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Messaggio  Supremoanziano Ven Gen 02, 2015 12:54 pm

Promemoria primo messaggio :

Tra le altre cose è stata approvata la nuova modulistica per il MUD 2015.
Ho dato una velocissima occhiata e mi sono saltate agl'occhi un paio di novità:

1) Hanno aggiunto lo stato fisico "vischioso e sciropposo" study ed anche lo stato fisico "altro" jocolor

2) si dovrà dichiarare la giacenza separando i rifiuti destinati a recupero da quelli destinati a smaltimento lol! bla bla

Questo per me è abbastanza per oggi. Se riuscirò a smettere di ridere in giornata proverò a dare un occhio anche al resto.
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Messaggio  fabio65 Gio Gen 22, 2015 8:43 pm

Intervengo a mia volta per sfidare la preparatissima Isa Monfroni (e la stima è autentica) a trovare una ditta produttrice che destina un rifiuto a recupero, nonostante destinarlo a smaltimento costi meno, in ottemperanza all'art. 179 del TUA.................
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Messaggio  isamonfroni Ven Gen 23, 2015 12:19 pm

mari ha scritto:ragion per cui , se per ragione di costi , l' impianto che utilizzo ( quello che per intenderci mi ha fatto la migliore offerta di smaltimento  ) manda in D un rifiuto che andrebbe in R ( o viceversa )  io cambio impianto e lo mando a Timbuctu' dove invece il rifiuto viene trattato in R  ?
E' questo  quello che intendi ?
[/color]

fabio65 ha scritto:Intervengo a mia volta per sfidare la preparatissima Isa Monfroni (e la stima è autentica) a trovare una ditta produttrice che destina un rifiuto a recupero, nonostante destinarlo a smaltimento costi meno, in ottemperanza all'art. 179 del TUA.................

ecomaury ha scritto:

carrozzeria produttrice di SOLVENTE ESAUSTO CER 140603*
sappiamo che il solvente si puo' recuperare ( trasformandolo ) tramite distillazione.

Pero' se la ditta DElla quale mi avvalgo lo prende in D14...( e magari trattandomi economicante bene ) dovrei dire di no ???
Amici, vi ho quotato tutti e tre insieme (cosa tecnicamente difficilissima per me) perchè dite la stessa cosa che io conosco perfettamente, visto che non ho i paraocchi, non vengo giù con la piena, e faccio questo mestiere da appena 25 anni.
Si chiama prassi consolidata, valutazione economica ecc ecc
Resta il fatto, però, che a senso della norma (ribadisco l'art. 179 del TUA) è così che si dovrebbe fare.
Quindi non sono io che lo intendo ma lo intende il Legislatore, prima Europeo e poi Nazionale.

Poi volete dire che è un sofisma?
Posso anche essere d'accordo con Voi, anche se in realtà non lo è perchè la ratio di questa norma è proprio quella di tendere ad una diminuzione dei quantitativi di rifiuto da destinare allo smaltimento definitivo (discarica o incenerimento) e la cosiddetta strategia di "addio alla discarica", privilegiando tutte le operazioni di riutilizzo, riciclaggio e recupero.

Tra l'altro, c'è un'evidente stortura economica, se ci riflettete un attimo su, vi renderete conto che, a livello di economia di base, le attività R dovrebbero costare decisamente meno, posto che dalle attività R si origina per forza di cose qualcosa che ha e deve avere una valorizzazione economica. Dunque chi recupera in fondo realizza ricavi da 2 parti, dal conferimento del rifiuto e dalla vendita del materiale/energia riutilizzato, riciclato, recuperato.

La gestione in D invece prevede solo costi (costi di deposito, costi di discarica, costi di incenerimento) che possono essere coperti soltanto dai prezzi di conferimento.

In una condizione "normale" non ci vuole un premio Nobel dell'economia per capire quale operazione di gestione dei rifiuti debba essere più economica, efficiente, efficace (parole d'ordine del terzo millennio).

Il tema è: ma la gestione dei rifiuti nel nostro paese è "normale"?   Shocked

A proposito se volete fare bene la vostra professione di consulente ambientale avete provato a far notare questo ai vostri clienti?
Avete provato a farlo notare al recuperatore più caro dello smaltitore?
Siete sicuri che lo smaltitore economico lo faccia nel pieno rispetto della legalità o butta i rifiuti nel tombino (sto estremizzando)?

ecomaury ha scritto:
esempio due
. stesso rifiuto ..la ditta lo prende in D14 E poi successivamente lo conferisce ad un altra che lavora ( recuperandolo ..) in R...IO PERO' NEL mud  debbo mettere  come e' stato destinato nel formulario quindi D - SMALTIMENTO-

Beh, in questo esempio, la ditta autorizzata in D14 sta commettendo un illecito gestionale abbastanza evidente come quello che commetti tu se conferisci un rifiuto recuperabile ad un impianto D.

Visto e considerato che, tradotto in italiano D14 significa:  prendo un rifiuto da discarica (es fanghi) che mi arriva in big bag e lo metto nei cassoni per conferirlo a discarica ottimizzando numero e costi del trasporto allo smaltimento finale  oppure ancora: prendo 4/500 fusti di acque di lavorazione esauste e le travaso in una cisterna sempre per ottimizzare numero e costi di trasporto al destino finale, mi risulta estremamente difficile comprendere come questo accidente di impianto possa essere autorizzato D14 e "lavorare un rifiuto in R recuperandolo".

Che l'impianto si decida
o fa lo smaltitore (filiera D)
o fa il recuperatore (filiera R)
o fa entrambe le cose ma deve avere autorizzazione per tutto quello che fa.

Nel caso che tu hai fatto, se il TUO rifiuto è recuperabile e lui lo lavora per recuperarlo, dovrà farsi autorizzare R13/R12 + l'R pertinente all'attività di recupero

Peraltro visto che il produttore mantiene la responsabilità sui rifiuti che produce per l'intera catena di trattamento (art. 188, comma 1), se io fossi un PM con i pruriti, nel caso da te esposto ti chiamerei in concorso in un'ipotesi di gestione illecita di rifiuti.  E solitamente in tribunale le difese fondate solo su motivazioni economiche non hanno tutto questo pregio.


Chiudo con una lieve nota polemica, che spero mi consentirete perchè basata esclusivamente sul dato anagrafico e non rivolta espressamente a Voi che mi avete soltanto dato lo spunto per questa riflessione.

Questa discussione, come moltissime altre presenti sul forum evidenziano una situazione "deprimente" alquanto diffusa nel nostro Paese.
Ovvero la errata convinzione che per fare il "consulente ambientale" sia sufficiente studiare qualche stralcio di regoletta e tentare di applicare porzioni di norma alla bell'e peggio allo scopo di evitare o far evitare sanzioni al cliente.
Non è minimamente un caso che la parola enormemente più diffusa su questo forum
sia : sanzionabile  (termine atroce che mi fa venire l'orticaria).

Beh, a mio sommesso avviso applicare qualche regoletta pedissequamente (registri, formulari, MUD) in modo corretto è un lavoro alla portata di chiunque abbia finito la scuola dell'obbligo.
Il consulente ambientale, dovrebbe avere uno spirito un po' più alto e comprendere quali sono le motivazioni alla base delle previsioni normative (e non c'è mica bisogno della sfera di cristallo, è sufficiente leggere, documentarsi sulla base delle relazioni tecnico illustrative a corredo dei disegni di legge, seguire i commentatori di dottrina, i commenti giuridici, la giurisprudenza di merito, le riviste specializzate).
Ancor più fondamentale è mettere in moto i neuroni e provare a domandarsi: perchè hanno scritto questo?

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Messaggio  ecomaury Ven Gen 23, 2015 2:07 pm

isamonfroni ha scritto:
ecomaury ha scritto:
esempio due
. stesso rifiuto ..la ditta lo prende in D14 E poi successivamente lo conferisce ad un altra che lavora ( recuperandolo ..) in R...IO PERO' NEL mud  debbo mettere  come e' stato destinato nel formulario quindi D - SMALTIMENTO-

Beh, in questo esempio, la ditta autorizzata in D14 sta commettendo un illecito gestionale abbastanza evidente come quello che commetti tu se conferisci un rifiuto recuperabile ad un impianto D.

Visto e considerato che, tradotto in italiano D14 significa:  prendo un rifiuto da discarica (es fanghi) che mi arriva in big bag e lo metto nei cassoni per conferirlo a discarica ottimizzando numero e costi del trasporto allo smaltimento finale  oppure ancora: prendo 4/500 fusti di acque di lavorazione esauste e le travaso in una cisterna sempre per ottimizzare numero e costi di trasporto al destino finale, mi risulta estremamente difficile comprendere come questo accidente di impianto possa essere autorizzato D14 e "lavorare un rifiuto in R recuperandolo".

Che l'impianto si decida
o fa lo smaltitore (filiera D)
o fa il recuperatore (filiera R)
o fa entrambe le cose ma deve avere autorizzazione per tutto quello che fa.

Nel caso che tu hai fatto, se il TUO rifiuto è recuperabile e lui lo lavora per recuperarlo, dovrà farsi autorizzare R13/R12 + l'R pertinente all'attività di recupero


Per iniziare..i soliti e doverosi complimenti per la preparazione e competenza della ns ISA ( ma non e' questa una novita' )
tutti i tuoi discorsi hanno un senso e direi anche una validita' piu' che assodata.

pero' ( non e' polemica..e' confronto..) mi sembra sia sfuggito un elemento nell esempio fatto:

profuttore A
rifiuto CER X

viene la ditta B ( autorizzata PER quel cer in D14 ) CHE NON LO LAVORA-TRATTA-RECUPERA LEI ( IN R) ma lo conferisce* ad una terza ditta C ( autorizzata al recupero )

* la ditta B e' sia trasport che destinatario ( nel caso indicato intendo lo porta presso suo impianto per operazione D- il conferimento a terzi successvamente e' un elemento che so' io ...cioe' non e' indicato ovviamente nel formulario rilasciato al produttore )

stando cosi Le cose non vedo perche' ipotizzi un illecito della ditta B ( o una richiesta di autorizzaz per lavorare in R ).

E..sempre seguendo lil suddetto esempio ...il quesito relativo al fatto che nel mud il produttore A  indici l eventuale giacenza del rifiuto  IN SMALTIMENTO ( VISTO CHE IL SUO DESTINATARIO INDICATO DAI FORMULARI LO "gestisce in D )
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Messaggio  isamonfroni Ven Gen 23, 2015 2:54 pm

ecomaury ha scritto:

pero' ( non e' polemica..e' confronto..) mi sembra sia sfuggito un elemento nell' esempio fatto:

profuttore A
rifiuto CER X

viene la ditta B ( autorizzata PER quel cer in D14 ) CHE NON LO LAVORA-TRATTA-RECUPERA LEI ( IN R) ma lo conferisce* ad una terza ditta C ( autorizzata al recupero )

eccolo qui l'errore o se preferisci l'illecito
ecomaury ha scritto:
* la ditta B e' sia trasport che destinatario ( nel caso indicato  intendo lo porta presso suo impianto per operazione D-   il conferimento a terzi successivamente e' un  elemento che so' io  ...cioe' non e' indicato ovviamente nel formulario rilasciato al produttore )
certo che ovviamente non è indicato nel FIR del produttore.
Però, dato che il produttore è responsabile della correttezza di gestione del rifiuto fino alla fine della sua vita (art. 188, c. 1) e dato che D14 è solo una forma di smaltimento intermedio e non definitivo, il caro produttore si dovrebbe preoccupare di capire dove va il rifiuto fino alla fine.

ecomaury ha scritto:
stando cosi Le cose non vedo perche' ipotizzi un illecito della ditta B ( o una richiesta di autorizzaz per lavorare in R ).

perchè se ti vai a leggere gli allegati B e C alla parte IV del TUA vedrai che un rifiuto che comincia la filiera con D la deve fare fino alla fine
D14 = operazioni di ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 e D13
dove vedi scritto che può andare in R?

Se il tuo destinatario B vuole fare le stesse identiche attività che sta facendo adesso sugli stessi identici rifiuti (agli stessi identici prezzi) e mandarli agli stessi identici impianti di recupero, perchè non chiede l'autorizzazione per l'attività R12/R13?.
Così ti ritira il tuo rifiuto recuperabile con causale R12 (o R13) sul FIR  e siamo tutti più contenti e felici.

Allora è evidente che è poco più di un aspetto "formale" ma il metterlo a posto procura la sostanziale differenza tra fare una gestione di rifiuti legalmente autorizzata ed una non autorizzata e quindi illecita

ecomaury ha scritto:
E..sempre seguendo il suddetto esempio ...il quesito relativo al fatto che nel mud il produttore A  indici l' eventuale giacenza del rifiuto  IN SMALTIMENTO ( VISTO CHE IL SUO DESTINATARIO INDICATO DAI FORMULARI LO "gestisce in D )


Fermo restando che il TUA è una norma tecnica (come sono tutti i regolamenti) e non "economica", visto che il rifiuto lo produci tu produttore che hai l'obbligo di gestirlo secondo le norme, se questo accidente di rifiuto è recuperabile ti dovresti scegliere un destinatario che poi lo recupera.

Comunque giusto per rispondere al tuo quesito (visto che tanto la cosa fondamentale, che preme ai più, è indovinare la crocetta da barrare nel MUD) se il rifiuto l'hai sempre smaltito con D indica D e fa un po' come vuoi.

Resta il fatto che è concettualmente scorretto e ai sensi dell'art. 179 pure un po' contra legem.  Very Happy

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Gen 23, 2015 6:25 pm

isamonfroni ha scritto:

perchè se ti vai a leggere gli allegati B e C alla parte IV del TUA vedrai che un rifiuto che comincia la filiera con D la deve fare fino alla fine
D14 = operazioni di ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 e D13
dove vedi scritto che può andare in R?
...

Fermo restando che il TUA è una norma tecnica (come sono tutti i regolamenti) e non "economica", visto che il rifiuto lo produci tu produttore che hai l'obbligo di gestirlo secondo le norme, se questo accidente di rifiuto è recuperabile ti dovresti scegliere un destinatario che poi lo recupera.
...
Resta il fatto che è concettualmente scorretto e ai sensi dell'art. 179 pure un po' contra legem.  Very Happy
Oh, beh, parliamone...
La tesi che un qualcosa che esce dal produttore come rifiuto con destino D o R non possa mai cambiarlo è oggettivamente cavalcata all grandissima da quelli che isa, gran gentildonna, definisce graziosamente "PM con i pruriti".
Tuttavia, nel 2012 abbiamo esibito in un giudizio su una questione simile una bella nota della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea -in risposta al Dott. Lupo di MATTM- risalente al novembre 2011, dove quella direzione europea segnala che alcuni trattamenti D8/D9 danno luogo a materia/e diversa/e da quella originaria, che può/possono a propria volta essere destinata a riutilizzo o a smaltimento o parte e parte, così come alcuni trattamenti R (lui UE cita R3,R4, R5 e quelle con 4 asterischi) di fatto portano ad avere sia materie diverse da quelle originali che rifiuti diversi da quelli originari. Quindi, anche per ciò che attiene D13 e D14, che possono preludere ad altri D e per R13 che prelude ad altri R come da Dir CE 98/2008, vale la stessa cosa
La signora Direzione Generale Ambiente della commissione europea conclude così (da traduzione giurata fatta fare apposta dal mio cliente)
MUD 2015 - Pagina 2 Immagi10
Quindi, in definitiva, tutto è riconducibile al tipo di trattamento autorizzato all'impianto di destinazione, e proprio perchè stiamo parlando di un fatto economico non mi meraviglio per nulla che un signore D13/D14 se trova chi gli piglia ste cose e magari anche a buon prezzo (perchè chi recupera davvero lo fa perchè ci guadagna, altrimenti non recupererebbe...) poi "scopra" la vocazione di recuperabilità di quel rifiuto e, correttamente a mio avviso, lo avvii a recupero.
In effetti, c'è una logica...


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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  isamonfroni Sab Gen 24, 2015 11:09 am

Aurora Brancia ha scritto:
Oh, beh, parliamone...
La tesi che un qualcosa che esce dal produttore come rifiuto con destino D o R non possa mai cambiarlo è oggettivamente cavalcata all grandissima da quelli che isa, gran gentildonna, definisce graziosamente "PM con i pruriti".
Tuttavia, nel 2012 abbiamo esibito in un giudizio su una questione simile una bella nota della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea -in risposta al Dott. Lupo di MATTM- risalente al novembre 2011, dove quella direzione europea segnala che alcuni trattamenti D8/D9 danno luogo a materia/e diversa/e da quella originaria, che può/possono a propria volta essere destinata a riutilizzo o a smaltimento o parte e parte, così come alcuni trattamenti R (lui UE cita R3,R4, R5 e quelle con 4 asterischi) di fatto portano ad avere sia materie diverse da quelle originali che rifiuti diversi da quelli originari. Quindi, anche per ciò che attiene D13 e D14, che possono preludere ad altri D e per R13 che prelude ad altri R come da Dir CE 98/2008, vale la stessa cosa
La signora Direzione Generale Ambiente della commissione europea conclude così (da traduzione giurata fatta fare apposta dal mio cliente)
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Quindi, in definitiva, tutto è riconducibile al tipo di trattamento autorizzato all'impianto di destinazione, e proprio perchè stiamo parlando di un fatto economico non mi meraviglio per nulla che un signore D13/D14 se trova chi gli piglia ste cose e magari anche a buon prezzo (perchè chi recupera davvero lo fa perchè ci guadagna, altrimenti non recupererebbe...) poi "scopra" la vocazione di recuperabilità di quel rifiuto e, correttamente a mio avviso, lo avvii a recupero.
In effetti, c'è una logica...


Aurò, ovviamente son d'accordo con te in senso generale.

Niente da dire sulle attività di TRATTAMENTO, D8/D9 in particolare e su molte attività di recupero.
Cioè, come a me piace semplificare sulle attività svolte da qualcuno che questi rifiuti li "prende in mano" , ci fa sopra qualche trattamento fisico o chimico/fisico, dalla semplice essiccazione in avanti, e si ritrova con un qualcosa che è del tutto diverso da quello che gli è entrato in impianto.
A questo punto, visto che questo "qualcosa" in buona sostanza lo ha prodotto lui, ha tutto il diritto di classificarlo D o R in base alle caratteristiche di questo qualcosa.

Caso classico è quello di chi fa (come facevamo a suo tempo noi) D9 su miscele oleose (acqua e olio) tipicamente non rigenerabili quando arrivavano da noi che facevamo trattamenti di separazione olio/acqua da cui esitavano acque che ci trattavamo noi in D9 ottenendo acque pulite e fanghi da discarica e oli rigenerabili in R9 presso impianti opportunamente autorizzati.

Però, per me chi svolge attività soltanto intermedie di deposito e ricondizionamento (D13/D14/D15 oppure R12/R13), non modifica affatto la natura del rifiuto, visto che "teoricamente" si dovrebbe limitare a cambiargli la confezione o a una riduzione volumetrica.
C'è anche la "cernita", certo, però se fai la "cernita" dovresti anche essere autorizzato a farla e quello che ti esita dalla cernita è un rifiuto prodotto da te impianto (libertà di destino) e non dal "produttore iniziale".
E poi, se uno si vuole gestire il deposito con la massima libertà di "scegliere" la destinazione ultima migliore non capisco perchè non possa prendersi entrambe le autorizzazioni, alla fin fine non è che sia questo sconvolgimento.

Peraltro io posso condividere il fatto che magari un produttore può pure non sapere se il suo rifiuto è recuperabile o no (in tal caso farebbe bene a formarsi, così faticano pure i formatori) ma il suo destinatario di fiducia che invece è un soggetto professionalmente portato a saperlo, lo dovrebbe anche aiutare ad indirizzarsi.

Nell'esempio di cui sopra, posto che il rifiuto X di cui si parlava sia recuperabile (e a quanto pare lo è, visto che l'impianto intermedio poi lo manda a recupero), perchè il signor impianto non si piglia pure un'autorizzazione R12/R13 e non consiglia il suo cliente ad avviare la filiera R fin dall'inizio?

Ci sono certamente situazioni difficili da classificare alla fonte, però nella stragrande maggioranza dei casi si sa ormai fin dall'inizio che cosa ci si può fare con i rifiuti.

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Messaggio  beltrale Lun Gen 26, 2015 1:50 pm

concordo con Isa perchè tutti sanno che mi paga per postare "like" alle sue argomentazioni..


sarebbe comunque eventualmente corretto che l'impianto specificasse la destinazione finale del rifiuto, inteso come la vera morte (per incinerimento, per baulatura, per dematerializzazione)... evidenziando che queste derivano comunque da una attività D che porta in R eventuale...

nel senso che, effettivamente, come dice Isa, tantissime aziende sono certe di avere inviato i rifiuti a smaltimento, dato che viene chiaramente indicato nel formulario la destinazione D, che invece non viene soddisfatta con i passaggi successivi fatti dagli impianti..

ed è pur vero che, se questo accade rispettando il principio di precauzione, ovvero, meglio riciclare che smaltire, allora dovrebbe essere condiviso da tutte le parti, in particolare il produttore...


or not??
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Messaggio  beltrale Lun Gen 26, 2015 1:54 pm

..e comunque su questi bisognerebbe aprire un nuovo topic..

Shocked
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Messaggio  isamonfroni Lun Gen 26, 2015 3:00 pm

beltrale ha scritto:concordo con Isa perchè tutti sanno che mi paga per postare "like" alle sue argomentazioni..
così buttato ai 4 venti..... Razz ?


beltrale ha scritto:
or not??
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Altrochè, vedere art. 179

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Messaggio  angel Mar Feb 03, 2015 7:33 pm

Ciao qualcuno sa dove reperire la modulistica del mud 2015 semplificati senza aspettare ecocerved che prepari il programmino così mi posso portare avanti con i clienti che vogliono firmare loro direttamente il mud?
Ecocerved non poteva mettere la versione ditabile come lo scorso anno senza aspettare una vità bur
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Messaggio  cirillo Mar Feb 03, 2015 7:50 pm

angel ha scritto:Ciao qualcuno sa dove reperire la modulistica del mud 2015 semplificati ...
qua:
http://mud.ecocerved.it/Download/ComunicazioneRifiutiSpecialiSemplificata/Allegato2_DPCM_27122014_SCH_Semplificata.pdf

non ci vuole molto a fere "cerca" con Google ma si sa, Sistriforum è "meno faticoso"

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Messaggio  angel Mar Feb 03, 2015 8:36 pm

cirillo ha scritto:
angel ha scritto:Ciao qualcuno sa dove reperire la modulistica del mud 2015 semplificati ...
qua:
http://mud.ecocerved.it/Download/ComunicazioneRifiutiSpecialiSemplificata/Allegato2_DPCM_27122014_SCH_Semplificata.pdf

non ci vuole molto a fere "cerca" con Google ma si sa, Sistriforum è "meno faticoso"
Hai sbagliato! non sono una di quelle persone, e se leggevi bene il mio post diceva appunto "senza aspettare ecocerved" ( quindi presumo che prima sia andato a vedere la ) ma che loro mettono a disposizione il programmino da fine febbraio ( vedi che mi sono inoformato).
Quelle le ho viste anche io ma sfido chiunque a compilare un mud con quei modelli (prova a stamparli e vedrai).
Grazie ugualmente
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Messaggio  cirillo Mar Feb 03, 2015 10:37 pm

@angel
chiedo scusa se ti sei sentito offeso dalla mia risposta ma se, davvero vuoi iniziare subito subito con la presentazione del MUD, non c'è nessun problema a stampare quel modello.
A voja quanti ne ho presentati così (scritti a mano) negli anni scorsi prima della pubblicazione dl pdf editabile.

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Messaggio  luckyluke Mer Feb 11, 2015 1:42 pm

segnalo l'uscita del software del MUD 2015 su ECOCERVED:

http://mud.ecocerved.it/Download/TracciatiSoftware/setup_mud2015.exe

Invece ho notato che non è ancora uscito il modulo editabile per la semplificata.
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Messaggio  luanap Mer Feb 11, 2015 6:01 pm

luckyluke ha scritto:segnalo l'uscita del software del MUD 2015 su ECOCERVED:

http://mud.ecocerved.it/Download/TracciatiSoftware/setup_mud2015.exe

Invece ho notato che non è ancora uscito il modulo editabile per la semplificata.

Grazie mille della news!  clap
Quest'anno sono in anticipo Shocked meglio così!
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Messaggio  PiazzaPulita Lun Feb 16, 2015 8:51 pm

... hanno fatto una nuova applicazione per il MUD semplificato con relativo sito:

http://mudsemplificato.ecocerved.it/
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Messaggio  angel Mar Feb 17, 2015 2:11 pm

PiazzaPulita ha scritto:... hanno fatto una nuova applicazione per il MUD semplificato con relativo sito:

http://mudsemplificato.ecocerved.it/
L'ho provato ed è carino.
Peccato che con il fatto che ti segna ora è data di stampa e nel caso che ti accorgi di un errore (esempio il semplice rea digitato errato) devi ristampare il tutto perchè ti segna ora e data di stampa sui fogli stampati
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Messaggio  oasi1970 Mer Feb 18, 2015 12:28 pm

PiazzaPulita ha scritto:... hanno fatto una nuova applicazione per il MUD semplificato con relativo sito:

http://mudsemplificato.ecocerved.it/

Scusate se faccio una domanda stupida ma sul sito del mud semplificato c'è scritto questo

"[...] il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico [...]"

In realtà di domande ne avrei più di una:

Domanda1: perchè devo inserire dei dati in una applicazione web per poi stamparla e inviarla per posta???

Domanda2: se alla domanda1 la risposta è "il mud semplificato si applica solo alle piccolissime aziende che magari non sono attrezzate per la firma digitale e/o si avvalgono di consulenti..." allora mi chiedo: visto che il mud devo comunque stamparlo non si poteva prevedere il mud semplificato nel software di compilazione mud che già esiste? Perchè spendere soldi per sviluppare una nuova applicazione web che fa da macchina da scrivere (esattamente come il software per il mud standard)?

Domanda3: meglio se non mi faccio queste domande?
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Feb 18, 2015 12:46 pm

... da una lettura alla norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 97 del 27/12/2014 - Articolazione del Mud - punto 3.2 pagina 9....

credo Ecocerved abbia voluto semplificare l'adempimento ai piccoli produttori
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Messaggio  cirillo Mer Feb 18, 2015 1:31 pm

E' semplicemente "l'evoluzione" del pdf editabile che alcune Camere di Commercio avevano messo a disposizione fino allo scorso anno

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Messaggio  angel Mer Feb 18, 2015 10:06 pm

Secondo me è per semplificare il lavoro delle camere di commercio. Invece poi di inserire i dati a mano dei mud semplificati ricevuti utilizzano il codice QR Code o la sigla che viene stampata su ogni pagina del mud in basso a destra per inserire i dati recuperandoi dal web. Poi non sono esperto e magari o detto una mega stupidata Very Happy
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Messaggio  cirillo Gio Feb 19, 2015 9:34 am

cirillo ha scritto:E' semplicemente "l'evoluzione" del pdf editabile
angel ha scritto:Secondo me è per semplificare il lavoro delle camere di commercio.
Ok
"mi stimo e m'incoraggio" di striscialanotizana memoria

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Messaggio  angel Mar Mar 03, 2015 10:25 pm

Ho un dubbio che riguarda sia le giacenze al 31/12 e di conseguenza anche il quantitativo prodotto.
Vi faccio un esempio per essere piu' chiaro:
quantità in giacenza al 31/12/2014 (peso presunto segnato sul registro) kg 8
quantità prodotta a gennaio 2015 ( peso presunto sul registro) kg 2
quantità smaltita il 1 febbraio 2015 peso presunto kg 10 ma con peso riscontrato all'impianto ( e quindi segnato nelle annotazioni) kg 13.
Il dubbio è questo: la differenza tra il peso riscontrato e quello presunto (kg 3) li considero prodotti nel 2015 o nel 2014 oppure li suddiviso secondo logica (nel senso che la maggior parte li considero prodotti nel 2014 essendo piu' ampio il periodo di porduzione e in quantità minore nel 2015 ???
Ho sentito ecocerved e mi han detto di considerarli pordotti nel 2015 e lascire la giacenza al 31/12 con i pesi presunti segnati sul registro.
Secondo voi è corretto?
Mi si pone il dubbio anche per il caso in cui il peso riscontrato sia inferiore a quello presunto ( ne ho un caso) e se segno il peso presunto come da registro per il calcolo della rimanenza al 31/12 il peso riscontrato è addirittura inferiore a quello della giacenza al 31/12 (calcolata con peso presunto).

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Messaggio  cescal64 Mar Mar 03, 2015 11:29 pm

Mud relativo ai rifiuti gestiti nell'anno 2014, quindi riporta i dati noti a fine 2014, veri o presunti.
Se il conferimento è del 2015, nel MUD dell'anno prossimo riporterai i dati di quest'anno, veri o presunti.
Le differenze tra quantità prodotte, smaltite, giacenti, vere o presunte, si spiegheranno da sole Wink !
...ah, sempre imho...
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Messaggio  angel Mer Mar 04, 2015 4:11 pm

ok perfetto quindi anche nel caso in cui ho ad esempio 200 kg (peso presunto) cer 130208 in carico nel 2014, nessun carico nel 2015 e scarico il 10 gennaio 2015 con peso riscontrato kg 220.
Io il peso reale dei carichi prima che faccio il mud dato che la scadenza è 30 aprile li ho.
Come prodotti e come giacenza al 31/12/2014 mettero 200 (peso presunto) oppure 220 (peso reale date che lo conosco vito che ho fatto lo scarico?
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