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vasca o bacino di contenimento per deposito temporaneo rifiuti pericolosi
3 partecipanti
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vasca o bacino di contenimento per deposito temporaneo rifiuti pericolosi
Buongiorno.
Una azienda si è vista contestare il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi CER 140603 in fusti senza bacino di contenimento.
Sapete quale sia la normativa che impone tali dispositivi? Forse ia deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 4 dove parla di "stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"?
La azienda non è soggetta a dispositivi autorizzativi (AUA, AIA, ecc.) che possano imporre tale obbligo e figura solo come produttrice di rifiuti.
Grazie
Una azienda si è vista contestare il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi CER 140603 in fusti senza bacino di contenimento.
Sapete quale sia la normativa che impone tali dispositivi? Forse ia deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 4 dove parla di "stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"?
La azienda non è soggetta a dispositivi autorizzativi (AUA, AIA, ecc.) che possano imporre tale obbligo e figura solo come produttrice di rifiuti.
Grazie
Enrico- Utente Attivo
- Messaggi : 104
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: vasca o bacino di contenimento per deposito temporaneo rifiuti pericolosi
I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all’interno di opportune vasche o “bacini di contenimento”; per le dimensioni di tali bacini occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:Enrico ha scritto:Buongiorno.
Una azienda si è vista contestare il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi CER 140603 in fusti senza bacino di contenimento.
Sapete quale sia la normativa che impone tali dispositivi? Forse ia deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 4 dove parla di "stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"?
- se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio;
- qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi e/o contenitori, potrà essere
realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di
quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.
In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
Certamente, infine, se c'è un verbale di contestazione, saranno pure citati gli articoli di cui si contesta la mancata osservazione
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7404
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 68
Località : veneto
Re: vasca o bacino di contenimento per deposito temporaneo rifiuti pericolosi
Certo che è quella la norma che, proprio per queste parti, è tuttora vigente.Enrico ha scritto:
Sapete quale sia la normativa che impone tali dispositivi? Forse ia deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 4 dove parla di "stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"?
La azienda non è soggetta a dispositivi autorizzativi (AUA, AIA, ecc.) che possano imporre tale obbligo e figura solo come produttrice di rifiuti.
Grazie
Gli obblighi NON sono imposti soltanto da dispositivi autorizzativi, ma possono benissimo discendere da norme che riguardano tutti quanti anche i produttori.
Nello specifico esistono norme che regolano la detenzione e lo stoccaggio di sostanze pericolose e i rifiuti pericolosi (o tossico nocivi secondo la vecchia classificazione degli anni 80) in fondo contengono sostanze pericolose.
E poi, prova a farti questa domanda:
se ti si rompe un serbatoio/fusto/contenitore di un rifiuto pericoloso e il liquido pericoloso si spande sul terreno/in fognatura/ in corso d'acqua, pensi che a casa tua inquini di meno o faccia un danno ambientale meno grave soltanto perchè tu sei un produttore e non hai l'AIA o l'AUA?
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
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