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trasporto urbani assimilati al centro raccolta

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Messaggio  kajetano Sab Gen 08, 2011 10:56 am

saluto a tutti
devo trasportare i rifiuti, definiti assimilabile agli urbani dal regolamento comunale, rodotti dalla mia azienda
carta..cartone......plastica........toner non pericolosi.........pile..... li conferisco alla centro raccolta comunale
per il loro trasporto con un mezzo della mia azienda il mezzo in questione deve essere iscritto al'albo gestori????? e trasporto con fir
oppure dato che trattasi di rifiuti urbani no fir no registro no albo gestori???
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Messaggio  marcosperandio Sab Gen 08, 2011 11:35 am

Premetto che non è un campo che conosco benissimo direi comunque si FIR, si registro C/S no albo gestori e attenzione alle quantità massime annue (30 kg alla volta massimo 100 anno).
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Messaggio  kajetano Sab Gen 08, 2011 12:05 pm

e perciò in futuro questi movimenti andranno in SISTRI Shocked

speriamo bene Shocked
trasporto con il mio mezzo
con il fir
ma nel fir come autorizazione al trasporto lascio riga in bianco Rolling Eyes
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Messaggio  REPRINTER Sab Gen 08, 2011 2:12 pm

kajetano ha scritto:saluto a tutti
devo trasportare i rifiuti, definiti assimilabile agli urbani dal regolamento comunale, rodotti dalla mia azienda
carta..cartone......plastica........toner non pericolosi.........pile..... li conferisco alla centro raccolta comunale
per il loro trasporto con un mezzo della mia azienda il mezzo in questione deve essere iscritto al'albo gestori????? e trasporto con fir
oppure dato che trattasi di rifiuti urbani no fir no registro no albo gestori???



Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 195
Competenze dello stato
e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.



Art. 198

Competenze dei comuni
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.






Scusate tanto ma se l'assimilazione degli Speciali Non Pericolosi è "solo e soltanto" per lo smaltimento come tali vanno trattati, quindi vanno messi nei contenitori della raccolta indifferenziata.

E non conferiti alle isole al fine del recupero. In quel caso a mio parere " ma forse sbaglio" serve l'iscrizione all' Albo con il 212 c.8 e registro + fir.........

E poi per cosa?

Rigenerate e affidatevi di aziende che avviano al recupero e non allo smaltimento!!!


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Messaggio  kajetano Sab Gen 08, 2011 2:15 pm

è per un discorso di vantaggio di costi il centro ambiente dista 100 metri e il mezzo è il mio perciò costo minimo
dita che preleva presso la mia sede......minimo 500 euri a botta
kajetano
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Messaggio  REPRINTER Sab Gen 08, 2011 3:01 pm

kajetano ha scritto:è per un discorso di vantaggio di costi il centro ambiente dista 100 metri e il mezzo è il mio perciò costo minimo
dita che preleva presso la mia sede......minimo 500 euri a botta


E' un problema di legge!!!

Alla Legge non frega nulla dei costi economici!!!

Vedasi SISTRI!!!


Cmq per come la penso io l'assimilazione di Rifiuti Speciali Non Pericolosi agli urbani avviene solo e soltanto a mezzo delibera comunale.

E visti gli articoli quì sopra riportati "solo al fine dello smaltimento".

Quindi se il comune ha fatto la delibera, puoi "buttare tutto nel cassonetto della indifferenziata" fregandotene.

(Devi vedere bene cosa è stato scritto nella Delibera)

Nessun trasporto da parte tua.

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Messaggio  Admin Sab Gen 08, 2011 9:50 pm

Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di trasporto a meno che non si tratti di rifiuti non pericolosi trasportati in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta kg o trenta litri.
E’ necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori per il trasporto in conto proprio, a meno che non sia stata stipulata convenzione con il gestore del centro di raccolta. Questo fino al 31 maggio 2011, dal momento che tale esenzione è sparita dall’art. 212, c.8, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010.

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Messaggio  REPRINTER Dom Gen 09, 2011 1:33 am

Admin ha scritto:Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di trasporto a meno che non si tratti di rifiuti non pericolosi trasportati in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta kg o trenta litri.
E’ necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori per il trasporto in conto proprio, a meno che non sia stata stipulata convenzione con il gestore del centro di raccolta. Questo fino al 31 maggio 2011, dal momento che tale esenzione è sparita dall’art. 212, c.8, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010.




art. 193 comma 5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.



Una considerazione ma gli "assimilati" (Rifiuti Speciali Non Pericolosi Assimilabili ed effettivamente Assimilati a mezzo Delibera Comunale) si trasportano o si buttano nel cassonetto della indiferenziata visto che "in regime di privativa si possono inviare solo e soltanto allo smaltimento"??

Anche perchè se avviati al recupero il "soggetto che gestisce il servizio pubblico" dovrebbe usare la tracciabilità del FIR e/o SISTRI.

Sbaglio?

Saluti
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Messaggio  zesec Dom Gen 09, 2011 2:07 am

Vado contro tutti. Ci provo, vediamo cosa succede.
Per me puoi trasportare senza formulario, niente registro c/s, niente iscrizione dei mezzi.
Spiego perché.
Se il rifiuto è assimilabile agli urbani (e questo lo decide solo il comune, nei limiti della normativa nazionale), segue il regime giuridico dei rifiuti urbani.
Quindi, prima cosa, niente registro c/s (che è un adempimento per i rifiuti speciali, e non per gli urbani).
Il formulario e l'iscrizione dei mezzi per il trasporto dei rifiuti (propri o altrui), riguarda appunto la fase del TRASPORTO, che è una delle fasi della gestione dei rifiuti che deve essere autorizzata (raccolta, trasporto, recupero/smaltimento, controllo di tali operazioni, chiusura dei siti di smaltimento, commercio/intermediazione).
Quando un rifiuto è urbano (e tale è un assimilabile agli urbani), non lo trasporti ad un cassonetto/centro di raccolta, ma lo CONFERISCI. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani sono attività che non fai tu, e infatti sono svolte dal soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto (in regime di privativa) e devono essere autorizzate (queste sì). Quindi la raccolta ed il trasporto non li fai tu che produci il rifiuto urbano (e quindi anche l'assimilabile agli urbani) e conferisci il tuo rifiuto nel cassonetto o nel centro di raccolta: lo fa il gestore che raccoglie i rifiuti dal cassonetto e li trasporta alla discarica o centro di recupero. Nel caso del centro di raccolta, la raccolta è già eseguita dal centro (infatti è stato stabilito che deve essere autorizzato) ed il trasporto è il tragitto dal centro di raccolta all'impianto di smaltimento o recupero.
Quindi quando tu, produttore di rifiuto assimilabile agli urbani (e quindi urbano) decidi di portarlo al centro di raccolta, non lo trasporti, ma lo conferisci. Non stai facendo un trasporto di rifiuti ma un conferimento, e quindi non hai obbligo di formulario né di iscrivere il mezzo che eventualmente usi. Invece che andare ad un centro di raccolta, se rispetti le indicazioni del regolamento comunale, potresti conferirlo nel cassonetto accanto al tuo stabilimento (a piedi o con un automezzo non iscritto, purché idoneo al trasporto di quelle cose ai sensi della normativa che regola la circolazione stradale).
Insomma, il rifiuto, qualora assimilato agli urbani dal regolamento comunale, diventa un rifiuto urbano e quindi segue le regole degli altri rifiuti urbani (domestici ed altri). Se io produco un rifiuto domestico, non trasporto il mio rifiuto al cassonetto (o se ingombrante al centro di raccolta): lo conferisco nel cassonetto. E infatti, se lo porto ad un cassonetto che non è sotto casa ed uso la macchina, non faccio nessun formulario, né iscrivo la mia 500 da nessuna parte.
E la stessa cosa vale per i rifiuti assimilabili agli urbani (che, ripeto, sono urbani e non speciali).
Ultima cosa: anche il limite dei trenta chili e il discorso del trasporto occasionale riguarda la raccolta ed il trasporto, non il conferimento. I limiti quantitativi esistono, ma sono quelli previsti nel regolamento comunale che determinano se un rifiuto è assimilabile agli urbani (e quindi urbano) o se resta un rifiuto speciale: solo in questo caso ci vuole il formulario, l'iscrizione del mezzo ed eventualmente il registro c/s.

Ecco, così sicuramente ravviviamo il dibattito. Lunedì rileggerò quello che ho scritto e leggerò le ingiurie che eventualmente avrò ricevuto (facendo le mie riflessioni, pronto a ritrattare tutto). Buona domenica a tutti.
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Messaggio  REPRINTER Dom Gen 09, 2011 11:04 am

zesec ha scritto:

Se il rifiuto è assimilabile agli urbani (e questo lo decide solo il comune, nei limiti della normativa nazionale), segue il regime giuridico dei rifiuti urbani.


Quando un rifiuto è urbano (e tale è un assimilabile agli urbani), non lo trasporti ad un cassonetto/centro di raccolta, ma lo CONFERISCI.



Secondo me siamo su un filo di rasoio......


Mi spiego
il conferimento "al fine dello smaltimento in regime di privativa è previsto dalla legge".

I centri di raccolta e le isole sono nate per "recuperare il più possibile rifiuti che diversamente starebbero per qualità e quantità nei cassonetti"

Il problema è come è stata scritta la delibera comunale.

Sappiamo tutti che nel momento della "regolarizzazione di questo caos --- Assimilabilità Tassazione Detassazione" si crea una voragine nei bilanci.

Ma dobbiamo anche tenere di conto delle quantità.

Se la Delibera parla di un massimo di 1000 kg ed io trasporto per il conferimento senza nessun documento 30 kg al giorno arrivo a fine anno a 9.000 kg ben oltre il limite e quindi il rifiuto da ASSIMILATO ridiventa SPECIALE NON PERICOLOSO.

Ripeto siamo sul filo del rasoio. Poi la legge viene applicata e non applicata "ad personam"....

Qui dove opero mi sono sentito dire dai Vigili del Fuoco che le batterie degli autoveicoli li portano alla "Ricicleria" che è una Isola Ecologica SENZA DOCUMENTAZIONE ALCUNA

Ditemi voi!!!!!!

Molto tempo fà ad un corso posero la domanda e la risposta fu che la salsa di pomodoro della casalinga và nel cassonetto ma che la salsa di pomodoro della XXXX spa (vista la quantità) NON POTEVA ESSERE CONFERITA come Rifiuto Speciale Non Pericoloso Assimilato agli Urbani.


Tra l'altro ora con il comma 5 dell'art. 193 la qukgantità diventa veramente minima.... 100 kg all'anno!!! Come si comporteranno le Delibere Comunali che prevedono l'Assimilabilità per quantità maggiori???? Cosa faranno le Isole terranno una specie di contabilità???

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.


Ed ora altre 2 considerazioni:


179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.


182. Smaltimento dei rifiuti
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.
(comma così modificato dall'articolo 8 del d.lgs. n. 205 del 2010)








Attendo altre interpretazioni,
un saluto

SDR
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Messaggio  Admin Dom Gen 09, 2011 11:39 am

Mi riaggancio a zesec.

Concordo per il registro.
Tuttavia, restando in tema di rifiuti pericolosi, il problema non si pone.
L’art. 184, c.2, lett. b) di fatto limita ai rifiuti non pericolosi il potere di assimilazione degli enti locali. E trattandosi di una legge dello Stato non può essere superata da un atto amministrativo, quale il regolamento comunale. Con tutto quel che ne consegue.
Dunque, nel caso in esame, parliamo di rifiuti speciali conferiti al centro di raccolta. Fattispecie che deve essere regolata da una convenzione.
Per quanto riguarda il conferimento ai centri di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, posso portare, come contributo alla discussione, la posizione di alcuni organi di controllo, avendone avuta esperienza diretta.
L’art. 193 vincola al formulario il trasporto di rifiuti effettuati da enti ed imprese, senza distinzione tra rifiuti urbani e speciali. Insomma, il “pezzo di carta” lo vogliono.
E’ vero poi che la norma non prevede una definizione esplicita di “trasporto”.
L’interpretazione corrente è quella di “movimentazione di rifiuto su strada pubblica o ad uso pubblico con l’utilizzo di un veicolo” (questa è mia). Infatti la Cassazione ha escluso dalla definizione di trasporto la movimentazione in area privata anche se effettuata con un veicolo a motore (nel caso di specie un trattore). Ad oggi questi gli orientamenti, anche se un chiarimento ufficiale gioverebbe.
Intanto si potrebbe aprire una discussione.
E’ vero, infatti, che nel caso in oggetto il cdr si trova a 100 m dal produttore; ma si riscontrano anche casi di centri di raccolta intercomunali per i quali tale distanza vale parecchi chilometri. In tali ipotesi il concetto di “conferimento” equiparato alla consegna del sacco al cassonetto, ed escluso dal regime del trasporto e dal formulario, mi sembra un po’ tirato per i capelli e potrebbe creare una falla nel sistema di tracciabilità.
Stesso discorso per iscrizione all’Albo Gestori. L’art. 212, c.8, non parla espressamente di rifiuti speciali.
Il tutto, naturalmente, IMHO.

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Messaggio  pastorenomade Lun Gen 10, 2011 9:38 am

Il 193 c. 5 (che non avendo tempo non posto, inviterei qualcun altro a farlo) prevede espressamente che per il trasporto degli urbani dal produttore al centro di raccolta effettuato dallo stesso produttore, i rifiuti non siano accompagnati dal formulario. E se gli assimilabili sono urbani, ciò significherebbe che non sia necessario il formulario.

Del resto mi piacciono i ragionamenti sul filo del rasoio, come quello di zesec
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Messaggio  Admin Lun Gen 10, 2011 10:32 am

Sì. Si tratta di una delle modifiche che entrerà in vigore il 1 giugno (proroghe Sistri permettendo...).
A complicare la faccenda, la disposizione citata fa esplicito riferimento ai centri di raccolta di cui all'art. 183, c.1, lett. mm) (per intenderci: quelli approvati ai sensi del DM 8 aprile 2008); negli altri casi (strutture autorizzate in ordinaria) sembrerebbe non potersi applicare.


Ultima modifica di Admin il Lun Gen 10, 2011 11:39 am - modificato 1 volta.

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Messaggio  pastorenomade Lun Gen 10, 2011 11:37 am

Chiedo scusa (non lavoro con gli urbani). Ho citato l'art. 193 nella versione prorogata.
Non vedo l'ora di avere una parte IV aggiornata e vigente...........anzi, a dire il vero, non vedo l'ora di avere copia del D. Lgs. 192 aggiornato in tutte le sue parti
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Messaggio  Admin Lun Gen 10, 2011 11:44 am

Non vedo l'ora di avere una parte IV aggiornata e vigente
Provvedo a breve.

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Messaggio  pastorenomade Lun Gen 10, 2011 11:47 am

Admin ha scritto:
Non vedo l'ora di avere una parte IV aggiornata e vigente
Provvedo a breve.

non voleva essere un sollecito. Giuro! Laughing

cmq grazie fin da ora!
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Messaggio  Admin Mar Gen 11, 2011 10:21 pm

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Messaggio  Admin Mar Giu 02, 2015 2:45 pm

Con circolare n.437 del 29 maggio 2015 (non ancora pubblicata sul sito) l'Albo si e' espresso ritenendo necessaria l'iscrizione nella categoria 2-bis per i trasporti di rifiuti assimilati trasportati dai produttori iniziali degli stessi presso i centri di raccolta (sia autorizzati ai sensi dell'art. 208 TUA, sia istituiti ex DM 8 aprile 2008).

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Messaggio  Admin Ven Giu 05, 2015 8:49 am

Eccola: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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Messaggio  ceresio18 Ven Giu 05, 2015 9:09 am

Grazie Admin.
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Messaggio  marcogio85 Mer Giu 08, 2016 5:03 pm

Ma l'obbligo del FIR sussiste, vista questa circolare...?... E se si come compilarlo premettendo che il CDR non firma a "destino"
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