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Messaggio  Gerardo Mar Gen 02, 2018 2:12 pm

buongiorno,

la mia ditta possiede un impianto di messa in riserva R13 con procedura semplificata.
A breve, mediante impianto mobile di frantumazione (art. 208) di una ditta terza, effettueremo presso il nostro impianto R13 le operazioni di recupero R5. Ovviamente siamo autorizzati con D.D. Regionale.

Il mio dubbio è: sul registro di carico e scarico io dovrò necessariamente effettuare lo scarico dei rifiuti precedentemente caricati nel mio R13 e fin qui tutto bene, invece le operazioni di carico e scarico in e da R5 a chi toccano? A me o al titolare dell'impianto mobile di recupero?

Grazie anticipatamente.

Saluti
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 03, 2018 12:08 pm

Sentivo proprio già da subito la mancanza del primo quesito incomprensibile del 2018...

Mi spieghi come hanno autorizzato a voi l'attività di trattamento R5 se la stessa viene eseguita con un impianto mobile, per di più già autorizzato come mobile a terzi ?

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Messaggio  isamonfroni Gio Gen 04, 2018 10:27 am

Aurora Brancia ha scritto:Sentivo proprio già da subito la mancanza del primo quesito incomprensibile del 2018...

Mi spieghi come hanno autorizzato a voi l'attività di trattamento R5 se la stessa viene eseguita con un impianto mobile, per di più già autorizzato come mobile a terzi ?

E, per giunta, con una SEMPLIFICATA?

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Messaggio  Gerardo Gio Gen 04, 2018 1:28 pm

cerco di spiegarmi meglio:

la mia ditta ha elaborato un documento di screening per la verifica di assoggettabilità alla VIA per una campagna di recupero rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso il nostro impianto R13 mediante l’utilizzo di un impianto mobile di recupero rifiuti autorizzato (art. 208) e in disponibilità dell’azienda Y (terza).

Successivamente la regione si è espressa ed ha escluso tale campagna di recupero dalla fase di VIA.

Sintetizzando (e spero di non sbagliare) la mia ditta non assolutamente autorizzata ad effettuare il recupero R5 bensì solo ad ospitare l'impianto mobile di recupero nel proprio sito per tot tonnellate e tot codici CER, di conseguenza la ditta Y, titolare dell'impianto mobile, prende in carico i miei rifiuti, li frantuma e produce MPS + eventuali rifiuti ulteriormente prodotti da lavorazione (es. ferro).

E' corretto?

Grazie

Gerardo
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Gen 06, 2018 1:38 pm

Gerardo ha scritto:
Successivamente la regione si è espressa ed ha escluso tale campagna di recupero dalla fase di VIA.

E direi che già questo sia molto chiaro ed esplicito sulla NON possibilità, in sé, che quell'impianto venga "allocato" presso altro sito/impianto della tua ditta, autorizzato ad altro, per altro, e altrove

Gerardo ha scritto:
Sintetizzando (e spero di non sbagliare) la mia ditta non assolutamente autorizzata ad effettuare il recupero R5 bensì solo ad ospitare l'impianto mobile di recupero nel proprio sito per tot tonnellate e tot codici CER, di conseguenza la ditta Y, titolare dell'impianto mobile, prende in carico i miei rifiuti, li frantuma e produce MPS + eventuali rifiuti ulteriormente prodotti da lavorazione (es. ferro).

E' corretto?

Ma proprio NO,  almeno non secondo il mio parere.
L'impianto mobile, come tutti gli impianti mobili, è tenuto ad osservare le proprie regole autorizzative: che prevedono di solito la comunicazione assai preventiva di dove quell'impianto andrà ad effettuare R5 "in loco", non certamente presso altri impianti di terzi.

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Messaggio  matteorossi Lun Gen 08, 2018 11:05 am

L'argomento di campagne mobili da autorizzare dentro siti autorizzati in semplificata è già stato trattato più e più volte sul forum. Invitandoti a fare una ricerca, intanto ti rispondo sinteticamente.

Gerardo ha scritto:cerco di spiegarmi meglio:
Successivamente la regione si è espressa ed ha escluso tale campagna di recupero dalla fase di VIA.

L'esclusione dalla procedura di VIA non comporta di per sé l'avallo dell'avvio della campagna mobile.
Quella deve essere comunicata 60 gg prima dell'avvio (a meno di indicazioni normative regionali differenti) ed è in quei 60 giorni che gli uffici regionali e altri enti competenti possono esprimersi sull'eventuale diniego all'avvio della campagna stessa.
Per ora hai in mano solo una determina relativa alla non necessità di procedere con una Valutazione di Impatto Ambientale (procedura che hai intrapreso solo in ragione del fatto che andrai a trattare più di 10 ton/g, altrimenti non avresti nemmeno avuto bisogno di questo passaggio).

Gerardo ha scritto:
Sintetizzando (e spero di non sbagliare) la mia ditta non assolutamente autorizzata ad effettuare il recupero R5 bensì solo ad ospitare l'impianto mobile di recupero nel proprio sito per tot tonnellate e tot codici CER, di conseguenza la ditta Y, titolare dell'impianto mobile, prende in carico i miei rifiuti, li frantuma e produce MPS + eventuali rifiuti ulteriormente prodotti da lavorazione (es. ferro).

E' corretto?

Non credo proprio.
1) Non capisco da cosa desumi che la tua ditta sia autorizzata ad "ospitare" l'impianto mobile ;
2) Un impianto mobile, quindi autorizzato in 208, non può essere messo in esercizio all'interno di un sito autorizzato ex artt. 214 e 216 per il semplice motivo che l'autorizzazione in semplificata è RIGIDISSIMA e prevede il rispetto di TUTTI i requisiti richiesti dal DM 05/02/1998 e dichiarati nell'ambito della CIA che a suo tempo produceste, ivi incluse TUTTE le operazioni svolte nel sito, i macchinari eventualmente utilizzati, le aree adibite alle varie attività, i presidi ambientali, etc.
Se viene meno uno di questi requisiti (ad esempio entra nell'impianto un frantoio mobile), la tua attività non corrisponde più a quanto dichiarato in Provincia oggetto della vostra iscrizione al registro.
Pane per ARPA e magistrati.

Vie di uscita:
1) Trovate altra macchina NON autorizzata in 208, la installate FISSA nell'impianto e fate nuova comunicazione ex artt.214 e 216 includendo l'R5 tra le vostre attività (sarebbe una modifica sostanziale che corrisponde di fatto ad una nuova CIA);
2) Vedi sopra, ma vi dotate di un'autorizzazione più "elastica" in 208 per R13 e R5;
3) Abbandonate l'idea.


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Messaggio  isamonfroni Lun Gen 08, 2018 11:26 am

matteorossi ha scritto:L'argomento di campagne mobili da autorizzare dentro siti autorizzati in semplificata è già stato trattato più e più volte sul forum. Invitandoti a fare una ricerca, intanto ti rispondo sinteticamente.

Gerardo ha scritto:cerco di spiegarmi meglio:
Successivamente la regione si è espressa ed ha escluso tale campagna di recupero dalla fase di VIA.

L'esclusione dalla procedura di VIA non comporta di per sé l'avallo dell'avvio della campagna mobile.
Quella deve essere comunicata 60 gg prima dell'avvio (a meno di indicazioni normative regionali differenti) ed è in quei 60 giorni che gli uffici regionali e altri enti competenti possono esprimersi sull'eventuale diniego all'avvio della campagna stessa.
Per ora hai in mano solo una determina relativa alla non necessità di procedere con una Valutazione di Impatto Ambientale (procedura che hai intrapreso solo in ragione del fatto che andrai a trattare più di 10 ton/g, altrimenti non avresti nemmeno avuto bisogno di questo passaggio).

Gerardo ha scritto:
Sintetizzando (e spero di non sbagliare) la mia ditta non assolutamente autorizzata ad effettuare il recupero R5 bensì solo ad ospitare l'impianto mobile di recupero nel proprio sito per tot tonnellate e tot codici CER, di conseguenza la ditta Y, titolare dell'impianto mobile, prende in carico i miei rifiuti, li frantuma e produce MPS + eventuali rifiuti ulteriormente prodotti da lavorazione (es. ferro).

E' corretto?

Non credo proprio.
1) Non capisco da cosa desumi che la tua ditta sia autorizzata ad "ospitare" l'impianto mobile ;
2) Un impianto mobile, quindi autorizzato in 208, non può essere messo in esercizio all'interno di un sito autorizzato ex artt. 214 e 216 per il semplice motivo che l'autorizzazione in semplificata è RIGIDISSIMA e prevede il rispetto di TUTTI i requisiti richiesti dal DM 05/02/1998 e dichiarati nell'ambito della CIA che a suo tempo produceste, ivi incluse TUTTE le operazioni svolte nel sito, i macchinari eventualmente utilizzati, le aree adibite alle varie attività, i presidi ambientali, etc.
Se viene meno uno di questi requisiti (ad esempio entra nell'impianto un frantoio mobile), la tua attività non corrisponde più a quanto dichiarato in Provincia oggetto della vostra iscrizione al registro.
Pane per ARPA e magistrati.

Vie di uscita:
1) Trovate altra macchina NON autorizzata in 208, la installate FISSA nell'impianto e fate nuova comunicazione ex artt.214 e 216 includendo l'R5 tra le vostre attività (sarebbe una modifica sostanziale che corrisponde di fatto ad una nuova CIA);
2) Vedi sopra, ma vi dotate di un'autorizzazione più "elastica" in 208 per R13 e R5;
3) Abbandonate l'idea.



Più perfetto di così è difficile Very Happy

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Messaggio  matteorossi Lun Gen 08, 2018 2:05 pm

Wink
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