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Obbligo Consulente ADR?

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Messaggio  Patrizia Mar Mag 21, 2019 3:31 pm

Buon giorno, la mia azienda effettua autotrasporto di inerte con parco trattori stradali proprio.
A livello di rifiuti produciamo 'Scarti di Olio-130205'; 'Filtri-160107', 'Pneumatici-160103' e 'Rottame ferroso-170405'. Teniamo i ns registri di carico e scarico e quando c'è da portar via uno di questi rifiuti chiamiamo un Trasportatore Esterno; presentiamo il MUD Semplificato.
a-Un'azienda così configurata ha l'obbligo di nominare il Consulente ADR?

Avrei un'altra domanda:
b1-Se siamo Obbligati --> se siamo al di sotto dei limiti del capitolo 1.1.3.6.3 dell'ADR dobbiamo fare richiesta di esenzione alla motorizzazione di competenza?

b2-Se non siamo Obbligati --> il motivo per cui non siamo obbligati è perché chi fa il trasporto delle merci pericolose è un Trasportatore Esterno?

Ringrazio sin d'ora chi vorrà' gentilmente rispondere.

Cordialita'
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Messaggio  Hope Mer Mag 22, 2019 10:04 am

Forse la risposta la trovi nell'1.8.3.1 ADR 2019:
“Ogni impresa, la cui attività comporta spedizioni o trasporti di merci pericolose per strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.” legato alla produzione del 130205* e del 160107*.
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Messaggio  Patrizia Mer Mag 22, 2019 10:12 am

Quindi la risposta è un SI siamo obbligato a nominare un Cons.ADR......anche se il trasporto non lo facciamo noi, ma ci occupiamo della 'spedizione'...
Ma se rientriamo nei limiti di Esenzione possiamo chiedere l'Esenzione immagino. Giusto?
Grazie per la tua risposta.
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Messaggio  massimilianom Mer Mag 22, 2019 3:15 pm

Direi che le possibilità di esenzione dalla nomina consulente sono quelle previste dal dl40/2000 (che di seguito incollo).
quindi , in breve , o spedizioni sempre sotto limiti di esenzione 1.1.3.6
che per le materie pericolose per l'ambiente (oli esausti e relativi filtri) sono paria a 1000 kg per viaggio.
oppure al massimo 24 viaggi all'anno , di cui max 3 in un mese, e max 180 t /anno (con relativa documentazione e comunicazione)
ciao massimiliano


"la nomina del Consulente ADR non è prevista nei seguenti casi:

1.Aziende le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi;
2.Le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa;
3.Le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al cap 1.1.3.6.3 dell' ADR ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio più basso di pericolo.

Nei casi 2) e 3) l'esenzione si applica solo se non viene superato il limite di un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese e un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate/anno.

L' impresa deve comunicare l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

L' impresa che si e' avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni riguardanti la data, il tipo di merce e la quantità trasportata, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
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Messaggio  Patrizia Mer Mag 22, 2019 3:33 pm

Grazie della tua risposta.

Quindi diciamo che secondo il nuovo ADR 2019 saremmo obbligati visto che introduce nell'1.8.3.1 quella parolina in più' 'Spedizioni' (e noi siamo solo mittenti), ma dal momento che le nostre spedizioni sono "sempre sotto limiti di esenzione 1.1.3.6"  concludo che siamo esentati.

Mi resta da chiarire se dobbiamo comunque esplicitare tale esenzione come qui di seguito descritto: L' impresa deve comunicare l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

Probabilmente si, giusto?

Ringrazio sentitamente,
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Messaggio  massimilianom Gio Mag 23, 2019 9:44 am

esatto!
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Messaggio  Patrizia Gio Mag 23, 2019 10:01 am

Grazie molte, mi attiverò alla motorizzazione della ns provincia.

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Messaggio  Enrico Mar Mag 28, 2019 3:39 pm

Buongiorno, Patrizia.
Lavoro da quasi 20 anni nel settore dei rifiuti e dell'ADR ad essi collegato, sono ad oggi consulente per circa 30 aziende per cui mi sento di far notare alcune imprecisioni nelle sue domande e nelle riposte che ha ricevuto.

1 al suo post non è possibile dare una risposta certa, visto che lei non ha indicato la classificazione ADR dei rifiuti da voi prodotti ma solo ambientale (peraltro senza HP). I rifiuti che lei indica potrebbero anche non essere sottoposti ad ADR

2 supponendo che voi spediate l'olio con classificazione ADR UN 3082 come speditori NON siete obbligati, in quanto la versione 2019 dell'ADR che introduce l'obbligo per gli speditori prevede anche una deroga fino al 31/12/2022 al paragrafo 1.6.1.44

3 se siete esentati in quanto imballate e caricate rifiuti in ADR sotto i limiti del 1.1.3.6 NON avete obbligo di nessuna comunicazione. Sottolineo che tale esenzione NON vi esenta da formazione del personale, classificazione e corretta etichettatura/imballaggio dei rifiuti e che considera il totale del rifiuto in ADR a bordo veicolo, per cui deve essere concordato con il trasportatore che non vada poi a caricare in altre aziende

4 la esenzione per trasporto occasionale di merci con grado di pericolosità minime (quella con limiti 180 ton/anno, 3 operazioni/mese e 24 operazioni/anno) secondo alcune interpretazioni non è più possibile in quanto prevista dal D.Lgs 40/2000, abrogato dal D. Lgs 35/2010. Sposando la interpretazione meno rigorosa (come io ritengo) deve essere comunicata OGNI ANNO al Ministero. In ogni caso dovete prima verificare se i rifiuti secondo ADR abbiamo appunto grado di inquinamento minimo, cioè attribuire ad essi numero ONU e gruppo di imballaggio. Anche in questo caso la esenzione è relativa solo al consulente e NON alla formazione del personale, classificazione e corretta etichettatura/imballaggio dei rifiuti

Saluti

Patrizia ha scritto:Buon giorno, la mia azienda effettua autotrasporto di inerte con parco trattori stradali proprio.
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Avrei un'altra domanda:
b1-Se siamo Obbligati --> se siamo al di sotto dei limiti del capitolo 1.1.3.6.3  dell'ADR dobbiamo fare richiesta  di esenzione alla motorizzazione di competenza?

b2-Se non siamo Obbligati --> il motivo per cui non siamo obbligati è perché chi fa il trasporto delle merci pericolose è un Trasportatore Esterno?

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Messaggio  Patrizia Mar Mag 28, 2019 3:57 pm

Buon pomeriggio Enrico, la ringrazio molto per le sue 'precise' precisazioni, molto efficaci.

Cordialità, Patrizia.
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