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sottoprodotto sfridi metallici

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sottoprodotto sfridi metallici Empty sottoprodotto sfridi metallici

Messaggio  areco Mar Ott 09, 2012 12:01 pm

Buongiorno sono iscritta da tempo al forum, lo consulto molto spesso (sono dipendente di uno studio di consulenza varia e, seppur marginalmente, anche ambientale), e vi trovo sempre risposte e chiarimenti preziosi.

Ho letto i vari topic sull'argomento in oggetto, ma mi restano ancora dei dubbi.

Una ditta che produce contenitori in metallo, ha uno scarto di sfridi (trucioli di ferro), non unto, che rivende a ditta, la quale poi porta il tutto in fonderia.
Questo materiale è già buono così come è, e non necessita di nessun tipo di trattamento per entrare in fonderia.
Mi domando se si può ritenere un SOTTOPRODOTTO ed escluderlo da tutto l'iter dei rifiuti.
Mi sembra, leggendo l'art 184 bis, che lo scarto in questione soddisfi tutti i requisiti previsti.

I dubbi sono sui requisiti del punto b) e del punto c)
"b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi"
Come lo si dimostra? Può bastare il contratto con il trasportatore / commerciante? Oppure ci vuole un contratto diretto con la Fonderia?

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
La fusione in fonderia rientra fra la "normale pratica industriale"?

E il tutto poi deve essere sostenuto solo dal Datore di Lavoro della ditta? Deve esser fatto una sorta di verbale interno dove il Datore di Lavoro dichiara che quello scarto è sottoprodotto e non rifiuto?

Grazie per ora.
Carla
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sottoprodotto sfridi metallici Empty Re: sottoprodotto sfridi metallici

Messaggio  riger Mar Ott 09, 2012 2:37 pm

Ciao,
per il punto b) ci vuole un impegno reciproco delle parti venditrice e utilizzatrice, ove una si impegna a dare il materiale all'altra, e quest'ultima a riutilizzarlo.
Secondo me, un accordo con un commerciante potrebbe anche andare ma ha molti punto d'ombra: ammesso che possa andare, il commerciante dovrebbe avere già l'ordine di chi compra in mano, o un contratto di fornitura continuativo. Se così non fosse può dirti "lo rivenderò a qualcuno", ma non potrà darti la certezza di cui all'art. 184bis.
per il punto c) la domanda che devi porti è: farebbero la stessa cosa con la materia prima vergine? comunque anche i processi produttivi di origine e di destinazione vanno descritti nel contratto.
Visto che sei consulente, e certamente conosci bene gli uffici provinciali preposti, ti consiglio comunque di fare una telefonata che ti fuga ogni dubbio. O, meglio ancora, un parere scritto, verba volant quando elevano sanzioni... nel forum se cerchi per benino ne troverai uno
Terzo punto... Non siamo in ambito di 81/2008, il Datore di Lavoro fa venir da ridere Very Happy ! Di norma basta indicare nel documento di trasporto che si tratta di sottoprodotto conforme all'art. ecc. ecc., il "verbale interno" c'è già, è il contratto dove asserisci che in tal punto del processo produttivo scaturisce sempre un sottoprodotto. Se ci fosse la necessità di redigere un verbale ogni volta signficherebbe che la sua produzione è discrezionale ed episodica, e pertanto verrebbe meno la condizione di sottoprodotto. Ma di nuovo la provincia competente ti saprà illuminare
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