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Produttore trasportatore e recuperatore di rifiuti cer 17

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Produttore trasportatore e recuperatore di rifiuti cer 17 Empty Produttore trasportatore e recuperatore di rifiuti cer 17

Messaggio  BB Ven Nov 12, 2010 6:37 pm

Buonasera a tutti, siccome so che voi del forum siete sempre più precisi e affidabili di qualsiasi ricerca normativa su internet, Vi pongo una questione particolare:
Sono produttore, trasportatore e recuperatore di rifiuti (nella fattispecie, terre da scavo).
Registro dovunque (prod trasp rec)o non registro nulla? (l'impianto è inserito in un progetto di bonifica, tratta solo terra prodotta da un mio cantiere ma me la portano anche altri trasportatori, e questi viaggi qua me li registro).
Illuminatemi (e se volete accecarmi datemi anche i riferimenti normativi Cool )
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Produttore trasportatore e recuperatore di rifiuti cer 17 Empty Re: Produttore trasportatore e recuperatore di rifiuti cer 17

Messaggio  geologoBG Sab Nov 13, 2010 1:46 pm

BB ha scritto:Buonasera a tutti, siccome so che voi del forum siete sempre più precisi e affidabili di qualsiasi ricerca normativa su internet, Vi pongo una questione particolare:
Sono produttore, trasportatore e recuperatore di rifiuti (nella fattispecie, terre da scavo).
Registro dovunque (prod trasp rec)o non registro nulla? (l'impianto è inserito in un progetto di bonifica, tratta solo terra prodotta da un mio cantiere ma me la portano anche altri trasportatori, e questi viaggi qua me li registro).
Illuminatemi (e se volete accecarmi datemi anche i riferimenti normativi Cool )

La produzione di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di scavo (di cui alla lettera b dell'art. 184 - comma 3 del Dlgs 152/06) ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi ( ai sensi dell'art. 212 comma 8 del Dlgs 152/2006 ) non sono soggetti a registrazione su registro di carico e scarico, così come indicato dall'art. 189 comma 3 e dall'art. 190 comma 1 del Dlgs 152/2006.
L'attività di recupero rifiuti è soggetta a registrazione di carico e scarico così come indicato dall'art. 189 comma 3 e dall'art. 190 comma 1 del Dlgs 152/2006.

Art. 189 comma 3:
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile12 con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Art. 190 comma 1:
I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
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