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Messaggio  infoinfo Ven Feb 04, 2011 4:51 pm

salve, chi mi aiuta...devo fatturare il cod. cer 150102 e 150101, già so che il 150101 quindi carta e cartone in fattura sono esente da iva art. 74/8 comma del dpr 633/72 (esente imposta di bollo c.m. del 29/12/06 n. 37/E)...e per il 150102 imballaggi in plastica???
avrei proprio bisogno di un elenco con tutti i cod. cer che sono esenti da iva...

anticipatamente ringrazio Very Happy
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Messaggio  romontal Dom Feb 06, 2011 6:18 pm

infoinfo ha scritto:salve, chi mi aiuta...devo fatturare il cod. cer 150102 e 150101, già so che il 150101 quindi carta e cartone in fattura sono esente da iva art. 74/8 comma del dpr 633/72 (esente imposta di bollo c.m. del 29/12/06 n. 37/E)...e per il 150102 imballaggi in plastica???
avrei proprio bisogno di un elenco con tutti i cod. cer che sono esenti da iva...

anticipatamente ringrazio Very Happy
DPR 633/72 :Aggiornamento 20/03/2010
A meno che tu non abbia una versione più aggiornata non trovo nessun 74 octies trovo invece:
Tabella A PARTE III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

Articolo 74 Disposizioni relative a particolari settori
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
confermato quanto precisato con la risoluzione n. 115/2004 con la quale ha chiarito che l'attività di ritiro del rifiuto d'imballaggio di vetro dalla piattaforma, da parte delle aziende vetrarie riciclatrici, a seguito di apposita convenzione, rientra nell'ambito della più ampia "gestione dei rifiuti" e, per conseguenza si applica il n. 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III allegata al DPR n. 633/1972.
A parere dell’Agenzia delle Entrate poiché il conferimento effettuato dalla società alle piattaforme facenti riferimento al Conai, di materiali che originano dagli imballaggi, rientra nel processo afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio regolato dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (configurando una prestazione di servizi, resa nell’ambito di un rapporto obbligatorio, dalla società ad un consorzio di filiera o ad una impresa aderente) l’operazione di raccolta e conferimento dei rifiuti effettuata dalla società nell'ambito dell'accordo Anci-Conai usufruisce dell'aliquota IVA del 10%, prevista dalla norma per le prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo previste dall'art. 6, comma 1, lett. d), l) e m) del D.lgs. 5.2.1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo Decreto.
Viceversa, la per cessione operata a favore di raccoglitori autorizzati (del materiale rimanente ovvero di quello che non rientra nella categoria degli imballaggi e negli accordi anci-conai), secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché la cessione avviene sul libero mercato al di fuori di rapporti obbligatori così come disciplinati dal D.Lgs n. 152/2006 che ha sostituito il c.d. decreto Ronchi. ciò stante,rientra le operazioni soggette al cd. regime del reverse charge di cui all'art. 74 del DPR n. 633/1972, ad aliquota ordinaria (20%).
Non l'ho letta ma potrebbe essere utilelaDIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GUUE L 347 del 11.12.06)
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Messaggio  sugarmoon81 Mar Set 08, 2015 8:48 pm

Buonasera a tutti!

Mi ricollego a questo vecchio post per chiarire una curiosità: impianto in R13-R3 per la carta, R13 per il 150102. La carta esce con DDT e in fattura è IVA esente (art. 74 DPR 633/72), ma la plastica che esce con FIR, se viene pagata dall'impianto di destinazione, viene fatturata con o senza IVA?

Scusate, ho provato a leggere il DPR 633 ma non sono certa di aver compreso cosa c'è scritto Shocked !

Secondo un amico commercialista è IVA esente solo ciò che esce senza FIR, ma non è molto ferrato sul settore...

Grazie mille, siete sempre un grande supporto!!
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Set 09, 2015 10:50 pm

Non sarà ferrato nel settore... ma è verosimile lo sia come commercialista.
"pare che" il riferimento non sia l'art 74 bensì un punto 127-sexiesdecies (!?!) aggiunto in un'epoca che ha avuto decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2004 sulle aliquote IVA, aggiornando le tabelle allegate all'iniziale testo del DPR 633/72, che erano inizialmente 2 tabelle, poi nel 1999 sono diventate 3 e appunto nella terza, sull'iva agevolata al 10%, dal 2004 al punto 127- sexiesdecies ci sono le cessioni relative a

DPR 633/72, parte III tabella aliquote ha scritto:"prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;"

A puro titolo di comodità di lettura, ripoerto le prestazioni delle lettere d, l e m del c.1 di art. 6 del fu decreto ronchi:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti (...)

Se come dici il tuo commercialista non tratta specificamente rifiuti, ma nel suo aggiornamento professionale ha comunque memorizzato sto fatto che è in reverse change solo quello definibile come ex MPS o EoW e il resto è invece in qualche modo assoggettato, esprimo per lui la più grande stima.
perchè se le leggi ambientali cambiano di continuo e si fa un fatica immane a tener loro attenzione, quelle fiscali ancora peggio.

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Messaggio  sugarmoon81 Mer Set 09, 2015 11:59 pm

Grazie mille Aurora!!

Farò i complimenti al mio amico commercialista da parte tua, si fa fatica ma qualcosa di peggio della normativa ambientale magari si trova Smile

Ok propendevo anch'io per la fatturazione con IVA, avevo paura però di non aver ben capito quando è da considerare al 22 e quando IVA agevolata: avevo trovato un commento in cui si parlava di CER della famiglia 19, quindi di rifiuti che derivano dalle lavorazioni di un impianto.

Secondo te l'IVA agevolata quindi vale anche per un semplice R13? Cioè, può un rifiuto che esce da un R13 essere definito "rifiuto derivante dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti", come da art. 7 comma 3 lettera g) del beneamato Decreto Ronchi? scratch

Grazie ancora per il riepilogo sul DPR 633/72 Smile
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Set 10, 2015 1:26 am

L'IVA è come l'AIDS: se la conosci la eviti, e se la eviti non ti uccide.
Se coniughi questa verità oggettiva con l'obbligo costituzionale di pagare i tributi ti spieghi com'è che mi sono intricata tanto... Comunque, la questione del reverse charge anche impropriamente applicata (ma il controllo oggettivo è semi-impossibile) è stato il motivo, naturalmente secondo la mia personalissima opinione, per cui ad un certo punto la malavita organizzata ha inteso riciclare anche se stessa come imprenditoria nell'affaire dei rifiuti. Ti faccio notare nuovamente che sino al 2004 la gestione rifiuti era esente dai servizi assoggettati ad IVA... e che prima del decreto ronchi con ronchi bis quando si parlava di "rifiuti" si parlava di attività di servizio appunto esenti da iva e contemporaneamente tutto quello storicamente utilizzato come MPS addirittura andava in reverse change... quale migliore occasione per occultare il fatturato dei rottami e altre MPS "originali" per di più quotate addirittura in alcune e ben definite borse ?(cfr. D.M. 5 settembre 1994, da ultimo, abrogato e ricopiaincollato pari pari dal ronchi bis nel 1998...)

Così, c'era chi "comperava" materia comunque prima materialmente senza l'IVA dalla quale ricavava prodotto a sua volta commerciabile al di fuori dei circuiti documentali (non puoi produrre 5.000 tonnellate di ferro o di alluminio se hai comperato solo 2000 kg di relativi rottami...) e chi questo commercio a prezzi stracciatissimi lo usava per ripulire denaro la cui reale origine illecitissima non era del tutto dichiarabile.

E quindi sì, anche da R13 l'IVA è agevolata; c'è stata anche una sentenza che ha motivato sta specifica cosa perchè riguarda comunque la "gestione" dei rifiuti come espressamente prevista in quella Tabella, non a caso ti ho grassettato la relativa parte nelle vocina dello stoccaggio.

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