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Colture di salmonelle

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Messaggio  vishwas Mer Ago 26, 2015 11:23 am

Le colture di salmonelle che provengono dai laboratori biologici ambientali appartengono alla categoria B od sono esenti dall'ADR?
Sicuramente non appartengono alla categoria A perché non possono “… causare un’invalidità permanente o una malattia letale o potenzialmente letale ...”.
Sono comunque agenti patogeni "... che possono causare malattie all’uomo …": febbre ed altro.
ADR no o ADR UN 3373 ?  dho
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Messaggio  benassaisergio Mer Ago 26, 2015 11:50 am

Non essendo né medico né biologo, ho una qualche riluttanza ad intervenire in materia.
Tuttavia mi sembra che le colture (che, secondo la definizione ADR, sono il risultato di un processo che propaga gli agenti patogeni) di salmonelle (che dovrebbero essere dei batteri  patogeni) siano da classificare come UN 3373, non rientrando in alcuna delle esenzioni di cui ai paragrafi 2.2.62.1.5 dell'ADR.
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Messaggio  vishwas Mer Ago 26, 2015 12:27 pm

Si, questa scelta che è anche la più cautelativa.
Grazie.
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Messaggio  vishwas Ven Ago 28, 2015 10:12 am

Mi è venuto un dubbio sulla denominazione ufficiale da riportare sul formulario, in quanto nel mio caso si tratta di rifiuti (terreni di coltura con salmonelle), e sull'etichettatura del collo.

La rubrica UN 3373 ha l'istruzione di imballaggio P650 che prevede il marchio (losanga con UN 3373 all'interno) e dice quale è la designazione ufficiale di trasporto “MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B”.
Inoltre, sempre nella P650 afferma che:
Le materie infettanti assegnate al N° ONU 3373 che sono imballate e i colli che sono marcati conformemente alla presente istruzione di imballaggio non sono sottoposti a nessuna altra disposizione dell’ADR.

Credo che debba essere usata questa sul FIR: UN 3373 RIFIUTO MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B, 6.2, il nome con con il numero dell'etichetta prevista dalla tabella 3.2, come richiesto dal 5.4.1.1.1 senza mettere gruppo di imballaggio e codice restrizione galleria perché non le ha.

Sul collo il marchio previsto dalla P650 con la scritta “MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B”, senza mettere l'etichetta 6.2.

E' corretto?

Se metto il numero dell'etichetta nella denominazione di trasporto dovrei mettere anche l'etichetta 6.2 collo?
oppure togliere 6.2 dalla denominazione di trasporto?
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Messaggio  isamonfroni Ven Ago 28, 2015 10:48 am

Io non sono esperta di ADR come ben sapete e non sono neppure un biologo, ma mi pare di ricordare che prima di buttare il materiale biologico sia necessario sterilizzarlo. E, per altro, qualunque laboratorio microbiologico possiede un'autoclave e dopo un giretto lá dentro qualunque coltura diventa semplice resina.
Non sarà letale ma io non me ne andrei in giro con una camionata di salmonelle vitali

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 28, 2015 11:22 am

isamonfroni ha scritto:Io non sono esperta di ADR come ben sapete e non sono neppure un biologo, ma mi pare di ricordare che prima di buttare il materiale biologico sia necessario sterilizzarlo. E, per altro, qualunque laboratorio microbiologico possiede un'autoclave e dopo un giretto lá dentro qualunque coltura diventa semplice resina.
Non sarà letale ma io non me ne andrei in giro con una camionata di salmonelle vitali


... io invece -che tra l'altro sono anche biologo- dico che la sterilizzazione delle piastre di coltura microbiologica in un laboratorio appunto microbiologico, ma anche solo di microbiologia alimentare, DEVE essere tempestivamente attuata dal laboratorio stesso, in autoclave, in forno a secco o cme altro ritenga opportuno il Direttore di Laboratorio, e non solo ai fini dello smaltimento ma per gli obblighi derivanti dalle norme di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08, titolo X, art. 272 c.2 lettere c) e l), in primis, e solo dopo di ciò perchè almeno la "sterilizzazione" di rifiuti potenzialmente infettivi è prevista esplicitamente dall'art. 2 c.1 lettera i) del DPR 254/2003.
Oltre tutto, perdonatemi, a capo di un settore di microbiologia ci deve essere un professionista abilitato all'esercizio di questa professione, che essendo normata non può essere esercitata abusivamente e quindi andarsi a impegolare in un trasporto soggetto ad ADR solo per non rispettare altri obblighi legislativi decisamente prevalenti oltre che preliminari è almeno "negligenza" professionale, e non voglio andare a scomodare la peraltro palese imperizia e collegata imprudenza, sottolineata da Isa quando scrive correttamente "Non sarà letale ma io non me ne andrei in giro con una camionata di salmonelle vitali."

Io come DdL licenzierei un collega biologo che facesse una cosa simile, e come lavoratore anche di grado inferiore esporrei questa problematica prima in via gerarchica al Direttore stesso, e subito dopo al DdL, direttamente o tramite il RLS e/o il RLST.
Nulla ottenendo come lavoratore per la mia stessa tutela, si passa direttamente alla Procura.

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Messaggio  benassaisergio Ven Ago 28, 2015 11:30 am

Ops, l'osservazione di isamonfroni mi ha fatto pensare che forse mi sono sbagliato, in quanto ho affrontato l'argomento pensando che si trattasse di trasporto di colture da utilizzare e non di rifiuti. Se si tratta di rifiuti infatti allora il discorso è diverso.
Forse vishwas può precisare
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Messaggio  vishwas Ven Ago 28, 2015 12:08 pm

Sono rifiuti come ho detto, ma le salmonelle sono anche molto diffuse (scarichi idrici, acqua di mare, discariche RSU, ecc.) e non sono così pericolose, tant'è che non sono contemplate nella tabella della categoria A.
Se si trattava di venire a contatto con alimenti va bene prendere tutte le precauzioni, ma per smaltire le Piastre Petri con qualche salmonella mi sembra eccessivo.
Nel frattempo ho sentito due laboratori dell'ARPA e uno della ASL che analizza acque potabili e alimenti (non all'interno di un ospedale) e nessuno fa la sterilizzazione delle colture.
Anche l'Escherichia coli, il Mycobacterium tubercolosis e la Shigella dysenteriae che sono di categoria A, nelle colture possono essere classificate come categoria B (vedi nota fondo pagina della tab cat. A).

Inoltre cito l'Adr:
Il titolo della Classe 6.2 comprende le materie infettanti. Ai fini dell’ADR, le “materie infettanti” sono materie di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, rickettsie, parassiti, funghi) e altri agenti come i prioni, che possono causare malattie all’uomo o agli animali.

Ma anche il 2.2.62.1.5.4:
Le materie nelle quali la concentrazione di patogeni è a un livello pari a quello che si incontra in natura (compresi le derrate alimentari e i campioni di acqua) e che non sono considerate come presentanti un rischio notevole di infezione non sono sottoposte all’ADR, salvo che non rispondano ai criteri di inclusione in un’altra classe.

E se fossero sterilizzate non sarebbero nemmeno in ADR:
2.2.62.1.5.3
Le materie in una forma nella quale i patogeni eventualmente presenti sono stati neutralizzati o inattivati in modo tale che non presentano più un rischio per la salute, non sono sottoposte all’ADR, salvo che non rispondano ai criteri di inclusione in un’altra classe.

Non credo debbano subire trattamenti, semmai ho qualche dubbio sull'etichettatura del collo e sulla denominazione da inserire nel FIR.
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Messaggio  benassaisergio Ven Ago 28, 2015 2:29 pm

Sperando di non sbagliare di nuovo ...

Dunque si tratta di rifiuti.
Se gli agenti patogeni (le salmonelle) sono stati neutralizzati (ad esempio per sterilizzazione) non si applica l'ADR (paragrafo 2.2.62.1.5.3), salvo che non siano classificabili per altre cartteristiche di pericolosità.
Se la concentrazione di patogeni è pari a quella che si incontra in natura, non si applica l'ADR (paragrafo 2.2.62.1.5.4).

Se non è questo il caso, e se le salmonelle sono classificate come materie infettanti di Categoria B, allora i relativi rifiuti devono essere classificati come UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S, così come previsto dal paragrafo 2.2.62.1.11.1 dell'ADR, e quindi imballati e trasportati secondo quanto previsto per questa rubrica.
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Messaggio  vishwas Ven Ago 28, 2015 2:58 pm

Non sono rifiuti ospedalieri, provengono dai laboratori di biologia dove analizzano acque di scarico, acqua di mare, ecc.; solo matrici ambientali, in particolare acqua, non sono trattamenti medici rivolti a persone o animali.

Per l'assegnazione del N° ONU 3291 occorre che provengano da una struttura sanitaria.

2.2.62.1.11.1
I rifiuti medicali o i rifiuti ospedalieri contenenti materie infettanti della categoria B sono assegnati al N° ONU 3291.

Confermato dal 2.2.62.1.11.2
I rifiuti medicali o i rifiuti ospedalieri di cui si sa o si ritiene che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti sono assegnati al N° ONU 3291

Erano già classificati dal precedente consulente ADR come rifiuti ospedalieri con N° ONU 3291 ma a me non risulta appropriata.
Tutte le analisi sono rivolte a ricerche ambientali e non hanno nulla a che vedere con trattamenti sanitari in strutture ospedaliere o medicali su persone o animali. Viene riscontrata la qualità dell'acqua dal punto di vista biologico.
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Messaggio  benassaisergio Ven Ago 28, 2015 3:56 pm

Un'ultimo tentativo di capire, poi mi arrendo.

Se si tratta di analisi delle acque, allora la concentrazione di patogeni dovrebbe essere pari a quella che si incontra in natura, e quindi non si applica l'ADR (paragrafo 2.2.62.1.5.4).

Se invece si tratta di colture con concentrazioni di salmonella "non" naturali, anche se provengono da attività di ricerca e controllo e non da attività mediche, ritengo che i loro rifiuti siano comunque da classificare come UN 3291.
Questo perché la definizione di "rifiuti ospedalieri e medicali" (contenuta nel paragrafo 2.2.62.1.3 dell'ADR) è la seguente:
i rifiuti derivanti da trattamenti medici di persone o animali o da ricerche biologiche.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 28, 2015 4:21 pm

infatti NON sono rifiuti "ospedalieri". Sono rifiuti di laboratori di analisi.
E tra i doveri della Direzione di un qualunque laboratorio di analisi microbiologiche rientra COMUNQUE L'OBBLIGO PREVISTO DAL D.LGS. 81/08 per la prevenzione del rischio professionale microbiologico di cui ho già fornito gli estremi. .
Le salmonelle possono o meno esserci esattamente come E.Coli, le varie Shigella ma anche Pseudomonas (in mare è frequentissima) o le Legionella (più frequenti nei laghi come nelle piscine se non c'è appropriata manutenzione igienica), ma possono anche esserci altri patogeni non evidenziabili con la tecnica colturale prescelta in base alla richiesta, che per la gran parte è mirata, ma questo non esclude per nulla che ci crescano lo stesso. La procedura di prevenzione del rischio microbiologico, che si ritiene CERTO nei laboratori che eseguono microbiologia proprio per questo, prevede tecnicamente e scientificamente la sterilizzazione del rifiuto, quindi il rifiuto stesso al momento del conferimentonon solo non sarà di certo più infettivo (perchè lo abbiamo sterilizzato proprio noi e anche subito dopo averlo prodotto) ma non sarà soggetto del tutto ad ADR.
Questa procedura dovrebbe addirittura essere formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale o almeno nel Piano di Miglioramento, ovvero di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, conseguente alla valutazione stessa, perchè anche nel caso di n° di addetti inferiore a 10 per questi rischi specifici non è sufficiente la semplice redazione della valutazione con le procedure standardizzate. Nel senso "ok, hai valutato di avere questo rischio sia pur solo potenziale; e che fai per ridurlo al minimo o per eliminarlo con certezza, in ottemperanza agli obbighi di cui in art. 18 del coso 81?"

Mi corre poi obbligo ricordare come si assegna un codice CER: e se è certo che stiamo parlando di rifiuti di un laboratorio di analisi, ma non di rifiuti ad. es. chimici, è opportuno riprendere un momento il disposto normativo:

d.lgs. 152/06 ha scritto:18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

ora, a me pare evidente che se cerchiamo i patogeni nelle acque reflue, di mare, potabili etc.) così come se li cerchiamo in aria o dovunque altrove lo facciamo non per malintesa beneficenza allla categoria dei colleghi laboratoristi bensìper la prevenzione delle malattie causate da agenti microbiologici patogeni.  
Una volta che li si sia cercati e magari trovati, ribadisco e risottolineo il concetto che la sterilizzazione dei rifiuti contenenti microrganismi patogeni è dovuta già all'interno del laboratorio e lo è come misura per la prevenzione del rischio microbiologico dei lavoratori, ivi compresa l'eventuale "signora delle pulizie" anche terziarizzata. QUINDI, le piastre usate DEVONO essere sterilizzate.
Se parliamo invece dello smaltimento delle eventuali acque residuali dalle analisi, in base all'esito analitico condotto sulle stesse se ne sceglie il destino, di certo se vi è presenza di patogeni occorre almeno una disinfezione che a quel punto sarà di tipo chimico, quindi con additivazione di ipoclorito (in genere, ma non esclusivamente, anzi!) nelle opportune quantità evalutazione della qualità del potenziale refluo ovvero del relativo rifiuto liquido (confine assai labile e condizionato dall'impiantistica disponibile alle pertinenti acque reflue di processo).  

tutto ciò premesso, il codice CER a mio avviso più corretto (per la verità, l'unico) assegnabile a queste piastre che furono a rischio infettivo e per ciò stesso sterilizzate sarà il 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni .
Se non sono riuscita a spiegarmi nemmeno adesso, ci rinuncio.

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 28, 2015 4:25 pm

spero che quanto scritto sopra risulti chiaro anche all'ing benassai, che vede le cose sia come ingenere che soprattutto come tecnico ADR.
Il suo richiamo normativo non tiene conto, essendo appunto internazionale, delle regole normative presenti a monte nella repubblica italiana sulla questione "piastre usate per ricerca microbiologica".

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Messaggio  vishwas Ven Ago 28, 2015 4:58 pm

Giusta osservazione dell'Ing. Benassai ed ho capito anche le motivazioni sulla sicurezza di Aurora Brancia.
L'avevo notata la definizione, ma ho reputato che le ricerche biologiche siano in un contesto di "ospedali" o di "medicine" e che comunque hanno a fare con persone o animali.
Confortato anche dalle definizioni al 2.2.62.1.11.1 e 2.2.62.1.11.2 che parlano di rifiuti medicali ed ospedalieri, cioè che ha a che fare con la medicina ed ospedali.

Paragonare l'acqua del mare o di un fiume (con le salmonelle) a quello che può venire analizzato in un laboratorio di ospedale non riesco a vederlo appropriato, anche se si ricercano le stesse cose ma il contesto è completamente diverso.

Allora, andando per esclusione, per materia biologica della Categoria B cosa si intende?

L'ADR dice che sono tutto quello che non soddisfa la Categoria A.

2.2.62.1.4.2 Categoria B: Materia infettante che non soddisfa i criteri di classificazione della categoria A. Le materie infettanti della categoria B devono essere assegnate al N° ONU 3373.

Nella Categoria A ci sono cose "simili" che possono appartenere ad una stessa famiglia. Spesso fanno parte di un unico accertamento, ad esempio l'Escherichia coli è spesso ricercata insieme alle salmonelle.
Mi sembra molto più attinente di un qualsiasi pezzo di tessuto od escrezioni che possono scaturire da un laboratorio abbinato ad una struttura ospedaliera che fa analisi sull'uomo o sugli animali.

Non ho la Vostra esperienza ne quella di molti in questo forum, sto cercando di capire se effettivamente è più corretto utilizzare quella rubrica (UN 3373) rispetto a quella relativa ai rifiuti ospedalieri UN 3291.
So che in molti posti classificano così, spesso sono i trasportatori invece dei produttori dei rifiuti che fanno la classificazione, ma il fatto che siano in molti non vuol dire che sia proprio quella giusta.

Sicuramente l'ADR non è molto chiaro (così appare a me) sull'argomento, perchè la stessa definizione che da della Categoria B, cioè che non soddisfa la Categoria A, ci sta dietro il mondo.

A cosa attrubuiresti la categoria B?
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Messaggio  vishwas Ven Ago 28, 2015 6:49 pm

Intendevo chiedere, quali sarebbero i rifiuti o merci pericolose che possono essere classificate UN 3373 MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B?
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 28, 2015 10:30 pm

vishwas ha scritto:Intendevo chiedere, quali sarebbero i rifiuti o merci pericolose che possono essere classificate UN 3373 MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B?

Ok, io non so spiegarmi: pazienza.

ma tu, vishwas, vuoi dirmi perchè diamine continui a negare che sia un preciso obbligo normativo del Direttore di qualunque Laboratorio di analisi microbiologiche procedere a sterilizzazione delle piastre con anche solo possibile presenza di patogeni per l'uomo (o gli animali) ? Io ripeto, ma per l'ultina volta, che questo è un adempimento obbligatorio ancora prima di fare la registrazione di carico dei rifiuti, va fatta subito e per motivi di igiene del lavoro.
ussantapumitrozzolamadre ...


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Messaggio  vishwas Sab Ago 29, 2015 10:27 am

Non voglio assolutamente negare tale obbligo !
Io non mi occupo di sicurezza dai luoghi di lavoro, mi occupo di questioni ambientali in particolare smaltimento rifiuti. La consulenza ADR è accessoria proprio per affrontare la gestione di rifiuti.
Del D.Lgs. 81/2008 so dell'esistenza e qualche volta l'ho sfogliato, ma non ci lavoro e non so sostenere una discussione sull'argomento.
Il mio "pane" è il D.Lgs. 152/2006. Nell'azienda dove faccio consulenza solo per la gestione dei rifiuti hanno un consulente sulla sicurezza ed io non mi occupo nulla per quanto riguarda la sua materia.
A me mi dicono i rifiuti che devono smaltire ed io seguo tutti gli aspetti dall'inizio (classificazione) fino alla conclusione amministrativa (MUD).

Tu hai senz'altro ragione per quello che mi dici, ma la mia domanda era un'altra.
Ho condiviso in questo forum per comprendere meglio sulla correttezza dello smaltimento dei rifiuti di un laboratorio di biologia ambientale dove non viene fatta la sterilizzazione delle piastre. Se la facevano non sussisteva il problema perché non eravamo in regime ADR.

Io devo far spedire dei rifiuti che secondo me sono materia biologica, categoria B, ma la qualificata opinione dell'Ing. Benassai mi ha fatto riflettere perché le considera come rifiuti ospedalieri. Nelle telefonate a conoscenti che ho fatto ieri è emerso che quasi tutti le mandano via come rifiuti ospedalieri, ma io non sono convinto (scusate la durezza della mia testa) che debbano essere classificati così quelli che scaturiscono da un laboratorio che analizza matrici ambientali e non ha nulla a che fare con la cura o diagnosi delle persone e degli animali.
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Ago 29, 2015 5:23 pm

Innanzi tutto, ti confermo che le piastre di coltura per analisi microbiologiche su acque e alimenti NON SONO OGGETTIVAMENTE RIFIUTI OSPEDALIERI. Il che, tuttavia, non impedisce loro di essere comunque rifiuti a rischio infettivo.

Capisco che tu avendo l'incarico ex 152/06 non vuoi entrare nel merito del consulente per la sicurezza, tuttavia il DPR 254/2003 dice in maniera esplicitissima che rientrano nell'ambito di applicazione di quel decreto anche :

DPR 254/2003, art. 2- Definizioni ha scritto:i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari

E siccome l'art. 1 di quel DPR che riguarda il suo campo di applicazione dice al comma 5 lettera g  che vi rientrano a pieno titolo "g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici", ecco che l'opportunità di procedere a sterilizzazione viene dall'art. 15 sempre dello stesso DPR, che anch'esso esplicitamente detta

DPR 254/2003 ha scritto:Art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.


Ora, negli articoli precedenti al 15 e per la precisione agli art. 10 e 11 se qualcuno se li leggesse, e però tu come consulente in materia (copioincollo da quello che scrivi tu) di questioni ambientali in particolare smaltimento rifiuti  HAI IL DOVERE PROFESSIONALE DI CONOSCERLI, c'è la differenza di gestione -ed anche del destino finale come previsto dalla norma - tra i rifiuti a rischio infettivo tal quali e quelli sterilizzati.
Ovviamente, a questo punto visto che non ci sei arrivato sin qui da solo, ti rimando a cercarti in rete, scaricare e leggerti il DPR 254/03, facendoti presente che esso è pienamente cogente e quindi è obbligo di legge altrettanto del 152/06, anzi per il principio di specialità è su quest'ultimo prevalente, nonostante ne risulti temporalmente precedente, e ciò in virtù dei principi del Diritto nella Repubblica Italiana.

E se e quando lo farai, e devi perchè il tuo committente se ha chiamato te non è stato per farti fare il passacarte, o giri in web per risolvere un problema che di fatto non ha motivo logico di esistere, ma appuntoper avere una consulenza ambientale, se te lo studi come si deve e capisci che dice, avrai il dovere professionale di fornire al tuo committente la consulenza per cui ti ha dato incarico professionale, ossia spiegargli che deve essere lui a scegliere sotto la SUA responsabilità se lasciarli come sono, pagarne lo smaltimento come rifiuti pericolosi e tutto quello che ne consegue, oppure fare come fa qualcun altro - per esempio l'Istituto Superiore di Sanità , http://www.iss.it/binary/ampp/cont/Manuale_Rifiuti.pdf. - che li sterilizza e può fruire anche di vantaggi economici come quelli che comunque derivano dall'avere abbattuto il rischio infettivo.

Se poi decidono di sterilizzarli giusto il giorno prima della consegna al trasportatore, a questo punto sì che la palla passa calda calda tutta al consulente per l'igiene del lavoro.

A questo punto, perdonami ma proprio non posso tenermela,  se non conosci il vigente ed ultracecennale ed immodificato "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" che guarda caso è l'inizio della rubrica del 254/03, potresti dirmi., giusto per soddisfare la mia curiosità anche femminile, a che titolo ti proponi quale consulente per la gestione rifiuti?

Perchè anche qualora tu fossi certificato Auditor per la 14001 proprio non puoi ignorare che anche lì - e non da ieri... - si parla innanzi tutto di rispetto delle pertinenti normative nazionali.

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Messaggio  vishwas Sab Ago 29, 2015 7:27 pm

Conosco abbastanza bene il DPR 254/2003.
Specifica quali sono i "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" (art. 2, c. 1 lett. d) e le indico in sintesi, ma è possibile fare riscontro sul testo per completezza:
  • tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo

  • provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati

  • siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici, feci o urine, liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico, ecc.


sempre all'art. 2 indica quali sono i “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari.

Come vedi parla dei laboratori di analisi microbiologiche, che però devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Per la sterilizzazione dice che:
Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. … La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi.” (art. 2, c. 1, lett. m)

Il DPR 254/2003 prevede che si possano sia tenere in deposito che trasportare rifiuti pericolosi a rischio infettivo e ad apporre le seguenti scritte:
«Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» (art. 8, c. 1)
«Rifiuti sanitari sterilizzati» (art. 9, c. 1)

Non c'è l'obbligo di sterilizzare tutto, possono essere spediti rifiuti non sterilizzati a rischio infettivo.
Il testo prevede anche quali tipi di inceneritori possono essere utilizzati per i rifiuti infettati ed anche per la produzione del CDR per quelli sterilizzati.
È perfettamente in sintonia con il D.Lgs. 152/2006 e la normativa ADR; forse non lo sarà per la normativa sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008, ma come ho detto non la conosco e non ho voglia di occuparmene, mi basta e avanza la normativa ambientale.

Grazie alle Vostre opinioni diverse che mi hanno fatto riflettere e documentare mi sto sempre di più convincendo che il laboratorio di biologia ambientale di cui mi occupo non produce rifiuti ospedalieri ma "semmai" materia biologica, categoria B.

Sono comunque grato per il dibattito e disponibile ad altre osservazioni diverse dalla mia a quale prometto di rispondere, e se avete argomenti convincenti a cambiare idea.
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Ago 30, 2015 12:14 am

per me, che sono biologa e quindi non professionalmente a digiuno della questione, scrivere  "i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque... " significa "rifiuti a rischio infettivo".

E se provengono da laboratori che fanno analisi su acque ed alimenti, sono potenzialmente infettivi MA non sono sanitari e - tra i possibili rifiuti sanitari - men che mai ospedalieri.  

Mi risulta, tuttavia, che senza neppure una "disinfezione" non tutti i gestori di attività di trasporto li accettivo: il che mi fa appunto immaginare che sia per via dell'ADR. Non sterilizzate nè disinfettate, delle piastre sono tecnicamente infettanti, tanto che - se ben ricordo, però -  proprio le colture sono considerate, ai fini ADR, categoria A, mentre non lo sono i campioni diagnostici. Sta cosa delle piastre me la ricordo dalle etichettature ADR ed assimilabilità alle "nuove" etichettature per Rischi Chimici.

Però, io qua mi fermo perchè io l'ADR l'ho letto, anche in francese perchè lo leggo meglio dell'inglese, ma me ne ricordo qualcosa a macchia di leopardo (credo albino, anche) e non ci penso neppure a "studiarlo".

Ci sono fior di specialisti su questo, e quando mi rendo conto che lì finiscono le mie conoscenze, chiamo o faccio chiamare chi da lì in poi ne sa.

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Messaggio  benassaisergio Dom Ago 30, 2015 1:25 am

Giuro che questo è il mio ultimo intervento in materia.
Confermo che posso sempre sbagliarmi (succede a tutte/i).
A mio favore posso solo dire che sono stato il Chairman delle riunioni ONU ove si discuteva (e si decideva) fra le/gli esperte/ti di trasporto di merci pericolose e quelle/i di  WHO/OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per definire cosa fossero le materie infettanti (classe 6.2) ai fini del trasporto di merci pericolose.
E il mio parere, per quello che vale, è:
a) le salmonelle (in grado di produrre malattie) sono materie infettanti (classe 6.2) di categoria B (ai fini del trasporto UN 3373), ma se sono state neutralizzate o inattivate sono esenti dall'ADR a meno che non abbiano altre caratteristiche di pericolosità
b) i campioni di acque che contengono salmonelle in concentrazioni "naturali" sono esenti dall'ADR
c) le colture di salmonelle (vale a dire il risultato di un processo che accresce intenzionalmente, al di là del contenuto naturale, il contenuto di salmonelle) sono materie infettanti (classe 6.2) di categoria B (ai fini del trasporto UN 3373), ma se sono state neutralizzate o inattivate sono esenti dall'ADR a meno che non abbiano altre caratteristiche di pericolosità
d) i rifiuti di campioni di acque che contengono salmonelle in concentrazioni "naturali" sono esenti dall'ADR
e) i rifiuti di colture di salmonelle, se le salmonelle sono state neutralizzate o inattivate sono esenti dall'ADR a meno che non abbiano altre caratteristiche di pericolosità)
f) i rifiuti di colture di salmonelle (le colture di salmonelle, come detto, sono materie infettanti di categoria B) sono ovviamente rifiuti di materie infettanti di categoria B e quindi devono essere classificati come UN 3291 (vedi prime tre righe del paragrafo 2.2.62.1.11.1)
g) la designazione ufficiale di trasporto di UN 3291 è RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI BIOMEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.  Ma, la definizone di "rifiuti ospedalieri o rifiuti medicali" (paragrafo 2.2.62.1.3 dell'ADR) comprende anche le ricerche biologiche (e non c'è scritto che le ricerche biologiche debbano essere quelle compiute in ambito ospedaliero o medicale); quindi, secondo me, i rifiuti di colture di salmonelle (anche se derivanti da laboratori che niente hanno a che fare con ospedali o medici) con concentrazioni di salmonelle superiori ai valori "naturali", in quanto rifiuti di materie infettanti di categoria B, devono essere classificati come UN 3291.
Infine una curiosità: avete la/il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, o siete in una delle condizioni di esenzione ? Se non siete esenti, beh, dovrebbe essere lei/lui a dirvi cosa fare ai fini dell'ADR.
Buon lavoro.
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Messaggio  vishwas Dom Ago 30, 2015 10:27 pm

Per la Dr.ssa Aurora Brancia:
Per l'ADR alcuni microrganismi che sono in Categoria A possono, se sono colture, essere classificati come Categoria B, nel particolare: Escherichia coli, Mycobacterium tubercolosis e Shigella dysenteriae. Le salmonelle non sono citate nella categoria A.

Secondo me va fatta una distinzione tra quei rifiuti che sono infettivi o potenzialmente infettivi e vi è un reale rischio di infezione da quelli che sono di per se con la presenza di microrganismi patogeni ma di fatto anche ai fini del trasporto non creano problemi in quanto ben confezionati (v. P650) e molto meno pericolosi di altri, ad esempio i virus di ebola o del vaiolo.
Per le salmonelle e coliformi fecali va bene prendere delle precauzioni ma credo non debbano essere trattati come si dovesse trasportare delle bombe biologiche in grado di creare un'epidemia.
Tre imballaggi con quello esterno rigido (nel mio caso lo stesso contenitore omologato per i rifiuti ospedalieri ma etichettato come materia infettante della categoria B) può bastare per contenere delle piastra di coltura con qualche salmonella o raramente la pseudomonas aeruginosa.
Se è così pericolosa una piastra cosa dovremmo usare quando entriamo in un bagno della stazione o di qualche pubblico esercizio: usare lo scafandro?

Sono d'accordo con Lei quando dice che i rifiuti provenienti dai laboratori di biologia ambientale, anche se potenzialmente infettivi non sono sanitari.

Per l'Ing. Sergio Benassai:
La seguo spesso nei suoi interventi perché la trovo un grande esperto che ha molta esperienza qualificata alle spalle, soprattutto per quanto riguarda l'ADR e mi fa piacere che sia intervenuto.

Nel suo ultimo post ha evidenziato che “le salmonelle (in grado di produrre malattie) sono materie infettanti (classe 6.2) di categoria B (ai fini del trasporto UN 3373)” ed io sono d'accordo e la Sua precisazione mi conforta.
Non condivido il fatto che le salmonelle, materie infettanti di categoria B, debbano essere classificati come UN 3291 se si trovano all'interno di un rifiuto la cui provenienza è all'esterno di un sistema sanitario od ospedaliero.
È vero che l'ADR non specifica quando parla di ricerche biologiche se sono riferite a persone/animali o matrici ambientali o entrambi, però nelle definizioni del 2.2.62.1.3 lo fa alla voce “rifiuti ospedalieri o rifiuti medicali” e non da altre parti ed a me fa pensare che si riferiscono solo a quelli.
Giustamente, non essendo puntualmente specificato, uno può dare un'interpretazione più o meno estensiva.
Io le tratterò come materie infettanti della categoria B con numero ONU 3373.

Per la Sua curiosità: il consulente ADR sono io e non rientriamo nell'esenzione dalla nomina del consulente.

Grazie
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