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Messaggio  sueli Mar Mar 09, 2010 11:04 pm

buonasera a tutti !

il sistema SISTRI riguarda anche i produttori di RAEE ?
nello specifico:

oggi chi acquista c/o un centro commerciale un elettrodomestico può richiedere il servizio di ritiro dell'usato, con formulario redatto dal trasportatore, (produttore il centro commerciale).

con il SITRI come sarà possibile effettuare questo servizio ?

non so se sono stata chiara..... grazie Very Happy
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Messaggio  Admin Mer Mar 10, 2010 12:53 pm

Ciao Very Happy

oggi chi acquista c/o un centro commerciale un elettrodomestico può richiedere il servizio di ritiro dell'usato, con formulario redatto dal trasportatore, (produttore il centro commerciale).

Non sussiste ancora l'obbligo perchè il decreto non è stato ancora emanato. Si tratta di "servizi" offerti dalla GDO.

Trattandosi di rifiuti urbani siamo fuori Sistri.
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Messaggio  ALLE80 Mar Mar 23, 2010 12:37 pm

Se un cliente (tra 11 e 50 dip.) deve smaltire solo PC aziendali durante l'anno e non produce altri rifiuti, si deve iscrivere comunque al SISTRI?
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Messaggio  Admin Mar Mar 23, 2010 2:15 pm

I monitor di norma sono rifiuti pericolosi.
Deve iscriversi.
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Messaggio  piepe Mer Mar 24, 2010 8:29 pm

il D.Lgs. 151/05 (Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti) dispone
Articolo 6
Raccolta separata

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

1 bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto. (1)

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
Definizioni

art 3 c.1 lettere
o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);

se i RAEE possono essere avviati al servizio pubblico non vedo perchè si deve fare l'iscrizione al sistri;
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Messaggio  Admin Mer Mar 24, 2010 8:38 pm

Attenzione! I rifiuti pericolosi di provenienza non domestica non possono essere mai avviati al servizio pubblico in quanto non assimilabili (184, c. 2, lett. b TUA)

“[Sono rifiuti urbani] i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)”.
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Messaggio  piepe Gio Mar 25, 2010 12:58 pm

d'accordo, ma il DM 8-4-08 centri raccolta urbani differenziati
(Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs
152/2006)
dispone
Campo di applicazione
1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente
decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente
attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il
trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non
recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in
allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente
dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in
base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di
rifiuti dalle utenze domestiche.
……………………………………………
Allegato I
Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati
……………………..
……………………..
4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*,
20 01 35* e 20 01 36)
……………………………………………
per cui se il mio comune ha allestito i centri di raccolta posso come impresa conferire i RAEE
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Messaggio  Admin Gio Mar 25, 2010 1:59 pm

E' una facoltà del Comune destinare il centro di raccolta anche al conferimento dei RAEE professionali (proprio in questi giorni il CdC sta chiedendo ai vari Comuni la disponibilità).
In ogni caso la gestione dei RAEE professionali avverrà separatamente perchè gli oneri di trattamento, in questo caso, sono a carico del produttore del rifiuto.
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Messaggio  piepe Gio Mar 25, 2010 2:44 pm

l'allegato 1 B del D.Lgs 151/05 contiene un elenco esemplificativo ma non esaustivo di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 151/05 e fra i RAEE professionali mi pare di poter infìdividuare: Grandi apparecchi di refrigerazione, Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti, Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali, per fare alcuni esempi. Il monitor del PC lo individuo come RAEE proveniente da nucleo domestico.
comunque, se un ente o un'impresa produce RAEE da attività di ufficio o un RAEE professionale ed oggi si iscrive al sistri, la produzione successiva di RAEE potrebbe avvenire anche a distanza di diversi anni. L'iscrizione al sistri permane anche se negli anni seguenti non c'è produzione di rifiuti??
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Messaggio  Admin Gio Mar 25, 2010 3:07 pm

No.
Se per quell'anno non prevedi di produrre rifiuti non ti iscrivi.
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Messaggio  piepe Gio Mar 25, 2010 3:55 pm

il dispositivo USB in dotazione, rimane a me o lo devo restituire?
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Messaggio  Admin Gio Mar 25, 2010 4:02 pm

I dispositivi e le blackbox appartengono al Sistri, che le fornisce in comodato.
Vanno restituiti.
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Messaggio  piepe Gio Mar 25, 2010 7:01 pm

se invece ho la possibilità di conferire i RAEE al centro comunale non devo fare l'iscrizione al sistri... o no?
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Messaggio  piepe Ven Mar 26, 2010 3:58 pm

se invece ho la possibilità di conferire i RAEE al centro comunale non devo fare l'iscrizione al sistri... o no?

................. esiste una risposta certa?
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Messaggio  Claudio54 Ven Apr 23, 2010 7:14 pm

buon pomeriggio a tutti,
sono un nuovo iscritto e lavoro in un centro assistenza elettrodomestici, vorrei avere chiarimenti in merito al Sistri; nell'esercizio dell'attività di manutenzione può capitare di dover sostituire un elettrodomestico non più riparabile con uno nuovo. consegnato il nuovo ritiro il vecchio e lo porto ad un centro di raccolta autorizzato.
visto la procedura del Sistri mi chiedo se la pratica di iscrizione sarà quella di un produttore di rifiuti con l'utilizzo di un mezzo per il trasporto del bene al centro di raccolta. l'azienda è anche iscritta all'Albo Regionale dei gestori dei rifiuti. potete darmi un aiuto, grazie
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Messaggio  Antonella Repetto Mer Mag 12, 2010 1:03 pm

Scusate, mi potreste illuminare idea , è proprio il caso di dirlo, circa i rifiuti AEE? Siamo iscritti al Sistri per rifiuti pericolosi e non e fin qui non abbiamo dubbi, nel caso di sostituzione di neon e lampadine all'interno di condomini (ascensori, locali macchina e vani corsa) come funziona la filiera dello smaltimento per quelli come noi considerati produttori all'interno dell'unità locale? Si conservano in spazi appositamente costituiti e poi? E' talmente tanto vasta la documentazione da leggere bla bla che mi sono decisamente persa alcool . Qualcuno mi può aiutare? Grazie grazie
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Messaggio  giampy Mer Mag 12, 2010 5:10 pm

@antonella:
se sei un installatore o un gestore del centro di assistenza tecnica secondo me rientri nell'art. 4 del D.M. 65 dell'8 marzo 2010.

però nasce un dubbio: come faccio ad iscrivermi se poi non è possibile chiudere il formulario se il centro di raccolta non è autorizzato a farlo?

per installatore si considera anche il manutentore o sono due soggetti diversi?

perchè installatore presuppone che sia un soggetto che installa per la prima volta il RAEE, ma se lo ritira è un installatore/manutentore.

per questo chiedo "illuminazione" al grande capo. Embarassed
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Messaggio  VdT Mar Mag 18, 2010 2:59 pm

Ma per i RAEE professionali, gli installatori possono "stoccare" (intendo immagazzinare ma mi sono stancato di usare da giorni la stessa parola) i RAEE professionali ritirati nei loro locali di esercizio e poi avviarli all'impianto di trattamento definito dai produttore dell'AEE in questione. Io sinceramente per quanto mi sforzi e cerchi di informarmi continuo a rimanere nel dubbio se un installatore possa andare direttamente ad un impianto autorizzato, anche se non indicato dal produttore, o se deve obbligatoriamente passare dal centro di raccolta che in teoria dovrebbe essere attrezzato per accogliere anche questo tipo di rifiuti.

Pongo una ulteriore domanda visto che ormai con i dubbi che ho quasi non ci dormo la notte. Un'azienda che quest'anno deve smaltire dei RAEE tra i quali dei monitor per poterli eliminare dal libro cespiti, deve iscriversi al SISTRI?
Io pensavo di farli iscrivere quest'anno e poi negli anni successivi variare il loro profilo visto che con molta probabilità smaltiranno solo cartucce toner (non pericolose).

Lumi? Lumini? Candele? Qualcuno mi illumina? (anche con una torcia va bene)
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Messaggio  giampy Mer Mag 19, 2010 9:22 am

non ti conviene far iscrivere la tua azienda il prossimo anno, una volta che il sistema è a regime? in questo modo utilizzerai l'iscrizione per l intero anno e non per soli 4 (4???) mesi.
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Messaggio  VdT Mer Mag 19, 2010 9:24 am

Ma lo smaltimento posso farlo effettuare comunque ora giusto?
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Messaggio  giampy Mer Mag 19, 2010 9:26 am

se smaltisci ora devi iscriverti ora.
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Messaggio  VdT Mer Mag 19, 2010 9:27 am

E quindi il problema si ripresenta, io proporrò le due scelte e lascerò che siano loro a decidere cosa fare.
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Messaggio  giampy Mer Mag 19, 2010 9:28 am

rientri con il deposito temporaneo? se si il problema non si pone

in bocca al lupo.
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Messaggio  VdT Mer Mag 19, 2010 9:36 am

hai per caso il riferimento normativo per il deposito temporaneo
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Messaggio  giampy Mer Mag 19, 2010 9:59 am

art. 183 del d. lgs. 152 modificato dal d. lgs. 04/08.
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