esclusione dal regime dei rifiuti.
In una situazione che tu stesso riconosci essere non perfettamente definita, gestire gli sfalci da manutenzione come non rifiuti potrebbe procurare qualche grattacapo.

IMHO
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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Apr 08, 2011 2:48 pm

Vi segnalo questo articolo che richiama la nota del Ministero Ambiente in merito alla questione degli scarti del verde
http://www.reteambiente.it/news/14853/minambiente-gli-scarti-del-verde-pubblico-e-priva/
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Messaggio  Admin Mar Apr 19, 2011 6:11 pm

"Sfalci e potature provenienti da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali sono rifiuti urbani e come tali assoggettati alla relativa disciplina dettata dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006).

A ribadirlo è il ministero dell'ambiente in risposta al quesito posto in materia da una amministrazione provinciale. I chiarimenti ministeriali. Secondo il parere del dicastero, formalizzato in una nota del 18 marzo 2011 (rubricata come n. 16607), l'esclusione degli scarti vegetali dal campo di applicazione dei rifiuti è riservata dall'attuale formulazione del dlgs 152/2006 (articolo 185, comma 1, lettera f) soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti dallo stesso articolo 185 del decreto, ossia all'impiego in agricoltura, in silvicoltura o nella produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Invece, scarti vegetali non provenienti da tali attività, ma «da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali», ricorda il ministero dell'ambiente nella nota in parola, sono invece rifiuti e, in particolare, «rifiuti urbani» in base all'articolo 184, comma 2, lettera e) dello stesso codice ambientale. La stratificazione normativa. La delucidazione del dicastero interviene sul un testo, quello del dlgs 152/2006, che in materia di scarti organici è stato oggetto nel corso del tempo di opposti e contraddittori interventi legislativi di novella. La legge 13 agosto 2010, di modifica dell'articolo 185 del Codice ambientale, aveva infatti introdotto nel dlgs 152/2006 la possibilità di trattare come «sottoprodotti» (dunque come beni in luogo di rifiuti) i «materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato».

Disposizione, questa, poi abrogata dal decreto legislativo 205/2010 (successivo ed ultimo, in ordine cronologico, provvedimento di modifica del Codice ambientale), che nel riformare ulteriormente il citato articolo 185 ne ha consegnato all'ordinamento giuridico l'attuale versione, quella che esclude dal campo di applicazione dei rifiuti (come ricorda il ministero dell'ambiente) unicamente sfalci, potature ed altri materiali da attività agricola/forestale reimpiegati in tali attività o nella produzione di energia.

Allo stato attuale, i diversi residui vegetali provenienti da pulitura di aree verdi, classificati (in base alla loro gestione) come «rifiuti urbani» ex articolo 184, dlgs 152/2006 e (in base alla loro natura), come «rifiuti organici» dall'articolo 183 dello stesso decreto, devono quindi essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.

Compostaggio e biomassa. Le alternative alla discarica per i residui organici in parola sono però due: - autoproduzione di compost; - riutilizzo in un impianto a biomassa. La prima alternativa è prevista dallo stesso Codice ambientale laddove (articolo 183, comma 1, lettera e), ammette nella sua attuale formulazione l'«autocompostag-gio», ossia la trasformazione domestica degli scarti organici (tramite processo biologico controllato) in materiale riutilizzabile «in situ» per la fertilizzazione.

La seconda alternativa è invece offerta dal decreto legislativo 28/2011 (recante attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), laddove ricomprende nella definizione di «biomassa» (oltre ai residui dall'agricoltura) anche «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato». E la tradizionale pratica di bruciare legna e potature nel camino di casa? Da alcune amministrazioni comunali risulta allo stato attuale essere stata espressamente vietata tramite ordinanza".

Fonte: ItaliaOggi - Lunedì 18 aprile 2011
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Messaggio  Corpo Forestale Rimini Dom Lug 24, 2011 11:26 am

Salve a tutti, volevo chiedervi se è possibile avere la nota n. 166607/2011 del Ministero dell'Ambiente, che prevede l'esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti degli stessi scarti vegetali provenienti da attività agricola o forestale, destinati ad essere impiegati in agricoltura.
Siccome stiamo eseguendo una verifica presso un agricoltore,che spande scarti di prodotti vegetali sul campo ( in pratica scarti di verdure da lui stesse prodotte ) e immettendoli inoltre dentro i pozzetti che conducono alle fogne, producendo inoltre un forte odore che disturba anche i vicini di casa, prima di capire se applicare il codice penale ( art.674 gettito pericoloso di cose ),oppure elevare sanzione amm.va di 600 euro per violaz.alla 152/06, volevo leggere questa nota, irreperibile purtroppo in rete.
Grazie a tutti
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Messaggio  alias1957 Lun Lug 25, 2011 2:43 pm

Io conoscro solo questa:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Nota 18 marzo 2011, prot. n. 8890/Tri/Di
Oggetto: Nota prot. 11338 del 1° marzo 2011. Richiesta di parere
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Provincia di Mantova
Settore ambiente
Servizio rifiuti e inquinamento
Via don Maraglio, 4
46100 Mantova

Con la richiesta di parere in oggetto, codesta Amministrazione chiede delucidazioni in merito all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del decreto stesso di sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In proposito, si fa presente che tale articolo fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso.

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del Dlgs 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto.
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Messaggio  Luigi 152 Mar Lug 26, 2011 12:00 pm

Non capisco perché allora confartigianato si riferisca ai giardinieri allora?
Di fatto loro eseguono principalmente lavori di manutenzione del verde pubblico e privato.

"paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale...

il non nonche' vuol dire sfalci e potature ed anche altro materiale agricolo....
(vedi link)
http://www.confartigianatoliguria.it/node/536

La solita confusione all'italiana.

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Messaggio  alias1957 Mar Lug 26, 2011 12:13 pm

Confartigianato parla dei giardinieri perchè sono una attività artigianale, nessuna confusione.
Il testo che hai linkato è assolutamente corretto.
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Messaggio  Luigi 152 Mar Lug 26, 2011 12:31 pm

Quindi se i giardinieri inviano le proprie potature, con regolare contratto di fornitura, ad un soggetto (es operatore elettrico) che le converte in energie, escludono le stesse dal regime dei rifiuti. Giusto?


cito: Questo significa che sfalci e potature non sono più considerati rifiuti se vengono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomasse.
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Messaggio  alias1957 Mar Lug 26, 2011 1:50 pm

La lettura della norma non può che portare a questa conclusione.
In ogni caso è necessario dimostrare che effettivamente il loro destino è quello previsto e che il loro utilizzo non crea danni all'ambiente.
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Messaggio  Corpo Forestale Rimini Mar Lug 26, 2011 2:32 pm

Grazie mille ragazzi, la nota che ho citato io sopra è stata menzionata da un articolo in merito di "Italia Oggi"...ora ho mandato una mail anche al Min.Amb. per vedere se loro questa nota ce l'hanno o meno!
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Lug 26, 2011 3:46 pm

Corpo Forestale Rimini ha scritto:Grazie mille ragazzi, la nota che ho citato io sopra è stata menzionata da un articolo in merito di "Italia Oggi"...ora ho mandato una mail anche al Min.Amb. per vedere se loro questa nota ce l'hanno o meno!
chiedilo prima all'ARPAT se vuoi che ti rispondano. Da roma nn ho mai avuto una risposta che sia una! e di circolari "interne" ne ho chieste ... ooooh se ne ho chieste Evil or Very Mad
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2011/scarti-vegetali-sfalci-e-potature-quale-disciplina-giuridica

nn dimenticare di condividerla. Dopo. Smile
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