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rifiuti da soccorso stradale

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Messaggio  armando77 Lun Apr 13, 2015 4:37 pm

Secondo voi il carroattrezzi può trasportare i rifiuti che si generano nell'incidente (vetri, plastiche, assorbenti con olio, batterie ... ) secondo l'art. 230 de 152/06 e quindi senza fir in quanto manutentore della strada?
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Messaggio  cirillo Lun Apr 13, 2015 4:50 pm

armando77 ha scritto:Secondo voi il carroattrezzi può trasportare i rifiuti che si generano nell'incidente (vetri, plastiche, assorbenti con olio, batterie ... ) secondo l'art. 230 de 152/06 e quindi senza fir in quanto manutentore della strada?
Un "che c'azzecca", di Dipietrana memoria, l'art. 230 con gli interventi di soccorso stradale?
E poi, deve forse essere effettuata una valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento?

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Messaggio  GIOVANNI1973 Mar Apr 14, 2015 12:30 pm

armando77 ha scritto:Secondo voi il carroattrezzi può trasportare i rifiuti che si generano nell'incidente (vetri, plastiche, assorbenti con olio, batterie ... ) secondo l'art. 230 de 152/06 e quindi senza fir in quanto manutentore della strada?
.

Buongiorno a tutti. Mi sono posto anch'io questa domanda. Potenzialmente è veramente difficile rispondere perchè in quel momento non si è in grado di stabilire se un paraurti sganciato o una ruota persa possano essere classificati come rifiuti.
Potenzialmente anche l'intera autovettura potrebbe esserlo, ma il quel momento il proprietario del mezzo potrebbe non essersi espresso sulla volontà di disfarsi del veicolo.
Quindi, non posso definire la linea di confine tra il veicolo e una ruota.
Sui detriti o sui liquidi ovviamente i dubbi restano, ma non dimentichiamoci che esistono carri attrezzi idonei e omologati dalle motorizzazioni per rimuovere dal manto stradale tali rifiuti.
A pro di questo dubbio la domanda da porsi sarebbe quella di chiedersi ma un carro attrezzi (uso speciale) attrezzato con dispositivi di rimozione liquidi e detriti è iscrivibile all'albo gestori ambientali?
Chi sarebbe in grado di decifrare il contenuto di questa delibera?:
Albo Naz. Gestori Ambientali sez. Puglia - AVVISO ALL'UTENZA - 17.07.2013
lunedì, 22 luglio 2013
A seguito del Deliberato della Sezione nella seduta del 17.07.2013, si comunica quanto segue:
Adeguandosi all'operato delle altre Sezioni regionali, traendo spunto dalla definizione di autoveicoli immatricolati per uso speciale,
secondo il codice della strada (veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse) si precisa che gli unici casi in cui tali
veicoli possono essere iscritti all'Albo sono quelli in cui i rifiuti da trasportare derivano dall'attività alla quale il veicolo può essere
adibito in virtù delle attrezzature su di esso installate sin dalla sua immatricolazione.
In particolare la Sezione regionale non delibererà più, nell'ambito di qualsiasi tipologia d'istanza (iscrizioni, revisioni, variazioni, ecc.),
l'iscrizione di veicoli immatricolati con la dicitura "attrezzato per soccorso stradale".
Tanto si doveva al fine di dare massima diffusione agli utenti di tale innovazione nella procedura d'iscrizione
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Messaggio  Supremoanziano Mar Apr 14, 2015 2:54 pm

Mi sembra di aver già affrontato l'argomento qualche tempo fa, solo che non riesco a trovare il post.
Comunque, ciò a cui si riferiva l'amico Armando77 è il mitico art.230 del TU che, al comma 1-bis, enuncia:

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 30-quinquies, d.lgs. n. 4 del 2008)


Ma, come si legge nel comma, a meno che tu non sia il gestore dell'infrastruttura autostradale oppure, in ogni caso, di una infrastruttura in genere, non puoi far niente senza iscrizione all'Albo.

La domanda sorge spontanea (come avrebbe detto Lubrano): in quale categoria?
La risposta è: non si sa.
Personalmente ho perfino posto un quesito al Ministero (anzi, ai Ministeri) interessato.
Risultato? Zero.
Corollario al risultato? Tutti chiudono gl'occhi.

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Messaggio  GIOVANNI1973 Mar Apr 14, 2015 4:06 pm

Io credo che in caso di soccorso stradale (inteso come attività di assistenza clienti a seguito di incidente o guasto di autoveicoli), essendo tale attività accessoria e direttamente collegata all'attività di manutenzione svolta in maniera principale, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti è praticamente parte integrante del ciclo produttivo. Io escludo categoricamente che detti rifiuti siano da classificarsi come urbani invece penso che gli stessi debbano essere ricondotti all'attività di manutenzione e riparazione. Pertanto la produzione dei rifiuti va vista in capo al soccorritore riparatore che stando a quanto riportato deve inquadrarsi nella categoria 2/bis dell'albo.
Il problema è: l'albo iscrive il carroattrezzi come mezzo idoneo al trasporto di rifiuti derivanti da tale attività?
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Messaggio  Supremoanziano Mar Apr 14, 2015 4:21 pm

GIOVANNI1973 ha scritto:Io credo che in caso di soccorso stradale (inteso come attività di assistenza clienti a seguito di incidente o guasto di autoveicoli), essendo tale attività accessoria e direttamente collegata all'attività di manutenzione svolta in maniera principale, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti è praticamente parte integrante del ciclo produttivo. Io escludo categoricamente che detti rifiuti siano da classificarsi come urbani invece penso che gli stessi debbano essere ricondotti all'attività di manutenzione e riparazione. Pertanto la produzione dei rifiuti va vista in capo al soccorritore riparatore che stando a quanto riportato deve inquadrarsi nella categoria 2/bis dell'albo.
Il problema è: l'albo iscrive il carroattrezzi come mezzo idoneo al trasporto di rifiuti derivanti da tale attività?

Il quesito verteva proprio in merito a questo.
Infatti, personalmente, escluderei in maniera assoluta la categoria 2bis in quanto il fanalino rotto e il cofano divelto non sono stati prodotti dal carroattrezzi dell'officina "Riaparotutto snc" bensì da un banale tamponamento.
Ma, d'altro canto, la legge m'impone di classificare come "rifiuto urbano" quei rifiuti che giacciono nei pressi della pubblica via, quindi iscrizione alla categoria 1, e qui le risate sono irrefrenabili.
Ma nessuno mi ha risposto. Nemmeno l'Albo.
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Messaggio  GIOVANNI1973 Mar Apr 14, 2015 4:44 pm

I rifiuti urbani sono quei rifiuti che sono stati abbandonati sul ciglio della strada.
A seguito di incidente, qualora sopraggiungano forze dell'ordine sul luogo dell'evento gli eventuali pezzi distaccati dalle autovetture non sono stati abbandonati, sono solamente sparsi sul suolo e soprattutto sono ancora di proprietà dell'autovettura e del suo intestatario.
Pertanto, in quel momento nessuno può stabilire se un pezzo è da considerarsi rifiuto o se sia riparabile, esiste soltanto l'obbligo di rimuovere tutti gli oggetti o i detriti sparsi a seguito di incidente.
Se così fosse significherebbe che il centro di soccorso non dovrebbe toccare tutte le parti mobili poiché non autorizzato (e mai autorizzabile) a rimuovere e trasportare rifiuti solidi urbani.
Sono del parere che i detriti qualora vengano rimossi e trasportati in concomitanza ad un'attività di soccorso stradale siano rifiuti prodotti dal centro di soccorso, poiché se così non fosse bisognerebbe verificare la responsabilità automobilistiche delle parti prima di decidere chi è il produttore dei rifiuti.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Apr 14, 2015 7:36 pm

GIOVANNI1973 ha scritto:gli eventuali pezzi distaccati dalle autovetture non sono stati abbandonati, sono solamente sparsi sul suolo e soprattutto sono ancora di proprietà dell'autovettura e del suo intestatario.
Pertanto, in quel momento nessuno può stabilire se un pezzo è da considerarsi rifiuto o se sia riparabile...

rifiuti da soccorso stradale Incide12

Secondo te è riparabile?

GIOVANNI1973 ha scritto:...poiché se così non fosse bisognerebbe verificare la responsabilità automobilistiche delle parti prima di decidere chi è il produttore dei rifiuti.

Dì, stai scherzando?
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Messaggio  GIOVANNI1973 Mar Apr 14, 2015 10:27 pm

Che brutta foto. Ma siamo passati dal tamponamento con pochi detriti a un intera carcassa da demolire. A questo punto mi chiedo a chi spetta in quel momento la decisione se un mezzo ridotto in quelle condizioni possa essere riparato. Non dimentichiamoci che in qualunque caso si parla sempre di primo soccorso e come tale può essere effettuato da chiunque abilitato con mezzo idoneo. L'unica cosa che può fare la differenza è la competenza della strada.
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 15, 2015 10:33 am

Scusate, posso dire la mia?

Che non è troppo legislativa ma di ordinario buon senso.

Allora nella pratica quotidiana (provare per credere) quando interviene il carro attrezzi per soccorso stradale si verificano i seguenti casi:
1) un disastro come quello della foto - in questo caso il carro tira su la carcassa e si limita a scopare i detriti verso il bordo della strada. Quindi:
- la carcassa va allo sfascio e diventa rifiuto quando entra nel centro di autodemolizione e viene radiata dal PRA d.lgs. 209/2003
- i detriti spazzati al bordo della strada diventano rifiuti gestiti dall'Ente che effettua la manutenzione della rete stradale

2) ti si è fermata la macchina per qualche motivo diverso dall'incidente - nel 99% dei casi ormai il carro attrezzi non fa più nessun intervento meccanico su strada, salvo forse cambiarti la gomma forata (e ridendo molto mentre lo fa) o forse cambiarti la cinghia di trasmissione rotta (sempre se ce l'ha a bordo) visto che di meccanico sulle nostre auto c'è rimasto più poco. In questa ipotesi di rifiuti non se ne producono, visto che la gomma forata te la rendono perchè tu la porti dal gommista e ti danno pure la cinghia rotta che ti arrangi a buttare nel primo cassonetto. In qualunque altro caso ti tirano su l'auto e ti portano alla prima officina.

3) piccolo tamponamento con fanalini e paraurti rotti. Se le auto camminano il carro attrezzi non interviene e nella stragrande maggioranza dei casi fanalini e paraurti restano lì dove sono, anche quando interviene la stradale (che poi è così solerte a fare le sanzioni alle officine per il cambio delle batterie). Al massimo vengono spinti a pedate al giglio della strada e quindi vedi al punto 1

4) tamponamento con rottura di serbatoio e perdita di carburante/lubrificante. In questo caso il carro interviene ma si limita a spargere a terra il filler (sempre se ce lo ha a bordo) per assorbire lo sversamento, dopodichè interviene sempre un mezzo (di proprietà dell'Ente che effettua la manutenzione della rete stradale) che effettua la pulizia della carreggiata e si porta via il rifiuto prodotto dalla sua attività di pulizia della strada, .. Per quanto riguarda il veicolo incidentato vedi quanto detto al punto 1.

Questo accade e questo mi pare piuttosto in linea con la previsione che il carro attrezzi, di rifiuti suoi ne fa ben pochi

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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 15, 2015 4:27 pm

Potrei dire di più.
Conosco autofficine che sono state incaricate da una telefonata, alle 3 della mattina, da parte della Polizia Municipale, di pulire la strada provinciale piuttosto di quella comunale dal solito tamponamento del sabato sera.

E' l'ente proprietario della strada ad essere responsabile del ripristino del manto stradale e la rimozione dei rifiuti.
E come fa l'ente proprietario della strada provinciale a rimuovere i rifiuti prodotti dal nostro tamponamento delle 3 di notte?
Appalta il servizio all'Officina "Toni Luganega" (come direbbe cirillo) che ha la sede proprio lungo la strada e di notte soffre d'insonnia.
La nostra officina diventa detentrice di rifiuti prodotti da terzi e quindi dovrà sottostare alle regole del TU sia per il trasporto, smaltimento e recupero di questi rifiuti.
Ma che tipo di rifiuti sono? Ci corre in aiuto lo stesso TU.
Art.184 comma 2 lettera c) oppure d).
A questo punto, ditemi voi in quale categoria dell'Albo iscrivo Toni Luganega.
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 15, 2015 4:42 pm

Supremoanziano ha scritto:Potrei dire di più.
Conosco autofficine che sono state incaricate da una telefonata, alle 3 della mattina, da parte della Polizia Municipale, di pulire la strada provinciale piuttosto di quella comunale dal solito tamponamento del sabato sera.

E' l'ente proprietario della strada ad essere responsabile del ripristino del manto stradale e la rimozione dei rifiuti.
E come fa l'ente proprietario della strada provinciale a rimuovere i rifiuti prodotti dal nostro tamponamento delle 3 di notte?
Appalta il servizio all'Officina "Toni Luganega" (come direbbe cirillo) che ha la sede proprio lungo la strada e di notte soffre d'insonnia.
La nostra officina diventa detentrice di rifiuti prodotti da terzi e quindi dovrà sottostare alle regole del TU sia per il trasporto, smaltimento e recupero di questi rifiuti.
Ma che tipo di rifiuti sono? Ci corre in aiuto lo stesso TU.
Art.184 comma 2 lettera c) oppure d).
A questo punto, ditemi voi in quale categoria dell'Albo iscrivo Toni Luganega.

La Luganega piace un sacco anche a me, allora se Toni Luganega sta vicino alla Pontina (che è una strada dove spesso si tamponano a tutte le ore) si iscrive all'albo gestori nella cat. 1.
Però lo deve fare con un mezzo diverso dal carro attrezzi, per esempio con un furgone, con il quale porterà via i rifiuti dello spazzamento (fanalini, paraurti, pezzi di gomme, filler intriso d'olio ecc..).
I cadaveri delle auto, se ci sono, li porterà pure via col carro attrezzi non iscrivibile in categoria 1, ma non starà facendo un illecito perchè il cadavere diventa rifiuto sul cancello dello sfascio.

Peraltro, da un punto di vista squisitamente tecnico, il carro attrezzi non è tecnicamente adatto al trasporto di rifiuti, visto che sul pianale del carro ci deve stare la macchina e non i contenitori di rifiuti e meno che mai i rifiuti alla rinfusa.
Quindi se non è tecnicamente adatto al trasporto dei rifiuti non è nemmeno tecnicamente periziabile (a prescindere dal fatto che ora non si fa più la perizia giurata, è sempre indispensabile una dichiarazione da parte di qualcuno che quel mezzo è adatto a portare i rifiuti).

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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 15, 2015 4:53 pm

isamonfroni ha scritto:
Supremoanziano ha scritto:Potrei dire di più.
Conosco autofficine che sono state incaricate da una telefonata, alle 3 della mattina, da parte della Polizia Municipale, di pulire la strada provinciale piuttosto di quella comunale dal solito tamponamento del sabato sera.

E' l'ente proprietario della strada ad essere responsabile del ripristino del manto stradale e la rimozione dei rifiuti.
E come fa l'ente proprietario della strada provinciale a rimuovere i rifiuti prodotti dal nostro tamponamento delle 3 di notte?
Appalta il servizio all'Officina "Toni Luganega" (come direbbe cirillo) che ha la sede proprio lungo la strada e di notte soffre d'insonnia.
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La Luganega piace un sacco anche a me, allora se Toni Luganega sta vicino alla Pontina  (che è una strada dove spesso si tamponano a tutte le ore) si iscrive all'albo gestori nella cat. 1.
Però lo deve fare con un mezzo diverso dal carro attrezzi, per esempio con un furgone, con il quale porterà via i rifiuti dello spazzamento (fanalini, paraurti, pezzi di gomme, filler intriso d'olio ecc..).
I cadaveri delle auto, se ci sono, li porterà pure via col carro attrezzi non iscrivibile in categoria 1, ma non starà facendo un illecito perchè il cadavere diventa rifiuto sul cancello dello sfascio.

Peraltro, da un punto di vista squisitamente tecnico, il carro attrezzi non è tecnicamente adatto al trasporto di rifiuti, visto che sul pianale del carro ci deve stare la macchina e non i contenitori di rifiuti e meno che mai i rifiuti alla rinfusa.
Quindi se non è tecnicamente adatto al trasporto dei rifiuti non è nemmeno tecnicamente periziabile (a prescindere dal fatto che ora non si fa più la perizia giurata, è sempre indispensabile una dichiarazione da parte di qualcuno che quel mezzo è adatto a portare i rifiuti).

Esatto.
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 15, 2015 5:29 pm

Supremoanziano ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
Supremoanziano ha scritto:Potrei dire di più.
Conosco autofficine che sono state incaricate da una telefonata, alle 3 della mattina, da parte della Polizia Municipale, di pulire la strada provinciale piuttosto di quella comunale dal solito tamponamento del sabato sera.

E' l'ente proprietario della strada ad essere responsabile del ripristino del manto stradale e la rimozione dei rifiuti.
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La Luganega piace un sacco anche a me, allora se Toni Luganega sta vicino alla Pontina  (che è una strada dove spesso si tamponano a tutte le ore) si iscrive all'albo gestori nella cat. 1.
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I cadaveri delle auto, se ci sono, li porterà pure via col carro attrezzi non iscrivibile in categoria 1, ma non starà facendo un illecito perchè il cadavere diventa rifiuto sul cancello dello sfascio.

Peraltro, da un punto di vista squisitamente tecnico, il carro attrezzi non è tecnicamente adatto al trasporto di rifiuti, visto che sul pianale del carro ci deve stare la macchina e non i contenitori di rifiuti e meno che mai i rifiuti alla rinfusa.
Quindi se non è tecnicamente adatto al trasporto dei rifiuti non è nemmeno tecnicamente periziabile (a prescindere dal fatto che ora non si fa più la perizia giurata, è sempre indispensabile una dichiarazione da parte di qualcuno che quel mezzo è adatto a portare i rifiuti).

Esatto.
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Quante autofficine sono iscritte in categoria 1, non dico nel Lazio, ma nella nostra galassia? jocolor

Lanciamo un censimento intergalattico?
Era per fare un po' di scuola... Cool

E comunque, visto che la domanda di partenza era se il carro attrezzi poteva trasportare i rifiuti senza FIR in quanto manutentore della strada, credo che gli abbiamo ampiamente risposto.

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Messaggio  zorba Mer Apr 15, 2015 7:11 pm

Supremoanziano ha scritto:Potrei dire di più.
Conosco autofficine che sono state incaricate da una telefonata, alle 3 della mattina, da parte della Polizia Municipale, di pulire la strada provinciale piuttosto di quella comunale dal solito tamponamento del sabato sera.

E' l'ente proprietario della strada ad essere responsabile del ripristino del manto stradale e la rimozione dei rifiuti.
E come fa l'ente proprietario della strada provinciale a rimuovere i rifiuti prodotti dal nostro tamponamento delle 3 di notte?
Appalta il servizio all'Officina "Toni Luganega" (come direbbe cirillo) che ha la sede proprio lungo la strada e di notte soffre d'insonnia.
La nostra officina diventa detentrice di rifiuti prodotti da terzi e quindi dovrà sottostare alle regole del TU sia per il trasporto, smaltimento e recupero di questi rifiuti.
Ma che tipo di rifiuti sono? Ci corre in aiuto lo stesso TU.
Art.184 comma 2 lettera c) oppure d).
A questo punto, ditemi voi in quale categoria dell'Albo iscrivo Toni Luganega.
Come ha già correttamente replicato Isa , il classico carroattrezzi non può essere utilizzato per il trasporto di rifiuti conseguenti ad incidenti stradali, ma solo per il trasporto di veicoli in panne o incidentati.
Sbagliano "di brutto", quindi, quegli organi di polizia stradale che commissionano alle semplici autofficine anche l'incarico di provvedere alla rimozione dei rifiuti vari (detriti e altro) ai fini del ripristino del manto stradale. Purtroppo è una prassi profondamente consolidata e solo in tempi relativamente recenti qualcosa si muove nella direzione corretta.
Vorrei osservare, poi, che a seguito di incidenti stradali possono determinarsi anche situazioni particolari che non di rado sconfinano nella necessità di provvedere ad una sorta di "bonifica" dei siti interessati. Penso, ad esempio, allo sversamento di oli, carburanti o altri inquinanti, e quindi all'impiego di materiali assorbenti, ecc.
Posso assicurare che, sebbene non numerose, sono già diverse le imprese specializzate in attività di questo genere e bene farebbero gli Enti proprietari delle strade a prendere in considerazione eventuali convenzioni per il loro intervento.
In quale categorie dell'Albo sono iscritte? Sostanzialmente 1, 2-bis, 4, 5, 9.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Apr 16, 2015 8:46 am

isamonfroni ha scritto:E comunque, visto che la domanda di partenza era se il carro attrezzi poteva trasportare i rifiuti senza FIR in quanto manutentore della strada, credo che gli abbiamo ampiamente risposto.

Hai ragione Isa, ma siccome il forum non è un rispondificio "a gratis", ho voluto fare un po' di discussione... I love you
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Messaggio  GIOVANNI1973 Gio Apr 16, 2015 9:58 am

Sto cercando di capire il senso delle norme.
Per soccorso stradale, io intendo l' attività posta in essere dal soccorritore (o centro di soccorso) al fine di: Rimuovere il mezzo dalla strada (e penso che le eventuali parti distaccate facciano parte del mezzo) al fine di garantire nuovamente la circolazione stradale.
Ricordando che gli autoveicoli attrezzati in questo senso (carriattrezzi) sfuggono sempre alle norme del 298/74 vuol dire che l'attività di soccorso stradale non è legata a una particolare autorizzazione particolare in ambito di trasporto, pertanto, la destinazione del mezzo è praticamente quella per cui lo stesso nasce: il soccorso stradale.
Il problema dei rifiuti su un carro attrezzi io lo vedo quando il trasporto nasce al di fuori di un'attività di soccorso, esempio l'utilizzo del mezzo per trasportare una carcassa di auto dall'officina al centro di demolizione (perché in quel momento l'intenzione di disfarsi del rifiuto è esplicita e per entrare in un centro di demolizione serve il formulario) ma per fare il soccorso stradale e garantire la circolazione nessuno chiede di classificare un rifiuto e nessuno può dire che quello che sta sul carro attrezzi non può stare sul carro attrezzi altrimenti nemmeno la carcassa dell'auto può starci.
Non mi sono iscritto per andare contro qualcuno ma vorrei dare un valido aiuto, ovviamente nei limiti di quello che posso fare avendo anche io questo assillante problema, l'iscrizione del carro attrezzi all'Albo gestori.
E devo dire la verità non sono mosche bianche, ho fatto indagini e ci sono le iscrizioni, ma pare che ogni sezione abbia direttive diverse.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Apr 16, 2015 10:17 am

GIOVANNI1973 ha scritto:E devo dire la verità non sono mosche bianche, ho fatto indagini e ci sono le iscrizioni, ma pare che ogni sezione abbia direttive diverse.

Si, però adesso qualcuno me lo dice in quale categoria è iscritto un carroattrezzi che l'Albo Nazionale esclude da qualsiasi categoria!
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 16, 2015 8:35 pm

Supremoanziano ha scritto:
isamonfroni ha scritto:E comunque, visto che la domanda di partenza era se il carro attrezzi poteva trasportare i rifiuti senza FIR in quanto manutentore della strada, credo che gli abbiamo ampiamente risposto.

Hai ragione Isa, ma siccome il forum non è un rispondificio "a gratis", ho voluto fare un po' di discussione... I love you

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Messaggio  mat_g Mer Apr 22, 2015 11:00 am

Il carro attrezzi può essere utilizzato per il ripristino post incidente per il quale si lavora in base all'art. 230 e 266 comma 4, cioè rifiuti da manutenzione stradale prodotti nella sede di chi opera e non sulla strada.

Categorie ambientali non servono, di sicuro la 1 proprio no, al massimo la 2-bis (vedi totalità dei bandi di gara in merito e a conferma di quanto scritto la gara del Comune di Milano tutt'ora in corso dove non chiedono niente).

Se chi ha posto la domanda vuole approfondire, mi faccia avere i suoi contatti.
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Messaggio  micy1 Mer Apr 22, 2015 5:20 pm

GIOVANNI1973 ha scritto:
armando77 ha scritto:Secondo voi il carroattrezzi può trasportare i rifiuti che si generano nell'incidente (vetri, plastiche, assorbenti con olio, batterie ... ) secondo l'art. 230 de 152/06 e quindi senza fir in quanto manutentore della strada?
.

Buongiorno a tutti. Mi sono posto anch'io questa domanda. Potenzialmente è veramente difficile rispondere perchè in quel momento non si è in grado di stabilire se un paraurti sganciato o una ruota persa possano essere classificati come rifiuti.
Potenzialmente anche l'intera autovettura potrebbe esserlo, ma il quel momento il proprietario del mezzo potrebbe non essersi espresso sulla volontà di disfarsi del veicolo.
Quindi, non posso definire la linea di confine tra il veicolo e una ruota.
Sui detriti o sui liquidi ovviamente i dubbi restano, ma non dimentichiamoci che esistono carri attrezzi idonei e omologati dalle motorizzazioni per rimuovere dal manto stradale tali rifiuti.
A pro di questo dubbio la domanda da porsi sarebbe quella di chiedersi ma un carro attrezzi (uso speciale) attrezzato con dispositivi di rimozione liquidi e detriti è iscrivibile all'albo gestori ambientali?
Chi sarebbe in grado di decifrare il contenuto di questa delibera?:
Albo Naz. Gestori Ambientali sez. Puglia - AVVISO ALL'UTENZA - 17.07.2013
lunedì, 22 luglio 2013
A seguito del Deliberato della Sezione nella seduta del 17.07.2013, si comunica quanto segue:
Adeguandosi all'operato delle altre Sezioni regionali, traendo spunto dalla definizione di autoveicoli immatricolati per uso speciale,
secondo il codice della strada (veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse) si precisa che gli unici casi in cui tali
veicoli possono essere iscritti all'Albo sono quelli in cui i rifiuti da trasportare derivano dall'attività alla quale il veicolo può essere
adibito in virtù delle attrezzature su di esso installate sin dalla sua immatricolazione.
In particolare la Sezione regionale non delibererà più, nell'ambito di qualsiasi tipologia d'istanza (iscrizioni, revisioni, variazioni, ecc.),
l'iscrizione di veicoli immatricolati con la dicitura "attrezzato per soccorso stradale".
Tanto si doveva al fine di dare massima diffusione agli utenti di tale innovazione nella procedura d'iscrizione

Credo che qui si intendano i mezzi che effettuano operazioni di pulizia stradale a seguito di incidente. Esempio, la stradale a seguito di incidente chiama il soccorso stradale che carica l'autoveicolo (non rifiuto si spera Wink) e la ditta che effettua l'attività di pulizia (spesso la stessa che effettua il soccorso). Dovrebbero esserci in gioco due mezzi, uno è il carroattrezzi, l'altro è il veicolo "speciale" ad uso proprio con autorizzazione al trasporto rifiuti che dovrebbe essere la 2bis o, qualora non dovesse essere sufficiente in termine di quantitativi trasportati (30 kg/gg rifiuti pericolosi) la cat. 4 o 5.
Per lo meno così l'ho capita io... bam
micy1
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Messaggio  zorba Mer Apr 22, 2015 5:43 pm

mat_g ha scritto:Categorie ambientali non servono, di sicuro la 1 proprio no, al massimo la 2-bis (vedi totalità dei bandi di gara in merito e a conferma di quanto scritto la gara del Comune di Milano tutt'ora in corso dove non chiedono niente).
Categorie ambientali non servono? Shocked
Di sicuro la 2-bis.
Le altre che avevo citato (1,4,5,9), in funzione delle dimensioni e del livello professionale del servizio che l'impresa intende offrire agli enti proprietari delle strade.


micy1 ha scritto:Dovrebbero esserci in gioco due mezzi, uno è il carroattrezzi, l'altro è il veicolo "speciale" ad uso proprio con autorizzazione al trasporto rifiuti che dovrebbe essere la 2bis o, qualora non dovesse essere sufficiente in termine di quantitativi trasportati (30 kg/gg rifiuti pericolosi) la cat. 4 o 5.
Per lo meno così l'ho capita io...
Ed è così che dovrebbe essere.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Apr 22, 2015 5:49 pm

zorba ha scritto:
mat_g ha scritto:Categorie ambientali non servono, di sicuro la 1 proprio no, al massimo la 2-bis (vedi totalità dei bandi di gara in merito e a conferma di quanto scritto la gara del Comune di Milano tutt'ora in corso dove non chiedono niente).
Categorie ambientali non servono? Shocked
Di sicuro la 2-bis.
Le altre che avevo citato (1,4,5,9), in funzione delle dimensioni e del livello professionale del servizio che l'impresa intende offrire agli enti proprietari delle strade.


micy1 ha scritto:Dovrebbero esserci in gioco due mezzi, uno è il carroattrezzi, l'altro è il veicolo "speciale" ad uso proprio con autorizzazione al trasporto rifiuti che dovrebbe essere la 2bis o, qualora non dovesse essere sufficiente in termine di quantitativi trasportati (30 kg/gg rifiuti pericolosi) la cat. 4 o 5.
Per lo meno così l'ho capita io...
Ed è così che dovrebbe essere.

quoto INTEGRALMENTE quanto scritto da Zorba
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Messaggio  pasqualino Mer Apr 22, 2015 6:42 pm

GIOVANNI1973 ha scritto:
armando77 ha scritto:Secondo voi il carroattrezzi può trasportare i rifiuti che si generano nell'incidente (vetri, plastiche, assorbenti con olio, batterie ... ) secondo l'art. 230 de 152/06 e quindi senza fir in quanto manutentore della strada?
.

Buongiorno a tutti. Mi sono posto anch'io questa domanda. Potenzialmente è veramente difficile rispondere perchè in quel momento non si è in grado di stabilire se un paraurti sganciato o una ruota persa possano essere classificati come rifiuti.
Potenzialmente anche l'intera autovettura potrebbe esserlo, ma il quel momento il proprietario del mezzo potrebbe non essersi espresso sulla volontà di disfarsi del veicolo.
Quindi, non posso definire la linea di confine tra il veicolo e una ruota.
Sui detriti o sui liquidi ovviamente i dubbi restano, ma non dimentichiamoci che esistono carri attrezzi idonei e omologati dalle motorizzazioni per rimuovere dal manto stradale tali rifiuti.
A pro di questo dubbio la domanda da porsi sarebbe quella di chiedersi ma un carro attrezzi (uso speciale) attrezzato con dispositivi di rimozione liquidi e detriti è iscrivibile all'albo gestori ambientali?
Chi sarebbe in grado di decifrare il contenuto di questa delibera?:
Albo Naz. Gestori Ambientali sez. Puglia - AVVISO ALL'UTENZA - 17.07.2013
lunedì, 22 luglio 2013
A seguito del Deliberato della Sezione nella seduta del 17.07.2013, si comunica quanto segue:
Adeguandosi all'operato delle altre Sezioni regionali, traendo spunto dalla definizione di autoveicoli immatricolati per uso speciale,
secondo il codice della strada (veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo
delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse) si precisa che gli unici casi in cui tali
veicoli possono essere iscritti all'Albo sono quelli in cui i rifiuti da trasportare derivano dall'attività alla quale il veicolo può essere
adibito in virtù delle attrezzature su di esso installate sin dalla sua immatricolazione.
In particolare la Sezione regionale non delibererà più, nell'ambito di qualsiasi tipologia d'istanza (iscrizioni, revisioni, variazioni, ecc.),
l'iscrizione di veicoli immatricolati con la dicitura "attrezzato per soccorso stradale".
Tanto si doveva al fine di dare massima diffusione agli utenti di tale innovazione nella procedura d'iscrizione

Io concordo pienamente con questa versione e aspetto l'intervento di chi l'ha postato per altre delucidazioni.
Concordo con l'iscrizione nella categoria 2/bis solo quando si effettua la pulizia del manto stradale dopo l'incidente e solo qualora il mezzo risulti idoneo ad effettuare tale intervento (omologato dalla motorizzazione con le attrezzature brevettate tipo idropulitrice e aspiraliquidi).

Nel caso di soccorso stradale tutti i residui e le parti distaccate del mezzo vanno obbligatoriamente eliminate dalla strada e caricate nell'autovettura. non serve formulario poichè in questo caso non esiste ancora la volontà del proprietario di disfarsi dei rifiuti, ma soltanto l'urgenza di rendere viabile un tratto stradale.
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Messaggio  annariri Mer Apr 22, 2015 6:49 pm

zorba ha scritto:
Supremoanziano ha scritto:Potrei dire di più.
Conosco autofficine che sono state incaricate da una telefonata, alle 3 della mattina, da parte della Polizia Municipale, di pulire la strada provinciale piuttosto di quella comunale dal solito tamponamento del sabato sera.

E' l'ente proprietario della strada ad essere responsabile del ripristino del manto stradale e la rimozione dei rifiuti.
E come fa l'ente proprietario della strada provinciale a rimuovere i rifiuti prodotti dal nostro tamponamento delle 3 di notte?
Appalta il servizio all'Officina "Toni Luganega" (come direbbe cirillo) che ha la sede proprio lungo la strada e di notte soffre d'insonnia.
La nostra officina diventa detentrice di rifiuti prodotti da terzi e quindi dovrà sottostare alle regole del TU sia per il trasporto, smaltimento e recupero di questi rifiuti.
Ma che tipo di rifiuti sono? Ci corre in aiuto lo stesso TU.
Art.184 comma 2 lettera c) oppure d).
A questo punto, ditemi voi in quale categoria dell'Albo iscrivo Toni Luganega.
Come ha già correttamente replicato Isa , il classico carroattrezzi non può essere utilizzato per il trasporto di rifiuti conseguenti ad incidenti stradali, ma solo per il trasporto di veicoli in panne o incidentati.
Sbagliano "di brutto", quindi, quegli organi di polizia stradale che commissionano alle semplici autofficine anche l'incarico di provvedere alla rimozione dei rifiuti vari (detriti e altro) ai fini del ripristino del manto stradale. Purtroppo è una prassi profondamente consolidata e solo in tempi relativamente recenti qualcosa si muove nella direzione corretta.
Vorrei osservare, poi, che a seguito di incidenti stradali possono determinarsi anche situazioni particolari che non di rado sconfinano nella necessità di provvedere ad una sorta di "bonifica" dei siti interessati. Penso, ad esempio, allo sversamento di oli, carburanti o altri inquinanti, e quindi all'impiego di materiali assorbenti, ecc.
Posso assicurare che, sebbene non numerose, sono già diverse le imprese specializzate in attività di questo genere e bene farebbero gli Enti proprietari delle strade a prendere in considerazione eventuali convenzioni per il loro intervento.
In quale categorie dell'Albo sono iscritte? Sostanzialmente 1, 2-bis, 4, 5, 9.

Due officine mie clienti fanno proprio questo tipo di lavoro; vengono chiamate dalla Polizia Stradale, con reperibilità 24 h. per la pulizia dei manti stradali e autostradali in caso di incidente.
Sono ambedue iscritte in cat. 5
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