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Testo Unico Ambientale - acque reflue
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261010

Testo Unico Ambientale - acque reflue
qualcuno sa se esiste per la parte terza della normativa ambientale che per un amministratore di età superiore a 65 anni non può scattare il penale?
dove posso trovare delle informazioni in merito?
grazie mille
lri81- Utente Attivo
- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 24.03.10
Testo Unico Ambientale - acque reflue :: Commenti

L'ESTINZIONE DEL REATO SOLO DOPO LA MORTE O SOLO SE SI VA IN PRESCRIZIONE !!!! ....

dana78 ha scritto:L'ESTINZIONE DEL REATO SOLO DOPO LA MORTE O SOLO SE SI VA IN PRESCRIZIONE !!!! ....
mi hanno posto questa domanda e sono cascata dalle nuvole... sul testo unico non dice niente del genere, ma il dubbio è se esiste o meno una legge esterna che tutela i soggetti che commettono queste violazioni...
grazie per la risposta.
ciao

dall'art. 7 della Legge 5 dicembre 2005, n. 251...
dovrebbe essere la legge di riferimento...
[...]
2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».
3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti: [...]
dovrebbe essere la legge di riferimento...
[...]
2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».
3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti: [...]
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