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responsabilità produttori Art.188 comma 4 (SISTRI)
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responsabilità produttori Art.188 comma 4 (SISTRI)
Come si pensa di ottemperare correttamente a quanto contenuto nel comma 4 dell'Art.188 del D.lgs 158/06 e s.m.i, laddove alcuni produttori in assenza e in funzione del vuoto lasciato dalla parte finale di citato articolo hanno messo in campo la richiesta della dichiarazione di avvenuto "conferimento finale” per tracciare i rifiuti conferiti a ditte che effettuano prevalentemente operazioni D 13, D 14, D 15 e personalmente aggiungo R13, ", è sufficiente quanto contenuto in SISTRI, e cioè l'e mail del destinatario/4° copia, o si deve interpretare in altro modo, credo che si stia coprendo un buco aprendo una voragine visto anche la mancanza del piano sanzionatorio che probabilmente non colmerà il vuoto contenuto nell'interpretazione
Art. 188 - oneri dei produttori e dei detentori .. comma 4...............................Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
Art. 188 - oneri dei produttori e dei detentori .. comma 4...............................Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
pippo luciano- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
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Località : venezia
Re: responsabilità produttori Art.188 comma 4 (SISTRI)
La carenza che esiste adesso continuerà a permanere in assenza del decreto attuativo che, a questo punto, credo non sarà mai emanato.
Sarebbe ridicolo se, in un sistema super-informatizzato in cui l'avvenuta consegna del rifiuti viene attestata a mezzo posta elettronica, occorresse attendere l'invio del certificato di avvenuto smaltimento per le operazioni da te citate.
Forse sparirà nel Dlgs di recepimento della Direttiva.
Per adesso il vuoto permane...
Sarebbe ridicolo se, in un sistema super-informatizzato in cui l'avvenuta consegna del rifiuti viene attestata a mezzo posta elettronica, occorresse attendere l'invio del certificato di avvenuto smaltimento per le operazioni da te citate.
Forse sparirà nel Dlgs di recepimento della Direttiva.
Per adesso il vuoto permane...
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
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Età : 50
Re: responsabilità produttori Art.188 comma 4 (SISTRI)
Admin ha scritto:
Forse sparirà nel Dlgs di recepimento della Direttiva.
Confermo: la bozza del nuovo art. 188 prevede che la responsabilità del produttore/detentore cessi con il conferimento ad un impianto di recupero o di smaltimento e purché siano stati rispettati gli obblighi di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 ed al D.M. 17 dicembre 2009.
GB ego sum- Utente Attivo
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