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Messaggio  Luigi 152 Mer Dic 15, 2010 6:50 pm

Nel nuovo correttivo della parte IV e precisamente nell'186. Terre e rocce da scavo recita così......

art 186. Terre e rocce da scavo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali
come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate
all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Si fa ancora riferimento all'articolo 183, comma 1, lettera p). Ma quest'ultimo è stato modificato dal correttivo e ora recita così..... [p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;]

e non più ....

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato;]

di fatto sostituito dal recente 184bis o sbaglio.

Secondo me non hanno corretto la stringa relativa al riferimento del articolo 183.


Poi volevo chiedere, in base al nuovo 184 bis e al 185 le terre e rocce da scavo (non pericolose) diventano di fatto sottoprodotti a tutti gli effetti, andando in conflitto con il 186 che prevede tutto un iter specifico per l'esclusione dal regime dei rifiuti.

In più il nuovo 184 ter recita così.....

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio
e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano
i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per
caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.


Spero di essere stato abbastanza chiaro, credo che alcuni art si sovrappongano ad altri tutto qui.

Dimenticavo la realizzazione di un rilevato o sottofondo stradale è da considerarsi operazione R5 a tutti gli effetti per quanto riguarda le terre e rocce da scavo.



Luigi 152
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Messaggio  geologoBG Gio Dic 16, 2010 2:08 am

Luigi 152 ha scritto:Nel nuovo correttivo della parte IV e precisamente nell'186. Terre e rocce da scavo recita così......

art 186. Terre e rocce da scavo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali
come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate
all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Si fa ancora riferimento all'articolo 183, comma 1, lettera p). Ma quest'ultimo è stato modificato dal correttivo e ora recita così..... [p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;]

e non più ....

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato;]

di fatto sostituito dal recente 184bis o sbaglio.

Secondo me non hanno corretto la stringa relativa al riferimento del articolo 183.

E' proprio così...

Luigi 152 ha scritto:Poi volevo chiedere, in base al nuovo 184 bis e al 185 le terre e rocce da scavo (non pericolose) diventano di fatto sottoprodotti a tutti gli effetti, andando in conflitto con il 186 che prevede tutto un iter specifico per l'esclusione dal regime dei rifiuti.

In più il nuovo 184 ter recita così.....

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio
e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano
i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per
caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.


Spero di essere stato abbastanza chiaro, credo che alcuni art si sovrappongano ad altri tutto qui.

Dimenticavo la realizzazione di un rilevato o sottofondo stradale è da considerarsi operazione R5 a tutti gli effetti per quanto riguarda le terre e rocce da scavo.


Originariamente l'idea era quella di abrogare l'art. 186, come si può vedere dalle modifiche apportare al testo del nuovo Dlgs durante l'iter politico.
Poi nella versione definitiva, per fortuna, non è stato abrogato. Dico per fortuna perchè se fosse stato abrogato qualche ente di controllo avrebbe potuto sostenere che le terre e rocce da scavo non si configurino sottoprodotti.
L'art. 186 invece specifica che esse sono dei sottoprodotti, a determinate condizioni; sicuramente le condizioni previste dall'art. 186 contrastano con quanto previsto dal nuovo Dlgs.
E' comunque specificato all'art. 39 - comma 4 del Dlgs 205 che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186.

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Messaggio  Luigi 152 Gio Dic 16, 2010 10:36 am

Appunto dice che si abroga il 186.

Quindi, non si devono più chiedere i nullaosta agli enti competenti, ma basta un auto certificazione?
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Messaggio  geologoBG Ven Dic 17, 2010 1:36 am

Bisognerà veder cosa dirà il decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, dalla cui entrata in vigore sarà abrogato l'articolo 186.

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Messaggio  geofranz67 Mar Dic 21, 2010 6:35 pm

aspetta e spera...che esca il decreto abrogativo dell'art. 186.
Io sto ancora aspettando dei decreti attuativi di alcune parti del Decreto Ronchi (poi sostituito dalla 152)..... Very Happy
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Messaggio  Luigi 152 Lun Gen 31, 2011 2:16 pm

Mi chiedo allora a cosa serva emanare i correttivi se poi bisogna aspettare i decreti attuativi, che da quanto mi par di capire ci metteranno anni ad uscire.

Stavo già esultando per i nuovi 184 bis e ter e invece mi tocca aspettare.

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