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Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

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Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  fiatogrosso il Mar Gen 11, 2011 8:48 am

Veniamo subito al caso pratico.
Una azienda produce contenitori in alluminio e nel corso del processo produttivo genera scarti e ritagli di alluminio sino ad ora codificati CER 12.01.04.
Con il Decreto 205, art. 184-bis. Sottoprodotto questi scarti non sarebbero più sottoposti al regime di rifiuti in quanto:
- La sostanza è originata da un processo produttivo il cui scopo primario non è produrre questa sostanza.
- E' certo che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione da parte di terzi - rifusione dell'alluminio per produrre ancora alluminio.
- La sostanza può essere utilizzata senza alcun ulteriore trattamento dalla normale pratica industriale - L'ottenimento di Al da alluminio riciclato è un trattamento conosciuto, ma più economico che l'ottenerlo dalla materia prima bauxite.
- L'ulteriore utilizzo è legale.

Ne concludo che gli scarti di alluminio non debbano più essere inseriti nella gestione rifiuti, ma trattati come normale merce, sottoprodotti appunto. Come esso anche altri sottoprodotti: ritagli di banda stagnata.
Sarei grato di avere osservazioni in merito.

fiatogrosso
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  Ospite il Mar Gen 11, 2011 9:59 am

Sarei completamente d'accordo con te se non fosse per un particolare:

Che vuol dire (secondo il legislatore ovviamente) "normale pratica industriale"?

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  fiatogrosso il Mar Gen 11, 2011 10:55 am

Leone il cane fifone ha scritto:Sarei completamente d'accordo con te se non fosse per un particolare:

Che vuol dire (secondo il legislatore ovviamente) "normale pratica industriale"?


Già, il nocciolo è proprio lì. Se ad esempio per l'alluminio secondario la sua rifusione è normale pratica industriale per la produziione di al, nel caso della Banda stagnata occorre una operazione di destagnatura per la produzione di acciaio di seconda fusione. Temo che questa operazione non sia "normale pratica industriale" per la produzione di manufatti in acciaio.
Occorrerà attendere alcune sentenze in merito,

Il discorso però si potrebbe allargare all'articolo 184 ter- ossia non rifiuto, per i bancali in legno, gli imballi in cartone.
Potrebbe essere un abuon argomento per sottrarre argomenti da sistri.

fiatogrosso
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  milic il Mar Gen 11, 2011 12:49 pm

SI possono fare tutte le discussioni del caso ma penso che comunquè bisognerà aspettare l'uscita dei decreti attuativi.

Come recita il nuovo art. 184-bis comma 2:
Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  riger il Mar Gen 11, 2011 1:29 pm

Attenzione al comma 2, perché di fatto è smentito dalla definizione qq dell'art. 183: sottoprodotto è tale se corrisponde alla definizione del 184-bis comma 1 o comma 2. Questa "o" sta a significare che qualsiasi DM attuativo del comma 2 può solo ampliare la gamma dei sottoprodotti, non restringere perché sarebbe in contrasto con una norma di rango primario (altro pasticcio pasticciato che hanno combinato, insomma)

Da quello che ho letto io, sembrerebbe che "normale pratica industriale" è tale se non altera le caratteristiche merceologiche del sottoprodotto: cioè se alluminio era, alluminio deve restare, puoi "cambiarne l'aspetto fisico" ma non la composizione. ad esempio la banda stagnata di fiatogrosso non rientra nel sottoprodotto perché per poterla riutilizzare deve essere separata dallo stagno. Sempre che non trovi qualcuno che la riutilizza così com'è da citare come esempio, dopotutto la norma dice che "la sostanza può essere riutilizzata senza trattamenti diversi dalla n.p.i", non che deve! (altro pasticcio!!!)

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  pastorenomade il Mar Gen 11, 2011 3:18 pm

concordo con riger. I 2 commi sono indipendenti: il c. 2 del 184-bis prevede specifici decreti (futuri) per specifiche tipologie di sostanze o oggetti, ma tutti gli scarti/sfridi/residui che soddisfano le 4 condizioni del c. 1 del 184-bis sono sottoprodotti da subito.
Cosa si debba intendere per n.p.i., purtroppo, è lasciato alla soggettività e al confronto tra fruitore e controllore. Per quello che interessa a me, sicuramente una serie di rottami ferrosi e non ferrosi sono già da ora sottoprodotti, anche se stò ancora aspettando il parere di associazioni di "categoria" tipo Assofermet.

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  MauroC il Mar Gen 11, 2011 3:31 pm

E il riutilizzo di diluente tramite distillazione come la vedete???

Mi è sempre stata molta antipatica questa storia, ossia che io devo sottostare alla normativa rifiuti (nello specifico recupero semplificato rifiuti) per una merce (il diluente sporco) che io visto che lo pago profumatamente, non ho nessuna intenzione pensare che sia un rifiuto anche se sporco, per cui con una semplice procedura (la distillazione) posso ottenere ancora materia prima (diluente pulito) per altri usi.

Nella mia Provincia vogliono la richiesta di autorizzazione al recupero rifiuti, mentre so che in altre zone no, mi confermate questo???

Che bello è ritornare a parlare di cose concrete, e non di iscrizioni , ritiro dispositivi ecc.!!!!


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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  Ospite il Mar Gen 11, 2011 3:36 pm

La storia del diluente "recupero/non recupero" è di antica data.

Personalmente non l'ho mai considerato un rifiuto sostanzialmente per due motivi:

1) anche se esausto il diluente non esce dal ciclo produttivo

e, cosa molto più importante,

2) non ho nessuna intenzione di disfarmene

quindi, non è un rifiuto.

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  pastorenomade il Mar Gen 11, 2011 3:54 pm

Leone il cane fifone ha scritto:La storia del diluente "recupero/non recupero" è di antica data.

Personalmente non l'ho mai considerato un rifiuto sostanzialmente per due motivi:

1) anche se esausto il diluente non esce dal ciclo produttivo

e, cosa molto più importante,

2) non ho nessuna intenzione di disfarmene

quindi, non è un rifiuto.


concordo. il rifiuto sono le morchie di distillazione. La distillazione è una operazione ancora interna al processo lavorativo.

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  riger il Mer Gen 12, 2011 8:08 am

parliamoci chiaro... preso letteralmente il termine "normale pratica industriale" vuol dire davvero di tutto! una pratica industriale è per forza "normale", la faccio appunto su scala industriale, è chiaro che per me diventi la norma, anche la più complicata!!!
mi sto scervellando da un po' per cercare un esempio certo di "anormale pratica industriale" ma davvero non ci riesco!
Le uniche che mi vengono in mente potrebbero essere "particolari pratiche industriali" coperte da brevetto... scratch

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  sadema70 il Gio Gen 20, 2011 11:49 am

Io avrei un altro grosso dubbio:
una cartotecnica che tritura e pressa gli sfridi e gli scarti di lavorazione per avviarli al recupero in cartiera, o un produttore di articoli in plastica che macina le materozze e gli scarti di lavorazione per avviarli a recupero nell'indiustria della plastica gestiscono un sottoprodotto o un rifiuto?
E se è un rifiuto, dovrebbero farsi autorizzare?
Grazie a chi mi potrà chiarire le idee.

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  isamonfroni il Gio Gen 20, 2011 12:03 pm

riger ha scritto:parliamoci chiaro... preso letteralmente il termine "normale pratica industriale" vuol dire davvero di tutto! una pratica industriale è per forza "normale", la faccio appunto su scala industriale, è chiaro che per me diventi la norma, anche la più complicata!!!
mi sto scervellando da un po' per cercare un esempio certo di "anormale pratica industriale" ma davvero non ci riesco!
Le uniche che mi vengono in mente potrebbero essere "particolari pratiche industriali" coperte da brevetto... scratch


ripesco il tuo post perchè proprio ieri mi è capitato di soffermarmi a riflettere sull'argomento e concordo con te sull'interpretazone di "normale pratica industriale".
Pensando però alle eccelse vette pindariche filologiche a cui ci ha abituato da sempre il nostro amato legislatore ho il sospetto che "normale pratica industriale" possa voler dire questo:
caso A) il sottoprodotto lo puoi usare nel ciclo produttivo alla stregua della corrispondente materia prima vergine (fatte salve le normali pratiche di preparazione della materia prima, che so? triturazione, polverizzazione, riscaldamento ecc................)
caso B) per usare il sottoprodotto nel ciclo devi farci qualcosa che "normalmente" nel ciclo non faresti (che so...aggiungere un reagente..........)

caso A) è un sottoprodotto
caso B) è un rifiuto

Che ne pensi?
Isa

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  pastorenomade il Gio Gen 20, 2011 2:51 pm

isamonfroni ha scritto:
riger ha scritto:parliamoci chiaro... preso letteralmente il termine "normale pratica industriale" vuol dire davvero di tutto! una pratica industriale è per forza "normale", la faccio appunto su scala industriale, è chiaro che per me diventi la norma, anche la più complicata!!!
mi sto scervellando da un po' per cercare un esempio certo di "anormale pratica industriale" ma davvero non ci riesco!
Le uniche che mi vengono in mente potrebbero essere "particolari pratiche industriali" coperte da brevetto... scratch


ripesco il tuo post perchè proprio ieri mi è capitato di soffermarmi a riflettere sull'argomento e concordo con te sull'interpretazone di "normale pratica industriale".
Pensando però alle eccelse vette pindariche filologiche a cui ci ha abituato da sempre il nostro amato legislatore ho il sospetto che "normale pratica industriale" possa voler dire questo:
caso A) il sottoprodotto lo puoi usare nel ciclo produttivo alla stregua della corrispondente materia prima vergine (fatte salve le normali pratiche di preparazione della materia prima, che so? triturazione, polverizzazione, riscaldamento ecc................)
caso B) per usare il sottoprodotto nel ciclo devi farci qualcosa che "normalmente" nel ciclo non faresti (che so...aggiungere un reagente..........)

caso A) è un sottoprodotto
caso B) è un rifiuto

Che ne pensi?
Isa


Può essere, Isa. Per me fila, ma......personalmente sono arrivato alla conclusione che prima di imbarcarmi nell'utilizzo della nuova definizione di sottoprodotto, andrò a fare 4 chiacchiere con la mia provincia (e forse anche con la Forestale). Naturalmente io ho la fortuna di muovermi in una sola provincia ed è più semplice. dato che lascia molto spazio alla soggettività, la mia impressione è che questa definizione darà luogo ad una vasta giurisprudenza

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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  MauroC il Gio Gen 20, 2011 2:53 pm

Comunque non è possibile che una provincia dica una cosa, mentre un altra dica l'esatto contrario, ma perchè non si riuniscono e tirano fuori un documento comune??

non è prevista una cosa simile dalla normativa italiana?


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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010

Messaggio  riger il Gio Gen 20, 2011 2:54 pm

@ isa: credevo anche io, ma ti invito a provare a leggere questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
io ci ho capito meno di prima!

o avrei un altro grosso dubbio:
una cartotecnica che tritura e pressa gli sfridi e gli scarti di lavorazione per avviarli al recupero in cartiera, o un produttore di articoli in plastica che macina le materozze e gli scarti di lavorazione per avviarli a recupero nell'indiustria della plastica gestiscono un sottoprodotto o un rifiuto?
E se è un rifiuto, dovrebbero farsi autorizzare?
Grazie a chi mi potrà chiarire le idee.


forse ti stupirò: se effettua un'operazione di "preparazione al riutilizzo" e viene venduto, quello non è sottoprodotto ma nemmeno rifiuto (art. 184-ter). Se poi debba essere autorizzato non lo so...

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