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vasca o bacino di contenimento per deposito temporaneo rifiuti pericolosi

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Messaggio  Enrico Mar Mar 01, 2016 7:31 pm

Buongiorno.
Una azienda si è vista contestare il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi CER 140603 in fusti senza bacino di contenimento.
Sapete quale sia la normativa che impone tali dispositivi? Forse ia deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 4 dove parla di "stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"?
La azienda non è soggetta a dispositivi autorizzativi (AUA, AIA, ecc.) che possano imporre tale obbligo e figura solo come produttrice di rifiuti.

Grazie
Enrico
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Messaggio  cirillo Mar Mar 01, 2016 7:58 pm

Enrico ha scritto:Buongiorno.
Una azienda si è vista contestare il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi CER 140603 in fusti senza bacino di contenimento.
Sapete quale sia la normativa che impone tali dispositivi? Forse ia deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 4 dove parla di "stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"?
I  contenitori/serbatoi  di  rifiuti  allo  stato  liquido  devono  essere  raccolti  all’interno  di opportune vasche  o  “bacini  di  contenimento”;  per  le  dimensioni  di  tali  bacini  occorre  riferirsi  alle  seguenti indicazioni:
- se  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  liquidi  avviene  in  un  serbatoio  fuori  terra,  il  bacino  deve  avere capacità pari all'intero volume del serbatoio;
- qualora  in  uno  stesso  insediamento  vi  siano  più  serbatoi  e/o  contenitori,  potrà  essere
realizzato  un  solo  bacino  di  contenimento  di  capacità  almeno  uguale  alla  terza  parte  di
quella  complessiva  effettiva  dei  serbatoi  stessi.
In  ogni  caso,  il  bacino  deve  essere  di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi

Certamente, infine, se c'è un verbale di contestazione, saranno pure citati gli articoli di cui si contesta la mancata osservazione

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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 01, 2016 8:49 pm

Enrico ha scritto:
Sapete quale sia la normativa che impone tali dispositivi? Forse ia deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 4 dove parla di "stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"?
La azienda non è soggetta a dispositivi autorizzativi (AUA, AIA, ecc.) che possano imporre tale obbligo e figura solo come produttrice di rifiuti.

Grazie
Certo che è quella la norma che, proprio per queste parti, è tuttora vigente.

Gli obblighi NON sono imposti soltanto da dispositivi autorizzativi, ma possono benissimo discendere da norme che riguardano tutti quanti anche i produttori.

Nello specifico esistono norme che regolano la detenzione e lo stoccaggio di sostanze pericolose e i rifiuti pericolosi (o tossico nocivi secondo la vecchia classificazione degli anni 80) in fondo contengono sostanze pericolose.

E poi, prova a farti questa domanda:
se ti si rompe un serbatoio/fusto/contenitore di un rifiuto pericoloso e il liquido pericoloso si spande sul terreno/in fognatura/ in corso d'acqua, pensi che a casa tua inquini di meno o faccia un danno ambientale meno grave soltanto perchè tu sei un produttore e non hai l'AIA o l'AUA?

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