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Decreto "sblocca cantieri" ed impianti in ordinaria

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Messaggio  Admin Mar Lug 16, 2019 3:00 pm

Conseguenze della modifica dell'art. 184-ter, comma 3:
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Messaggio  matteorossi Mer Lug 17, 2019 8:21 am

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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 17, 2019 11:07 am

imbecilli

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Ma, a volte [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] è ancora meglio!
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Lug 18, 2019 1:08 am

isamonfroni ha scritto:imbecilli
Laconica ma giusta.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  geofranz67 Mer Lug 24, 2019 12:58 pm

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Messaggio  espodav Lun Lug 29, 2019 5:51 pm

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magari una pezza riescono a mettercela in estremis anche se questa volta hanno veramente fatto una caxxata pazzesca
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Messaggio  silvia Mer Ago 07, 2019 9:38 am

Admin ha scritto:Conseguenze della modifica dell'art. 184-ter, comma 3:
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Domanda, relativa agli imballaggi:

avevo letto, in questa newsletter tuttoambiente
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che in questa pioggia normativa incasinata e sostanzialmente anti-recupero si fosse invece aperto uno spiraglio per il RIUSO, derubricando dalla nozione di rifiuto gli imballaggi usati riutilizzabili (vedi titolo del post di tuttoambiente)

leggendo il testo della norma, però, che riporto sotto, non riesco a trovare la giustificazione a quanto sopra affermato, mentre leggo di incentivi fiscali.

Cioè, se ben capisco, mi incentivano se rendo "vuoto per pieno" un imballaggio usato all'impresa che mi ha venduto la merce imballata. Ma... si può? E soprattutto, se si può... si poteva farlo anche prima? Penso alle bottiglie di vetro dell'acqua minerale...

Ma a questo punto non si spiega il tono dell'autorevole commentatore, che sembrerebbe plaudere a una novità positiva, quindi deduco che sono io che non ho capito.

Mi aiutate ?

Legge 58/2019, Art. 26 bis

Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi

L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni    riconosciuti    all’impresa acquirente, ancorché’ da questa non utilizzati.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente, ancorché’ da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con decreto di natura non regolamentare del    Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
silvia
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Utente Attivo

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