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Messaggio  sueli Mar Mar 09, 2010 11:04 pm

Promemoria primo messaggio :

buonasera a tutti !

il sistema SISTRI riguarda anche i produttori di RAEE ?
nello specifico:

oggi chi acquista c/o un centro commerciale un elettrodomestico può richiedere il servizio di ritiro dell'usato, con formulario redatto dal trasportatore, (produttore il centro commerciale).

con il SITRI come sarà possibile effettuare questo servizio ?

non so se sono stata chiara..... grazie Very Happy
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Messaggio  VdT Mer Mag 19, 2010 10:02 am

Perdona l'ignoranza o la stupidità della domanda ma il deposito temporaneo non dovrebbe essere autorizzato? Cioè è sufficiente che l'azienda accatasti i rifiuti speciali dividendoli per frazioni omogenei e tra pericolosi e non pericolosi nei quantitativi previsti dall'art. 183? Non si deve dare nessuna comunicazione all'albo o qualcosa del genere?

Ogni giorno che passa mi rendo conto che mi confondo sempre di più, ciò che prima era certo ad un tratto diventa incerto, ma sono solo io a viverla così sta cosa? Shocked
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Messaggio  giampy Mer Mag 19, 2010 11:33 am

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti....
non è richiesta l'autorizzazione se rimani nei limiti.

inoltre non è sufficiente tenere separati i rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi ma è vietata la miscelazione dei rifiuti

Art. 187

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. É vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.
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Messaggio  Giraffa70 Ven Lug 23, 2010 6:16 pm

Lavoro in una azienda che progetta e realizza impianti elettrici ed opera per opifici industriali, centri commerciali, enti pubblici, ecc.. Il consulente ci ha fatto iscrivere al SISTRI perchè nella ns. attività capita (nelle ristrutturazioni di impianti o nella manutenzione) di sostituire dei neon.
Non siamo rivenditori ne riparatori di elettrodomestici o apparecchiature elettriche e/o elettroniche, ma installatori di impianti elettrici a livello industriale.
A giugno, il consulente ci ha chiesto di iscriverci anche al RAEE.

Non sono riuscita a capire il perchè di questa doppia iscrizione!

Perchè dobbiamo essere iscritti al SISTRI?
Perchè dobbiamo essere iscritti al RAEE?

Inoltre non siamo esclusivisti di una marca di lampade, le acquistiamo dai grossisti e le installiamo nell'impresa del cliente.

Ringrazio sin da adesso chi vorrà essermi d'aiuto nel districarmi in questa cosa!
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Messaggio  VdT Ven Lug 23, 2010 6:49 pm

iscritti al sistri perchè produttori di rifiuti pericolosi che dovete smaltire correttamente, iscritti al RAEE perchè installatori
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Messaggio  Giraffa70 Lun Lug 26, 2010 11:58 am

La doppia iscrizione ora è chiara, ma resta ancora da chiarire l'operatività dei due sistemi, e cioè:
- per il carico del rifiuto che si genera, devo utilizzare il sistema SISTRI (box, chiavetta USB, ecc.) o il sistema RAEE (modulo, ecc.)?
- per lo smaltimento utilizzo il sistema di smaltimento documentato con il SISTRI o un circuito RAEE?

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Messaggio  Blumoro79 Lun Lug 26, 2010 12:26 pm

A mio avviso per i Raee va utilizzata tutta la procedura semplificata Raee.
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Messaggio  VdT Lun Lug 26, 2010 12:41 pm

Non mi sembra complicata la faccenda, va solo evitata la confusione.
I rifiuti prodotti ed avviati a smaltimento/recupero devono essere gestiti con il SISTRI (anche se sono RAEE).
Tutti RAEE che verranno dati in virtù dell'uno contro uno verranno gestiti con le modalità semplificate. Non si può gestire con l'uno contro uno tutti i RAEE di magazzino stoccati da anni a meno che non compriate tanti AEE quanti sono i RAEE che dovete dare al distributore. Ed ovviamente non dimentichiamo che se il distributore non ha incarico formale di ritirare quelli professionali egli non può ritirare e l'uno a uno non si applica.Di conseguenza anche quei RAEE sono gestiti con il SISTRI.
E' chiaro ora?
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RAEE e SISTRI - Pagina 2 Empty Devo iscrivermi al SISTRI?

Messaggio  luca85 Mer Lug 28, 2010 4:41 pm

Ciao a tutti,
volevo porre per sicurezza un quesito, anche se credo che la risposta sia negativa:
sono obbligato ad iscrivermi al SISTRI se possiedo un negozio di telefonia Hi-Fi ecc ecc e ho qualche apparecchio vecchio che ritiro da smaltire?

Grazie


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Messaggio  giampy Gio Lug 29, 2010 9:17 am

domanda difficile alla luce del DM 65.

se sei un commerciante che applica l'uno contro uno non dovresti iscriverti.

se sei un'istallatore e ed il rifiuto proviene da un'attività di manutenzione o riparazione, secondo me sei obbligato.

sentiamo anche gli altri.
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Messaggio  Ospite Ven Lug 30, 2010 8:12 pm

Ti devi iscrivere al Sistri solo se il rifiuto pericoloso è prodotto dalla tua attività ( tipo se fai manutenzioni interne al tuo negozio e ti ritrovi tra le mani materiale da smaltire pericoloso come acidi, batterie al piombo o altre sostanze chimiche che si utilizzano in un laboratorio tecnico. Se non fai alcuna manutenzione all'interno del tuo esercizio e prevedi solo il ritiro dei Raee assolutamente no.

P.s Ricorda che se tu produci pericolosi da Sistri comunque devi avere un contratto con azienda autorizzata allo smaltimento di tali rifiuti. Non esiste il fai da te come per il Raee.
Se hai altri dubbi chiedi
Ciao
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RAEE e SISTRI - Pagina 2 Empty Iscrizione al RAEE

Messaggio  luca85 Mer Ott 06, 2010 4:54 pm

Buongiorno a tutti,
vorrei gentilmente sapere se un commerciante di telefonia e prodotti elettronici che non produce o rivende prodotti col proprio marchio deve iscriversi al RAEE..
Perchè stando alla definizione di "produttore" non sembrerebbe.
E nel caso oltre alla commercializzazione ritirasse anche il vecchio apparecchio del cliente?

Grazie

Saluti!!
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Messaggio  Admin Mer Ott 06, 2010 5:01 pm

Assolutamente no. Se parli del registro dei produttori.
E nel caso oltre alla commercializzazione ritirasse anche il vecchio apparecchio del cliente?
Quello è un obbligo di legge, non una facoltà.
Come pure è un obbligo di legge il fatto che debba iscriversi all'Albo Gestori come distributore di AEE (ed eventualmente trasportatore in proprio di RAEE).
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Messaggio  VdT Mer Ott 06, 2010 7:00 pm

il d.m. 65 che obbliga i rivenditori ad iscriversi per la raccolta e lo smaltimento dei RAEE parla di distributori. Come dice Admin la 151 parla di produttori per il registro RAEE
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Messaggio  lucagentilin Gio Ott 07, 2010 9:17 am

ma nel caso ritirasse RAEE deve iscriversi al SISTRI come detentore di rifiuti speciali pericolosi? o è sufficiente la comunicazione all'albo. ancora oggi non l'ho capito.
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Messaggio  VdT Gio Ott 07, 2010 9:59 am

il distributore che ritira RAEE dai propri clienti in virtù del d.M. 65 non si iscrive al SISTRI essendo anche esentato dal MUD. Il distributore che smaltisce i RAEE prodotti dalle proprie attività allora chiama uno smaltitore autorizzato ed effettua lo smaltimento. Se lo smaltimento comprende anche dei RAEE pericolosi allora è tenuto all'iscrizione al SISTRI.
Tempo fa però lessi un articolo che dovrebbe essere pubblicato sul nuovo testo unico ambientalie (nulla di certo e solo voci di corridoio si intende) che prevede l'obbligo anche per i distributori che ritirano in virtù del D.M . 65 di iscriversi al SISTRI. Ma per il momento non si iscrivono.
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Messaggio  giampy Gio Ott 07, 2010 10:04 am

quoto.
comunque aspettiamo il nuovo decreto.
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Messaggio  Daniela Bertocchi Gio Ott 07, 2010 10:17 am

Ma non erano esclusi da SISTRI i distributori e installatori?!

Quindi se un impiantista iscritto all'Albo dei Gestori, deve smaltire dei NEON, che trasporta in conto proprio, dovrà iscriversi anche a SISTRI come produttore di rifiuti?!
E come trasportatore?!

Caos. pale
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Messaggio  VdT Gio Ott 07, 2010 11:45 am

certo. Non dobbiamo confondere quanto detto dal D.M. 65 con la normativa sui rifiuti prodotti dalle proprie attività. Purtroppo negli ultimi giorni mi rendo conto che la confusione regna sovrana e che è complicato provare a spiegare ste cose a chi non mastica minimamente un po di normativa rifiuti.
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Messaggio  Daniela Bertocchi Gio Ott 07, 2010 11:56 am

Ricapitolando:

L'installatore si iscrive all'ALBO perchè sostituisce neon (per esempio),
compila l'allegato II per trasportare i neon dal cliente alla propria sede,
compila l'allegato III quando consegna i RAEE ad un centro di raccolta ed inoltre, compilerà il formulario (fino al 31.12.2010) o comunque la scheda sistri movimentazione.

Perciò tutti gli installatori dovranno iscriversi a SISTRI in quanto produttori di rifiuti pericolosi.

Ma ora mi sorge un altro dubbio... possono trasportare rifiuti in conto proprio e non avere una black box sul mezzo?!!?
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Messaggio  VdT Gio Ott 07, 2010 11:59 am

secondo me ti stai confondendo. Se l'installatore ritira perchè obbligato dal D.M. 65 segue le procedure previste non fa FIR e non si iscrive al SISTRI.
Se l'installatore invece effettua dei lavori dai quali produce dei rifiuti che deve smaltire come ad esempio cavi, tubi e quant'altro e deve smaltirli allora provvederà ad iscriversi all'albo se deve fare il contro proprio o chiamerà azienda autorizzata a farlo e seguire tutte le norme previste dalla 152. Se obbligato si iscriverà anche al SISTRI.
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Messaggio  giampy Gio Ott 07, 2010 12:11 pm

VdT ha scritto:Se l'installatore ritira perchè obbligato dal D.M. 65 segue le procedure previste non fa FIR e non si iscrive al SISTRI.
Se l'installatore invece effettua dei lavori dai quali produce dei rifiuti che deve smaltire come ad esempio cavi, tubi e quant'altro e deve smaltirli allora provvederà ad iscriversi all'albo se deve fare il contro proprio o chiamerà azienda autorizzata a farlo e seguire tutte le norme previste dalla 152. Se obbligato si iscriverà anche al SISTRI.
è proprio questa la sottile differenza che genera confusione anche tra coloro che masticano un pò di più la normativa sui rifiuti.
se io sostituisco un neon produco un rifiuto: il rifiuto prodotto deriva dall'uno contro uno o dall'attività di manutenzione/installazione?
a tal proposito neanche gli installatori si sono pronunciati, hanno fatto richiesta al ministero il quale non ha ancora risposto.
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Messaggio  Sapevatelo Gio Ott 07, 2010 7:18 pm

giampy ha scritto:
VdT ha scritto:Se l'installatore ritira perchè obbligato dal D.M. 65 segue le procedure previste non fa FIR e non si iscrive al SISTRI.
Se l'installatore invece effettua dei lavori dai quali produce dei rifiuti che deve smaltire come ad esempio cavi, tubi e quant'altro e deve smaltirli allora provvederà ad iscriversi all'albo se deve fare il contro proprio o chiamerà azienda autorizzata a farlo e seguire tutte le norme previste dalla 152. Se obbligato si iscriverà anche al SISTRI.
è proprio questa la sottile differenza che genera confusione anche tra coloro che masticano un pò di più la normativa sui rifiuti.
se io sostituisco un neon produco un rifiuto: il rifiuto prodotto deriva dall'uno contro uno o dall'attività di manutenzione/installazione?
a tal proposito neanche gli installatori si sono pronunciati, hanno fatto richiesta al ministero il quale non ha ancora risposto.

L'uno contro uno vale per i Raee domestici.
In caso di sostituzione presso l'impresa, il rifiuto si intende prodotto nell'unita dell'intallatore (da attivita manutentiva), il quale diviene produttore di tale rifiuti e quindi se pericolosi avrà l'obbligo di iscrizione.
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Messaggio  ositalia Ven Dic 17, 2010 11:52 am

Buongiorno,
sono nuovo del forum e avrei bisogno di chiedere un chiarimento.
Con il DM 65 del 08.03.2010 coloro che ritirano RAEE domestici sono obbligati alla iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali e ogni ritiro che viene fatto deve essere documentato con un apposito DDT conforme all'allegato II del suddetto DM. Oltre a questo sono obbligati a tenere una sorta di registro di carico/scarico (conforme al modello definito nell'allegato I del DM) in cui devono indicare gli estremi dei documenti di carico e di scarico del RAEE ritirato.
Vorrei capire se alla luce della normativa SISTRI è cambiato qualcosa (ad esempio la "tracciatura" dei documenti di scarico) per questi adempimenti o meno. O meglio: il SISTRI con tutte le sue problematiche interessa anche tali tipi di aziende (ad esempio distributori di materiale elettronico) ?
Se nella risposta riuscite ad indicare anche dei riferimenti normativi ve ne sarei molto grato.
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Messaggio  Admin Ven Dic 17, 2010 11:55 am

Benvenuto nel Forum Very Happy

Per adesso no.

"Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature." (art. 188-ter, c.5 - in vigore dal 1 gennaio 2011)
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Messaggio  ositalia Ven Dic 17, 2010 12:28 pm

Grazie per la sollecita risposta.
Pongo lo stesso quesito applicato però ad una azienda di informatica che ritira RAEE professionali (monitor CRT da aziende clienti).
Mi sembra che valgano le stesse regole dettate dal DM 65 e cioè compilazione del DDT con i dati aggiuntivi per il ritiro presso l'azienda e compilazione della scheda che funge da registro di carico/scarico (se mi sbaglio correggetemi).
Anche per questo tipo di produttore di rifiuti RAEE per adesso la normativa SISTRI non ha comportato modifiche ai comportamenti descritti ?
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