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doppio contenitore per rifiuti sanitari
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti Sanitari
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doppio contenitore per rifiuti sanitari
Ok, la domanda è questa: ho visto i contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti (nota: la definizione fa pensare a un bisturi di mezzo metro usato in un lebbrosario, invece si tratta di lamette e aghetti per depilazione...). Ho chiesto informazioni sul secondo imballaggio rigido esterno (che non c'era) e sono caduti dalle nuvole. Mi hanno anche detto che l'imballaggio esterno lo porta il trasportatore quando viene a ritirare i rifiuti (facendomi pensare che sia un obbligo che riguarda solo la fase di trasporto). A me sembrava di ricordare però, e la lettura dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003 me lo conferma, che il secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo di uso
, fosse obbligatorio anche nella fase di deposito temporaneo e movimentazione interna.E' così? Due contenitori uno dentro l'altro o hanno ragione loro?
E già che ci sono: so che spesso la fornitura dei contenitori la fa il trasportatore all'interno del contratto, ma qualcuno sa darmi un riferimento dove si possono trovare informazioni sufficienti (senza chiedere preventivi per adesso) su dimensioni, tipologie e costi?

zesec- Moderatore e Partner
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Data d'iscrizione: 14.10.10
Località: Trieste
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Non ho visto altri contenitori.

Ospite- Ospite
doppio contenitore
Leone il cane fifone ha scritto:Da quanto ho visto in giro, i contenitori sono barattoli gialli con coperchio rosso riempiti di ipoclorito di sodio riportante l'etichetta di pericolo prevista dall'ADR (6.2 Materia infettante).
Non ho visto altri contenitori.
Innazitutto nel contenitore per aghi e taglienti non va versato alcun liquido disifettante. Per cio' che attiene il secondo contenitore, questo puo' essere di cartone e/o di plastica purchè sia omologato adr in classe 6.2 e deve essere presente presso il luogo di produzione.
Spero di esserti stato d'aiuto.

fili67- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione: 18.01.10
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Non ho chiaro di che tipi di rifiuti si sta parlando,ma ricordo che l'ADR prevede:
- rifiuti contenenti materie infettanti di categoria A
- rifiuti contenenti materie infettanti di categoria B
- rifiuti medici/ospedalieri
e per ognuna di queste categorie prevede specifiche istruzioni di imballaggio.

benassaisergio- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 29.03.10
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
zesec ha scritto:Ho una domanda secca (e credo semplice) per gli esperti di rifiuti sanitari (e quindi anche fantalele, che è specializzato in studi di estetiste e mogli). In effetti la domanda sorge proprio dopo un sopralluogo ad un centro estetico (materia che conosco poco).
Ok, la domanda è questa: ho visto i contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti (nota: la definizione fa pensare a un bisturi di mezzo metro usato in un lebbrosario, invece si tratta di lamette e aghetti per depilazione...). Ho chiesto informazioni sul secondo imballaggio rigido esterno (che non c'era) e sono caduti dalle nuvole. Mi hanno anche detto che l'imballaggio esterno lo porta il trasportatore quando viene a ritirare i rifiuti (facendomi pensare che sia un obbligo che riguarda solo la fase di trasporto). A me sembrava di ricordare però, e la lettura dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003 me lo conferma, che il secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo di uso, fosse obbligatorio anche nella fase di deposito temporaneo e movimentazione interna.
E' così? Due contenitori uno dentro l'altro o hanno ragione loro?
E già che ci sono: so che spesso la fornitura dei contenitori la fa il trasportatore all'interno del contratto, ma qualcuno sa darmi un riferimento dove si possono trovare informazioni sufficienti (senza chiedere preventivi per adesso) su dimensioni, tipologie e costi?
Allora: (e quindi anche fantalele, che è specializzato in studi di estetiste e mogli). detto così non suona molto bene....
Scherzi a parte; per quanto riguarda i contenitori per i rifiuti detti "taglienti" (aghi, lamette, ecc.) il contenitore deve essere rigido, chiaramente a norma (il cosidetto agobox), non c'è bisogno di ulteriore contenitore da tenere in studio; molto probabilmente il secondo contenitore riguarda la normativa sul deposito temporaneo e allora le cose cambiano, ci vuole un locale apposito e giustamente un contenitore aggiuntivo, ma difficilmente si raggiungono volumi tali di rifiuto da dover usare un deposito temporaneo.
E' obbligatoria anche una scatola in cartone, con sacco interno in plastica, per il resto dei rifiuti a rischio infettivo; striscie di ceretta, cerotti e quant'altro abbia macchie di sangue.
Questi sono i requisiti minimi, ma ci sono altri problemi contingenti all'assimilibilità agli urbani dei barattoli dei cosmetici e ceretta.
Le dimensioni variano a seconda della quantità prodotta, quindi è un pò difficile dare delle misure; come metro di paragone ti do i miei riferimenti:
la scatola di cartone è 20x30x36 h
l'agobox è 13 x 16 h
ho un'altro contenitore (bidone in plastica) diametro 32 x 36 h dove raccolgo i barattoli della cera depilatoria vuoti.
il ritiro viene effettuato una volta all'anno.
I costi questi variano da ditta a ditta, ci sono convenzioni con le associazioni di categoria ma io non me ne servo poichè la spesa totale non vale il servizio che offrono (es. una associazione di categoria per il servizio di smaltimento e gestione della chiavetta mi chiede circa € 180 all'anno + la tassa di iscrizione), perchè spendere tutti quei soldi quando queste cose le posso fare io? Inoltre se ci fossero dei problemi sarei sempre io il responsabile.
Spero di averti dato tutte le info che ti servono, nel caso sono a disposizione.
Confermo che la fornitura dei contenitori viene effettuata dal fornitore del servizo di smaltimento.
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L'importante non è come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi come li incassi e una volta che finisci al tappeto hai la forza di rialzarti… così sei un vincente! (Rocky B.)

fantalele 3.0- Moderatore
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Quelle cose che metti dentro il box sono rifiuti, non altro. E i rifiuti, che siano sanitari a rischio infettivo taglienti, che sia un imballaggio, che sia olio, o qualsiasi altro rifiuto, se li metti da parte (li raggruppi prima della raccolta), crei un deposito temporaneo. Non ci sono alternative per il produttore al deposito temporaneo, almeno che non svolga un'attività autorizzata di smaltimento o recupero (ma allora è addirittura una messa in riserva). Quindi quello è già un deposito temporaneo, non è che diventa deposito temporaneo se lo metti in un locale apposito. Quindi, per come leggo io la norma, anche per il deposito temporaneo ci vuole il doppio contenitore. Però ripeto: non ho esperienza in questo campo e tutti (anche altri che ho interpellato dopo aver postato la domanda) mi dicono di aver sempre visto solo un contenitore. Sono sollevato, come dicevo, almeno per quanto riguarda la mia capacità di lettura delle norme, dalla risposta di fili67.
Comunque grazie.
@ sergiobenassai: il rifiuto è costituito, come dicevo nel primo messaggio, da aghi per depilazione e lamette. A me interessava la norma sul deposito temporaneo, ma tu sai meglio di me che il deposito temporaneo deve rispettare le "relative norme tecniche", dicitura generica che si riconduce normalmente alle norme che regolano il trasporto. E qui pendo dalle tue labbra.

zesec- Moderatore e Partner
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Data d'iscrizione: 14.10.10
Località: Trieste
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
La condotta descritta da lele e dagli altri deriva dalla prassi largamente diffusa (e naturalmente opinabile) di considerare come momento della produzione del rifiuto la chiusura dell'agobox. Da cui discende quella di effettuare un'unica annotazione in carico sul registro, all'atto del ritiro.
Intendendola come zesec, dunque, oltre al rispetto delle regole sul deposito temporaneo discende l'obbligo di registrare i carichi ogni dieci giorni lavorativi (anche per un solo ago).
Ne parlavamo in un'altra discussione e, se ben ricordo, lele si era adeguato a questa tempistica.

Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 39
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Admin ha scritto:Giusto.
La condotta descritta da lele e dagli altri deriva dalla prassi largamente diffusa (e naturalmente opinabile) di considerare come momento della produzione del rifiuto la chiusura dell'agobox. Da cui discende quella di effettuare un'unica annotazione in carico sul registro, all'atto del ritiro.
Intendendola come zesec, dunque, oltre al rispetto delle regole sul deposito temporaneo discende l'obbligo di registrare i carichi ogni dieci giorni lavorativi (anche per un solo ago).
Ne parlavamo in un'altra discussione e, se ben ricordo, lele si era adeguato a questa tempistica.
Si confermo anche io (per lo meno per i miei clienti faccio fare cosi e sono sicuro che sia giusto) che il carico sul registro deve essere fatto entro 10 giorni dalla produzione indipendentemente dalla quantità (quindi anche un ago) e non alla chiusura dei contenitori (alla fine il contenitore per aghi o quello in cartone/plastica esterno e paragonabile un cassone scarrabile che non caricherò il suo contenuto sul registro una volta pieno ma di volta in volta entro 10 giorni dalla produzione).
Ogni tanto mi viene il dubbio se al posto di dieci giorni sono 5 (come dice il decreto per i rifiuti sanitari) ma da quello che ho capito in un altra discussione questa tempistica è stata superata (correggetemi se sbaglio).
Per la questione dei contenitori invece io ho sempre visto (anche negli ospedali) le scatole per aghi (di svariate dimensioni) e le scatole in cartone con il sacco interno.
Ho utilizzato anche il contenitore in plastica ma solo per un cliente (su sua richiesta) in passato.
Non e' che il doppio contenitore si riferisce a quello degli aghi che una volta pieno (o comunque una volta che devo smaltirlo) va inserito nella scatola in cartone (da 40 lt o 60 lt etc)?

angel- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 16.03.10
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
angel ha scritto:Admin ha scritto:Giusto.
La condotta descritta da lele e dagli altri deriva dalla prassi largamente diffusa (e naturalmente opinabile) di considerare come momento della produzione del rifiuto la chiusura dell'agobox. Da cui discende quella di effettuare un'unica annotazione in carico sul registro, all'atto del ritiro.
Intendendola come zesec, dunque, oltre al rispetto delle regole sul deposito temporaneo discende l'obbligo di registrare i carichi ogni dieci giorni lavorativi (anche per un solo ago).
Ne parlavamo in un'altra discussione e, se ben ricordo, lele si era adeguato a questa tempistica.
Si confermo anche io (per lo meno per i miei clienti faccio fare cosi e sono sicuro che sia giusto) che il carico sul registro deve essere fatto entro 10 giorni dalla produzione indipendentemente dalla quantità (quindi anche un ago) e non alla chiusura dei contenitori (alla fine il contenitore per aghi o quello in cartone/plastica esterno e paragonabile un cassone scarrabile che non caricherò il suo contenuto sul registro una volta pieno ma di volta in volta entro 10 giorni dalla produzione).
Ogni tanto mi viene il dubbio se al posto di dieci giorni sono 5 (come dice il decreto per i rifiuti sanitari) ma da quello che ho capito in un altra discussione questa tempistica è stata superata (correggetemi se sbaglio).
Per la questione dei contenitori invece io ho sempre visto (anche negli ospedali) le scatole per aghi (di svariate dimensioni) e le scatole in cartone con il sacco interno.
Ho utilizzato anche il contenitore in plastica ma solo per un cliente (su sua richiesta) in passato.
Non e' che il doppio contenitore si riferisce a quello degli aghi che una volta pieno (o comunque una volta che devo smaltirlo) va inserito nella scatola in cartone (da 40 lt o 60 lt etc)?
Da ricerche fatte mi risulta che la registrazione debba essere fatta ancora ogni 5 giorni, poichè la legge in questione non è stata modificata.
La discussione era nata dal fatto che le procedure del SISTRI parlavano genericamente dei dieci giorni per i pericolosi, senza fare nessuna distinzione.
Quindi mi sono adeguato a questa linea
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fantalele 3.0- Moderatore
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari

marco66- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Il paragrafo 2.2.62.1.11.1 dell’ADR specifica che:
a) i rifiuti medicali contenenti materie infettanti della categoria A vanno classificati e imballati come le materie infettanti della categoria A (ma non credo che questo sia il caso dei rifiuti di cui si parla dal momento che la categoria A fa riferimento alla presenza di microrganismi particolarmente pericolosi come il virus di Ebola: tanto per capirsi il virus dell’HIV, quello che procura l’AIDS, è considerato come categoria A solo se coltivato in colture di cellule !)
b) i rifiuti medicali contenenti materie infettanti della categoria B vanno classificati come UN 3291 e imballati secondo l’istruzione di imballaggio P 621 (imballaggi omologati per gruppo di imballaggio II, a tenuta, rigidi e, se contenenti oggetti taglienti e a punta, in grado di resistere alla prova di perforazione)
E in questo paragrafo si fa esplicito riferimento al fatto che questi criteri di classificazione si applicano ai codici 18 01 03 e 18 02 02 della lista dei rifiuti contenuta nella Decisione 2000/532/CE.
Naturalmente poi si devono applicare tutte le altre disposizioni dell’ADR.
Il paragrafo 2.2.62.1.11.2 specifica che:
- i rifiuti medicali di cui si sa o si ritiene che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti vanno anch’essi classificati come UN 3291 e imballati secondo l’istruzione di imballaggio P 621 (imballaggi omologati per gruppo di imballaggio II, a tenuta, rigidi e, se contenenti oggetti taglienti e a punta, in grado di resistere alla prova di perforazione)
E in questo paragrafo si fa esplicito riferimento al fatto che i rifiuti assegnati ai codici 18 01 04 e 18 02 03 della lista dei rifiuti contenuta nella Decisione 2000/532/CE sono ESENTI dall’ADR
Infine il paragrafo 2.2.62.1.11.3 specifica che:
- i rifiuti medicali decontaminati (a meno che non abbiano altre caratteristiche di pericolosità) sono ESENTI dall’ADR.

benassaisergio- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 29.03.10
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
I rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglientie pungenti devono essere collocati in contenitori idonei non perforabili(contenitore in plastica per taglientie pungenti).
Questi contenitori poi una volta pieni devono essere collocati nel doppio imballaggio (monouso o riutilizzabile dotato di sacco interno contrassegnato dal simbolo del rischio biologico) insieme a tutti gli altri rifiuti infetti o potenzialmente infetti (garze, ecc..).
Ciao!

ecomanager- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
fantalele ha scritto:angel ha scritto:Admin ha scritto:Giusto.
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Da ricerche fatte mi risulta che la registrazione debba essere fatta ancora ogni 5 giorni, poichè la legge in questione non è stata modificata.
La discussione era nata dal fatto che le procedure del SISTRI parlavano genericamente dei dieci giorni per i pericolosi, senza fare nessuna distinzione.
Quindi mi sono adeguato a questa linea![]()
Quindi secondo te da quando sarà operativo il sistri 1 giugno 2011 (o dal 1 ottobre 2010???) le registrazioni andranno fatte ogni 10 giorni come il resto dei rifiuti? giusto?

angel- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
@ marco 66 e @ecomanager:
dite che il secondo imballaggio interviene solo quando i contenitori sono pieni. Mi sembra logico, lo ammetto, ma il dubbio mi viene dalla lettura della norma, che non fa riferimento a questa cosa.
L'art. 8 comma 1 parla di un secondo imballaggio rigido esterno che contiene il primo. Ed il riferimento è non solo per la fase del trasporto e quelle successive, ma anche per la movimentazione interna alla struttura e soprattutto per il deposito temporaneo. Tant'è vero che in quel comma non si parla ancora di chiusura dei contenitori. E' solo nel comma 3 che si comincia a parlare di chiusura dei contenitori, e solo con riferimento ai tempi di mantenimento del deposito temporaneo. Ma il deposito temporaneo c'è anche se non chiudo il primo contenitore: inizia quando butto il primo ago nel contenitore.
Se leggo male la norma, ditemelo.
Ma ovviamente mi interessa anche la vostra esperienza, che so essere importante: se mi dite che non sanzionano, meglio così. Poi se ne veniamo fuori anche con una logica giuridica sono più contento.

zesec- Moderatore e Partner
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Località: Trieste
Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Ora sono curioso anche io!
Mi puoi dare i riferimenti di legge precisi, L'art. 8 comma 1 di che?
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fantalele 3.0- Moderatore
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