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deposito temporaneo monosoggettivo ??

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deposito temporaneo monosoggettivo ?? Empty deposito temporaneo monosoggettivo ??

Messaggio  carla82 Mar Nov 15, 2016 10:49 am

Buongiorno a tutti,
vorrei sapere da quale articolo / normativa proviene questa frase:

"Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo".

In quanto abbiamo una Struttura Psichiatrica che si trova internamente ad un Parco insieme ad una Struttura Sanitaria con la quale ha una convenzione per molteplici aspetti.
La Struttura Psichiatrica produce 6 ROT all'anno e non dispone di un deposito temporaneo, vorrebbe chiedere alla Struttura Sanitaria di riservare uno spazio ben isolato all'interno del loro deposito per stoccare i propri rifiuti a rischio infettivo.

Cercando nella normativa ho trovato che questo non è possibile perchè dovrebbero avere la stessa titolarità di azienda, ma non ho trovato la normativa di riferimento. Qualcuno può aiutarmi?

E potete anche dirmi a quale sanzione si andrebbe incontro ignorando questa normativa e stoccando i rifiuti presso il loro deposito?

Grazie mille
Carla
carla82
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deposito temporaneo monosoggettivo ?? Empty Re: deposito temporaneo monosoggettivo ??

Messaggio  isamonfroni Mar Nov 15, 2016 11:23 am

Buongiorno a te.

La frase che hai evidenziato:
"Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo".

non proviene da alcuna norma per due validi motivi:
1) si parla di deposito temporaneo presso il produttore esclusivamente nell'art. 183,c.1, lettera bb del TUA
2) è scritta in un linguaggio inadatto alla stesura di norme di legge. Verrà certamente da qualche parere giurisprudenziale o da qualche commento di dottrina.

Detto questo, il deposito temporaneo presso il produttore dei rifiuti prodotti da qualunque attività deve avvenire all'interno di locali di proprietà/in uso/riconducibili al produttore stesso.

Se la Struttura Psichiatrica di cui parli è un'entità a sè stante (ha una sua ragione sociale/partita IVA diversa da quella della struttura sanitaria il deposito temporaneo se lo deve fare in casa propria afficnchè esso sia legalmente autorizzato e realizzato nel rispetto di quanto dice la normativa.

Se i rifiuti prodotti sono così pochi vi basta anche uno sgabuzzino sottoscala, non avete mica bisogno di chissà quali spazi....

La normativa di riferimento è sempre la stessa: il D.lga. 152/2006 e smi, parte IV art. 183, c. 1 lettera bb)
Non c'è bisogno di altro visto che il deposito temporaneo presso il produttore NON è un'attività di gestione dei rifiuti ma un semplice criterio che il legislatore fornisce al produttore per garantire un corretto e regolare accumulo dei rifiuti presso l'unità locale che li produce.

Se tali criteri vengono completamente rispettati allora il deposito temporaneo presso il produttore è perfettamente assentito ex lege senza bisogno di ulteriori autorizzazioni.

Se invece tali criteri vengono violati, la facilitazione ex lege automaticamente decade e l'attività di deposito non è più deposito temporaneo presso il produttore ma diventa una vera e propria attività di gestione dei rifiuti (precisamente deposito preliminare D15) e , come tale, va preventivamente autorizzata prima di essere esercita. E trattandosi poi di rifiuti pericolosi non vanno neppure dimenticati gli obblighi connessi con la VIA.

Chiedi a quali sanzioni si va incontro ignorando queste disposizioni? Pretty simple...
Art. 256, c. 1 per la struttura sanitaria che ha realizzato un'attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione (arresto da 6 mesi a 2 anni+ ammenda da 2.600 a 26.000 )
Art. 256, c. 2 per la struttura psichiatrica che ha abbandonato in modo incontrollato rifiuti pericolosi. (stessa pena edittale)

Vi conviene nettamente trovare uno sgabuzzino... Rolling Eyes

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