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Bonifica distributore carburanti
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Bonifica distributore carburanti
Ciao ragazzi... Viaggiando per strada ho visto un cantiere volto alla rimozione di vecchio impianto distribuzione carburanti... E così pensando mi siete venuti in mente voi... :-) :-) ;-)...
La rimozione di un impianto carburante o di un impianto industriale in genere può essere considerata bonifica...?... L'obbligo di segnalazione per la bonifica sussiste ex art 242 e 242 bis...?
La rimozione di un impianto carburante o di un impianto industriale in genere può essere considerata bonifica...?... L'obbligo di segnalazione per la bonifica sussiste ex art 242 e 242 bis...?
marcogio85- Utente Attivo
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beltrale- Utente Attivo
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Re: Bonifica distributore carburanti
marcogio85 ha scritto:
La rimozione di un impianto carburante o di un impianto industriale in genere può essere considerata bonifica...?... L'obbligo di segnalazione per la bonifica sussiste ex art 242 e 242 bis...?
Se non sono siti "potenzialmente contaminati" quelli, francamente mi domando quali debbano essere.
Logicamente è necessario attivare la procedura di cui all'art. 242 e segg e se risulteranno contaminati verrà avviata la vera e propria bonifica
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Bonifica distributore carburanti
Eh, Isa... parli perchè non sai cosa si sono fidati di fare in Regione Campania sui Punti Vendita Carburanti! Sono tutti ricompresi nei siti potenzialmente contaminati censiti nel 2005 e copiaincollati nel censimento 2013, ma SE E SOLO SE ubicati all'interno dei preesistenti SIN.
lasciamo perdere, va, che è meglio... Uno che sta sulla strada di casa mia, non quello giusto sotto il mio palazzo ma quello un paio di centinaia di metri più avanti, l'hanno smontato un annetto fa, ma mica hanno fatto nè sondaggi né rimossi i serbatoi interrati: chiuso, smontato, rifatto il marciapiedi e basta.
lasciamo perdere, va, che è meglio... Uno che sta sulla strada di casa mia, non quello giusto sotto il mio palazzo ma quello un paio di centinaia di metri più avanti, l'hanno smontato un annetto fa, ma mica hanno fatto nè sondaggi né rimossi i serbatoi interrati: chiuso, smontato, rifatto il marciapiedi e basta.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Bonifica distributore carburanti
Aurora Brancia ha scritto:Eh, Isa... parli perchè non sai cosa si sono fidati di fare in Regione Campania sui Punti Vendita Carburanti! Sono tutti ricompresi nei siti potenzialmente contaminati censiti nel 2005 e copiaincollati nel censimento 2013, ma SE E SOLO SE ubicati all'interno dei preesistenti SIN.
lasciamo perdere, va, che è meglio... Uno che sta sulla strada di casa mia, non quello giusto sotto il mio palazzo ma quello un paio di centinaia di metri più avanti, l'hanno smontato un annetto fa, ma mica hanno fatto nè sondaggi né rimossi i serbatoi interrati: chiuso, smontato, rifatto il marciapiedi e basta.
Auri, a parte il fatto che vorrei sorvolare ed evitare di diramare quello che penso sui SIN e tutte le cavolate annesse e connesse, anyway:
- a legislazione vigente tutti gli impianti (mica solo i distributori, qualunque attività) che stiano geograficamente ricompresi dentro un SIN sono considerati potenzialmente contaminati - poi non è detto che lo siano realmente contaminati, però per tutte le attività dentro i SIN, se devi fare degli scavi, dovresti prima procedere con il piano di caratterizzazione o in alternativa gestire tutte le terre di scavo esclusivamente come rifiuti
Quindi, i distributori censiti nel 2005, all'interno dei SIN (la campania è quasi tutta un SIN), se non sono stati bonificati nel frattempo, è anche giusto che vengano riportati per copia incolla nel censimento 2013
- se un impianto sta fuori dal SIN diciamo che la situazione è più libera, però un'ipotesi di controllo ci deve sempre essere, anche solo a livello di indagine ambientale preliminare, la quale non richiede questo granchè di carotaggi e sondaggi, basta dare un'occhiata, prelevare qualche campione di terreno dagli scavi e vedere come sta. Carotaggi e sondaggi si dovranno eventualmente attivare se ci sono oggettivi superamenti e soprattutto se non è possibile condurre un intervento di MISE scavando un po' fino a fondo scavo pulito, il che ferma la procedura, senza bisogno di attivare la bonifica. E ti dirò che per i distributori (e non solo per quelli), nel 99% dei casi il problema è risolto. Peraltro non è neppure obbligatorio che un distributore di carburanti, di per sè, produca chissà quale inquinamento.
Poi, se vogliamo essere precisi non esiste un vero e proprio strumento normativo che ti possa obbligare in senso stretto ad attivare una procedura ex art. 242, o meglio, esiste lo strumento dell'ordinanza, dell'esecuzione da parte della PA, in danno del soggetto obbligato e via discorrendo, ma con gli attuali chiari di luna, nessuno muove un dito.
Gli unici strumenti di pressione attualmente efficaci, sono quelli "indiretti" tipo la mancata concessione di permesso a costruire finchè non gli fai vedere gli esiti della caratterizzazione del sito, cosa che vale anche per il permesso a demolire.
Nel caso del tuo distributore penso che qualcuno da qualche parte, abbia saltato qualche ppassaggio.....
Nella mia carriera io di distributori ne ho "fatti" appena 4 in 4 regioni diverse, ma in tutti e 4 i casi c'è voluto il permesso per demolire e il permesso me l'han dato dopo l'esito dell'indagine ambientale.
E non sempre abbiamo "tirato su" i serbatoi, in 3 casi su quattro li abbiamo inertizzati e lasciati là il che era decisamente meno costoso e meno ambientalmente invasivo.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Bonifica distributore carburanti
marcogio85 ha scritto:Ciao ragazzi... Viaggiando per strada ho visto un cantiere volto alla rimozione di vecchio impianto distribuzione carburanti... E così pensando mi siete venuti in mente voi... :-) :-) ;-)...
La rimozione di un impianto carburante o di un impianto industriale in genere può essere considerata bonifica...?... L'obbligo di segnalazione per la bonifica sussiste ex art 242 e 242 bis...?
potrebbe forse essere applicabile il DM 12 febbraio 2015 n. 31:
Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Bonifica distributore carburanti
Beh, parli con una che ritiene addirittura preferibile l'inertizzazione rispetto alla rimozione, specie su piano stradale, e purchè non sia necessaria la contestuale "bonifica per rimozione" del terreno sottostante.isamonfroni ha scritto:
E non sempre abbiamo "tirato su" i serbatoi, in 3 casi su quattro li abbiamo inertizzati e lasciati là il che era decisamente meno costoso e meno ambientalmente invasivo.
Nel caso in questione, ho parlato di rimozione ma intendevo almeno bonifica tout court: a parte lo smontaggio fisico del distributore, lì si è vista solo la cisterna che si prendeva i residui dai serbatoi ma nessuna a metterci dentro nemmeno sabbia.
Sì, forse può essere che qualcuno abbia saltato qualche passaggio
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Bonifica distributore carburanti
spero che sia sufficientemente lontano da casa tua........Aurora Brancia ha scritto:Beh, parli con una che ritiene addirittura preferibile l'inertizzazione rispetto alla rimozione, specie su piano stradale, e purchè non sia necessaria la contestuale "bonifica per rimozione" del terreno sottostante.isamonfroni ha scritto:
E non sempre abbiamo "tirato su" i serbatoi, in 3 casi su quattro li abbiamo inertizzati e lasciati là il che era decisamente meno costoso e meno ambientalmente invasivo.
Nel caso in questione, ho parlato di rimozione ma intendevo almeno bonifica tout court: a parte lo smontaggio fisico del distributore, lì si è vista solo la cisterna che si prendeva i residui dai serbatoi ma nessuna a metterci dentro nemmeno sabbia.
è il forse che ci frega...Aurora Brancia ha scritto:
Sì, forse può essere che qualcuno abbia saltato qualche passaggio
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Bonifica distributore carburanti
sì, sì, tranquilla: è dopo il ponte continuando a salire, a più di 300 mt da qua
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Bonifica distributore carburanti
Cmq sussiste anche un obbligo, a seguito di dismissione punto vendita carburanti, di procedere alla rimozione... Quindi poi è conseguente il permesso (edilizio) per la rimozione che viene "concesso" solo a seguito di indagine ambientale ex 242 con relative prescrizioni comunali sentito il parere delle agenzie regionali per l'ambiente... Da queste prescrizioni può essere necessario rimuovere i serbatoi o renderli innocui tramite riempimento con materiale idoneo... Dipende dalle prescrizioni... Anche per la rimozione ho letto che si procede allo svuotamento e rimozione di eventuali residui interni al serbatoio mediante riempimento con materiale assorbente e successivo prelievo e smaltimento... A seguito scavo e rimozione serbatoio...
Poi se le csc da sondaggio terreno sono nei limiti bene così... Se la csc viene superata si attiva procedura monitoraggio e di livello di concentramento soglia di rischio e a quel punto bonifica...
Giusto...?
Poi se le csc da sondaggio terreno sono nei limiti bene così... Se la csc viene superata si attiva procedura monitoraggio e di livello di concentramento soglia di rischio e a quel punto bonifica...
Giusto...?
marcogio85- Utente Attivo
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Re: Bonifica distributore carburanti
se le CSC sono superate allora si fa l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica e si stabilisce se, con quei valori esistenti, si supera la CSR relativa o no. SE non si supera, si lascia tutto lì com'è; se si supera, si fa il calcolo a quale concentrazione di cosa occorre arrivare per rientrare sotto la CSR e quei valori così calcolati ottenuti sono l'obiettivo della eventuale bonifica da intraprendere, e costituiranno la base dei monitoraggi di verifica della persistenza di rischio sotto soglia. (rif. artt. 240 e 242)
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Bonifica distributore carburanti
marcogio85 ha scritto:
Giusto...?
Aurora Brancia ha scritto:se le CSC sono superate allora si fa l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica e si stabilisce se, con quei valori esistenti, si supera la CSR relativa o no. SE non si supera, si lascia tutto lì com'è; se si supera, si fa il calcolo a quale concentrazione di cosa occorre arrivare per rientrare sotto la CSR e quei valori così calcolati ottenuti sono l'obiettivo della eventuale bonifica da intraprendere, e costituiranno la base dei monitoraggi di verifica della persistenza di rischio sotto soglia. (rif. artt. 240 e 242)
Così è giusto!
isamonfroni- Moderatrice
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