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Messaggio  cirillo Mar Giu 21, 2011 4:21 pm

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
In base alla normativa vigente (D.lgs. 152/06 e s.m.i.) i rifiuti sono classificati:
A) secondo l’origine in:
- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali
B) secondo le caratteristiche in:
- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti non pericolosi
Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre. L'elenco dei codici identificativi (denominato CER 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06) è articolato in 20 classi.
Ogni classe raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo.

RIFIUTI URBANI
Il comma 2 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che
sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

RIFIUTI SPECIALI
Il comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che
sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
le lettere dalla i) alla n) sono state abrogate

RIFIUTI PERICOLOSI E RIFIUTI NON PERICOLOSI
Il comma 4 dell’art. 184 del stabilisce che sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del decreto stesso che riportiamo di seguito.
Il comma 5 dell’art. 184 rimanda all’allegato D alla parte quarta del decreto che riporta l’elenco generale dei rifiuti.
Lo stesso include rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti stessi e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
L’elenco E’ VINCOLANTE per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
In sostanza quando un CER è caratterizzato dall’asterisco (es. “14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi”) DEVE essere classificato come pericoloso indipendentemente dai risultati di una eventuale analisi.
Necessita invece di analisi il rifiuto non pericoloso recante il cosiddetto “codice a specchio” (es. 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03).
Avendo la dicitura “diversi da…” ed essendo pericolosi i CER dei rifiuti indicati successivamente, è obbligo del produttore che intende attribuire tale CER (es. 17.09.04) ai propri rifiuti, dimostrarne la non pericolosità.

n accordo alla Direttiva 2008/98/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive A cui è stata data attuazione con D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. la corretta lista delle sigle H è la seguente

H 1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.
H 2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.
H 3-A «Facilmente infiammabile»:
- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- sostanze e preparati che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
- sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o
- sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua o con l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.
H 3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.
H 4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
H 5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.
H 6 «Tossico»: sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.
H 7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza.
H 8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva.
H 9 «Infettivo»: sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.
H 10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l’incidenza.
H 11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza.
H 12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.
H 13 (*) «Sensibilizzanti»: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.
H 14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
H 15 Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
(*) Se disponibili metodi di prova

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