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Regolamento UEE 1179/2016

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Fafnir
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Regolamento  UEE  1179/2016 - Pagina 2 Empty Regolamento UEE 1179/2016

Messaggio  tfrab Ven Mar 02, 2018 10:28 am

Promemoria primo messaggio :

Vorrei condividere una riflessione sul regolamento in oggetto. Per noi "rifiutari", molto in sintesi, c'è stata una variazione sull'ossido di rame, che potrebbe far diventare HP14 quello che fino a ieri non lo era, più altre novità meno rilevanti (semplifico molto, eh)

Ma non è l'aspetto tecnico il punto, quanto la reazione degli impianti di gestione rifiuti. È pacifico che i produttori debbano rivedere la classificazione, mi chiedo però quanto sia pertinente la richiesta che molti impianti, credo tutti, fanno in queste ore. Si chiede ai produttori di presentare nuova classificazione dei rifiuti, oppure autocertificazione che la classificazione rimane la stessa.

Tutto bene, ma: è veramente necessario da parte di chi riceve il rifiuto? L'eventuale pericolosità, e le classi HP, sono riportate sul formulario. Se mi mandi un formulario senza HP14, per fare un esempio, è perché avrai stabilito che, in base alla legge in vigore, il rifiuto non ha quella classe di pericolo. A che serve un'autocertificazione? Il formulario non basta?

Oltre a creare ancora più carta e burocrazia, tale richiesta avalla, di fatto, un ruolo di controllo degli impianti che non sono sicuro debbano avere. Certo, l'impianto acquisisce la documentazione tecnica del rifiuto, ma qui il rifiuto è lo stesso di una settimana fa, solo ha una caratteristica di pericolo in più. Operativamente non cambia nulla. Potrà, forse, cambiare la classificazione in uscita, se è un impianto che fa triturazione o simili, ma in entrata perché la responsabilità della classificazione deve essere di chi riceve e di chi non spedisce?
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Regolamento  UEE  1179/2016 - Pagina 2 Empty Re: Regolamento UEE 1179/2016

Messaggio  Fafnir Mar Mar 27, 2018 8:48 am

tfrab ha scritto:mi è arrivato un documento Confindustria, che, tra le altre cose, recita:

"se  il  rifiuto era ecotossico  secondo ADR  e  non  lo  è  più  secondo  il  Regolamento 997/2017:
[...]
b) in caso di codice CER pericoloso “assoluto”: dal 5 luglio 2018 non si attribuirà più la caratteristica  di pericolo
HP14 e  si  individuerà un pertinente  codice  CER  non pericoloso (solo se  al  rifiuto  non  sono  attribuibili  altre  caratteristiche  di  pericolo secondo il Regolamento 1357/2014);

ma secondo me proprio no, se è pericoloso assoluto, NON puoi neanche per sogno fare una cosa del genere. Al massimo lo stato membro chiede una revisione
O mi sono perso qualcosa? Question

E' esattamente quello che fanno i principianti ogni giorno, scelgono il CER in base ai risultati delle analisi e alle caratteristiche di pericolosità, invece di seguire l'introduzione all'Allegato D parte IV...

Se un rifiuto pericoloso assoluto era HP14 prima del nuovo regolamento e non aveva altre HP, secondo me deve mantenere HP14 anche dopo e anche se non arriva più a superare la concentrazione limite. Alla fine è la caratteristica più pertinente e credo ( ma devo ancora leggere bene il regolamento) ci siano comunque dei valori "soglia". Sicuramente sparare a caso altre HP o peggio ancora cambiare CER è sbagliato, il CER va scelto prima. Poi sappiamo tutti che verrà fatto esattamente come è scritto nel testo che hai quotato Laughing
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Regolamento  UEE  1179/2016 - Pagina 2 Empty Re: Regolamento UEE 1179/2016

Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Apr 10, 2018 6:26 pm

Tu quoque Europâ, filiâ meâ !

L'europa ha rettificato il Reg. 1179 su rame e fattori M:    [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

pale pale pale pale pale pale pale pale pale
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