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Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto conto proprio
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Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
La ditta A cede alla ditta B la proprietà dei rifiuti e la loro gestione per l'inoltro a centro di recupero.
1° quesito: la ditta B diventa "detentore" dei rifiuti prodotti dalla demolizione?
La ditta B gestisce un centro di recupero per rifiuti inerti da C&D e possiede alcuni autocarri iscritti all'Albo Gestori ex art. 212 c. 8.
2° quesito: la ditta B può trasportare i rifiuti (dal cantiere della ditta A al proprio centro di recupero) con i propri autocarri iscritti ex art. 212 c.8?
Il formulario (FIR) sarà compilato indicando la ditta B nel campo del "produttore/detentore".
3° quesito: è sufficiente, per la ditta A, esibire il contratto di cessione dei rifiuti, per dimostrare il corretto "recupero"?

fontanili- Membro della community
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Data d'iscrizione: 25.06.10
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
LA ditta B ha il conto proprio per il trasporto dei rifiuti ma quelli che ha acquisito non derivano dalla sua attività quindi non so quanto sia corretto che la ditta B trasporti quei rifiuti.
Certo è interessante come caso, spero che qualcun'altro si accodi per discuterlo.
Io credo che il produttore sia sempre la ditta A comunque visto che i rifiuti sono stati da essa prodotti. Resta sempre da vedere a che titolo la cessione dei rifiuti è stata fatta.

VdT- Moderatore
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Località: Vieni a ballare in Puglia.....
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
O meglio: B è trasportatore e recuperatore del rifiuto.
Il detentore resta A e come tale va indicato sul formulario.
Il corretto smaltimento va dimostrato con la quarta copia controfirmata.
Perchè la ditta A ha ceduto i rifiuti alla ditta B?
Appunto: perchè?

Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 38
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
La procedura corretta è:
PRODUTTORE INIZIALE DEL RIFIUTO: ditta A
TRASPORTO DEI RIFIUTI VERSO DITTA B: può essere fatto dalla ditta A (se iscritta all'Albo, art. 212 comma
RECUPERATORE DEL RIFIUTO: ditta B.

geologoBG- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 28.01.10
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
Molti hanno chiesto il motivo della cessione dei rifiuti.
Perchè occorre precisare il motivo?
La legge distingue le procedure di smaltimento/recupero in base al motivo?
In ogni caso, la ditta A vuole affidare alla ditta B la gestione del rifiuto "in toto" (ritiro presso il proprio cantiere e successivo conferimento a centro di recupero autorizzato) per cui la ditta B deve risultare detentore per poter trasportare i rifiuti con i propri mezzi (autorizzati ex art. 212 c. 8.).
I primi 2 quesiti vogliono appurare questo:
- la ditta B diventa detentore?
- la ditta B può trasportare i rifiuti con i propri autocarri iscritti ex art. 212 c.8?
Non ho molti dubbi sul fatto che B sia il legittimo proprietario e quindi detentore, per cui mi pare che il nocciolo della questione sia proprio stabilire "i limiti" dell'iscrizione all'art. 212 c. 8 ed è per questo che ho postato nella sezione Trasporti.

fontanili- Membro della community
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Data d'iscrizione: 25.06.10
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
In ogni caso, la ditta A vuole affidare alla ditta B la gestione del rifiuto "in toto" (ritiro presso il proprio cantiere e successivo conferimento a centro di recupero autorizzato) per cui la ditta B deve risultare detentore per poter trasporta
re i rifiuti con i propri mezzi (autorizzati ex art. 212 c. 8.).
E' proprio quello che pensavo e temevo...
Si tratta di una procedura non corretta. Affidare i rifiuti ad un trasportatore (che si occupera' anche del recupero) non esonera il produttore dal dimostrare d aver correttamente gestito i propri rifiuti.
Per dirla tutta: la responsabilita' del produttore non si puo' "delegare".
Le aziende che si affidano ad un intermediario (B si configura come tale) devono in ogni caso:
- accertarsi che trasportatore ed impianto posseggano i requisiti di legge;
- sottoscrivere il FIR in qualita' di produttore.
Diversamente tutti i produttori di rifiuti potrebbero svincolarsi dagli adempimenti per la tracciabilita' (FIR, registro, MUD) con un atto di "cessione" al trasportatore.
Attenzione: e' una condotta sanzionabile.

Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 38
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

geologoBG- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 28.01.10
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
A rileggere meglio il quesito mi pare di capire che questa procedura venga messa in piedi proprio per trasportare i rifiuti con l'iscrizione ex art. 212, c.8.
Ma quel tipo di iscrizione e' riservata al trasporto dei "propri" rifiuti e "solo" di quelli connessi all'attivita' dell'azienda (gli inerti per le imprese edili, i ricambi per i manutentori, ecc..).
Nel caso esposto siamo fuori da questa fattispecie.
E' consigliabile che B regolarizzi la propria posizione con l'iscrizione ordinaria.

Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione: 13.01.10
Età: 38
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.

VdT- Moderatore
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Data d'iscrizione: 23.02.10
Età: 29
Località: Vieni a ballare in Puglia.....
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.
Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.

S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 05.02.10
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
S.T.A. s.a.s. ha scritto:VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.
Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.
Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).

geologoBG- Utente Attivo
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Data d'iscrizione: 28.01.10
Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
geologoBG ha scritto:S.T.A. s.a.s. ha scritto:VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.
Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.
Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).
Hai ragione, non avevo visto questo dettaglio. Sarai però d'accordo sul fatto che il produttore rimane A e non può cedere i propri rifiuti in gestione a qualcun'altro. Sei d'accordo?

S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
S.T.A. s.a.s. ha scritto:geologoBG ha scritto:S.T.A. s.a.s. ha scritto:VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.
Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.
Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).
Hai ragione, non avevo visto questo dettaglio. Sarai però d'accordo sul fatto che il produttore rimane A e non può cedere i propri rifiuti in gestione a qualcun'altro. Sei d'accordo?
Si, d'accordo

geologoBG- Utente Attivo
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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

VdT- Moderatore
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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8
Io non sono daccordo con il fatto che la ditta B avendo il conto proprio possa trasportare i rifiuti prodotti da A presso il proprio impianto, i rifiuti sono stati prodotti da A e non da B
Se con "conto proprio" intendi dire la licenza di trasporto, la ditta B può andare a ritirare i rifiuti della ditta A perchè ne acquista la proprietà (in analogia al ritiro di una materia prima da un fornitore).

fontanili- Membro della community
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