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Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Pericolosità dei rifiuti
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Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
Promemoria primo messaggio :
Ciao, qualcuno sa dirmi se esistono dei codici cer per rifiuti pericolosi che però sono senza asterisco? Io fino ad oggi pensavo fosse così, ma un ing. ambientale mi ha detto che non è così. Lui sostiene che esistono rifiuti pericolosi i cui codici cer non hanno asterisco.
Grazie
Ciao, qualcuno sa dirmi se esistono dei codici cer per rifiuti pericolosi che però sono senza asterisco? Io fino ad oggi pensavo fosse così, ma un ing. ambientale mi ha detto che non è così. Lui sostiene che esistono rifiuti pericolosi i cui codici cer non hanno asterisco.
Grazie
ambi- Nuovo Utente
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Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
QUando ho letto questa risposta che ti hanno dato.... ammetto di aver avuto i brividi dietro la schiena...ambi ha scritto: Risposta: no ci sono rifiuti pericolosi che hanno codici cer con l'asterisco e rifiuti pericolosi con codici cer senza asterisco.
Leggendo questo:
152/2006 ha scritto:Allegato D alla parte IV:
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: ...
...
3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. ....
mi sembra fin troppo chiaro che il rifiuto è identificato dal CODICE CER, l'asterisco è solo un contrassegno per identificare a colpo d'occhio il cer pericoloso.
Spesso, onde evitare qualsiasi appiglio di contestazione da parte di controllori-facente-finta-funzione (nel senso che ci provano...), tutti mettono l'asterisco sui documenti.
Ma che addirittura ci siano rifiuti pericolosi con l'asterisco e rifiuti pericolosi senza asterisco,..... questa poi.... la voterei per la vaxxata dell'anno...
luckyluke- Utente Attivo
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Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
meravigliosa fantasia italiana, ognuno si ritaglia spiegazioni a "naso".
Normativa: Decisione CE 2000/532 nell'allegato, al punto 4 (diventato erroneamente 3.4 nell'allegato D al 152/06) è scritto: i rifiuti contrassegnati con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva 2008/98 Ergo quelli senza * NON sono pericolosi.
Mi pare che non ci sia molto da inventare. Sulla nascita e sviluppo dei codici CER, si comincia dalla lontana dir 75/442, il primo elenco nasce con la 94/3 e poi ci sono varie evoluzioni che per brevità ometto, ci sono ottimi articoli sul tema che consiglio di leggere. Il problema non sono i codici ma l'uso e l'abuso che se ne fa, fenomeno tipicamente italiano.
Ma d'altra parte se i destinatari delle leggi non le leggono.......... ed ecco che fioccano le circolari sull'applicazione della classificazione secondo la (delirante) legge 116/2014 (ed anche gli articoli di poco illustri commentatori): NON si sono accorti della sospensione di tali folli disposizioni fino al 18 febbraio 2015!
Normativa: Decisione CE 2000/532 nell'allegato, al punto 4 (diventato erroneamente 3.4 nell'allegato D al 152/06) è scritto: i rifiuti contrassegnati con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della Direttiva 2008/98 Ergo quelli senza * NON sono pericolosi.
Mi pare che non ci sia molto da inventare. Sulla nascita e sviluppo dei codici CER, si comincia dalla lontana dir 75/442, il primo elenco nasce con la 94/3 e poi ci sono varie evoluzioni che per brevità ometto, ci sono ottimi articoli sul tema che consiglio di leggere. Il problema non sono i codici ma l'uso e l'abuso che se ne fa, fenomeno tipicamente italiano.
Ma d'altra parte se i destinatari delle leggi non le leggono.......... ed ecco che fioccano le circolari sull'applicazione della classificazione secondo la (delirante) legge 116/2014 (ed anche gli articoli di poco illustri commentatori): NON si sono accorti della sospensione di tali folli disposizioni fino al 18 febbraio 2015!
homer- Utente Attivo
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Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
mauro.sanciolo ha scritto:In occasione di Ecomondo ho avuto occasione di ascoltare un intervento interessante al riguardo.
Fu posta la seguente domanda:
"Cosa succede se ad un rifiuto è attribuito correttamente un CER non pericoloso assoluto e una successiva analisi mostra che il rifiuto possiede una caratteristica di pericolosità?"
Risposta: "Il rifiuto rimane non pericoloso, l'analisi non è un'analisi di classificazione ma un'analisi tecnologica, che serve a gestire il rifiuto"
Forse l'ingegnere ambientale di cui al primo post si riferiva a una situazione di questo tipo.
Con l'occasione chiedo a chi legge cosa ne pensi.
Buona giornata
Presente! ho partecipato anche io a quel convegno.
In particolare si faceva riferimento, a titolo di esempio, al codice 20 03 03, residui della pulizia stradale.
L'argomentazione di quanto detto stava nel fatto che non era possibile classificare, secondo il capitolo dei cer, i rifiuti dalla pulizia delle strade come Pericolosi.
Il DL dice espressamente che i rifiuti della pulizia strade sono NON PERICOLOSI ASSOLUTI.
Se poi per qualche motivo a posteriori si è riscontrata una presenza di idrocarburi superiore alle soglie previste diventa un problema di "gestione successiva" del rifiuto, così diceva il Chimico.
Sicuramente è un'argomentazione interessante e che dà qualche spunto di riflessione.
Certo che anche la citazione di Admin lo è :"Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto." (Art. 184, comma 4, TUA)"
Sembrerebbero un po' in contraddizione no?
Personalmente non riesco ad avere una posizione così netta in merito.
-bz8-- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 13.05.11
Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
Ho citato la definizione di rifiuto pericoloso per evidenziare che se un rifiuto possiede caratteristiche tali che lo rendano pericoloso ai sensi della parte quarta del TUA deve necessariamente essere classificato pericoloso
Ma nell'elenco europeo i rifiuti pericolosi sono quelli con CER asteriscato, per cui ad un rifiuto che rientri nella definizione di pericoloso deve essere attribuito un CER pericoloso.
E' vero pure che alcuni tipi di rifiuto, per i quali non esistono i corrispondenti CER pericolosi (ex codici a specchio) presentano problemi di codificazione ed i residui da spazzamento rientrano tra questi, pero' non ritengo conforme alla norma attribuire un CER non pericoloso ad un rifiuto che rientri nella definizione di "rifiuto pericoloso".
Rimandare il problema alla "successiva gestione" mi pare un azzardo, atteso che la gestione dei rifiuti deve ispirarsi a principi di cautela.
Se i rifiuti sono codificati con CER non pericoloso saranno trasportati da soggetti iscritti in categoria 4, inviati ad impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi, ecc...
Con tutto quel che ne consegue in termini sanzionatori se dovesse essere riscontrata e contestata la pericolosita' degli stessi.
Ma nell'elenco europeo i rifiuti pericolosi sono quelli con CER asteriscato, per cui ad un rifiuto che rientri nella definizione di pericoloso deve essere attribuito un CER pericoloso.
E' vero pure che alcuni tipi di rifiuto, per i quali non esistono i corrispondenti CER pericolosi (ex codici a specchio) presentano problemi di codificazione ed i residui da spazzamento rientrano tra questi, pero' non ritengo conforme alla norma attribuire un CER non pericoloso ad un rifiuto che rientri nella definizione di "rifiuto pericoloso".
Rimandare il problema alla "successiva gestione" mi pare un azzardo, atteso che la gestione dei rifiuti deve ispirarsi a principi di cautela.
Se i rifiuti sono codificati con CER non pericoloso saranno trasportati da soggetti iscritti in categoria 4, inviati ad impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi, ecc...
Con tutto quel che ne consegue in termini sanzionatori se dovesse essere riscontrata e contestata la pericolosita' degli stessi.
Ultima modifica di Admin il Ven Nov 21, 2014 2:14 pm - modificato 1 volta.
Admin- Amministratore
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Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
Admin ha scritto:Ho citato la definizione di rifiuto pericoloso per evidenziare che se un rifiuto possiede caratteristiche tali che lo rendano pericoloso ai sensi della parte quarta del TUA deve necessariamente essere classificato pericoloso
Ma nell'elenco europeo i rifiuti pericolosi sono quelli con CER asteriscato per cui ad un rifiuto che rientri nella definizione di pericoloso deve essere attribuito un CER pericoloso.
E' vero pure che alcuni tipi di rifiuto (per i quali non esistono i corrispondenti CER pericolosi (ex codici a specchio) presentano problemi di codificazione ed i residui da spazzamento rientrano tra questi, pero' non ritengo conforme alla norma attribuire un CER non pericoloso ad un rifiuto che rientri nella definizione di "rifiuto pericoloso".
Sono d'accordo con te..... Ma anche un po' con il Chimico!
-bz8-- Utente Attivo
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Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
ambi ha scritto:Non l'ho chiesto, perché essendo un giovane e avendo ricevuto questa risposta da una persona con i capelli bianchi mi sono inizialmente fidato.
Ok, sei giovane e ti capisco, però attenzione che si possono anche avere i capelli bianchi, ma se il contenitore che fa da supporto a questa criniera è vuoto (o pieno solo di prosopopea), il bianco dei capelli rimane solo una nuance di colore, com il biondo, il castano, il corvino.
Ti racconto un aneddoto che è capitato a me oltre 25 anni fa, quando ero giovane anch'io.
Il mio allora capo mi ordinò di acquistare una serie di cilindri tarati di classe A da 2 litri (che costano un botto) che dovevano servire per fare analisi di COD su di un laboratorio mobile installato presso una ditta.
Allora gli chiesi perchè li voleva da 2 litri e perchè non li potevamo acquistare da 200 cc che mi parevano molto più logici (conoscendo la metodica).
In risposta ottenni una serie di urli e di improperi tipo "lei non sa un cavolo e vuole sempre rompere le balle, anche se è appena arrivata qui, me li ha chiesti espressamente il Prof. XXX (nome di famosissimo luminare dell'ambiente del tempo), quindi lei si limiti ad eseguire"
Dato che davvero ero giovane, ero arrivata da 15 gg e davvero non sapevo molto dell'ambiente mi sono limitata ad eseguire e ho comprato questi cosi che costavano quasi come il mio stipendio di allora.
Quando poi ci siamo trovati tutti insieme a fare queste analisi, non ho sapute resistere (è un mio vizio e limite) e ho chiesto al luminare perchè mi aveva fatto comprare quei cosi, visto che la metodica prevede 2/3 ml di reagente che si potevano benissimo dosare con pipetta o con cilindri piccoli.
La risposta esaltante del luminare è stata: ristudiati le unità di misura che ml vuol dire LITRI!!!!
Ti posso solo dire che dopo 15 gg il luminare è stato decontrattualizzato e io sono diventata direttore tecnico dell'azienda
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
@isa: applauso
A monte c'è l'incoerenza tra la definizione di rifiuto pericoloso ed il catalogo con i codici vincolanti, che non possiamo risolvere certamente noi, e comunque ciò però non ci consente di inventare nuove categorie di rifiuti: il catalogo è vincolante, e per classificare pericoloso un rifiuto non pericoloso, l'unica procedura possibile è quella del punto 7 allegato D al 152/06.
Non stupiamoci di contraddizioni ed ambiguità: anche nel 5/2/98 ci sono rifiuti PERICOLOSI per composizione e caratteristiche, NON per codici!
A monte c'è l'incoerenza tra la definizione di rifiuto pericoloso ed il catalogo con i codici vincolanti, che non possiamo risolvere certamente noi, e comunque ciò però non ci consente di inventare nuove categorie di rifiuti: il catalogo è vincolante, e per classificare pericoloso un rifiuto non pericoloso, l'unica procedura possibile è quella del punto 7 allegato D al 152/06.
Non stupiamoci di contraddizioni ed ambiguità: anche nel 5/2/98 ci sono rifiuti PERICOLOSI per composizione e caratteristiche, NON per codici!
homer- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
@homer grazie, mi sto inchinando
Ci vogliamo magari ricordare che il catalogo CER è nato a fini esclusivamente statistici (anche per consentire di chiamare un rifiuto con lo stesso nome in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, olandese, fiammingo, ceko, rumeno ecc....).
Solo noi italiani siamo riusciti a far diventare il codice CER una specie di sanctasanctorum quasi con la valenza di un'analisi.....
Ci vogliamo magari ricordare che il catalogo CER è nato a fini esclusivamente statistici (anche per consentire di chiamare un rifiuto con lo stesso nome in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, olandese, fiammingo, ceko, rumeno ecc....).
Solo noi italiani siamo riusciti a far diventare il codice CER una specie di sanctasanctorum quasi con la valenza di un'analisi.....
isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
... è la 4^ volta che passo su questo thread, lo apro, leggo le ultime aggiunte, fremo ma passo oltre.
Adesso, ho deciso che non intendo per nulla passare oltre ulteriormente, almeno non dopo avere appreso il contesto in cui è uscita sta cosa del rifiuto non pericoloso che può essere pericoloso se ci aggiungi un asterisco .
Immagino che in quel convegno si sia parlato di una abbastanza nota sentenza di Cassazione del 2013 su - appunto - dei 20 03 03 che si sarebbero "rivelati" pericolosi per la presenza di idrocarburi, e mi pare se ne sia anche già parlato qui nel forum tempo fa.
Io tralascerei - per stavolta - che quella sentenza sia stata basata su un errore tecnico-analitico a mio avviso ENORME, e mi concentrerei sull'evidenza che il Codici CER appunto sono codici che servono a chiamare "con lo stesso nome numerico" la stessa munnezza in tutta la UE, prescindendo dalle lingue e dalle cose mentali dei vari legislatori nei diversi paesei.
Ora, il codice 20 03 03 è considerato univocamente NP perchè negli altri posti d'europa se ti si scassa ad esempio la coppa dell'olio e inondi di olio motore esausto 2, 3 mq di carreggiata chiami il servizio igiene urbano (o stradale) apposito che arriva, ci butta la sepiolite o analogo adsorbente che si ciuccia l'olio liquido, poi la raccoglie e la mette da parte, quindi lava con acqua calda + additivo (di solito, soda) il tratto sporcato e se ne va, smaltendo il materiale assorbente sporco con il suo bravo 15 02 02*.
Ancora, negli altri posti d'europa è almeno improbabile che nello spazzamento delle strade ci ritrovi lastre di cementoamianto, o cumuli di pattume incendiato pieni di IPA vari, perchè di solito negli altri posti di europa si fa una legge e i cittiadini tendono a rispettarla più che non a contravvenirla.
La sentenza di cui si parlava, peraltro, è per altro verso riconducibile alla lunga diatriba tra chi sostiene che i rifiuti solidi urbani siano e restino sempre RSU anche dopo trattamento fisico dimensionale, e chi invece sostiene che dopo trattamento anche solo dimensionale eseguito presso apposito impianti di trattamento rifiuti quello sia un rifiuto speciale, cui assegnare un codice 19 e non certo un codice 20 (come si intuisce, io propendo per questa oggettività). Ora che è uscita una sentenza del CdS (a mio avviso politicamente strumentale e su cui io non concordo nemmeno per il titolo) in base alla quale agli RSU ci puoi fare di tutto ma saranno in eterno RSU, i signori non sarebbero stati "condannati".
Come notava tfrab, se le analisi rivelano una qualche "caratteristica di pericolo" è il caso di chiedersi se il codice assegnato è quello giusto.
Del mio, ci aggiungo una cosa assolutamente diversa: ma perchè fare le analisi su un campione della cui origine si è certi ed è univocamente pericoloso oppure univocamente non pericoloso?
Io continuerò a sostenere in eterno (se non cambia la normativa, beninteso) che la caratterizzazione analitica va fatta SE E SOLO SE siamo in presenza di codici per i quali - data l'origine similare da processi produttivi differenti - c'è la possibilità che siano dell'una o dell'altra specie e non siamo in grado di denotarne le caratteristiche in base alle conoscenze che abbiamo.
Per esempio, ha un senso farle con un "17 06 04" come rifiuto da demolizione, perchè non si è in genere capaci a occhio di distinguerlo da un 17 06 01*, ma certo ha molto meno senso già se siamo davanti ad un 10 09 16 =scarti di prodotti rilevatori di crepe e abbiamo affianco un 10 08 15*=scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose: il produttore non può ignorare che tipo di rivelatore di crepe sta usando e cosa ne residua alle sue condizioni di impiego. Ha ancora certamente senso, ed è a mio avviso dovuto farle, se e quando, a parte il codice a specchio, cambia sia il tipo di destino che soprattutto il tipo di destinatario; prendete per esempio i c.d. silica fumes, che già come NP 10 02 08 possono o meno avere caratteristiche di composizione conformi ai requisiti previsti dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. per finire a recupero di materia in procedura semplificata ma se non conformi vanno in ordinaria, ma per di più potrebbero anche rivelarsi, per il ns. ciclo di lavorazione e dunque per quello che utilizziamo, dei P con CER 10 02 09*.
Per come la direbbe il "chimico" (che spero proprio di cuore sia un "praticone" e basta, sia pure con i capelli bianchi,), nel caso di silica fumes che contengano l'1,2 % di mercurio ma per tutto il resto corrispondono a quelli per il recupero in semplificata ci potrei scrivere allora 10 02 08* ? ... e ma sù !
Adesso, ho deciso che non intendo per nulla passare oltre ulteriormente, almeno non dopo avere appreso il contesto in cui è uscita sta cosa del rifiuto non pericoloso che può essere pericoloso se ci aggiungi un asterisco .
Immagino che in quel convegno si sia parlato di una abbastanza nota sentenza di Cassazione del 2013 su - appunto - dei 20 03 03 che si sarebbero "rivelati" pericolosi per la presenza di idrocarburi, e mi pare se ne sia anche già parlato qui nel forum tempo fa.
Io tralascerei - per stavolta - che quella sentenza sia stata basata su un errore tecnico-analitico a mio avviso ENORME, e mi concentrerei sull'evidenza che il Codici CER appunto sono codici che servono a chiamare "con lo stesso nome numerico" la stessa munnezza in tutta la UE, prescindendo dalle lingue e dalle cose mentali dei vari legislatori nei diversi paesei.
Ora, il codice 20 03 03 è considerato univocamente NP perchè negli altri posti d'europa se ti si scassa ad esempio la coppa dell'olio e inondi di olio motore esausto 2, 3 mq di carreggiata chiami il servizio igiene urbano (o stradale) apposito che arriva, ci butta la sepiolite o analogo adsorbente che si ciuccia l'olio liquido, poi la raccoglie e la mette da parte, quindi lava con acqua calda + additivo (di solito, soda) il tratto sporcato e se ne va, smaltendo il materiale assorbente sporco con il suo bravo 15 02 02*.
Ancora, negli altri posti d'europa è almeno improbabile che nello spazzamento delle strade ci ritrovi lastre di cementoamianto, o cumuli di pattume incendiato pieni di IPA vari, perchè di solito negli altri posti di europa si fa una legge e i cittiadini tendono a rispettarla più che non a contravvenirla.
La sentenza di cui si parlava, peraltro, è per altro verso riconducibile alla lunga diatriba tra chi sostiene che i rifiuti solidi urbani siano e restino sempre RSU anche dopo trattamento fisico dimensionale, e chi invece sostiene che dopo trattamento anche solo dimensionale eseguito presso apposito impianti di trattamento rifiuti quello sia un rifiuto speciale, cui assegnare un codice 19 e non certo un codice 20 (come si intuisce, io propendo per questa oggettività). Ora che è uscita una sentenza del CdS (a mio avviso politicamente strumentale e su cui io non concordo nemmeno per il titolo) in base alla quale agli RSU ci puoi fare di tutto ma saranno in eterno RSU, i signori non sarebbero stati "condannati".
Come notava tfrab, se le analisi rivelano una qualche "caratteristica di pericolo" è il caso di chiedersi se il codice assegnato è quello giusto.
Del mio, ci aggiungo una cosa assolutamente diversa: ma perchè fare le analisi su un campione della cui origine si è certi ed è univocamente pericoloso oppure univocamente non pericoloso?
Io continuerò a sostenere in eterno (se non cambia la normativa, beninteso) che la caratterizzazione analitica va fatta SE E SOLO SE siamo in presenza di codici per i quali - data l'origine similare da processi produttivi differenti - c'è la possibilità che siano dell'una o dell'altra specie e non siamo in grado di denotarne le caratteristiche in base alle conoscenze che abbiamo.
Per esempio, ha un senso farle con un "17 06 04" come rifiuto da demolizione, perchè non si è in genere capaci a occhio di distinguerlo da un 17 06 01*, ma certo ha molto meno senso già se siamo davanti ad un 10 09 16 =scarti di prodotti rilevatori di crepe e abbiamo affianco un 10 08 15*=scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose: il produttore non può ignorare che tipo di rivelatore di crepe sta usando e cosa ne residua alle sue condizioni di impiego. Ha ancora certamente senso, ed è a mio avviso dovuto farle, se e quando, a parte il codice a specchio, cambia sia il tipo di destino che soprattutto il tipo di destinatario; prendete per esempio i c.d. silica fumes, che già come NP 10 02 08 possono o meno avere caratteristiche di composizione conformi ai requisiti previsti dal DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. per finire a recupero di materia in procedura semplificata ma se non conformi vanno in ordinaria, ma per di più potrebbero anche rivelarsi, per il ns. ciclo di lavorazione e dunque per quello che utilizziamo, dei P con CER 10 02 09*.
Per come la direbbe il "chimico" (che spero proprio di cuore sia un "praticone" e basta, sia pure con i capelli bianchi,), nel caso di silica fumes che contengano l'1,2 % di mercurio ma per tutto il resto corrispondono a quelli per il recupero in semplificata ci potrei scrivere allora 10 02 08* ? ... e ma sù !
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
Salve a tutti. Qualcuno di buon cuore ha i riferimenti di questa sentenza della Cassazione? Non sono riuscito a trovarla.
LoRe- Membro della community
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Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
LoRe ha scritto:Salve a tutti. Qualcuno di buon cuore ha i riferimenti di questa sentenza della Cassazione? Non sono riuscito a trovarla.
Hai per caso provato a cliccare sul link gentilmente postato da Aurora?
Se lo fai vedi che la sentenza si apre (l'ha fatto apposta)
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
Re: Codici cer rifiuti pericolosi senza asterisco?
isamonfroni ha scritto:Hai per caso provato a cliccare sul link gentilmente postato da Aurora?
Se lo fai vedi che la sentenza si apre (l'ha fatto apposta)
Grazie mille e scusa per la richiesta inutile, con la visualizzazione da smartphone non mi sono reso conto del link già presente.
Saluti
LoRe- Membro della community
- Messaggi : 26
Data d'iscrizione : 18.10.13
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