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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE METANO

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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE METANO Empty AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE METANO

Messaggio  luciano.salerno Ven Apr 12, 2019 11:27 am

Buongiorno a tutti,
cosa ne pensate di questa decisione della Città Metropolitana di Milano?

https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-04-11/riciclo-milano-rompe-fronte-end-of-waste-e-autorizza-biometano-160501.shtml?uuid=ABvVJSnB&fromSearch

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AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE METANO Empty Re: AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE METANO

Messaggio  Aurora Brancia Dom Apr 14, 2019 6:53 pm

la primissima cosa che mi è venuta da pensare, leggendo l'articolo postato e soprattutto la dichiarazione finale, è che tanto ai vari Ministeri ambiente, salute e sviluppo economico (che è grave) quanto soprattutto alla magistratura (il che è ancora peggio) risulti del tutto ignoto l'art. 179 del coso 152 (ebbene sì, anche a quello il titolo di "coso" spetta a pieno, direi anche con priorità rispetto al coso 81 che è del 2008 mentre il d.lgs. 152/06 è appunto del 2006)

E non ci appizza una ceppa, la questione o normativa sull'EoW, che assolutamente non è applicabile al c.d. biometano.

A volte, sogno: e -alcune di esse- sogno che per miracolo, o per fenomeni scientificamente inspiegabili analoghi, chi è tenuto ad applicare le leggi se le legga e addirittura le capisca.

Se all'art. 179 commillo 1 letterilla d) non ci fosse scritto testualmente d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, potrei anche capire questi conflitti di incompetenza. Ma c'è scritto.
Dunque, corretto il rimando che la Città Metropolitana di Milano fa alla Dir. CEE 98/2008, ma se non specificano che occorre guardare l'art. 4 e solo poi eventualmente l'allegato II in combinato disposto con l'art. 2 primo paragrafo lettera f) la vedo dura che sappiano identificare la questione.
A me, appare evidente che se un impianto di trattamento rifiuti produce biometano è un impianto di recupero di tipologia R1 MA  diverso da un termovalorizzatore, ma è una tecnologia appena escogitata e quindi nel 1998 non potevano mettercelo tra quelli previsti nel DM 5 febbraio 98, o Ronchi-bis che lo si voglia chiamare: non per questo non fa recupero di energia dalla materia dei rifiuti.
D'altronde, i "pannolini" o meglio le deiezioni che contengono, e sempre a mio sommesso (vabbé, si fa per dire) parere, sono virtualmente esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 commillo 1 letterilla f) che, come novellata di fresco nel 2016, ad oggi detta:

coso 152/06 ha scritto:f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (lettera così sostituita dall'art. 41, comma 1, legge n. 154 del 2016)


Letta così, ciò renderebbe ragione del come mai non sono rientrati tra i sottoprodotti del DM 264/16: le cacche in sé non sono rifiuti, ab origine, e pertanto non vanno riportate nei sottoprodotti esclusi dal regime dei rifiuti.
Tuttavia, le deiezioni umane NEI pannolini, e direi a maggior ragione nei pannoloni, non sono solo  materie fecali, e soprattutto non sono assolute: quindi, possiamo ritenere (direi giuridicamente ad ottimo motivo, atteso che il produttore intende disfarsene!) che siano rifiuti, e se li utilizziamo per la produzione di biogas allora l'impianto che fa sta cosa sta facendo un Recupero R1.
Non in semplificata, vabbé, ma sempre rifiuti organici ex art. 22 della Dir CE 98//2008 sono, ma sempre di una utilizzazione per la produzione di energia stiamo parlando: perchè il metano E' energia, termica piuttosto che elettrica, ma di energia stimo parlando.

In alternativa, e sempre considerando che non di sola materia fecale parliamo ma di "rifiuti", si potrebbe anche pensare ad un impianto di recupero R3 di materia organica non utilizzata come solventi, perchè la produzione di metano avviene di base come trasformazione biologica. Per quel poco che sono riuscita a capire/sapere della produzione, però, non è solo una applicazione "biologica" come il compostaggio (che comunque produce metano, nella fase anaerobica), quindi in base a questo e sempre personalmente propendo per un trattamento di recupero come energia dalla materia dei rifiuti, quindi appunto R1.

E se finiscono a R1 - o a R3 uguale - perchè sono rifiuti, non essendo sottoprodotto di nessun processo "produttivo" ALLORA il criterio di EoW non ci azzecca nientissimo, visto che l'art. 184-ter esordisce dicendo che "1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo". A meno che non intendano sdoppiare la fase di preparazione da quelle successive, il che francamente mi sembra una sciocchezza abbastanza clamorosa.

Ci sarebbe poi da chiosare, e non poco, sui "rifiuti" interdetti a Gela, tuttavia la Regione Sicilia è a statuto autonomo e non conosco le loro regole locali; se fossero più restrittive di quelle nazionali, e certo meno non possono essere, forse il motivo del rifiuto sta lì. O, forse, sta nella non conoscenza della differenza tra i termini riciclo, recupero e riutilizzo, in cui è evidente che anche l'articolista qualche confusione ce l'ha. Eppure, l'art. 183 tutte queste definizioni le riporta per benino, abbastanza ben copiaincollate dalla Dir CE 98/2008, non è che chissà che ci si deva inventare, basta leggere.
E capire cosa si legge.


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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia
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