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Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

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Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  fontanili il Ven Giu 25, 2010 4:31 pm

La ditta A ha demolito uno stabile ed è quindi il produttore iniziale del rifiuto.
La ditta A cede alla ditta B la proprietà dei rifiuti e la loro gestione per l'inoltro a centro di recupero.
1° quesito: la ditta B diventa "detentore" dei rifiuti prodotti dalla demolizione?

La ditta B gestisce un centro di recupero per rifiuti inerti da C&D e possiede alcuni autocarri iscritti all'Albo Gestori ex art. 212 c. 8.
2° quesito: la ditta B può trasportare i rifiuti (dal cantiere della ditta A al proprio centro di recupero) con i propri autocarri iscritti ex art. 212 c.8?

Il formulario (FIR) sarà compilato indicando la ditta B nel campo del "produttore/detentore".
3° quesito: è sufficiente, per la ditta A, esibire il contratto di cessione dei rifiuti, per dimostrare il corretto "recupero"?

fontanili
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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  VdT il Ven Giu 25, 2010 5:37 pm

Perchè la ditta A ha ceduto i rifiuti alla ditta B?
LA ditta B ha il conto proprio per il trasporto dei rifiuti ma quelli che ha acquisito non derivano dalla sua attività quindi non so quanto sia corretto che la ditta B trasporti quei rifiuti.
Certo è interessante come caso, spero che qualcun'altro si accodi per discuterlo.

Io credo che il produttore sia sempre la ditta A comunque visto che i rifiuti sono stati da essa prodotti. Resta sempre da vedere a che titolo la cessione dei rifiuti è stata fatta.

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  Admin il Ven Giu 25, 2010 6:10 pm

La ditta A deve avviare a corretto smaltimento i propri rifiuti. La procedura illustrata non mi sembra corretta.
O meglio: B è trasportatore e recuperatore del rifiuto.
Il detentore resta A e come tale va indicato sul formulario.
Il corretto smaltimento va dimostrato con la quarta copia controfirmata.

Perchè la ditta A ha ceduto i rifiuti alla ditta B?

Appunto: perchè?

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  geologoBG il Ven Giu 25, 2010 11:20 pm

Anche a mio parere la procedura non è corretta.
La procedura corretta è:
PRODUTTORE INIZIALE DEL RIFIUTO: ditta A

TRASPORTO DEI RIFIUTI VERSO DITTA B: può essere fatto dalla ditta A (se iscritta all'Albo, art. 212 comma Cool oppure dalla ditta B (se iscritta all'Albo categoria 2 o 4) oppure da un'altra ditta C (se iscritta all'Albo, categoria 2 o 4). Sul formulario produttore/detentore ditta A, trasportatore ditta A o B o C, destinatario ditta B.

RECUPERATORE DEL RIFIUTO: ditta B.


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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  fontanili il Sab Giu 26, 2010 6:59 am

Ho letto le risposte e ringrazio tutti per il tempo concesso.
Molti hanno chiesto il motivo della cessione dei rifiuti.
Perchè occorre precisare il motivo?
La legge distingue le procedure di smaltimento/recupero in base al motivo?
In ogni caso, la ditta A vuole affidare alla ditta B la gestione del rifiuto "in toto" (ritiro presso il proprio cantiere e successivo conferimento a centro di recupero autorizzato) per cui la ditta B deve risultare detentore per poter trasportare i rifiuti con i propri mezzi (autorizzati ex art. 212 c. 8.).
I primi 2 quesiti vogliono appurare questo:
- la ditta B diventa detentore?
- la ditta B può trasportare i rifiuti con i propri autocarri iscritti ex art. 212 c.8?

Non ho molti dubbi sul fatto che B sia il legittimo proprietario e quindi detentore, per cui mi pare che il nocciolo della questione sia proprio stabilire "i limiti" dell'iscrizione all'art. 212 c. 8 ed è per questo che ho postato nella sezione Trasporti.

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  Admin il Sab Giu 26, 2010 7:44 am

In ogni caso, la ditta A vuole affidare alla ditta B la gestione del rifiuto "in toto" (ritiro presso il proprio cantiere e successivo conferimento a centro di recupero autorizzato) per cui la ditta B deve risultare detentore per poter trasporta
re i rifiuti con i propri mezzi (autorizzati ex art. 212 c. 8.).

E' proprio quello che pensavo e temevo...
Si tratta di una procedura non corretta. Affidare i rifiuti ad un trasportatore (che si occupera' anche del recupero) non esonera il produttore dal dimostrare d aver correttamente gestito i propri rifiuti.
Per dirla tutta: la responsabilita' del produttore non si puo' "delegare".
Le aziende che si affidano ad un intermediario (B si configura come tale) devono in ogni caso:

- accertarsi che trasportatore ed impianto posseggano i requisiti di legge;
- sottoscrivere il FIR in qualita' di produttore.

Diversamente tutti i produttori di rifiuti potrebbero svincolarsi dagli adempimenti per la tracciabilita' (FIR, registro, MUD) con un atto di "cessione" al trasportatore.
Attenzione: e' una condotta sanzionabile.

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  geologoBG il Sab Giu 26, 2010 9:06 am

In ogni caso la ditta B non può trasportare i rifiuti con i propri mezzi ( iscrizione all'art. 212 - comma 8 ) poichè tale iscrizione riguarda solo i produttori iniziali di rifiuti. La ditta A è il produttore iniziale; la ditta B potrebbe trasportarli solo se iscritta all'Albo alla categoria 2 o 4.

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  Admin il Sab Giu 26, 2010 9:55 am

Quoto.
A rileggere meglio il quesito mi pare di capire che questa procedura venga messa in piedi proprio per trasportare i rifiuti con l'iscrizione ex art. 212, c.8.
Ma quel tipo di iscrizione e' riservata al trasporto dei "propri" rifiuti e "solo" di quelli connessi all'attivita' dell'azienda (gli inerti per le imprese edili, i ricambi per i manutentori, ecc..).
Nel caso esposto siamo fuori da questa fattispecie.
E' consigliabile che B regolarizzi la propria posizione con l'iscrizione ordinaria.

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  VdT il Lun Giu 28, 2010 7:40 am

Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  S.T.A. s.a.s. il Lun Giu 28, 2010 3:54 pm

VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.


Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.


S.T.A. s.a.s.
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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  geologoBG il Lun Giu 28, 2010 10:24 pm

S.T.A. s.a.s. ha scritto:
VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.


Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.



Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  S.T.A. s.a.s. il Mar Giu 29, 2010 7:10 am

geologoBG ha scritto:
S.T.A. s.a.s. ha scritto:
VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.


Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.



Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).


Hai ragione, non avevo visto questo dettaglio. Sarai però d'accordo sul fatto che il produttore rimane A e non può cedere i propri rifiuti in gestione a qualcun'altro. Sei d'accordo?

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  geologoBG il Mar Giu 29, 2010 11:19 pm

S.T.A. s.a.s. ha scritto:
geologoBG ha scritto:
S.T.A. s.a.s. ha scritto:
VdT ha scritto:Mi trovo daccordo con tutte le risposte che sono state date dopo la mia.
L'importante è capire che la responsabilità del detentore non può mai essere ceduta ad altri, quindi piuttosto che usufruire della Ditta B per il trasporto, tanto vale stringere accordi con una ditta C autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi e sul formulario il produttore sarà sempre la ditta A.


Ciao! sono d'accordo anch'io, soprattutto su una parte: la ditta B se vuole fare trasporto deve avere il conto terzi. Deve avere l'iscrizione all'Albo Ordinaria o semplificata (se il destinatario ha a sua volta un'autorizzazione in semplificata). Il rifiuto è della ditta A che ha fatto la demolizione quindi non ci si può valere dell'iscr. all'Albo ai sensi dell'212 c. 8 che ha la ditta B.
Il conto terzi in questo caso è d'obbligo perchè il produttore è quello che ha fatto la demolizione e non quello alla quale si da il rifiuto per smaltirlo, che a mio avviso può figurare ma come intermediario.



Credo che per la ditta B basti avere il conto proprio ed essere iscritto all'Albo alla categoria 2 o 4 per poter trasportare i rifiuti prodotti da A al proprio impianto di recupero (conto proprio poichè i rifiuti vengono conferiti al proprio impianto).


Hai ragione, non avevo visto questo dettaglio. Sarai però d'accordo sul fatto che il produttore rimane A e non può cedere i propri rifiuti in gestione a qualcun'altro. Sei d'accordo?


Si, d'accordo

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  VdT il Mer Giu 30, 2010 7:55 am

Io non sono daccordo con il fatto che la ditta B avendo il conto proprio possa trasportare i rifiuti prodotti da A presso il proprio impianto, i rifiuti sono stati prodotti da A e non da B

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Re: Trasporto rifiuti di demolizione. Detentore iscritto ex art. 212 c. 8

Messaggio  fontanili il Mer Giu 30, 2010 8:34 am

Da VdT il Mer Giu 30, 2010 7:55 am
Io non sono daccordo con il fatto che la ditta B avendo il conto proprio possa trasportare i rifiuti prodotti da A presso il proprio impianto, i rifiuti sono stati prodotti da A e non da B

Se con "conto proprio" intendi dire la licenza di trasporto, la ditta B può andare a ritirare i rifiuti della ditta A perchè ne acquista la proprietà (in analogia al ritiro di una materia prima da un fornitore).

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