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Accordo di programma sulla gestione dei RAEE ritirati dalla distribuzione

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giampy
Admin
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Accordo di programma sulla gestione dei RAEE ritirati dalla distribuzione Empty Accordo di programma sulla gestione dei RAEE ritirati dalla distribuzione

Messaggio  Admin Mer Lug 07, 2010 6:16 pm

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ANCI, LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA DELLA DISTRIBUZIONE E IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COME PREVISTO DALL’ART. 10 COMMA 2 LETTERA B DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 25 SETTEMBRE 2007 N° 185 E NEL RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2010 N.° 65.

CONSIDERATO

A.
che il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito “RAEE”) provenienti da nuclei domestici come definiti all’articolo 3 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 151/05; i produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore con le modalità specificate all’art. 10 del suddetto Decreto Legislativo ed, in particolare, istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE;

B.
che i Distributori devono assicurare al momento della fornitura di una nuova AEE il ritiro gratuito in ragione di uno contro uno del RAEE e il suo conferimento al sistema nazionale di raccolta e di trattamento dei RAEE gestito e finanziato dai produttori di AEE; tale conferimento deve essere organizzato sulla base di quanto previsto dal D.M. 8 Marzo 2010 n.° 65 e secondo i Raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 25 Settembre 2007 n° 185, qui richiamati sinteticamente:
- R1 Freddo, Clima e Scalda acqua
- R2 Altri grandi bianchi
- R3 TV e Monitor
- R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED, giocattoli e altro
- R5 Sorgenti Luminose

C. che i Distributori hanno facoltà di provvedere, in conformità alle disposizioni in materia e sulla base dei contenuti dell’accordo, ad organizzare dei luoghi di raggruppamento (d’ora in poi “Luoghi di Raggruppamento dei RAEE”), adottando i Raggruppamenti specificati nella premessa B con l’organizzazione dei ritiri da parte dei Sistemi Collettivi;

D. che è interesse di ANCI promuovere un accordo che consenta il ritiro diretto dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi aderenti al Centro di Coordinamento RAEE (nel seguito CdC RAEE);

CONCORDANO

1 PREMESSE
1.1
I considerata e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo.

2. DEFINIZIONI
a. Luogo di Raggruppamento dei RAEE: indica il luogo in cui ai sensi del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 il Distributore effettua, anche tramite un soggetto terzo (gestore del luogo di raggruppamento), il raggruppamento dei RAEE conferiti dai consumatori ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b del D. Lgs. 151/05; tale luogo può essere presso il punto di vendita o presso altro luogo comunicato dal Distributore all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8 marzo 2010 n. 65; ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE può essere utilizzato da un Distributore per uno o più punti di vendita e/o da più Distributori congiuntamente.
b. Quantitativo Raggruppato di RAEE presso il Luogo di Raggruppamento dei RAEE: in riferimento a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 si intende il quantitativo massimo di RAEE raggruppabile presso il punto di vendita o il Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

3 OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI E DEI SISTEMI COLLETTIVI DI GESTIONE DEI RAEE

3.1
Il CdC RAEE assicura, attraverso l’operatività dei Sistemi Collettivi che lo costituiscono, il ritiro gratuito dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che rispondano ai requisiti di cui al successivo punto 4.

3.2 I Distributori, al fine di usufruire dei servizi di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, devono:
a) disporre di Luoghi di Raggruppamento dei RAEE conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti all’articolo 4;
b) iscrivere i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, www.cdcraee.it, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente Accordo di Programma.

4 REQUISITI DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE

4.1 Idoneità

Il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia e di quanto specificato al successivo punto 4.7.


4.2 Persona di riferimento
Per ogni Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere indicato il nominativo di una persona di riferimento per la gestione dei ritiri, che assicurerà la sottoscrizione dei documenti necessari e previsti per legge all’accompagnamento dei RAEE in uscita da detti Luoghi di Raggruppamento dei RAEE.

4.3 Connettività
Per richiedere i servizi di ritiro i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE utilizzano esclusivamente il servizio via WEB messo a disposizione dal CdC RAEE. La richiesta via web non sarà necessaria in caso di ritiri periodici programmati secondo quanto previsto al successivo punto 5.2.

4.4 Accessibilità
All’atto dell’iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro: è previsto che i Luoghi di Raggruppamento siano aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore. Gli orari comunicati faranno fede ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi: qualora i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE risultino chiusi o l’unità di carico risulti non accessibile ai Sistemi Collettivi per il ritiro durante l’orario di apertura indicato, i Sistemi Collettivi segnaleranno al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE un’anomalia ai sensi e per gli effetti del successivo art. 6.

4.5 Suddivisione dei RAEE

I RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al considerata B.
Qualora i Sistemi Collettivi accertino un’errata suddivisione dei RAEE (non conforme a quanto sopra), segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE.

4.6 Gestione dei RAEE all’interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE
All’interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE deve essere assicurata un’adeguata gestione, al fine di evitare la dispersione nell’ambiente delle sostanze pericolose e di garantire l’integrità dei RAEE, così come conferiti dal consumatore; si ricorda che il Distributore, ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del D. Lgs. 151/05, può rifiutare “il ritiro di un RAEE nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali”.
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si impegnano espressamente a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), fornendo ai Sistemi Collettivi e agli operatori logistici da questi incaricati tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale.
Qualora i Sistemi Collettivi per mezzo dei propri incaricati al ritiro accertino la presenza nelle unità di carico di RAEE fortemente danneggiati o gravemente mancanti di componenti essenziali, segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE e potranno rifiutare il ritiro dei contenitori; la gestione dei RAEE non conformi sarà a cura e a carico del Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

4.7 Unità di Carico
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi, come di seguito indicato.
Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie; la scelta definitiva della tipologia e quantità di unità di carico è di competenza esclusiva dei Sistemi Collettivi, fatto salvo che deve essere finalizzata all’ottimizzazione degli spazi del Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al raggiungimento dei quantitativi di cui al successivo punto 4.9.

4.8 Condizioni minime per accesso al servizio
Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, come previsto dal presente Accordo di Programma, i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere le seguenti tipologie di unità di carico per ciascun Raggruppamento (è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento):

RAGGRUPPAMENTI UNITA’ DI CARICO
R1 1 SCARRABILE 30MC
R2 1 SCARRABILE 30 MC
R3 4 CESTE DA 750 KG CADAUNA o 1 SCARRABILE DA 30 MC
R4 4 CESTE DA 750 KG CADAUNA o 1 SCARRABILE DA 30 MC
R5 1 CONTENITORE TUBI FLUORESCENTI, 1 CONTENITORE PER SORGENTI LUMINOSE ALTRE FORME

Non sono accettati RAEE a terra: i RAEE devono essere posizionati negli appositi contenitori a cura del soggetto che gestisce il Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

All’atto dell’adesione al servizio il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare una cauzione per ogni Raggruppamento per cui viene richiesto il servizio. Le modalità per il calcolo della cauzione sono indicate nell’allegato 1, punto 1. La cauzione verrà restituita se nei primi 12 mesi dall’attivazione del servizio il Luogo di Raggruppamento dei RAEE sarà stato in grado di generare per almeno sei mesi i quantitativi minimi mensili indicati al successivo punto 4.9. In caso contrario la cauzione verrà trattenuta dal Sistema Collettivo, il servizio verrà interrotto e le unità di carico ritirate.

4.9 Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):

RAGGRUPPAMENTI QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1 2.000
R2 3.000
R3 2.500
R4 2.500
R5 150


Qualora il Sistema Collettivo accerti un quantitativo inferiore al minimo consentito o sia effettuata una Richiesta di Ritiro (nel seguito RdR) per un quantitativo inferiore al minimo, il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare al Sistema Collettivo un contributo all’erogazione del servizio come indicato nell’allegato 1, punto 2.


4.10 Compilazione Documentazione di trasporto
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti. Contestualmente al ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si rendono disponibili a sottoscrivere i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo effettuerà il ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE producendo il Formulario Identificazione Rifiuti.

5. ATTIVITA’ DEI SISTEMI COLLETTIVI
5.1
In conformità all’articolo 13 comma 8 del D. Lgs. 151/05, il CdC RAEE garantisce comuni, omogenee e uniformi condizioni operative, ottimizzando le attività dei Sistemi Collettivi:
• i Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE regolarmente iscritti al portale del CdC RAEE, assicurando adeguati livelli di servizio, come di seguito specificati;
• ciascun Sistema Collettivo serve un numero di Luoghi di Raggruppamento dei RAEE tale da generare un flusso di RAEE proporzionale alla propria quota di mercato AEE (calcolata in peso) per ciascun raggruppamento. I Punti di Prelievo (intesi come specifico Raggruppamento all’interno di un di Luogo di Raggruppamento dei RAEE) di competenza di ciascun Sistema Collettivo saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale ed assegnati esclusivamente dal CdC RAEE.

5.2 I servizi di ritiro sono effettuati su chiamata, tramite l’invio di una Richiesta di Ritiro via web effettuata esclusivamente sul portale del CdC RAEE o, in alternativa, sulla base di ritiri periodici programmati (previo accordo tra ogni singolo Sistema Collettivo ed il Luogo di Raggruppamento); la modalità di effettuazione del servizio di ritiro è scelta dal Sistema Collettivo e comunque orientata al raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 4.9.

5.3 I Sistemi Collettivi si impegnano a evadere la RdR entro i seguenti Tempi Massimi di Intervento (TMI), calcolati dal giorno seguente all’inserimento della RdR, a condizione che la richiesta pervenga entro le ore 12:00 (se la richiesta avviene dopo le ore 12.00 è considerata evadibile dal 2° giorno lavorativo utile):

TIPOLOGIA RICHIESTA TEMPO MASSIMO DI RITIRO CONTENITORE DALL’INSERIMENTO DELLA RdR SUL PORTALE DEL CDC RAEE
(GIORNI LAVORATIVI di APERTURA del LdR)
R1, R2, R3 e R4 a scarrabile 3
R3 e R4 a cesta 4
R5 6

Detti tempi sono triplicati per servizi erogati in Luoghi di Raggruppamento dei RAEE presenti in isole minori.

Farà fede, ai fini del monitoraggio dei tempi di intervento dei Sistemi Collettivi, la data di ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE indicata sul documento di trasporto.
Eventuali Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che si trovino all’interno di Zone a Traffico Limitato (ZTL) o comunque soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere gestiti con Livelli di Servizio ad hoc che saranno concordati tra le parti e decisi in ultima istanza dal CdC RAEE.
5.4 I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a far sì che i propri operatori logistici forniscano ai Distributori o ai gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale.

6 GESTIONE DELLE ANOMALIE
6.1
Nel corso del primo anno di vigenza del presente accordo saranno monitorate le seguenti anomalie generate dai Luoghi di Raggruppamento dei RAEE:
a) Luogo di Raggruppamento dei RAEE chiuso (o unità di carico non accessibile) all’interno della fascia oraria prestabilita: nel caso in cui il Luogo di Raggruppamento dei RAEE non sia effettivamente accessibile nel giorno o nella fascia oraria indicata, il tempo massimo di attesa per il carico è di 45 minuti trascorsi i quali al Luogo di Raggruppamento dei RAEE sarà rilevata un’anomalia;

b) presenza di RIFIUTI estranei al Raggruppamento: nel caso in cui nell’unità di carico relativa ad uno specifico Raggruppamento siano presenti rifiuti diversi dai RAEE ovvero RAEE appartenenti ad un diverso Raggruppamento, sarà rilevata un’anomalia;

c) presenza di RAEE fortemente danneggiati o sensibilmente privi di parti e/o componenti: nel caso in cui nell’unità di carico ritirata dai Sistemi Collettivi sia presente una percentuale significativa di RAEE danneggiati o con componenti mancanti, sarà rilevata un’anomalia.

I Sistemi Collettivi, oltre alle anomalie sopra riportate, segnaleranno al CdC RAEE ogni altra anomalia riscontrata nell’espletamento delle attività di ritiro.

6.2 Nel corso del primo anno di vigenza del presente accordo saranno monitorate le seguenti anomalie generate dai Sistemi Collettivi:
a) nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI indicati al punto 5.3 (con l’espressa esclusione della gestione a “giro periodico”) il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia al CdC RAEE;
b) nel caso in cui un Sistema Collettivo non sostituisca l’unità di carico contestualmente al ritiro, il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia al CdC RAEE.
Nel caso in cui il ritardo nell’effettuazione del ritiro pregiudichi il rispetto dei termini massimi previsti per lo stoccaggio dal DM 65 del 8 Marzo 2010, il Luogo di Raggruppamento dei RAEE dopo aver informato il CdC RAEE del mancato servizio gestirà in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento nella quale sia documentato il superamento della scadenza; il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il CdC RAEE mette a disposizione l’elenco degli impianti accreditati dei quali il Luogo di Raggruppamento dei RAEE potrà eventualmente avvalersi.

7. PREMIALITA’ I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che al termine di ogni annualità, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, avranno conferito quantitativi di RAEE superiori ai seguenti valori
RAGGRUPPAMENTI QUANTITATIVO ANNUO (Kg.)
R1 20.000
R2 30.000
R3 25.000
R4 25.000
riceveranno un premio di efficienza che sarà in ogni caso commisurato a quello versato ai gestori dei Centri di Raccolta comunali e che inizialmente è pari a € 35,00 per ogni tonnellata ritirata nella stessa annualità. Dal computo delle quantità generate annualmente saranno esclusi i ritiri effettuati al di sotto delle soglie minime indicate al paragrafo 4.9.
Per favorire l’accesso al servizio disciplinato dal presente accordo il premio di efficienza è aumentato di € 15,00 per ogni tonnellata per quei gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE delegati da almeno 5 punti di vendita, ciascuno dei quali dovrà aver delegato un unico Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

8. COMUNICAZIONE
Le organizzazioni della Distribuzione firmatarie del presente Accordo si impegnano attraverso i propri canali di comunicazione a sensibilizzare i propri aderenti affinché promuovano campagne informative, anche con cartellonistica, rivolte ai consumatori sul corretto conferimento dei RAEE. Per supportare queste campagne il CdC RAEE fornirà il format grafico per la cui stampa cui potrà procedere ogni organizzazione della distribuzione.

9. VALIDITA’ ED OPERATIVITA’ DELL’ACCORDO
9.1
Il presente Accordo ha una validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende prorogato di anno in anno salvo esplicita e motivata richiesta di revisione proveniente da una delle parti.

9.2 Il servizio di ritiro fornito a ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE iscritto al portale verrà erogato dai Sistemi Collettivi trenta giorni dopo l’assegnazione da parte del CdC RAEE: la data sarà consultabile sul portale del CdC RAEE cui il Luogo di Raggruppamento dei RAEE potrà accedere con le proprie credenziali.

9.3
I firmatari del presente Accordo si riuniranno periodicamente, ed almeno una volta all’anno, per valutare i risultati derivanti dalla attuazione dell’Accordo stesso con particolare riferimento all’andamento delle anomalie.

Roma, 7 luglio 2010


ALLEGATO 1
PUNTO 1
VALORE DELLA CAUZIONE PER RAGGRUPPAMENTO

Il valore della cauzione è espresso nella tabella sotto riportata; la cauzione deve essere versata dal Distributore al Sistema Collettivo che risulta assegnatario del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione e comunque prima dell’attivazione del servizio stesso a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Sistema Collettivo.

Raggruppamento Tipologia unità di carico Valore della cauzione
R1 Scarrabile 1.500,00 €
R2 Scarrabile 1.500,00 €
R3 Scarrabile 1.500,00 €
R4 Scarrabile 1.500,00 €
R3 Ceste 500,00 €
R4 Ceste 500,00 €
R5 Contenitore in metallo 150,00 €

Nel caso in cui un unico Distributore o Gestore di più Luoghi di Raggruppamento (quindi una medesima partita IVA) iscriva più di 10 Luoghi di Raggruppamento a se stesso riferiti, presterà una cauzione per ognuno dei primi 10 Luoghi di Raggruppamento gestiti direttamente al CdC RAEE entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione e comunque prima dell’attivazione del servizio stesso da parte di un Sistema Collettivo, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Centro di Coordinamento. Il CdC RAEE, qualora non siano rispettate le condizioni di servizio previste all’articolo 4, tratterrà la cauzione provvedendo a versarla al Sistema Collettivo interessato. In ogni caso il Distributore o Gestore di più Luoghi di Raggruppamento si impegna a versare direttamente ai Sistemi Collettivi interessati importi pari alle cauzioni per tutti quei Luoghi di Raggruppamento che in aggiunta ai primi 10 non dovessero rispettare le condizioni previste dall’articolo 4.

PUNTO 2
VALORE DEL CONTRIBUTO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO

RAGG. Q.TA’ Q.TA’ CONTRIBUTO in €
STD Kg. RITIRATA Kg
R1 2.000 Da 1.500 a 1.999 82
R1 2.000 Da 1.000 a 1.499 165
R1 2.000 Da 500 a 999 248
R1 2.000 Da 0 a 499 330
R2 3.000 Da 2.250 a 2.999 65
R2 3.000 Da 1.500 a 2.249 130
R2 3.000 Da 750 a 1.499 195
R2 3.000 Da 0 a 749 260
R3 2.500 Da 1.875 a 2.499 82
R3 2.500 Da 1.250 a 1.874 165
R3 2.500 Da 625 a 1.249 248
R3 2.500 Da 0 a 624 330
R4 2.500 Da 1.875 a 2.499 82
R4 2.500 Da 1.250 a 1.874 165
R4 2.500 Da 625 a 1.249 248
R4 2.500 Da 0 a 624 330
R5 150 Da 112 a 149 37
R5 150 Da 75 a 111 75
R5 150 Da 38 a 74 111
R5 150 Da 0 a 37 150
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Messaggio  giampy Mer Lug 07, 2010 7:08 pm

inizio a perdermi tra tutti questi accordi...
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Messaggio  sueli Mer Lug 07, 2010 8:32 pm

questo è quello che riguarda il ritiro dei RAEE dai centri di ragguppamento attraverso i sistemi collettivi
(in poche parole viene qualcuno incaricato da cdcraee a ritirarli al centro di raggruppamento)
vale solo per chi fa grossi volumi.
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Messaggio  VdT Gio Lug 08, 2010 8:49 am

domanda ma questo accordo di programma quando è stato siglato? dove è possibile scaricare il file?
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Messaggio  TITONA Gio Lug 08, 2010 9:05 am

Condizioni minime per accesso al servizio
Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, come previsto dal presente Accordo di Programma, i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere le seguenti tipologie di unità di carico per ciascun Raggruppamento (è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento):

RAGGRUPPAMENTI UNITA’ DI CARICO
R1 1 SCARRABILE 30MC
R2 1 SCARRABILE 30 MC
R3 4 CESTE DA 750 KG CADAUNA o 1 SCARRABILE DA 30 MC
R4 4 CESTE DA 750 KG CADAUNA o 1 SCARRABILE DA 30 MC
R5 1 CONTENITORE TUBI FLUORESCENTI, 1 CONTENITORE PER SORGENTI LUMINOSE ALTRE FORME


Scusate, avevo letto una bozza di questo accordo, e mi era sorto subito un dubbio!
Mi risulta che i luoghi di raggruppamento possano effettuare uno stoccaggio di RAEE per max Kg 3.500 ...come si concilia tale quantitativo con quanto sopra???????
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Messaggio  Admin Gio Lug 08, 2010 9:15 am

Hai colto nel segno Ok

Nell'accordo si sono preoccupati di tenere sotto i 3.500 kg i quantitativi minimi per ciascuna richiesta:

RAGGRUPPAMENTI QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1 2.000
R2 3.000
R3 2.500
R4 2.500
R5 150

ma il DM 64 fa riferimento alla quantità complessiva:


"b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg";
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Messaggio  TITONA Gio Lug 08, 2010 10:12 am

Dunque tale accordo è praticamente inapplicabile...
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Messaggio  VdT Gio Lug 08, 2010 12:26 pm

non è inapplicabile, semplicemente bypasseranno il limite dei 3500 Kg
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Messaggio  Sapevatelo Gio Lug 08, 2010 1:09 pm

VALORE DELLA CAUZIONE PER RAGGRUPPAMENTO
Il valore della cauzione è espresso nella tabella sotto riportata; la cauzione deve essere versata dal Distributore al Sistema Collettivo che risulta assegnatario del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione e comunque prima dell’attivazione del servizio stesso a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Sistema Collettivo.
Raggruppamento Tipologia unità di carico Valore della cauzione
R1 Scarrabile 1.500,00 €
R2 Scarrabile 1.500,00 €
R3 Scarrabile 1.500,00 €
R4 Scarrabile 1.500,00 €
R3 Ceste 500,00 €
R4 Ceste 500,00 €
R5 Contenitore in metallo 150,00 €

Come si sospettava, questo taglierà fuori tutti i piccoli rivenditori del settore, che pur dovendo pagare per il luogo di raggruppamento (immagino non abbiano spazi per depositare i cassoni) il gestore dovrà versare pure un ingente quantitativo di denaro, come cauzione che se non rispetta il punto 4.8

All’atto dell’adesione al servizio il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare una cauzione per ogni Raggruppamento per cui viene richiesto il servizio. Le modalità per il calcolo della cauzione sono indicate nell’allegato 1, punto 1. La cauzione verrà restituita se nei primi 12 mesi dall’attivazione del servizio il Luogo di Raggruppamento dei RAEE sarà stato in grado di generare per almeno sei mesi i quantitativi minimi mensili indicati al successivo punto 4.9. In caso contrario la cauzione verrà trattenuta dal Sistema Collettivo, il servizio verrà interrotto e le unità di carico ritirate.

Se la trattiene il sistema collettivo.
Inoltre al punto

4.9 Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):

RAGGRUPPAMENTI QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1 2.000
R2 3.000
R3 2.500
R4 2.500
R5 150

Qualora il Sistema Collettivo accerti un quantitativo inferiore al minimo consentito o sia effettuata una Richiesta di Ritiro (nel seguito RdR) per un quantitativo inferiore al minimo, il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare al Sistema Collettivo un contributo all’erogazione del servizio come indicato nell’allegato 1, punto 2.

mi sembrano un pò alti i quantitativi per quel negozio che vende pochi pezzi

Bohhh... mi sembra quasi una dittatura ;(
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Messaggio  VdT Gio Lug 08, 2010 3:32 pm

guarda che questo è un servizio in più, per legge tu puoi avere un punto di raggruppamento e non sei costretto a chiamare il consorzio, puoi tranquillamente andare ogni mese o ogni 3500 Kg direttamente al centro di raccolta. Questo è un servizio che il CDC fornisce per i grandi rivenditori.
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Messaggio  sueli Gio Lug 08, 2010 3:42 pm

mmmm.... credi che i centri di raccolta siano così disponibili ? a sentire le voci in giro mica tanto.... vedremo al convegno di domani cosa dicono
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Messaggio  TITONA Gio Lug 08, 2010 5:12 pm

Non penso proprio sia possibile bypassare il quantitativo...
La società iscritta all'Albo per il raggruppamento nel caso è passibile di sanzione penale di cui all'articolo 256 del D. Lgs. 152/2006.
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Messaggio  VdT Gio Lug 08, 2010 5:14 pm

Io non dico di bypassarlo così, ma credo che un decreto correttivo uscirà a breve.
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Messaggio  TITONA Gio Lug 08, 2010 5:23 pm

OK...in questo caso concordo
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Messaggio  Admin Gio Lug 08, 2010 5:32 pm

A meno che non pensino di iscrivere dei luogi di raggruppamento per ciascun raggruppamento Raee (R1, R2, R3,...), perdonate il bisticcio di parole.
In pratica,partizionando un capannone.
Ma, francamente, non mi sembra molto corretto.
Anche se l'accordo prevede la possibilita' di gestire presso un luogo di raggruppamento una singola tipologia.
Non so se e' chiaro l'escamotage...
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Messaggio  VdT Gio Lug 08, 2010 6:04 pm

si admin l'escamotage è chiaro ma io dubito che ricorrano a questo, sono più propenso a pensare che sia già pronto un decreto correttivo
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