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Sconfezionamento derrate alimentari scadute per l'avvio a recupero

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Messaggio  RMP_RT Mar Ott 14, 2014 5:32 pm

Salve a tutti,
essendo nuovo del forum non sò se i miei scarsi risultati nella ricerca tra i topic dipendano dalla mia incompetenza, se è così spero che qualcuno mi indirizzi verso la discussione pertinente.

Detto questo avrei un quesito da sottoporre all'attenzione di qualcuno che abbia già operato nel settore in oggetto che sarebbe lo sconfezionamento di derrate alimentari scadute.

Dando per conclusa la procedura presso l'agenzia delle entrate, e concentrandosi solo sulla procedura post-conferimento in impianto di recupero il rifiuto CER 020601 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" nella fattispecie dolci confezionati ad esempio.

L'impianto di recupero avendo in autorizzazione il codice CER 020601 potrebbe provvedere allo sconfezionamento caratterizzando (con le necessarie analisi) l'imballaggio (primario secondario e terziario) con il codice del capitolo 15 e avviandolo a recupero, e la frazione umida con un codice 19.
E qui viene il dilemma, quale sarebbe il codice 19 adeguato a questa situazione tra questi contemplati nella normativa:?: Question Question Question Question Question Question

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191206* legno contenente sostanze pericolose
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208 prodotti tessili
191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19

Question Question Question Question Question Question Question Question Question

E' possibile che non sia contemplato nel capitolo 19 in quanto può rimanere CER 020601 dato che sono stati rimossi solo i materiali estranei (imballaggi)???

Grazie anticipatamente dell'attenzione Wink
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Messaggio  tfrab Mar Ott 14, 2014 5:41 pm

beh, il codice dovrebbe essere descritto dall'autorizzazione.

detto questo scommetterei i classici due centesimi sul 191212
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Messaggio  RMP_RT Mar Ott 14, 2014 5:44 pm

tfrab ha scritto:beh, il codice dovrebbe essere descritto dall'autorizzazione.

detto questo scommetterei i classici due centesimi sul 191212

Scusa, ma cosa intendi con" il codice dovrebbe essere descritto dall'autorizzazione?
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Messaggio  tfrab Mer Ott 15, 2014 9:14 am

intendo che, solitamente, l'impianto che gestisce i rifiuti ha un'autorizzazione dove sono descritti i CER ammessi in ingresso, le operazioni autorizzate, e i CER che dalle medesime operazioni si generano
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Messaggio  RMP_RT Mer Ott 15, 2014 9:19 am

Naturalmente, ma la mia domanda ha la finalità di tracciare una linea guida per richiedere un'integrazione all'autorizzazione in essere dell'impianto in quanto non è ancora autorizzato a questo tipo di trattamento.

Forse avrei dovuto specificare questo dettaglio all'atto della domanda, scusate la mancanza Embarassed

A mio parere, il CER finale della frazione umida potrebbe rimanere quello iniziale in quanto l'impianto non farebbe altro che rimuovere l'imballaggio che potrebbe essere considerato un elemento estraneo...Non vedo sinceramente la necessità di andare ad attribuire un CER 19 (ma come ho detto all'inizio, è la prima volta che mi occupo di alimenti e potrei tranquillamente sbagliare)
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Messaggio  tfrab Mer Ott 15, 2014 9:46 am

ho visto più di una autorizzazione in cui il codice CER in uscita rimane come quello in ingresso, se ci sono le motivazioni.

in linea di principio è fattibile, dipende dall'umore dell'organo competente Smile
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Messaggio  RMP_RT Mer Ott 15, 2014 9:57 am

tfrab ha scritto:ho visto più di una autorizzazione in cui il codice CER in uscita rimane come quello in ingresso, se ci sono le motivazioni.

in linea di principio è fattibile, dipende dall'umore dell'organo competente Smile

quoto al 100% che dipende dal loro umore dato che durante il colloquio che ho avuto con il responsabile è saltato fuori che nella provincia in cui è situato l'impianto, non ci sono autorizzazioni di quel tipo (ne ne sono mai state rilasciate in quanto mai richieste) per cui mi è stata richiesta una relazione tecnica che esplichi la procedura in tutti i suoi passaggi (e su questo ci posso anche stare Laughing )
Ma non mi sembra il caso di attribuire un CER da rifiuto di operazioni di trattamento dei rifiuti ad una frazione umida che non subisce nessuna trasformazioni chimico/fisica ma che viene solo ed esclusivamente sconfezionata
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Messaggio  -bz8- Mer Ott 15, 2014 10:03 am

tfrab ha scritto:ho visto più di una autorizzazione in cui il codice CER in uscita rimane come quello in ingresso, se ci sono le motivazioni.

in linea di principio è fattibile, dipende dall'umore dell'organo competente Smile

Quoto Anche io perché a me me è stato fatto così.
In linea di massima lo condivido anche io e porto all'attenzione un osservazione.
tutto ciò che deriva dalle operazioni di trattamento dei rifiui, in questo caso gli imballaggi, vanno a finire in deposito temporaneo, quindi escono dai "confini" dell'autorizzazione.
Se ti facessero attribuire un codice 19 anche alle derrate alimentari residue (che in realtà non hanno subito alcun trattamento reale), automaticamente anche loro "uscirebbero" dall'autorizzazione, ed "entrerebbero" nel deposito temporaneo. In pratica avresti la possibilità di detenere un quantitativo di 02.xx.xx di gran lunga superiore a quanto ti hanno autorizzato.
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Ott 15, 2014 10:48 am

da capire il tipo di trattamento effettuato sul rifiuto

il capo codice 191200 infatti riguarda: rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

da accertare il tipo di "sconfezionamento" che si effettuerebbe sul rifiuto:

Trattamento Manuale o Trattamento Meccanico?
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Messaggio  RMP_RT Mer Ott 15, 2014 10:54 am

PiazzaPulita ha scritto:da capire il tipo di trattamento effettuato sul rifiuto

il capo codice 191200 infatti riguarda: rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

da accertare il tipo di "sconfezionamento" che si effettuerebbe sul rifiuto:

Trattamento Manuale o Trattamento Meccanico?

Solo ed esclusivamente trattamento manuale mirato all'eliminazione degli imballaggi primario, secondario e terziario.
Nessuna modifica chimico/fisica del rifiuto alimentare
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Ott 15, 2014 11:08 am

Solo ed esclusivamente trattamento manuale mirato all'eliminazione degli imballaggi primario, secondario e terziario.
Nessuna modifica chimico/fisica del rifiuto alimentare

quindi il CER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 non é appropriato...

... forse, ripeto forse, nei codici del capitolo

020300 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli al imentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della  produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito;della preparazione e fermentazione di melassa...
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Messaggio  RMP_RT Mer Ott 15, 2014 11:16 am

PiazzaPulita ha scritto:
Solo ed esclusivamente trattamento manuale mirato all'eliminazione degli imballaggi primario, secondario e terziario.
Nessuna modifica chimico/fisica del rifiuto alimentare

quindi il CER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 non é appropriato...

... forse, ripeto forse, nei codici del capitolo

020300 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli al imentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della  produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito;della preparazione e fermentazione di melassa...

Praticamente il codice che verrebbe utilizzato per il conferimento dal produttore, rimarrebbe tale per la frazione umida dopo aver eliminato l'imballaggio.
Questo è il terzo parere in questa discussione che avvalla la mia tesi, credo che il punto che io debba sottolineare, nella relazione da loro richiesta per il rilascio dell'autorizzazione, sia proprio il "tipo di sconfezionamento" associandolo ad una tipologia di selezione...
Dovrebbe bastare a convincere il funzionario della provincia, al contrario sarà lui a rilasciarmi documentazione che attesti le motivazioni di inammissibilità della mia richiesta.
Per il momento grazie a tutti quelli che hanno risposto, procederò per la linea tracciata da questa discussione.
Continuerò comunque a monitorare la discussione in caso qualcun'altro avesse un parere da manifestare Wink
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Ott 15, 2014 4:54 pm

RMP_RT ha scritto:Salve a tutti,
essendo nuovo del forum non sò se i miei scarsi risultati nella ricerca tra i topic dipendano dalla mia incompetenza, se è così spero che qualcuno mi indirizzi verso la discussione pertinente.

Detto questo avrei un quesito da sottoporre all'attenzione di qualcuno che abbia già operato nel settore in oggetto che sarebbe lo sconfezionamento di derrate alimentari scadute.

Dando per conclusa la procedura presso l'agenzia delle entrate, e concentrandosi solo sulla procedura post-conferimento in impianto di recupero il rifiuto CER 020601 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" nella fattispecie dolci confezionati ad esempio.

L'impianto di recupero avendo in autorizzazione il codice CER 020601 potrebbe provvedere allo sconfezionamento caratterizzando (con le necessarie analisi) l'imballaggio (primario secondario e terziario) con il codice del capitolo 15 e avviandolo a recupero, e la frazione umida con un codice 19.
E qui viene il dilemma, quale sarebbe il codice 19 adeguato a questa situazione tra questi contemplati nella normativa:?: Question Question Question Question Question Question

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191201 carta e cartone
191202 metalli ferrosi
191203 metalli non ferrosi
191204 plastica e gomma
191205 vetro
191206* legno contenente sostanze pericolose
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
191208 prodotti tessili
191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
191211* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19

Question Question Question Question Question Question Question Question Question

E' possibile che non sia contemplato nel capitolo 19 in quanto può rimanere CER 020601 dato che sono stati rimossi solo i materiali estranei (imballaggi)???

Grazie anticipatamente dell'attenzione Wink

mi pare che qui manchi l'ABC della materia:

1) l'impianto che ritirerebbe questo scarto alimentare, e che procederebbe allo sconfezionamento che tipo di autorizzazione ha? quali operazioni può eseguire (R13? R3? R5? ....)?

2) dal suddetto impianto, i rifiuti prodotti con quali CER uscirebbero?

3) gli impianti che dovrebbero ricevere le frazioni selezionate che attività  dovrebbero svolgere?  e le attività a cui sarebbero autorizzati prevedono il/i CER utilizzato dall'impianto che ha proceduto allo sconfezionamento?


Senza trovare risposte a quanto sopra, vedo alquanto difficile progettare una reale gestione del rifiuto oggetto della discussione che abbia valenza economica ed ecologica
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Messaggio  RMP_RT Mer Ott 15, 2014 5:05 pm

CROCIDOLITE ha scritto:
mi pare che qui manchi l'ABC della materia:

1) l'impianto che ritirerebbe questo scarto alimentare, e che procederebbe allo sconfezionamento che tipo di autorizzazione ha? quali operazioni può eseguire (R13? R3? R5? ....)?

2) dal suddetto impianto, i rifiuti prodotti con quali CER uscirebbero?

3) gli impianti che dovrebbero ricevere le frazioni selezionate che attività  dovrebbero svolgere?  e le attività a cui sarebbero autorizzati prevedono il/i CER utilizzato dall'impianto che ha proceduto allo sconfezionamento?


Senza trovare risposte a quanto sopra, vedo alquanto difficile progettare una reale gestione del rifiuto oggetto della discussione che abbia valenza economica ed ecologica

1) impianto con autorizzazione in semplificata
ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I. OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO RIFIUTI R4.
Effettuerebbe un selezione in R13

2) la frazione umida uscirebbe con lo stesso CER con il quale è entrato

3) attività di compostaggio previste per i codici in oggetto dal TUA e s.m.i.

verdetto Question

P.s: a parte la tipologia di autorizzazione al trattamento le altre info erano deducibili dal post Wink
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ott 15, 2014 11:04 pm

Ussantapace... credo  Question  di essermi persa qualche pezzo per strada.


RMP_RT ha scritto:1) impianto con autorizzazione in semplificata
ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I. OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO RIFIUTI R4.
Effettuerebbe un selezione in R13
...
P.s: a parte la tipologia di autorizzazione al trattamento le altre info erano deducibili dal post  


Deducibili?  Shocked e secondo te, uno può mai pensare che si mandi a far compostare le merendine scadute da un rottamatore?
R4 ??? quel "R4", quello di Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ?

Neutral e ci credo che li buttano via, sti dolci confezionati, saranno anche duri se finiscno al recupero di materia metallica. Ma, poi, questo codice CER 02 06 01, che indica uno scarto inutilizzabile di industria alimentare, com'è che poi è anche confezionato? confezionano anche gli scarti? o scartano le confezioni? confezionano le merendine delle scatolette del tonno?

Facili battute ed ironie a parte, un rifiuto di un impianto di trattamento rifiuti ha un codice 19, perchè il codice si assegna per l'origine e non per la natura. Se non subisce un trattamento è un discorso diverso e crocidolite ti ha giustamente richiesto "ma che ci fate?" perchè la gestione prevede appunto i dettagli gestionali che sono autorizzati (o non autorizzati) subordinatamente alle modalità esecutive.
Se sono confezioni di scarto verosimilmente perchè ammalorate ma anche solo scadute, tanto per cominciare, mi permetterei di segnalare che forse non è adatto quel codice lì, che vedrei più per il flauto uscito senza la cioccolata o la fiesta senza bagna, o la nastrina non rigirata ma anche il ciambellone senza il buco. Se non sono ammalorate, non vedo il motivo di attendere che scadano per il solo gusto di buttarle.
Personalmente, non ho mai visto un pacco di merendine scadute, non a casa mia almeno, nemmen o adesso che le mie "bimbe" viaggiano verso i 40.
In ogni caso, un prodotto alimentare "scaduto" è (legalmente) non vendibile e quindi non è uno scarto di industria alimentare, semmai lo è di un distributore di prodotti alimentari, ossia del commercio.

Poi, dal discorso per come l'ho capito io, ritengo stiamo parlando di aggiungere un'attività di recupero di rifiuti ad una già esistente ma che fa decisamente altre cose. Se invece davvero hanno autorizzato l'accettazione di CER 02 06 01 in un rottamatore di metalli... o in una fonderia addirittura... propendo per la chiamata urgente del 118 per un TSO.

Se ho capito male, e potrebbe essere, ti prego di perdonarmi: ma spiegati meglio tu.
Se infine non hai altro da fare, potresti farlo anche in qualche altro forum.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  RMP_RT Gio Ott 16, 2014 9:14 am

Buongiorno Aurora,
dato che quotare l'intero post per farci riferimento sarebbe un lavoro inutile, cercherò di rispondere punto per punto, se dimentico qualcosa dimmi pure...

1) l'impianto in questione non è solo ed esclusivamente un rottamatore di metalli anzi, quel settore è una minima parte. Si occupa anche di disassemblaggio RAEE (ecco per cosa c'è l'R4).
Il suo settore di punto (da quando è stato aperto) è sempre stata la selezione e recupero degli imballaggi. I due settori sopra indicati (RAEE e metalli) sono solamente aggiunte che hanno apportato per ampliare l'area di interesse.
(specifico, perchè a questo punto mi sembra doveroso, che l'impianto è piccolo 3000t annue ed è in funzione da poco più di un'anno, perciò è alla continua ricerca di settori attinenti verso cui ampliare la propria area di interesse, NECESSITA' pressante quando all'interno di una provincia da 88 comuni ci sono solo 2 impianti di trattamento rifiuti speciali Laughing )

2) Gli scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione in oggetto provengono da attività di commercio all'ingrosso di alimenti (che dovrebbero comunque rientrare in quella categoria anche se non li lavorano non c'è altra categoria in cui metterli e dubito che siano nella 20 Laughing ) quindi, gli scarti sarebbero gli invenduti di magazzino che rimangono sulla gobba al grossista o in cella frigo il concetto non cambia...

3) I rifiuti in oggetto nel nostro fantomatico impiantino ino ino, non ricevono nessuna trasformazione, vengono solo sconfezionati
A chi se lo stesse chiedendo, questa necessità dipende dal fatto che in sardegna (bel posto ma da strapparsi i capelli per la gestione di rifiuti) gli impianti di compostaggio non ricevono alimenti confezionati.
Quindi il povero grossista o negozietto che si ritrova con un paio di tonnellate di alimenti scaduti confezionati che ci fa??? Li mangia??? O ci impianta le formiche in modo che loro facciano il resto??? Very Happy
Scusate l'ironia ma sono problemi reali, e quando parli con un poveraccio con 2 celle frigo su 3 piene di cornetti confezionati (quelli che i bar scongelano nel forno spacciandoli per freschi Very Happy ) che non trova modo per smaltirli, l'ultima cosa che guarderebbe è se chi li ritira tratta anche ferro o RAEE Very Happy

4) affermando "In ogni caso, un prodotto alimentare "scaduto" è (legalmente) non vendibile e quindi non è uno scarto di industria alimentare, semmai lo è di un distributore di prodotti alimentari, ossia del commercio." intendi che oltre al Cap 02 ci sono anche altri adatti a questa categoria Shocked NOn mi sembra...

Sperando di essere stato esaustivo, rimango in attesa Wink

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Messaggio  PiazzaPulita Gio Ott 16, 2014 9:56 am

RMP_RT ha scritto: 1) impianto con autorizzazione in semplificata
ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I. OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO RIFIUTI R4.
Effettuerebbe un selezione in R13

2) la frazione umida uscirebbe con lo stesso CER con il quale è entrato

3) attività di compostaggio previste per i codici in oggetto dal TUA e s.m.i.

verdetto Question

P.s: a parte la tipologia di autorizzazione al trattamento le altre info erano deducibili dal post Wink

... non mi sembra che il CER 020601 sia previsto nel DM 05/02/98 per le operazioni di compostaggio del punto 16.1... anzi nel DM non é proprio citato in alcuna operazione di recupero...
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Messaggio  RMP_RT Gio Ott 16, 2014 10:08 am

Il CER 02 06 01 effettivamente no l'ho preso solo come esempio, retifico CER 02 03 04 è più adatto all'esempio, scusate la disattenzione Embarassed

Comunque aprendo una piccola parentesi qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare la spiegazione sul motivo dell'esclusione del codice CER 02 06 01 dal D.M. 05/02/1998 Question
Chiusa parentesi Very Happy
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Ott 16, 2014 10:35 am

RMP_RT ha scritto:
CROCIDOLITE ha scritto:
mi pare che qui manchi l'ABC della materia:

1) l'impianto che ritirerebbe questo scarto alimentare, e che procederebbe allo sconfezionamento che tipo di autorizzazione ha? quali operazioni può eseguire (R13? R3? R5? ....)?

2) dal suddetto impianto, i rifiuti prodotti con quali CER uscirebbero?

3) gli impianti che dovrebbero ricevere le frazioni selezionate che attività  dovrebbero svolgere?  e le attività a cui sarebbero autorizzati prevedono il/i CER utilizzato dall'impianto che ha proceduto allo sconfezionamento?


Senza trovare risposte a quanto sopra, vedo alquanto difficile progettare una reale gestione del rifiuto oggetto della discussione che abbia valenza economica ed ecologica

1) impianto con autorizzazione in semplificata
ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I. OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO RIFIUTI R4.
Effettuerebbe un selezione in R13

2) la frazione umida uscirebbe con lo stesso CER con il quale è entrato

3) attività di compostaggio previste per i codici in oggetto dal TUA e s.m.i.

verdetto Question

P.s: a parte la tipologia di autorizzazione al trattamento le altre info erano deducibili dal post Wink

soprattutto dal post si deduce che l'impianto sta commettendo un illecito ambientale:

fermo restando quanto ottimamente riportato da Aurora, vorrei ricordarti che le comunicazioni art 214 e 216 del TUA, riportano al dm 05/02/98. Le tipologie dei rifiuti, le attività di recupero e le materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. n.161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi.

il CER 020601 nel suddetto DM non è contemplato, per cui l'attività in questione non è autorizzabile con le procedure semplificate.

PS1: non ti devi domandare i motivi dell'esclusione di un CER dal Dm 05/02/98, ma solo prenderne atto. Se poi, vogliamo fare buna disquisizione filosofica sulla cosa, io non ci trovo motivi validi.
PS2: il 02 03 04, è un rifiuto vegetale, e non può essere applicato a dolci di scarto
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Sconfezionamento derrate alimentari scadute per l'avvio a recupero Empty Re: Sconfezionamento derrate alimentari scadute per l'avvio a recupero

Messaggio  PiazzaPulita Gio Ott 16, 2014 10:42 am

... i CER 020304 se provenienti, come da tua affermazione, da "attività di commercio all'ingrosso di alimenti" non sono conformi nè come tipologia che come provenienza da quanto previsto dal DM al punto 16.1; infatti:

16.1 Tipologia:rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da:
a) ...;
b) ...;
d)  rifiuti  vegetali  derivanti  da  attività  agro-industriali  [020304]

16.1.1. Provenienza:i rifiuti di cui al punto 16.1 devono derivare rispettivamente da:
a) ...;
b) ...;
c) ...;
d) lavorazione dei prodotti agricoli;


per la seconda domanda... MATTM - Via C.Colombo 44 -Roma Very Happy
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Messaggio  gianfranco bardella Gio Ott 16, 2014 11:40 am

Domanda:
quando nelle autorizzazioni si riporta l'attività di ricondizionamento non si intende espressamente lo sconfezionamento
con recupero dell'imballaggio e, quindi, la possibilità di avviare lo stesso rifiuto in impianti autorizzati esclusivamente a
ritirare il materiale sfuso? ovvero, il prodotto confezionato non può entrare in impianto di compostaggio per cui, di necessità
virtù, questo prodotto passa da impianto per lo sconfezionamento (ricondizionamento) e quindi, senza variazione di CER, viene
avviato al recupero in impianto apposito?
Fermo restando che parlo per conoscenza di autorizzazioni in ordinaria e non in procedura semplificata.
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Messaggio  RMP_RT Gio Ott 16, 2014 11:58 am

Grazie mille a tutti per le risposte Surprised
Vorrà dire che svilupperò direttamente la procedura in ordinaria Wink
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Ott 16, 2014 12:21 pm

gianfranco bardella ha scritto:Domanda:
quando nelle autorizzazioni si riporta l'attività di ricondizionamento non si intende espressamente lo sconfezionamento con recupero dell'imballaggio e, quindi, la possibilità di avviare lo stesso rifiuto in impianti autorizzati esclusivamente a ritirare il materiale sfuso? ovvero, il prodotto confezionato non può entrare in impianto di compostaggio per cui, di necessità virtù, questo prodotto passa da impianto per lo sconfezionamento (ricondizionamento) e quindi, senza variazione di CER, viene avviato al recupero in impianto apposito?
Fermo restando che parlo per conoscenza  di autorizzazioni in ordinaria e non in procedura semplificata.

Anche, ma non solo quello.
Con l'ordinaria puoi fare tutto quanto contemplato nella autorizzazione, nella semplificata SOLO quanto riportato negli allegati al DM 05/02/98.
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Messaggio  gianfranco bardella Gio Ott 16, 2014 2:20 pm

quoto; é quello che intendevo sottolineare.
"ricondizionamento" non è sicuramente un'azione da considerare come attività di recupero, quindi, da comprendere nel DM/98.
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Messaggio  RMP_RT Gio Ott 16, 2014 3:14 pm

E ordinaria sia Wink
Grazie a tutti...


p.s: esce fuori un bel faldone di documenti per la 208 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
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