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MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI - ATTIVITA' R13

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MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI - ATTIVITA' R13 Empty MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI - ATTIVITA' R13

Messaggio  danko Ven Lug 23, 2010 2:10 pm

CON L'ATTIVITA' R13 UN IMPIANTO COME DEVE EFFETTURRE LA CORRETTA GESTIONE?
CI SONO MOLTI DUBBI -

ES. PUO' FARE MISCUGLIO DEI RIFIUTI CHE RICEVE?
PUO' FARE CERNITA?

SE QUALCUNO HA QUALCCH DOCUMENTO DOVE SPIEGA BENE CHE LA MESSA IN RISERV ME LO PUO INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL PSQ79A@ALICE.IT
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Messaggio  Admin Ven Lug 23, 2010 2:29 pm

Il quesito e' troppo generico.
Le attivita' che si possono svolgere in un impianto sono descritte nell'atto autorizzativo ovvero nel DM 5 febbraio 98 (non pericolosi)/DM 161/2002 (pericolosi) se si tratta di attivita' in regime semplificato.
Se il miscuglio da' origine a un nuovo rifiuto non stai effettuando una messa in riserva, che comporende operazioni semplici come lo stoccaggio, la cernita, la riduzione voumetrica,..
Di che attivita' si tratta?

P.S.nei forum il maiuscolo equivale a gridare
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Messaggio  dana78 Ven Lug 23, 2010 4:01 pm

Attività di sola messa in riserva:
La messa in riserva di rifiuti quale mero deposito (nel senso di semplice accumulo e conservazione) è inteso come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l’impianto venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, fatta comunque salva la possibilità della formazione di carichi omogenei purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l’attribuzione di un diverso CER.
Ciò può consistere nell’accumulo di rifiuti (ad esempio piccole partite di fanghi e o rottami, ecc.) di diversa provenienza, ma dello stesso tipo (CER) per la formazione di carichi omogenei, senza che vi sia una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l’attribuzione di un diverso CER (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare).
L’accorpamento non deve comunque comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero.
I rifiuti sottoposti a sola messa in riserva (mero stoccaggio) dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (compreso impianti di stoccaggio con selezione e cernita), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva (mero stoccaggio).
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MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI - ATTIVITA' R13 Empty Attività di messa in riserva con selezione e cernita finalizzata a ottenere frazioni omogenee da destinare a Recupero

Messaggio  dana78 Ven Lug 23, 2010 4:02 pm

Questa attività, costituisce un “insieme” di operazioni che comprende la messa in riserva dei rifiuti e la loro selezione e cernita (più disimballaggio) ecc. finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. Qualora all’operazione R13 siano associate queste attività di pretrattamento, quali quelle di disimballaggio, selezione e cernita, pressatura, ecc., le stesse potranno essere effettuate solo se esplicitamente richieste dal gestore dell’impianto all’autorità competente e da questa espressamente assentite nell'ambito del provvedimento autorizzativo.
Si prevede di identificare queste operazioni di messa in riserva e “lavorazione” dei rifiuti, come attività di recupero, identificate con R13 e R3-R4-R5, limitatamente allo stoccaggio e selezione/cernita di rifiuti speciali , quali selezione e recupero legno, carta plastica (R3) – selezione e recupero metalli (R4) – selezione e recupero vetro, inerti (R5) (a seconda del tipo di rifiuto trattato e di quello ottenuto).
Ciò al fine di consentire una più precisa quantificazione e individuazione del “trattamento” dei rifiuti e un corretto utilizzo dei registri di carico e scarico e del M.U.D.
La ditta prende in carico i rifiuti da sottoporre a selezione e diventa produttore/detentore delle frazioni ottenute. Queste vengono destinate a recupero, mentre i residui non recuperabili sono destinati a smaltimento.
In queste operazioni può ritenersi compreso l’accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso tipo di rifiuto (carta-vetro-plastica, ecc.), da inviare a successivo recupero. L’accorpamento non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l’attribuzione di un diverso CER (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare come R12).
I rifiuti conferiti all’impianto e sottoposti a selezione e cernita dovranno essere destinati al recupero in una percentuale non inferiore al 70%; gli scarti non più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento autorizzati.
Le frazioni di rifiuto recuperabili dovranno essere avviate esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva.
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Messaggio  Hieronymus Mer Lug 10, 2013 10:12 pm

M'accodo alla discussione per una curiosità. Un cliente (da cui sono stata interpellata x la sicurezza e non per consulenza ambientale) mi ha fatto vedere l'autorizzazione ottenuta in semplificata per R13 relativa a rifiuto "cavi e fli elettrici"
Partendo dal presupposto che, come ho letto in altri post
CROCIDOLITE ha scritto:R13 prevede la "messa in riserva" senza prevedere lavorazioni
cirillo ha scritto: Un R13 può fare solo... R13
La cosa che mi è parsa strana è che nell'impianto (come previsto nella relazione presentata per ottenere l'autorizzazione) è presente un macchinario per triturare i cavi e separare rame e plastica. Mi sembra evidente che l'obiettivo dell'impresa (ad oggi non ha iniziato l'attività) non è solo quello di "stoccare" i rifiuti per mandarlo ad altro impianto per successivi trattamenti. Loro però si sentono forti dell'autorizzazione ottenuta a seguito di relazione ove si evidenziava la presenza di tale macchinario.
Ma la Provincia non se n'è accorta... o si può? Shocked 
peraltro sempre nei documenti presentati in provincia hanno inviato una planimetria con una sola area di stoccaggio per tutti i CER (non sono evidenziate separazioni) e quindi hanno l'idea di mettere tutto quello che entra in un unico cumulo. Ma se per un R13 la logica è che mi entra XX di un CER e mi esce lo stesso XX con lo stesso CER anche questa mi pare una cosa alquanto spannometrica.
..di sicuro mi sfugge molto (che non è di mia competenza)...ma sbaglio qualcosa?  
Nel frattempo gli ho consigliato di sentire parere da un altro consulente ambientale.
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Messaggio  magonero Gio Lug 11, 2013 7:16 pm

a mio avviso la descrittiva finemente espressa da DANA 78 non tiene conto di:
05 febbraio 98 ed attività R13 in essa esplicitata, nuovi regolamento End of West.
Very Happy
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Messaggio  magonero Gio Lug 11, 2013 7:18 pm

o meglio scusate, l'R12 non è solo miscelazione come l'R13 ai sensi del DM non è solo mero stoccaggio nei casi previsti Very Happy
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Messaggio  ANTONIO1992 Mer Apr 30, 2014 6:06 pm

SE IO VOLESSI LAVORARE UN CODICE
EX 160122 COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (R4)
E LI TRASFORMO 170107 INERTI (R13)
E LI TRASFORMO  150106 IMBALLAGGI MISTI (R13)

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Ultima modifica di ANTONIO1992 il Lun Mag 05, 2014 12:46 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  cirillo Mer Apr 30, 2014 7:10 pm

ANTONIO1992 ha scritto: SE IO VORREI LAVORARE UN CODICE
EX 160122 COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (R4)
E LI TRASFORMO 170107 INERTI (R13)
E LI TRASFORMO  150106 IMBALLAGGI MISTI (R13)

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Messaggio  silvia79 Gio Mag 01, 2014 10:46 am

O.O
con la bacchetta magica tutto è possibile
O.O
non sono una espertona ma già un codice 16 come è possibile che si trasforma in 17 o 15 ... misteri della cabala

i 16 provengono da veicoli fuori uso
i 17 operazioni di costruzione e demolizione
i 15 imballaggi

comunque non mi è chiaro cosa fai!
se hai un impianto di recupero ed effettui operazioni di recupero, in teoria ricevi un rifiuto e poi lo fai uscire o con lo stesso codice o con i codici 19 derivanti appunto dal trattamento ecc

magari hai ragione ma meglio se chiarisci cosa fai di preciso e magari qualcuno ti sa chiarire meglio di me

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Messaggio  Admin Gio Mag 01, 2014 8:14 pm

Se hai un'AIA o un'autorizzazione ordinaria al recupero di rifiuti ex art. 208 TUA puoi fare solo quello che c'e' scritto nel provvedimento.
Se hai un'autorizzazione al recupero agevolato puoi fare solo quello che c'e' scritto nel decreto ministeriale di riferimento.
Se non hai nulla di tutto cio' non puoi fare nulla.
Ma com'e' possibile ottenere imballaggi da un veicolo fuori uso?
E la demolizione di un veicolo rientra tra le attivita' del capitolo 17?
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Messaggio  Supremoanziano Lun Mag 05, 2014 9:05 am

cirillo ha scritto:
ANTONIO1992 ha scritto: SE IO VORREI LAVORARE UN CODICE
EX 160122 COMPONENTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (R4)
E LI TRASFORMO 170107 INERTI (R13)
E LI TRASFORMO  150106 IMBALLAGGI MISTI (R13)

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Messaggio  beltrale Lun Mag 05, 2014 4:24 pm

..comunque.. errori di ortografia a parte la risposta è NO secondo me..

in primo luogo perchè R04 non può dare R13..

I rifiuti su cui si può fare trattamento, secondo me, hanno destinazione R13-R12-R11
Dal 10 in poi si dovrebbero ottenere MPS.

a meno che non si tratti di impurità o materiali estranei che vanno con il 19

a meno che non stiamo parlando di imballaggi (e chi ha avuto a che fare con la scheda imballaggi MUD ha visto che pippone di materiale bisognava indicare..

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Messaggio  CJM Lun Mag 05, 2014 4:26 pm

A meno che non stiamo tutti ad interpretare qualcosa che, purtroppo, non si riesce a capire.
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Messaggio  isamonfroni Lun Mag 05, 2014 5:44 pm

CJM ha scritto:A meno che non stiamo tutti ad interpretare qualcosa che, purtroppo, non si riesce a capire.

 Ok 

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Messaggio  marcogio85 Ven Mag 23, 2014 8:48 am

Con la sola operazione R13 NON posso fare nulla sul rifiuto...
Se voglio "mettere mani" tramite cernita, selezione ecc... (manuale o con macchinari) mi serve ulteriore aut/comunicazione R12...

Anche perché, a mio avviso ma correggetemi se sbaglio, il rifiuto che subisce un "trattamento" meccanico (manuale o macchinari) cambierà CER con il 19.XX.XX
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MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI - ATTIVITA' R13 Empty Ricapitolando...!

Messaggio  Mr.O Gio Gen 14, 2016 6:19 pm

Ciao a tutti!!

Sono nuovo del Forum e in generale dell'argomento. Abbiate pietà per le enormi lacune tecniche e lessicali a riguardo  Baby

La mia domanda è semplice, ma non quanto pensavo, visto che sul Web non ho trovato alcuna  risposta, se non in parte su questo Forum (per questo la Effe maiuscola è d'obbligo  hail ):

Nel momento in cui un rifiuto viene ritirato con codice CER e destinato a recupero come R13, vi è stabilito per legge l'obbligo di recuperare almeno una determinata quantità dell'ammontare del carico preso in consegna? e se la normativa esiste, qual'è?
il Codice dell'Ambiente non sembra contenere nessuna percentuale precisa in merito.

Nel caso che sto studiando, i rifiuti sono "da costruzione e demolizione", CER 170904, e sono quindi misti, destinati ad R13 per essere successivamente recuperati tramite codici differenti, a seconda della composizione del carico.

Spero di poter avere risposte chiare in merito ..

Grazie!
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Messaggio  isamonfroni Gio Gen 14, 2016 6:43 pm

MarV89 ha scritto:
Nel momento in cui un rifiuto viene ritirato con codice CER e destinato a recupero come R13, vi è stabilito per legge l'obbligo di recuperare almeno una determinata quantità dell'ammontare del carico preso in consegna? e se la normativa esiste, qual'è?
il Codice dell'Ambiente non sembra contenere nessuna percentuale precisa in merito.

Direi proprio di no ed è perfettamente logico che non trovi alcuna percentuale precisa in materia, dal momento che l'operazione R13 identifica esclusivamente la MESSA IN RISERVA di rifiuti per sottoporli ad altre operazioni di recupero ecc...
Tradotto in linguaggio corrente questo significa che quando fai R13 ti limiti a mettere in deposito il rifiuto che entra con un determinato CER e non ci fai su proprio niente visto che poi lo farai uscire esattamente con lo stesso CER destinandolo ad impianti che effettivamente ed oggettivamente lo recuperano (R3, R4, R5 ecc..).

Peraltro non è realistico stabilire delle percentuali minime di recupero per legge, perchè questo dipende da un'enormità di fattori, dalle caratteristiche merceologiche del rifiuto, dalla tecnologia di recupero applicata ecc.. ecc..
Quello che la norma ti richiede (in modo piuttosto indiretto, visto che solitamente sta nelle prescrizioni delle autorizzazioni) e che è abbastanza intuitivo e logico è di effettuare un bilancio di materia corretto, cioè ti entrano in impianto TOT Kg di un rifiuto con un determinato codice CER e la somma di quello che esce (tra materiale recuperato, rifiuti non recuperabili ecc..) deve essere uguale a TOT


MarV89 ha scritto:
Nel caso che sto studiando, i rifiuti sono "da costruzione e demolizione", CER 170904, e sono quindi misti, destinati ad R13 per essere successivamente recuperati tramite codici differenti, a seconda della composizione del carico.

In teoria in R13 non puoi fare nulla, per fare la cernita e separare le varie frazioni di rifiuti misti da C&D (cemento, mattoni, plastiche, legno, vetro, metalli ecc....) dovresti svolgere un'operazione R12 e avviare poi le varie frazioni merceologiche che hai separato agli opportuni percorsi di recupero R3 per il legno e la plastica, R4 per i metalli, R5 per il vetro, il cemento e i mattoni ecc...

In realtà di un 17.09.04 si può recuperare virtualmente tutto (o quasi) a meno che non contenga rilevanti contaminazioni di materiali pericolosi, ma in quel caso si chiamerebbe 17.09.03*

MarV89 ha scritto:
Spero di poter avere risposte chiare in merito ..
La speranza è l'ultima a morire.....
MarV89 ha scritto:
Grazie!
Prego!

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Messaggio  beltrale Ven Gen 15, 2016 9:16 am

se posso soffermarmi proprio sui rifiuti da C&D la normativa non prevede percentuali di parti estranee (a differenza di alcune altre tipologie).

dovendo comunque fare un recupero ed avendo dei costi di gestione da quegli scarti, mi attenderei che il rifiuto sia maggiormente pulito.

in ogni caso, di solito ci sono normative regionali abbastanza severe sui rifiuti da C&D che prevedono una selezione accurata a monte...
se hai solo R13 confermo che non puoi farci niente e solo accumularli...a meno che la prassi operativa non sia approvata in un decreto autorizzativo e comunque i rifiuti in questo caso tengono sempre lo stesso codice CER e non diventano MPS.

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Messaggio  Mr.O Ven Gen 15, 2016 4:57 pm

Grazie per le risposte repentine!
Quindi si presuppone che l'ente di recupero, autorizzato e controllato, abbia esso stesso interesse per gestione interna a recuperare la piu' ampia percentuale possibile di rifiuti. Penso quindi che sui moduli di presa in consegna, il trasportatore, in accordo con il possessore dell'impianto, decida di scrivere R13 solo nel caso in cui il carico sia idoneo almeno in gran parte al recupero. In caso contrario, non sarebbe nemmeno conveniente, per il possessore dell'impianto, riceverlo e il trasportatore scriverebbe direttamente Dxx sul modulo prima di partire dal cantiere, destinando i rifiuti a discarica.
E' un ragionamento corretto?
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Messaggio  isamonfroni Sab Gen 16, 2016 11:07 am

MarV89 ha scritto:Grazie per le risposte repentine!
Quindi si presuppone che l'ente di recupero, autorizzato e controllato, abbia esso stesso interesse per gestione interna a recuperare la piu' ampia percentuale possibile di rifiuti. Penso quindi che sui moduli di presa in consegna, il trasportatore, in accordo con il possessore dell'impianto, decida di scrivere R13 solo nel caso in cui il carico sia idoneo almeno in gran parte al recupero. In caso contrario, non sarebbe nemmeno conveniente, per il possessore dell'impianto, riceverlo e il trasportatore scriverebbe direttamente Dxx sul modulo prima di partire dal cantiere, destinando i rifiuti a discarica.
E' un ragionamento corretto?
veramente non è che sia precisamente così, ma il discorso sarebbe un po' lunghetto per un forum dal momento che investe l'intero concetto di gestione dei rifiuti e l'intero quadro di riferimento normativo che forse sarebbe bene conoscere, prima di lanciarsi in affermazioni ardite.

La scelta del percorso di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti non poggia su discorsi di carattere economico o su mere questioni di interesse, bensì su precise disposizioni di legge che regolamentano la gerarchia gestionale dei rifiuti (art. 179 del TUA).
Detto in parole povere: prima di tutto recuperare tutto il recuperabile in termini di materia e di energia e poi, ma solo come operazione residuale, la discarica.

Limitandoci ai rifiuti da C&D (che altrimenti il discorso si farebbe immenso e ingestibile): quando si demolisce uno stabile, ormai non è praticamente più possibile buttarlo giù a mazzate come viene viene (per lo meno se uno fa le cose come vanno fatte).
La demolizione deve sempre essere assistita da un progetto di demolizione che preveda il preventivo "svuotamento" dello stabile e la separazione a monte (ancora in cantiere) di tutte le varie frazioni: vetro, legno, plastica, cavi elettrici, mattoni, pavimentazioni, rivestimenti, cemento, frazioni metalliche ecc.... ciascuna delle quali va stoccata separatamente, direttamente in cantiere, con il suo codice CER specifico e avviata allo specifico percorso di smaltimento.
Alla fine quando rimane in piedi solo lo scheletro quello si butta giù e il mucchio che se ne ricava può assumere il CER 17.09.04-
Da una demolizione edile si può recuperare teoricamente quasi tutto e la frazione che va in discarica è veramente residuale.

Peraltro, tocca al produttore del rifiuto decidere a quale operazione D o R destinare lo stesso sulla base delle caratteristiche del rifiuto e delle disposizioni normative vigenti. L'accordo con il possessore dell'impianto deve riguardare:
* la tipologia di trattamento recupero o smaltimento
* la verifica che il CER attribuito dal produttore sia autorizzato in impianto
* la verifica che tutte le caratteristiche del rifiuto rispettino le prescrizioni dell'autorizzazione (se l'impianto è autorizzato in ordinaria) oppure tutte le caratteristiche previste dal DM 5/02/98 e smi (se l'impianto è autorizzato in semplificata)
* il rispetto di altre prescrizioni (analisi, imballaggio, quantitativi ecc....)

Poi, è ovvio che un impianto di recupero deve recuperare i rifiuti, altrimenti contravviene alla propria autorizzazione, prima ancora di pensare ai soldi.... se uno è autorizzato al recupero e il recupero non lo fa, sta facendo un'attività non autorizzata e ciò è espressamente sanzionato a livello normativo.

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Messaggio  Mr.O Lun Gen 18, 2016 2:35 am

Grazie della panoramica.
Il concetto che da una Demolizione(forse meno da una costruzione per via di involucri, contenitori, rifiuti da da gestione operativa del cantiere?) si possa recuperare quasi tutto, mi è di grande aiuto e sollievo, molto piu' della normativa di riferimento. Le fonti normative nazionali/europee sembrano massicce ed esaurienti, ma tendono prevalentemente a tracciare le linee giuda per le pratiche di recupero e i principi di identificazione dei rifiuti. Il fatto che in primis si debba recuperare, per poi riciclare e solo in fine smaltire, è chiaro e sacrosanto, ma lascia il tempo che trova se poi si bada al concreto.
La mia attenzione ricadeva sull'interesse del possessore dell'impianto di recupero perchè in assenza di strumenti diretti di efficienza (tasse, sussidi e appunto STANDARD fissi), la contrattazione privata, l'efficienza privata dell'impianto, gestito come tutti gli operatori economici tramite scelte concorrenziali di mercato, avrebbe piu' facilmente risposto alla mia domanda.... con R13, che livello di garanzia si intende dare al produttore del rifiuto e allo stato?
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Messaggio  beltrale Lun Gen 18, 2016 9:05 am

scusa.,,non riesco a capire..

mi sembra che tu stia facendo una analisi costi benefici di una azienda che attualmente non esiste o non opera.. è corretto?

o forse stai lavorando con del materiale didattico?

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Messaggio  isamonfroni Lun Gen 18, 2016 12:03 pm

beltrale ha scritto:

o forse stai lavorando con del materiale didattico?


O forse si ostina a non capire che sta parlando del sesso degli angeli visto che un R13 è SOLO UN MAGAZZINO e non ci si recupera niente.

Mi sono stufata di gente convinta che la normativa ambientale si debba occupare anche dei suoi interessi economici e soprattutto di chi pensa che l'esperienza lavorativa si trovi tutta esclusivamente e rigorosamente nelle norme stile manuale delle GM

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Messaggio  Mr.O Lun Gen 18, 2016 6:00 pm

il fatto è che un lavoro già eseguito a cui sto collaborando necessita di documentazione da sottoscrivere ad un organo internazionale, e io sto solamente cercando di capire quali informazioni quantitative/qualitative sul recupero dei materiali posso assicurare con una bolla di recupero R13.
R13 vuol dire magazzino, come mi avete sottolineato, ma un magazzino che è destinato per legge(si') a trasformarsi in R1-12.
Ad essere sincero a me non interessa quanto effettivamente è stato riciclato, ma quanto un procedimento di tipo R mi certifica, quanto garantisce in termini di smaltimento, recupero, trasparenza nelle operazione, controlli ecc.
In soldoni : se io ho mandato TUTTO a R13, posso dire di aver recuperato tutto il possibile? o quanto?
oppure è solo una denominazione NON vincolante?
Niente GM ne Angeli, un Forum è fatto per discutere e io lo stavo solo facendo. Non volevo essere invasivo o urtare la pazienza di nessuno clown
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