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SMALTIMENTO BANCOMAT

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Messaggio  ska13 Gio Mar 12, 2015 11:29 am

Buon giorno,

ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla..
Dovrei smaltire dei bancomat per conto di un ns.CLiente ( una decina con peso cad 1000 kg).
Di pericolo all'interno c'è il classico monitor piccolino che pesa forse 500 g/1kg.

Alla luce dell'entrata in vigore della nuova legge 114/2014 relativa ai codice CER speculari nella quale viene chiesto di riconoscere e indicare all'interno dell'app. qualsiasi tipo di componente pericoloso dovrei dare quindi un CER 160213 con H4-H5?

Il Cliente mi sa che sviene quando gli faccio preventivo....

Grazie per un Vs.riscontro in merito...
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Messaggio  Supremoanziano Gio Mar 12, 2015 12:23 pm

A naso sembrano RAEE professionali.
Quindi viaggiano secondo le disposizioni del DM 65/10
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Mar 12, 2015 3:24 pm

concordo con il Supremo
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Messaggio  ska13 Gio Mar 12, 2015 3:28 pm

Io l'unica cosa che so che in passato sono sempre stati gestisti con formulari rifiuti con Codice CER 160214.
grazie..
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Messaggio  Supremoanziano Gio Mar 12, 2015 3:41 pm

I RAEE (domestici o professionali) che partono dal produttore del rifiuto ed arrivano al luogo di raggruppamento non viaggiano con FIR.
Lo stesso dicasi dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta indicato dal produttore dell'AEE.
Ovviamente sempre che sia il manutentore o il centro di assistenza che esegue il trasporto.
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Messaggio  ska13 Gio Mar 12, 2015 3:46 pm

I bancomat si trovano in un magazzino unità locale del Cliente e non sono stati portati in centri di raccolta e mai gestiti secondo normativa RAEE.
Se il Cliente ora chiede lo smaltimento di questi bancomat è possibile farli con FIR , esatto?
Se si, la domanda che mi pongo è relativa alla corretta attribuzione del codice CER alla luce del 114/2014.
grazie
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Messaggio  Supremoanziano Gio Mar 12, 2015 3:59 pm

Non credo che si possa scegliere quale normativa seguire.
Esiste una norma speciale che regolamente tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quindi devi seguirla.
Se non lo hai fatto prima è meglio incominciare a farlo adesso.
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Messaggio  ska13 Gio Mar 12, 2015 4:04 pm

Ok ,indago meglio so ciò che è stato fatto in precedenza.

Grazie mille per i preziosi consigli
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Messaggio  VdT Gio Mar 12, 2015 6:41 pm

Personalmente ritengo, che a meno che non si stia dando un nuovo bancomat, la gestione di quel bancomat con il DM 65 non sia corretta. Ricordo che il DM 65 si applica quando a fronte della vendita di una nuova apparecchiatura si ritira quella vecchia che sia equivalente ecc... con le dovute distinzioni tra domestico e professionale.

Ossia il DM 65 regola la gestione dei RAEE derivante dalla distribuzione e coinvolge:
- distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Centri di assistenza tecnica
- Installatori

Laddove non sussiste la vendita del nuovo non si parla di uno contro uno ma semplicemente di gestione RAEE che sono disciplinati dal D.Lgs. 49/2014.

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Messaggio  ska13 Gio Mar 12, 2015 7:15 pm

Ciao VdT è proprio come hai descritto te.
Nessuna vendita del nuovo ma il Cliente ha semplicemente deciso di disfarsene in quanto non più riutilizzabili.
Che CER applicheresti? io pensavo al 160214 ma la legge 114/2014 mi sta creando seri dubbi...
grazie
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Messaggio  VdT Gio Mar 12, 2015 7:30 pm

personalmente data la presenza del monitor si potrebbe pensare un 16.02.13 però è piccolo in percentuale rispetto al totale. quando è capitato a me il monitor lo hanno estratto prima dello smaltimento ed è stato possibile gestire con il 16.02.14 e 16.02.13

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Messaggio  Supremoanziano Ven Mar 13, 2015 10:33 am

VdT ha scritto:Ricordo che il DM 65 si applica quando a fronte della vendita di una nuova apparecchiatura si ritira quella vecchia che sia equivalente ecc... con le dovute distinzioni tra domestico e professionale.

Mah... non ricordo di aver letto questa disposizione da qualche parte.
Però, secondo me, con la lettura di Vdt (che saluto) si vanifica un po' la filosofia della legge, che è quella di favorire il più possibile il riciclaggio ed il recupero dei RAEE.
Mi viene in mente, che per i RAEE di piccolissima dimensione, l'uno contro uno non c'è più, sostituito dall'uno contro zero: in questo caso, sempre secondo Vdt, non si applicherebbe il DM 65. Mi sembra eccessivo (e forse contro lo spirito della legge) che un centro di assistenza chiami un trasportatore "normale" con tanto di FIR per 10 phon...
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Messaggio  VdT Ven Mar 13, 2015 1:57 pm

Non travisiamo i miei messaggi che poi sembra che ci confondiamo quando invece abbiamo punti di vista diversi sulla questione.

Allora rifacendo il punto della situazione:
- il DM 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature"
Art.1 I distributori al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurato il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita.
Art.5 Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 ecc... si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali
Art. 26 D.Lgs. 49/2014: il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento dei RAEE storici professionali (verificare quindi la data di immissione sul mercato del bancomat) è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica in sostituzione di un prodotti di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.
Art. 11 comma 3 D.Lgs. 49/2014 : Uno contro Zero: I distributori possono effettuare all’interno dei locali
del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Alla luce di questi articoli va da sè che il bancomat, a mio parere è un RAEE professionale, e se gli oneri sono a carico del produttore occorre verificare innanzitutto quando è stato immesso sul mercato. La norma dice che se il RAEE è storico gli oneri per la dismissione sono a carico del produttore solo a fronte dell'acquisto del nuovo altrimenti sono a carico del detentore.
L'applicazione dell'Uno contro Uno ai RAEE professionali è subordinata alla ricezione del formale incarico da parte del produttore al distributore di procedere al ritiro dei suoi RAEE sul mercato.
L'applicazione dell'uno contro zero non l'ho mai negata seppur in diversi interventi, anche sparsi per il web, ho ribadito la necessità di una chiara regolamentazione da parte del ministero poiché non si capisce quale sia la documentazione da adottare per il trasporto (semplificato o ordinario) non essendo necessaria alcuna autorizzazione al ritiro in ragione di uno contro zero che comunque ricordo è limitata ai RAEE di piccolissime dimensioni (le piccolissime dimensioni non sono ovviamente soggettive ma sono stabilite da uno degli allegati al D.lgs. 49/2014 che ora non ho sottomano).

Detto ciò vorrei precisare, e magari mi sbaglio, che l'applicazione del DM 65 non è arbitraria ed applicabile ogni qual volta si abbia a che fare con i RAEE ma semplicemente quando sono coinvolti i soggetti interessati proprio dal DM 65 ossia distributori, installatori e centri di assistenza tecnica. al contrario per tutti gli altri RAEE esiste il D.Lgs. 49/2014 che stabilisce quali siano le modalità di gestione, inoltre è bene ricordare che questo D.Lgs. ha modificato in parte anche il DM 65 introducendo ulteriori agevolazioni per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ora, ciò detto a meno che il nostro amico non abbia ricevuto incarico formale dal produttore di bancomat di procedere al ritiro il DM 65 non è applicabile nelle sue forme ma ci si deve rifare alla classica gestione dei rifiuti ovvero ti procuri un bel formulario e fai il trasporto autorizzato. Tale trasporto potrà essere fatto dal nostro amico che provvederà alla rimozione del bancomat previa autorizzazione in categoria 2-bis o da altra impresa iscritta nelle categorie ordinarie che già conosciamo.

Ho toppato su qualcosa?
P.S. Supremoanziano ti saluto anch'io. Very Happy

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Messaggio  Supremoanziano Ven Mar 13, 2015 2:11 pm

VdT ha scritto:Detto ciò vorrei precisare, e magari mi sbaglio, che l'applicazione del DM 65 non è arbitraria ed applicabile ogni qual volta si abbia a che fare con i RAEE ma semplicemente quando sono coinvolti i soggetti interessati proprio dal DM 65 ossia distributori, installatori e centri di assistenza tecnica. al contrario per tutti gli altri RAEE esiste il D.Lgs. 49/2014 che stabilisce quali siano le modalità di gestione,

Credo che l'equivoco risieda proprio qui.
Il DM non si applica solo a qualche categoria di operatori, ma a tutti gli attori che abbiano a che fare con i RAEE, così come il D.Lgs. 49/14 non è una norma, passami il termine, accessoria, bensì la madre di tutte le leggi sui RAEE DM e circolari ministeriali comprese.
Sono dell'idea, comunque, che è ben difficile (almeno per me) spiegare in un forum tutte le sfumature che possono esprimersi nell'interpretazione di una norma. Rolling Eyes
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Messaggio  VdT Ven Mar 13, 2015 2:13 pm

Guarda se non ci sei immerso tutti i santi giorni in questa storia non è semplice comprendere come funziona il mondo dei RAEE.

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Messaggio  ska13 Ven Mar 13, 2015 3:11 pm

Possiamo definirlo un raee storico nel senso che collegato allo smaltimento non vi sono consegne del nuovo.
In questa richiesta non sono coinvolti i soggetti interessati dal DM 65 ossia distributori, installatori e centri di assistenza tecnica. Non è sicuramente facile districarsi in questa giungla di norme.
la merce +è c/ l'unità locale del produttore che li ha tenuti per tempo in attesa di riutilizzo ma la case madre della Società non italiana ha deciso per lo smantellamento dei medesimi perché obsoleti ormai per il mercato.
Andrei quindi con il fir e le registrazioni del caso..M rimane però il dubbio del CER..

Ora ri-faccio una buona lettura del messaggio di VdT e per Vi ringrazio per i preziosi spunti..
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