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Tempo a disposizione per la classificazione del rifiuto dopo la sua produzione

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Messaggio  Stefano22 Lun Lug 02, 2018 9:30 am

Buongiorno a tutti,

Con l'auspicio di non aprire una discussione già affrontata in altri topic del forum, pongo il seguente quesito:

Partendo dal presupposto che, secondo il punto 1-quater-comma a) dell'articolo 11 del Dlgs 125/2013 c he ha modificato l'allegato D del TUA, si abbiano a disposizione 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto per il caricamento dello stesso sul registro dei rifiuti, unitamente al fatto che secondo il TUA un rifiuto è tale quando il produttore abbia intenzione di disfarsene, ho dei dubbi sul tempo che si abbia a disposizione per classificare un rifiuto con relativo CER, a seguito di analisi chimiche specifiche.
Nell'ambito di una produzione non continuativa di un rifiuto infatti, nello specifico durante la demolizione di impianti industriali dismessi dove è assai complesso sapere a priori le caratteristiche del rifiuto (non si hanno informazioni complete sul processo produttivo, né sulle successive trasformazioni nel tempo, né schede di sicurezza), una volta prodotto il rifiuto (a proposito di sicurezza sul lavoro non sempre si trova in posizioni in cui sia fattibile effettuare un campionamento e quindi l'analisi può risultare successiva alla cosiddetta "produzione") mi ritrovo a condurre delle analisi necessarie all'attribuzione del codice CER che per tempi tecnici di laboratorio impiegano più dei suddetti 10 giorni lavorativi a disposizione.
Peccato che per caricare su un registro un rifiuto io debba conoscerne il CER, dunque come mi comporto? A logica io alloggerei il rifiuto con tutte le precauzioni del caso nel deposito temporaneo identificandolo ad es. come "rifiuto in attesa di classificazione" e, nel momento in cui ricevo l'analisi dal laboratorio, gli attribuisco il CER caricandolo sul registro. Questo (ad esempio per le ceneri che necessitano anche 20-25 giorni lavorativi per essere classificate) comporterebbe un superamento dei 10 gg a partire dalla cosiddetta produzione del rifiuto. Tuttavia riterrei molto più grave attribuire un codice CER "preventivo" non appena il rifiuto venga messo in deposito temporaneo, con il rischio poi di dover cambiare il CER anche sul registro a seguito degli esiti della analisi chimiche.
Ritenete questo ragionamento corretto?

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione
Stefano22
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Messaggio  paopao Mer Lug 25, 2018 8:56 am

Ciao

io faccio esattamente come hai già scritto tu : stocco il rifiuto , gli attacco un cartello fatto al PC su cui scrivo il CER presunto e indico che è in corso l'analisi per la sua conferma. Non appena mi arriva l'analisi, faccio il carico del rifiuto in quella data.

ciao
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 25, 2018 9:35 am

personalmente, trovo che la tua "logica" sia coerente.
peraltro, volendola guardare in punta di diritto, dalla tua hai che - trattandosi di un cantiere temporaneo e mobile - fino a che non "escono" dal sito di deposito temporaneo dei rifiuti previsto progettualmente basta che tu questi "in attesa di classificazione" li tenga ben distinti dagli altri e nel rispetto di tutti e 5 i sottopunti della lettera bb) di art. 183 commillo 1 del 152/06. come da ultimo novellato nel 2015.
Comunque, provenendo da una demolizione, saranno rifiuti di famiglia 17.

Mi pare strano, però, che si stia smantellando un defunto impianto industriale senza nemmeno sapere che tipo di industria originariamente fosse. E trovo tantissimo da ridire che non ci sia alcun accenno alle modalità di gestione dei rifiuti producibili nel probabile PSC esistente dell'opera (demolitiva, ma sempre opera edile è) in realizzazione.
Cerco di spiegarmi: fosse solo per una corretta gestione preventiva dell'esposizione a potenziale rischio da sostanze pericolose per gli addettialla demolizione/smontaggio, è essenziale per il DdL degli addetti sapere che sostanze chimiche presumibili ci possano essere nella struttura da abbattere. Per esempio, una ciminiera in mattoni refrattari è sicuramente un potenziale rischio per gli operatori per la liberazione di silice libera cristallina dai mattoni stessi, che però è praticamente ininfluente sul CER del rifiuto rispetto alla sua pericolosità come rifiuto che resta legata al tenore dei contaminanti ambientali presenti all'interno del condotto di evacuazione.

Da questo, se qualcuno ci avesse pensato per tempo così come non il 152/06 ma il coso 81/08 in titolo IV artt.91 e 100 prevedono, oggi avresti saputo almeno cosa far cercare prioritariamente al laboratorio.

quindi, giusto per tentare di spiegarmi meglio, se stessimo parlando della ciminiera di evacuazione dei fumi di una fonderia avremmo una discreta possibilità di trovarci - a parte i metalli - soprattutto gli IPA derivanti dalla combustione della quota di carbonio additivata per produrre acciaio, che però aderendo solo alla parte interna della muratura verosimilmente per una banale questione di densità specifiche difficilmente possono rendere "pericoloso HP7" il rifiuto.
Però, potremmo anche essere in presenza di diossine/furani se la ciminiera fosse sempre di una fonderia ma di seconda fusione: e attesi i limiti ben più ridotti per questi ultimi parametri in quanto "POP" ciò potrebbe influire di parecchio già sulle stesse modalità di eliminazione dal circuito del rifiuto (es: potrebbe NON poter andare in discarica per inerti).

Naturalmente, mi voglio augurare che almeno sulla potenziale presenza di amianto in questo decommissioning ci si sia attivati per tempo. E non voglio nemmeno ipotizzare che ciò non sia avvenuto.

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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 25, 2018 10:29 am

hail hail hail

Farei leggere questo intervento a quelli che pensano che per gestire i rifiuti non sia necessaria "tutta questa cultura" ma che sia sufficiente un "bigino" delle norme.

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Messaggio  Stefano22 Mer Lug 25, 2018 11:35 am

Ringrazio per le vostre risposte.

Non vorrei essere frainteso. Il mio dubbio non è macroscopico. Sono un Ing. Ambientale e il mio ultimo pensiero è certamente quello di pensare alla gestione rifiuti come un bigino. Anzi, auspico che vi sia in futuro una legislazione maggiormente dedicata al mondo delle demolizioni, che spesso e a torto a mio parere viene confuso con quello delle costruzioni.

Partendo dal presupposto che non mi configuro come proprietario di un impianto dismesso ma come ditta che effettua le demolizioni, quando dico che in un impianto industriale da dismettere alcune informazioni non siano facilmente reperibili, non mi riferisco al fatto che non si sappia quale fosse la mansione di tale impianto, ma che sia complicato risalire alla composizione esatta di alcuni materiali o sostanze (scordatevi le schede di sicurezza quando capita di avere a che fare con un impianto di 40 anni fa).

Mi spiego meglio: se ad esempio in una centrale termoelettrica sono stati usati combustibili differenti e in maniera mista magari per decenni, non posso sapere a priori se le varie ceneri prodotte saranno leggere, pesanti, pericolose o non pericolose. Farò delle analisi come diceva lei, cercando determinati parametri come i POP's, che come saprà per complessità intrinseca un laboratorio non eseguirà in tempo zero. é ovvio e chiaro che nel rimuoverle, dal punto di vista della sicurezza, ci si muova sempre in ottemperanza al POS e PSC, dove si sono già definite delle categorie di sostanze che si presume di rinvenire nell'impianto e quali siano le conseguenti precauzioni che gli addetti debbano attuare. é altrettanto chiaro che prima di effettuare qualsiasi intervento di demolizione, a seconda dell'item in considerazione, nella fase di campionamento preventiva si vada sempre a valutare la presenza-assenza amianto in ogni componente sospetto di contenerlo. Non stiamo discutendo di questo.

Il punto non è non sapere in generale (macroscopicamente) di che rifiuto sto parlando o quali parametri far analizzare al laboratorio (lo so che sono ceneri, sono refrattari etc., sono setti rompifiamma, è cartongesso, è plastica), ma evitare di imporre un CER ipotetico in dep. temporaneo quando sto ancora aspettando le analisi di un rifiuto che ha CER a specchio.
Faccio un esempio più banale ma che serve a far capire che alcuni campionamenti nell'ambito della demolizione non siano sempre attuabili prima di iniziare una demolizione: Vi sono dei cavi elettrici su un conduit solidale a un edificio pericolante e parzialmente crollato . Non mi è possibile campionare per ovvie ragioni di sicurezza il cavo elettrico prima di aver portato a terra la struttura. Il cavo è un rifiuto con codice a specchio, siccome non posso lasciarlo a piè d'opera lo alloggio in dep.temporaneo con tutte le dovute precauzioni ma sono ancora in attesa delle analisi. A logica non metterei nessun CER finché non ho le analisi che mi confermano la non pericolosità anche a costo di superare i 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto. Questo è un esempio che vale per altri casi, ma che rispecchia il mio dubbio.

Ringrazio
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Lug 27, 2018 11:58 am

e appunto, in simili situazioni uno ha un "probabile rifiuto", nel senso che era un componente da smontare ed è stato smontato. Tuttavia, sino a che non si ha ben chiaro neppure SE sia un rifiuto o meno (lo si presume perchè magari il suo produttore materiale cioè il demolitore non tiene proprio che farsene, ma nemmeno questo è certo) non è possibile "caricare" alcunchè sul registro.
però, non è che - per la gestione stessa del cantiere - lo si possa tenere lì in mezzo o mischiarlo con altre cose di cui si conosce già sia che sono "rifiuti" sia anche a quale tipologia appartengano.
sui cavi elettrici, per quanto mi è evidente che se ne sia parlato in quanto esempio di codice a specchio possibile, i cavi impregnati di olio sono limitati a quelli - in genere di cospicuo diametro interno- delle cabine di trasformazione.
e mi risulta che sino ai primi anni 80 anche alcuni cavi telefonici complessi avessero oli diatermici al loro interno, si pure in tracce.

In ogni caso, ribadisco che sino a che non si ha certezza che un certo materiale fisicamente dismesso sia o meno un rifiuto (nè quale) non è fisicamente, materialmente possibile eseguirne la registrazione. Non è come il peso, per capirci, che si possa dare come presunto e poi da verificare a destino. Nè mi risulta possibile correggere il CER su un registro, men che mai nel sistri.

In sintesi, sempre a condizione di rispettare tutto quanto previsto per il deposito temporaneo prima della raccolta, la registrazione si può materialmente fare solo sapendo cosa va registrato, momento dal quale è possibile anche metterci l'eventuale indicazione del codice sul cumulo o sul contenitore predisposto.

Almeno, io la vedo così, e però a differenza di quando fa paopao io sul cartello "temporaneo" metterei la descrizione del materiale (ma anche una foto stampata sopra) con la dicitura ad es "cavi elettrici/telefonici rimossi da ....- in attesa di analisi di caratterizzazione".

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Messaggio  Stefano22 Ven Lug 27, 2018 12:14 pm

Perfetto, risposta molto utile. Ringrazio per l'attenzione ed il tempo dedicato.

Cordiali Saluti
Stefano22
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 27, 2018 1:50 pm

Stefano22 ha scritto:Ringrazio per le vostre risposte.

Non vorrei essere frainteso. Il mio dubbio non è macroscopico. Sono un Ing. Ambientale e il mio ultimo pensiero è certamente quello di pensare alla gestione rifiuti come un bigino. Anzi, auspico che vi sia in futuro una legislazione maggiormente dedicata al mondo delle demolizioni, che spesso e a torto a mio parere viene confuso con quello delle costruzioni.


Mi vorrei scusare per aver dato un'impressione infelice.
Non mi riferivo a te nel modo più assoluto.
Leggendo l'intervento di Aurora mi è tornata alla mente una frase tipica del mio ex capo il quale era un fervido sostenitore della teoria che "gestire i rifiuti è una cosa banale" (però poi si è dotato di un RT con 2 lauree e che ha passato 28 anni di vita a studiare e formarsi sull'argomento, ma questa è un'altra storia).

Ovviamente non lo potevi certo sapere... Wink

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Messaggio  magonero Mar Lug 31, 2018 9:05 pm

immagina i vecchi sensori di fumo per l'antincendio... questi contenevano anche una sorgente di americio radioattiva che addirittura potrebbero escludere il rifiuto dalla 152 e farlo rientrare nella 230.... Very Happy
magonero
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