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Intermediazione o acquisto rifiuti?

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Intermediazione o acquisto rifiuti? Empty Intermediazione o acquisto rifiuti?

Messaggio  piar7 Gio Lug 30, 2015 10:17 pm


Gentili buonasera,
vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Un'azienda A ha dei macchinari da dismettere.
L'azienda B fornisce all'azienda A tali macchinari nuovi.
L'azienda A vuole cedere/vendere all'azienda B i macchinari "esauriti" come rottami, cascami, da utlizzare come tali e quindi con esclusione del ripristino all'uso originale.

L'azienda B è iscritta alla categoria 8F.
Ritengo che nel momento in cui avviene tale vendita, l'azienda B entri in possesso di un rifiuto.
Non sarebbe pertanto ritengo sarebbe più corretto che l'azienda B, in qualità di intermediario, organizzasse, per conto dell'azienda A, l'attività di trasporto e smaltimento di questi macchinari?
Grazie della vostra attenzione
Pietro

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Messaggio  beltrale Ven Lug 31, 2015 10:24 am

tu sei A, B o C il destinatario??


e soprattutto..con che CER?? non il solito 170405 o no??
se li vende come rottami tali devono essere..se li vende come macchinari quello non è il codice adatto..

e di che macchine si tratta??
tipo macchine/auto/forni con amianto..
no.. perchè macchinari è tutto e niente..
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Messaggio  piar7 Ven Lug 31, 2015 11:54 am


Grazie innanzitutto dell'attenzione al mio quesito.
Rieccomi...
Io sono B.

A intende cedere a B - che li acquisterebbe come rottami - dei trasformatori di tipo industriale, con olio dielettrico all'interno, che B provvede a sostituire con altri nuovi.
Ma A, in questa operazione, non fa riferimento al concetto di rifiuto. E la cosa mi pare strana.

B invece vorrebbe sfruttare la sua iscrizione alla cat. 8F per gestirli.

Sul CER invece ancora devo valutare.
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Messaggio  cirillo Ven Lug 31, 2015 12:37 pm

piar7 ha scritto:Io sono B.
A intende cedere a B - che li acquisterebbe come rottami - dei trasformatori di tipo industriale, con olio dielettrico all'interno, che B provvede a sostituire con altri nuovi.
Ma A, in questa operazione, non fa riferimento al concetto di rifiuto. E la cosa mi pare
strana.
1) "trasformatori di tipo industriale, con olio dielettrico all'interno" NON sono "rottami";
2) se "B" effettua il lavoro di sostituzione e, fisicamente, B "disistalla" i vecchi trasformatori di "A", i rifiuti sono SUOI e se li gestisce come produttore;
3) se ci può essere una "contropartita economica" per il fatto che "B" ha un guadagno tenendosi i vecchi trasformatori di "A" ve la gestite semplicemente con la fatturazione dell'intervento;
3bis) se, invece "B" deve smaltire come rifiuti i trasformatori disistallati, se li smaltisce con le procedure derivanti dal punto 2) e, il costo dell'operazione, avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione al momento della presentazione dell'offerta.
Per questa specifica situazione, pertanto, il fatto che "B" sia iscritto in cat "8" è assolutamente insignificante.

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Messaggio  piar7 Ven Lug 31, 2015 1:15 pm

ho verificato, e B fornisce i nuovi trasformatori, ma non disintalla fisicamente i vecchi.

La mia domanda allora può essere: in quale fattispecie B può sfruttare la sua autorizzazione all'intermediazione?

In tale caso, l'unità locale (B si tratta di una grossa azienda con diverse unità) deve dotarsi del registro di c/s modello B? E iscriversi al SISTRI per l'intermediazione?
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Messaggio  beltrale Ven Lug 31, 2015 1:54 pm

con la cat 8 non ci fai niente..
o produci tu i rifiuti MA comunque devi avere una azienda terza che te li porta via e smaltisce
o trovi qualcuno che li porta via al tuo cliente ed in questo caso puoi operare come intermediario.

se tu sei B chiedi al RESPONSABILE TECNICO cosa farebbe..
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 31, 2015 2:54 pm

capiamoci.

Se per l'azienda A questi trasformatori (praticamente interi) sono macchinari obsoleti venduti come tali (NON rifiuti) te li vende come merce e quindi la tua iscrizione nella categoria 8 non serve a nulla.

Se invece questa A ti vende i trasformatori come rifiuti allora i casi sono 2:
1) tu li acquisti e li rivendi immediatamente ad un soggetto autorizzato al trattamento recupero di rifiuti, senza neppure toccarli con un dito.  Allora stai certamente sfruttando la tua categoria 8, ovvero stai agendo legalmente come intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione.  In questa fattispecie, ovviamente devi iscrivere al SISTRI l'unità locale di B che effettua questa operazione (per la verità avresti già dovuto essere iscritto da un pezzo - ottobre 2014 se non ricordo male)

2) tu li acquisti e te li porti a casa.  Bene, o sei autorizzato allo stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti, oppure stai facendo un'attività di gestione di rifiuti (pericolosi) non autorizzata, il che configura un illecito penale.  

In ogni caso:
- se sei autorizzato a trattare i rifiuti è evidente che la 8 non ti serve, dato che non puoi intermediare verso te stesso
- se non sei autorizzato è meglio che la 8 non la citi altrimenti di illeciti ne fai 2

Sul CER c'è poco da valutare
- se l'olio dielettrico di questi trasformatori contiene PCB il CER è 16.02.09*
- se l'olio dielettrico non lo contiene il CER è 16.02.13*
entrambi pericolosi visto che l'olio è pericoloso.

Comunque questa operazione non mi piace per niente.

Il percorso più logico, economico, lineare e corretto per liberarsi di questi trasformatori, rimanendo all'interno di quanto le norme prescrivono in materia di corretta gestione dei rifiuti è il seguente:

1) A si sbatte per capire se i suoi trasformatori contengono PCB (e se sono vecchi e obsoleti potrebbero pure avercelo).  
- Se lo contengono non li può dare a te ma li deve obbligatoriamente dare ad una ditta autorizzata e specializzata per la bonifica di trasformatori contenti PCB (ce ne sono 3 in Italia, quindi dubito che sia tu)
- Se NON lo contengono, allora A dovrebbe prima di tutto farli svuotare e smaltire l'olio in essi contenuto come rifiuto con l'appropriato codice di famiglia 13.  Poi li fa pulire e bonificare smaltendo correttamente le acque di risulta, e a questo punto gli rimangono le carcasse belle pulite che, se non più utilizzabili come trasformatori, possono andare serenamente a recupero di metalli.

2) Tu che muori dalla voglia di sfruttare la tua categoria 8, puoi fare l'intermediario di tutti questi rifiuti, ma se non sei autorizzato a trattarli non puoi portarli da te.

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Messaggio  beltrale Ven Lug 31, 2015 3:51 pm

isamonfroni ha scritto:capiamoci.

Se invece questa A ti vende i trasformatori come rifiuti allora i casi sono 2:
1) tu li acquisti e li rivendi immediatamente ad un soggetto autorizzato al trattamento recupero di rifiuti, senza neppure toccarli con un dito.  Allora stai certamente sfruttando la tua categoria 8, ovvero stai agendo legalmente come intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione.  In questa fattispecie, ovviamente devi iscrivere al SISTRI l'unità locale di B che effettua questa operazione (per la verità avresti già dovuto essere iscritto da un pezzo - ottobre 2014 se non ricordo male)
.[/b]


Scusa...ma qui secondo me. se diventano suoi..diventa PRODUTTORE/DETENTORE..di intermediario ha poco.. (al massimo sarebbe senza detenzione).
comunque su lui ricade la CLASSIFICAZIONE del rifiuto..

a meno che l'opzione non sia
Tu B acquisti i RIFIUTI da A e destinati a C con FORMULARIO INTESTATO AD A..


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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 31, 2015 5:12 pm

beltrale ha scritto:
isamonfroni ha scritto:capiamoci.

Se invece questa A ti vende i trasformatori come rifiuti allora i casi sono 2:
1) tu li acquisti e li rivendi immediatamente ad un soggetto autorizzato al trattamento recupero di rifiuti, senza neppure toccarli con un dito.  Allora stai certamente sfruttando la tua categoria 8, ovvero stai agendo legalmente come intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione.  In questa fattispecie, ovviamente devi iscrivere al SISTRI l'unità locale di B che effettua questa operazione (per la verità avresti già dovuto essere iscritto da un pezzo - ottobre 2014 se non ricordo male)
.[/b]


Scusa...ma qui secondo me. se diventano suoi..diventa PRODUTTORE/DETENTORE..di intermediario ha poco.. (al massimo sarebbe senza detenzione).
comunque su lui ricade la CLASSIFICAZIONE del rifiuto..

a meno che l'opzione non sia
Tu B acquisti i RIFIUTI da A e destinati a C con FORMULARIO INTESTATO AD A..


esattamente la seconda che hai detto Very Happy
infatti se leggi bene la mia risposta ho detto che li acquista e non li tocca neppure con un dito, perchè se li tocca ne diventa detentore, con gli ovvi obblighi di caratterizzazione ecc..

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Messaggio  piar7 Lun Ago 03, 2015 11:18 am





Gentile Isa,
gentili tutti
vi ringrazio molto...
penso di essermi trovato a gestire una situzione più grande di me.
nel pomeriggio forse riesco ad avere alcune delucidazioni in più su questa trattavia.

Comunque, se ho capito bene:
dal momento che A vuole stipulare con B un contratto di vendita per alienazione di due trasformatori sostituiti, e dal momento che A vuol fare acquistare a B i trasformatori come rottami, cascami, scarti (credo anche per questioni di esenzione IVA), quindi NON come rifiuti, la fattispecie più corretta che si viene a configurare è quella per cui B dice ad A:
- verifica se i trasformatori contengono PCB;
- se non contengono PCB, li fai svuotare e smaltisci l'olio e li bonifichi;
- a questo punto io, B, te li compro come rottami.

Ho inteso correttamente?

Ove invece contengano PCB, p il caso che A senta direttamente una di queste aziende specializzate, o B può fare l'operazione di intermediazione senza detenzione?

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Lun Ago 03, 2015 2:04 pm

piar7 ha scritto:



Gentile Isa,
gentili tutti
vi ringrazio molto...
penso di essermi trovato a gestire una situzione più grande di me.
nel pomeriggio forse riesco ad avere alcune delucidazioni in più su questa trattavia.

Comunque, se ho capito bene:
dal momento che A vuole stipulare con B un contratto di vendita per alienazione di due trasformatori sostituiti, e dal momento che A vuol fare acquistare a B i trasformatori come rottami, cascami, scarti (credo anche per questioni di esenzione IVA), quindi NON come rifiuti,  la fattispecie più corretta che si viene a configurare è quella per cui B dice ad A:
- verifica se i trasformatori contengono PCB;
- se non contengono PCB, li fai svuotare e smaltisci l'olio e li bonifichi;
- a questo punto io, B, te li compro come rottami.

Ho inteso correttamente?

Ove invece contengano PCB, p il caso che A senta direttamente una di queste aziende specializzate, o B può fare l'operazione di intermediazione senza detenzione?

Grazie

Il concetto della vendita come rottame/cascame/scarto ma NON COME RIFIUTO, non esiste.
Se non sono più utilizzabili come beni (pure con valore bassissimo, ma sempre beni), sono rifiuti con tutto quello che ne consegue.

Visto che tu hai un'iscrizione in cat. 8 che ti autorizza a commercializzare/intermediare rifiuti, se te li vuoi comprare tutti interi, fallo pure, ma poi li devi vendere a qualcuno autorizzato alla gestione dei rifiuti. E ovviamente non te li puoi portare in casa.

Pure se A se li svuota e se li bonifica come ti ho scritto, le carcasse pulite (che tu chiami rottame), sempre rifiuti sono e sempre richiedono un percorso gestionale corretto e correttamente autorizzato

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Messaggio  piar7 Lun Ago 03, 2015 9:47 pm


Grazie mille Isa.
Ho effettuato, come anticipato, un ulteriore approfondimento, e mi è stato chiarito che esiste un contratto, tra B ed A, di acquisto dei trasformatori, come rifiuto mi dicono, e analogamente B ha stipulato un contratto di vendita degli stessi ad una società C che si occupa dello smontaggio, del trasporto e dello smaltimento.
Pertanto, a questo punto direi che il quadro si è chiarito, ed effettivamente B esercita così facendo un'attività di intermediazione.
Gli oli sono privi di PCB; la società C ha tutte le iscrizioni ed autorizzazioni del caso per gestire questi trasformatori, che quindi B neanche "vede".

La dichiarazione che A chiede a B di sottoscrivere relativamente all'acquisto dei trasformatori come rottami, cascami, ecc.. è legata esclusivamente all'esenzione IVA. Aspetto questo, che mi resta poco chiaro....
Grazie
Pietro
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Ago 04, 2015 1:19 am

ti posso garantire che alla GdF invece sembrerebbe chiarissimo...

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Giosistri Mar Set 17, 2019 4:55 pm

Salve,
chiedo cortesemente indicazioni su eventuali soluzioni per gestire in maniera corretta la seguente situazione: l'impresa per cui lavoro si occupa di recapito corrispondenza e pacchi.

I pacchi che per motivi vari non vengono recapitati ai destinatari ritornano in una delle nostre sedi.
Ora il cliente ci chiede se possiamo occuparci di "smaltire" questi pacchi non consegnati.
I pacchi possono contenere prodotti di varie tipologie (piccole apparecchiature elettroniche, libri, altro).

La Direzione vuole valutare gli adempimenti necessari per poter eseguire questa attività.

L'impresa dovrebbe iscriversi all'Albo nazionale Gestori Ambientali in qualità di Intermediario (Categoria Cool e poi far ritirare i pacchi ad una ditta autorizzata al trasporto che li consegni ad un impianto di trattamento autorizzato?

Ho visto che il Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 richiede che l'Intermediario incarichi un Responsabile Tecnico; questa figura può essere esterna all'azienda?

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Mer Set 18, 2019 10:05 am

Personalmente ritengo che l'azienda di recapito NON sia affatto un intermediario bensì il DETENTORE DEI RIFIUTI.

I pacchi non consegnati sono nella disponibilità/detenzione dell'azienda di recapito fino al momento della consegna, pertanto diventano rifiuti quando l'azienda di consegna ritiene di doverli smaltire.

Se fossi io questa azienda farei, prima di tutto, un po' di cernita e donerei questi beni a qualche cooperativa sociale (libri, apparecchiature elettroniche ecc..), quello che avanza (imballaggi, cartoni ecc..) si smaltiscono come rifiuti prodotti dentro il magazzino dell'azienda di recapito.

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Messaggio  Giosistri Mer Set 18, 2019 2:11 pm

isamonfroni ha scritto:Personalmente ritengo che l'azienda di recapito NON sia affatto un intermediario bensì il DETENTORE DEI RIFIUTI.

I pacchi non consegnati sono nella disponibilità/detenzione dell'azienda di recapito fino al momento della consegna, pertanto diventano rifiuti quando l'azienda di consegna ritiene di doverli smaltire.

Se fossi io questa azienda farei, prima di tutto, un po' di cernita e donerei questi beni a qualche cooperativa sociale (libri, apparecchiature elettroniche ecc..), quello che avanza (imballaggi, cartoni ecc..) si smaltiscono come rifiuti prodotti dentro il magazzino dell'azienda di recapito.

Grazie per le indicazioni ed il suggerimento della donazione.

Il mio dubbio su chi sia produttore del rifiuto deriva dal fatto che l'azienda che svolge attività di recapito si occupa di consegna di corrispondenza per conto di clienti; ciascun cliente affida la corrispondenza all'azienda di recapito che provvede a portarla all'indirizzo del destinatario.
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Messaggio  Hope Mer Set 18, 2019 2:53 pm

Isamonfroni li ha definiti detentori non produttori!
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Messaggio  isamonfroni Gio Set 19, 2019 10:13 am

Hope ha scritto:Isamonfroni li ha definiti detentori non produttori!

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