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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  fabiodafirenze Gio Feb 05, 2015 10:20 am

Cosa dovrebbe entrare in vigore il 17 febbraio? Non le nuove caratteristiche HP spero..

-------------
30 gennaio 2015
Classificazione dei rifiuti

A livello nazionale, prima, ed a livello comunitario, poi, sono intervenute nuove disposizioni sulla classificazione dei rifiuti ed in particolare per l’individuazione dei rifiuti pericolosi individuati dai cosiddetti “codici a specchio” (1). La norma nazionale dovrebbe entrare in vigore il 17 febbraio p.v.; quella comunitaria, di più ampia portata innovativa, dovrà invece essere applicata dal 1° giugno, previo, per quanto necessario, adeguamento della corrispondente parte del d.lgs. n. 152/2006 (essenzialmente degli allegati D ed I alla parte quarta).

Sul tema, lo scorso 26 gennaio Confindustria ha organizzato un seminario di studio per dirigenti e funzionari delle Associazioni, rappresentando agli esponenti del Ministero dell’Ambiente, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’ISPRA le incertezze interpretative e le possibili gravi incongruenze derivanti dall’applicazione, a partire dal prossimo 17 febbraio 2015, della premessa all’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006 recentemente introdotta rispetto alle disposizioni comunitarie oggi in vigore, la cui impostazione è confermata anche in modo più chiaro dalle nuove che si dovranno applicare a partire dal 1 giugno 2015.

La Commissione Europea ha, infatti, emanato i seguenti provvedimenti in materia di codifica e classificazione dei rifiuti:


- il Regolamento UE n. 1357/2014, che introduce il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE (ossia l’allegato I alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006): il nuovo allegato armonizza i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti alla rinnovata disciplina comunitaria per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento Ce n. 1272/2008);
- la decisione 2014/955/UE, che modifica, in pratica sostituendo, la decisione 2000/532/CE (recepita nell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006), con l’elenco aggiornato dei codici europei dei rifiuti e soprattutto adeguando la parte introduttiva per adeguarla ai nuovi criteri di individuazione e valutazione delle sostanze pericolose.

Nel corso del seminario, i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente hanno riconosciuto le criticità evidenziate da Confindustria in ordine all’applicazione, dal 17 febbraio, di una norma nazionale che si presta ad interpretazioni non in linea con le disposizioni comunitarie già in vigore ed ancor meno con quelle che si dovranno applicare dal 1° giugno, oltre all’evidente inopportunità di costringere le imprese a riverificare la classificazione dei rispettivi rifiuti alla luce della nuova premessa all’allegato D (nuova norma italiana) per poi comunque doverli riclassificare in funzione delle ben più pregnanti modifiche stabilite a livello comunitario.

Il Ministero dell’Ambiente ha assunto l’impegno ad emanare con urgenza un chiarimento circa l’applicazione delle disposizioni introduttive all’allegato D con l’obiettivo di consentire alle imprese di continuare ad applicare i criteri di codifica e classificazione dei rifiuti derivanti dal dettato comunitario e quindi concentrare la loro attenzione esclusivamente in funzione della scadenza del 1° giugno 2015.

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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Feb 05, 2015 12:13 pm

fabiodafirenze ha scritto:Cosa dovrebbe entrare in vigore il 17 febbraio? Non le nuove caratteristiche HP spero..
questa merce quà,  màhh,  bàhh. Shocked Suspect Shocked
Trovasi nella Prefazione all'All. D del TUA, ok ?
 leggiti bene il pt. 4B ed il pt. 5

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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  Aurora Brancia Gio Feb 05, 2015 6:08 pm

io insisto e ripeto che il punto 5 è un assoluto abominio giuridico, prima ancora che analitico.

Questo stesso punto vanifica che con la medesima legge di conversione si indichino i composti organostannici al posto dello stagno in Tabella 1 delle CSC: se quelli continueranno a cercare lo stagno, che sin qui hanno sempre dosato in assorbimento atomico, non troveranno mai i composti organostannici, che invece si ricercano con altro tipo di estrazione e si dosano in HPLC, e tutti i terreni d'Italia diventeranno ipso facto rifiuti pericolosi perchè "quello stagno potrebbe essere in forma organometallica".  

Ma di che accidenti parlano?

Questo per non attaccarmi alla assurdità giuridica che tale disposizione verrebbe a creare con l'art. 1 (sì, proprio il n°1: base!) del C.P., e ricordo che tutto ciò che riguarda la gestione dei rifiuti, al pari della gestione di salute e sicurezza sul lavoro, ha rilevanza penale nel nostro ordinamento.
per buona memoria di chiunque, riporto qui l'articolo in parola:


Codice Penale ha scritto:Art. 1.
Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Secondo me, una legge che prevede espressamente di andarsene "a simpatia" per decidere se si è conformi o meno a qualcosa di tassativo ma univocamente quantificabile rispetto ad altra norma primaria, nonchè superprimaria nel caso di reg. CE, mi resta leggermente anticostituzionale.

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  FrancescaP Ven Feb 20, 2015 1:55 pm

Ma il principio di precauzione non dovrebbe sottostare alla conoscenza del processo?
Intendo dire che (punto 4, lettera a)) per logica ipotizzo la presenza dei composti peggiori (cosa che fondamentalmente si è sempre fatta) purché compatibili con il processo che ha prodotto il rifiuto. Non trovate?

Un piccolo inciso sul Regolamento 1357/2014: secondo voi c'è un motivo per cui alla caratteristica HP14 non sono stati associati i codici H400?
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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty nessuna proroga?

Messaggio  urgada Lun Mar 02, 2015 12:18 pm

Dunque è in vigore questa nuova premessa all'allegato IV? Da qualche parte avevo letto di una proroga, ma nella conversione in legge del milleproroghe pubblicata sulla gazzetta ufficiale di sabato, non ne vedo traccia? Ma che senso avrà per pochi mesi?
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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  urgada Lun Mar 02, 2015 12:30 pm

naturalmente ho sintetizzato...volevo scrivere "allegato D alla parte IV"
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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty ADR e MARKERS dopo la legge 116/2014

Messaggio  renatogaetti Lun Mar 02, 2015 12:37 pm

Alla luce delle modifiche dell'Allegato D derivanti dalla legge 116/2014 volevo avere il vostro parere su due "piccole" questioni:
supponendo di poter risalire a tutte le sostanze pericolose o meno presenti in un rifiuto con CER a specchio e quindi avere una composizione prossima al 100% ritenete che siano ancora applicabili il criterio ADR per la classificazione della caratteristica di pericolo H14 ed in criterio dei markers per la valutazione degli idrocarburi di origine non nota in un rifiuto???
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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  pascozzi Mer Mar 04, 2015 11:25 am

Alla luce della bellissima legge 116 un quesito.
- impianto che ritira solo 170904 rifiuti misti da demolizione, sito appena fuori dal centro storico,ha un deposito max di 30 mc in R13 (quando è piena la vasca di stoccaggio manda il tutto in impianto in r5)
- da lui arrivano sostanzialmente 10/15 conferimenti giorno da 1 o 2 mc max (si tratta di imprese che fanno lavori edili di ristrutturazione sostanzialmente su abitazioni civili in centro città). Non ritira da grossi produttori sia per questioni logistiche (con 2 camionate grosse è già pieno!!) e per questioni economiche (ritira ad un prezzo competitivo per le piccole quantità) il suo è un servizio ottimo per i lavoretti edili

Si trova a dover chiedere un analisi per conferimenti di 1 mc di rifiuti da demolizione.
Io gli ho detto di sospendere questo servizio. Fa prima.

Piccole considerazioni
1)Un impresa che fa un lavoretto da un privato magari in condominio non può permettersi di lasciare li i rifiuti (te lo vedi il privato con 1 mc di macerie in casa che deve aspettare 1 settimana per avere un analisi che gli costa magari 250 €!!) per smaltire 10 € di demolizione.
2)Mi immagino mucchietti di inerti ai lati delle strade per risolvere il problema
3) si potrebbe usare un bel cer non a specchio. bene. Peccato che nel 95% delle demolizioni piccole o grosse ma ancor più in quelle piccole si impossibile trovare solo cemento o solo mattonelle. Qualcosa che fa diventare quel rifiuto un miscuglio c'è sempre e quindi cer 170107 o 170904 (un mattoncino nel cemento...il cemento nel mattoncino...un sasso:twisted: che non è senz'altro cemento e nè mattonella, sai la faccia del controllore che dice OOOOOO c'è un sasso tu sei un ecomafioso!!!)

Cosa fate voi?
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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  tfrab Mer Mar 04, 2015 4:14 pm

capisco benissimo le difficoltà, ma, a mio parere, già prima della nuova legge un rifiuto a specchio andava caratterizzato. da questo punto di vista non è una novità.

che ne pensano gli altri del forum?
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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  geofranz67 Mer Mar 04, 2015 5:00 pm

Che il rifiuto a "specchio2 vada caratterizzato non ci piove. E' il considerare il tutto "pericoloso a prescindere" se non si fa l'analisi che mi lascia qualche dubbio. Soprattutto per quanto riguarda le analisi di piccole quantità di rifiuti. Siamo in tempi di crisi e non tutti hanno 2-300 Euro per analizzare 1 metro cubo di macerie (cer 170904)
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Messaggio  renatogaetti Gio Mar 05, 2015 9:37 am

renatogaetti ha scritto:Alla luce delle modifiche dell'Allegato D derivanti dalla legge 116/2014 volevo avere il vostro parere su due "piccole" questioni:
supponendo di poter risalire a tutte le sostanze pericolose o meno presenti in un rifiuto con CER a specchio e quindi avere una composizione prossima al 100% ritenete che siano ancora applicabili il criterio ADR per la classificazione della caratteristica di pericolo H14 ed in criterio dei markers per la valutazione degli idrocarburi di origine non nota in un rifiuto???

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Messaggio  andrea zanardi Mar Mar 17, 2015 6:34 pm

renatogaetti ha scritto:
renatogaetti ha scritto:Alla luce delle modifiche dell'Allegato D derivanti dalla legge 116/2014 volevo avere il vostro parere su due "piccole" questioni:
supponendo di poter risalire a tutte le sostanze pericolose o meno presenti in un rifiuto con CER a specchio e quindi avere una composizione prossima al 100% ritenete che siano ancora applicabili il criterio ADR per la classificazione della caratteristica di pericolo H14 ed in criterio dei markers per la valutazione degli idrocarburi di origine non nota in un rifiuto???

Se decade il criterio dei markers torniamo all'annoso problema degli idrocarburi non specificati e di come classificarli. Come vi comportate a riguardo? Il riferimento alle classi ADR resta valido?

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17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi Empty Re: 17 febbraio 2015: nuove regole per la classificazione dei riifuti pericolosi

Messaggio  tfrab Gio Mar 26, 2015 3:29 pm

in base a quanto mi hanno spiegato ieri (l'opinione è di una fonte di qualità)

il parere sugli idrocarburi di origine ignota dovrebbe continuare ad essere valido, perché è, per così dire, "CLP compliant". in ogni caso se abbiamo una miscela complessa di idrocarburi non meglio specificati dubito ci sia un metodo migliore,

l'ADR non varrebbe più invece, per l'H14, e si torna alla classificazione sulla 67/548 che è un po' più severa. non è da escludere, però, che ci sia un intervento legislativo ad hoc per ripristinare l'ADR sull'H14.

finché non arriva, però, dal primo giugno si torna all'antico, per così dire
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