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Messaggio  riccetto Mar Feb 02, 2010 4:09 pm

Buongiorno a tutti,
a seguito di un confronto con l'albo nazionale gestori ambientlai è emerso quanto segue.
Le ditte iscritte al 212 c.8 pre 16 gennaio 2008 (vecchia modulistica) sono tutti potenzialmente trasportatori di rifiuti pericolosi e quindi devono iscriversi al sistri o modificare la loro iscrizione.
Le ditte iscritte al 212 c.8 post 16 gennaio 2008 (nuova modulistioca) devono iscriversi al sistri solo se hanno indicato il trasporto di codici pericolosi. L'Albo sta valutando la possibilità di consentire alle aziende di fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove le aziende dichiarano di non trasportare rifiuti pericolosi. Si eviterebbe così l'obbligo di iscrizione a costo 0
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Messaggio  Admin Mar Feb 02, 2010 4:12 pm

Ciao e grazie della segnalazione.
L'ho postato a parte per dare evidenza alla notizia.
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Messaggio  Giovanni Mar Feb 02, 2010 4:15 pm

Sempre cose complicate...
A questo punto l'Albo dovrebbe valutare la possibilità di istituire due distinte sezioni.
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Messaggio  innova Mar Feb 02, 2010 4:17 pm

Ma la data di cambio non è stata il 13 febbraio 2008??
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Messaggio  riccetto Mar Feb 02, 2010 4:23 pm

forse la data del cambio 'effettivo', però il decreto che lo ha cambiato è il D.Lgs 4/2008 (che se non ricordo male - ma potrei sbagliare - è del 16 gennaio)
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Messaggio  riccetto Ven Feb 19, 2010 7:02 pm

Via aggiorno sul conto proprio. L'Albo (pare farà una circolare) conferma che chi non trasporta effettivamente i propri rifiuti pericolosi prodotti non ha l'obbligo di iscrizione al SISTRI, indipendentemente dalla data di comunicazione ai sensi del 212 c.8.
Nella nuova modifica del testo unicoicaci (proposta), recepimento della direttiva 2008/98/CE in riferimento al conto proprio si dice:'le iscrizioni (in conto proprio) già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano valide ed efficaci e debbono essere rinnovate entro un anno da detta data.
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Messaggio  geologoBG Mer Feb 24, 2010 7:23 pm

Quindi se una ditta è iscritta all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8, indipendentemente dalla data e da cosa ha indicato nell'iscrizione, ma non effettua e non intende effettuare il trasporto dei propri rifiuti pericolosi non deve iscriversi come trasportatore. E' corretto?

Luca
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Messaggio  TITONA Gio Feb 25, 2010 8:57 am

Sì,
così mi hanno risposto ad una mail inviata a Sistri
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Messaggio  geologoBG Dom Feb 28, 2010 2:58 am

Sul sito sistri.it, in risposta ad una specifica domanda è scritto che:
Come è noto, le iscrizioni all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, sono state effettuate sulla base di semplice richiesta dell’impresa interessata, senza che fosse operata una distinzione tra l’attività di “raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi” e l’attività di “trasporto propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno”. Tali iscrizioni sono state fatte salve dal D.Lgs n.4/2008.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DM 17 dicembre 2009, le imprese iscritte all’Albo in base alla citata normativa sono obbligate all’iscrizione al SISTRI per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
Per quanto sopra e nell’attesa di una futura revisione delle suddette iscrizioni, le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.4/2008, hanno l’obbligo di iscriversi al SISTRI solo se intendono trasportare i propri rifiuti pericolosi.
...


Quindi si chiarisce che chi è iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 prima delle modifiche apportate dal Dlgs 4/2008 deve iscriversi al SISTRI solo se intende trasportare i propri rifiuti pericolosi.
Chi invece è iscritto dopo le modifiche apportate dal Dlgs 4/2008, se ha indicato tra i rifiuti trasportabili anche rifiuti pericolosi, deve iscriversi al SISTRI; chi non avesse intenzione di trasportare i propri rifiuti pericolosi, per poter non iscriversi al SISTRI credo che debba presentare all'Albo la comunicazione di variazione della propria iscrizione.
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Messaggio  alias1957 Gio Mar 11, 2010 9:45 am

Ho inoltrato al SISTRI al seguente domanda alla quale non ho ricevuto alcuna risposta, cosa ne pensate?

L’art. 6 comma 8 del decreto 17 dicembre 2009 afferma che il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da attività di manutenzione la movimentazione dei rifiuti, dal luogo di produzione alla sede dell’impresa, va accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.
L’impresa impresa manutentrice che produce rifiuti pericolosi e li trasporta dal luogo di produzione alla propria sede, non è quindi obbligata ad iscriversi al SISTRI come trasportatore, ma solamente come produttore di rifiuti pericolosi?
In caso contrario si chiede di chiarire quale sia il flusso di base considerato che la sede legale od operativa del produttore manutentore non è un impianto di trattamento/recupero.
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Messaggio  kolax Lun Mar 29, 2010 1:29 pm

alias1957 ha scritto:Ho inoltrato al SISTRI al seguente domanda alla quale non ho ricevuto alcuna risposta, cosa ne pensate?

L’art. 6 comma 8 del decreto 17 dicembre 2009 afferma che il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti da attività di manutenzione la movimentazione dei rifiuti, dal luogo di produzione alla sede dell’impresa, va accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.
L’impresa impresa manutentrice che produce rifiuti pericolosi e li trasporta dal luogo di produzione alla propria sede, non è quindi obbligata ad iscriversi al SISTRI come trasportatore, ma solamente come produttore di rifiuti pericolosi?
In caso contrario si chiede di chiarire quale sia il flusso di base considerato che la sede legale od operativa del produttore manutentore non è un impianto di trattamento/recupero.

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Messaggio  alias1957 Lun Mar 29, 2010 1:58 pm

Purtroppo niente !
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