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Terre e rocce da scavo: (ancora) novità dal DL "Sblocca Italia"

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Aurora Brancia
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Messaggio  Admin Lun Set 01, 2014 4:46 pm

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo il testo entrato nel CdM del 29 agosto:

"Articolo 7

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

1. Per le terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, il deposito preliminare alla raccolta, ai sensi dell’articolo 3, punto 10, nonché della voce D15 dell’allegato 1 e della voce R13 dell’allegato 2 della direttiva 2008/98UE, può essere effettuato presso l’area di cantiere o di esecuzione dell’opera o altra area individuata dall’ARPA territorialmente competente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il deposito preliminare non deve essere superiore ad un anno;

b) le terre e le rocce da scavo non devono essere contaminate da sostanze pericolose e devono rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 cessano di essere rifiuti quando, previa verifica che sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e ambientali per l’impiego specifico preventivamente individuato e comunicato alla Regione e all’ARPA territorialmente competenti, sono avviate direttamente a utilizzo in un sito o in un ciclo di produzione senza rischi e impatti complessivi negativi sulla salute umana e sull’ambiente. A tal fine deve essere garantito, in particolare, il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il materiale non deve provenire da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l’utilizzo nel sito prescelto deve avvenire nel rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, nonché delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette, e deve essere dimostrata la compatibilità del materiale da utilizzare con il sito di destinazione.

3. I requisiti tecnici e ambientali di cui al comma 2, anche con riferimento al sito o all’impianto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, sono verificati dall’ARPA territorialmente competente entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al medesimo comma 2.

4. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente:

«ff-bis “riporto o materiale di riporto”: miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, per attività di rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, formazione di terrapieni, che sono stratificati, sedimentati compattati, e assestati nel suolo e con il terreno fino a profondità variabili, determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci ed altri materiali inerti di origine antropica, esclusi i materiali contenenti amianto.».

5. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da «costitute da una miscela eterogenea» fino alle parole «riempimenti, di rilevati e di reinterri» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole «le matrici materiali di riporto», sono aggiunte le seguenti: «nelle quali sono presenti anche altri scarti e residui di produzione e di consumo»; sono altresì soppresse le parole da «Ai fini dell’applicazione» fino alle parole «del 2006»".
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Set 02, 2014 12:09 pm

marònnasanta....  Shocked
un'altra variazione ?
ma io sto già impazzendo a rileggermi e rimetabolizzare il senso e le conseguenze di quelle entrate in vigore il 21 agosto, eccheccacchio non sono passate nemmeno 2 settimane!
Evil or Very Mad
P.S.: anche se assai controvoglia, ma ad un primo sguardo mi pare che siano variazioni estremamente incisive, e in gran parte credo che anche le condivido; po' me le studio nella versione definitiva, e vi dico.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Admin Lun Set 15, 2014 9:34 am

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

"Art. 8. Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto

1. Al fine di rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) proporzionalita' della disciplina all'entita' degli interventi da realizzare;

d)divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE".
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Messaggio  Admin Lun Set 15, 2014 9:35 am

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

Ci sarà da fidarsi???
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Messaggio  isamonfroni Lun Set 15, 2014 1:36 pm

Admin ha scritto:

Ci sarà da fidarsi???
dipende..... Evil or Very Mad

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Un kiss vale più di mille parole!
Ma, a volte bapho è ancora meglio!
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Messaggio  Supremoanziano Lun Set 15, 2014 3:10 pm

Admin ha scritto:In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo il testo entrato nel CdM del 29 agosto:

"Articolo 7

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

1. Per le terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, il deposito preliminare alla raccolta, ai sensi dell’articolo 3, punto 10, nonché della voce D15 dell’allegato 1 e della voce R13 dell’allegato 2 della direttiva 2008/98UE, può essere effettuato presso l’area di cantiere o di esecuzione dell’opera o altra area individuata dall’ARPA territorialmente competente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il deposito preliminare non deve essere superiore ad un anno;

b) le terre e le rocce da scavo non devono essere contaminate da sostanze pericolose e devono rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 cessano di essere rifiuti quando, previa verifica che sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e ambientali per l’impiego specifico preventivamente individuato e comunicato alla Regione e all’ARPA territorialmente competenti, sono avviate direttamente a utilizzo in un sito o in un ciclo di produzione senza rischi e impatti complessivi negativi sulla salute umana e sull’ambiente. A tal fine deve essere garantito, in particolare, il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il materiale non deve provenire da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l’utilizzo nel sito prescelto deve avvenire nel rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, nonché delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette, e deve essere dimostrata la compatibilità del materiale da utilizzare con il sito di destinazione.

3. I requisiti tecnici e ambientali di cui al comma 2, anche con riferimento al sito o all’impianto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, sono verificati dall’ARPA territorialmente competente entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al medesimo comma 2.

4. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente:

«ff-bis “riporto o materiale di riporto”: miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, per attività di rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, formazione di terrapieni, che sono stratificati, sedimentati compattati, e assestati nel suolo e con il terreno fino a profondità variabili, determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci ed altri materiali inerti di origine antropica, esclusi i materiali contenenti amianto.».

5. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da «costitute da una miscela eterogenea» fino alle parole «riempimenti, di rilevati e di reinterri» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole «le matrici materiali di riporto», sono aggiunte le seguenti: «nelle quali sono presenti anche altri scarti e residui di produzione e di consumo»; sono altresì soppresse le parole da «Ai fini dell’applicazione» fino alle parole «del 2006»".
Ma questo articolo non c'è nella stesura finale pubblicata in Gazzetta.
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Messaggio  Admin Lun Set 15, 2014 3:53 pm

No.
Alla fine l'articolo pubblicato in Gazzetta (che è diventato il numero 8 ) rimanda all'emanazione di un decreto che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) sbrogliare la matassa.
Non è un caso che tra approvazione in CdM (di cosa?) e pubblicazione in GU sono passate due settimane...
I ministri hanno approvato un testo più che provvisorio.
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Messaggio  Admin Mer Nov 12, 2014 2:09 pm

Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-11-11&atto.codiceRedazionale=14A08767&elenco30giorni=false

Il testo coordinato dell'art. 8:

" Art. 8

Disciplina semplificata del deposito temporaneo  e  della  cessazione
  della qualifica di rifiuto delle terre e rocce  da  scavo  che  non
  soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto Disciplina
  della gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo  con  presenza  di
  materiali di riporto e delle procedure  di  bonifica  di  aree  con
  presenza di materiali di riporto

  1.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  la  realizzazione   degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988,  sono  adottate  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino  e  di  semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni  vigenti,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantire   la   coerenza
giuridica, logica e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  (( a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; ))
  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile;
  c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli  interventi
da realizzare;
  d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a  quelli
previsti  dall'ordinamento  europeo  ed,  in  particolare,  dalla  (( direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ));
  (( d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea. 1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute. )) "
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Nov 12, 2014 9:41 pm

posso sentirmi libera di esprimermi? Mi ci sentirò.

Je, 'e sputass nfacc!

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Messaggio  geofranz67 Lun Nov 17, 2014 4:27 pm

Grande Aurora !!!

cheers

Aurora Brancia ha scritto:posso sentirmi libera di esprimermi? Mi ci sentirò.

Je, 'e sputass nfacc!
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Giu 27, 2015 10:46 am

riporto questo post all'attenzione di tutti, perchè - come temevo potesse accadere - mi trovo alle prese con un'opera pubblica, approvata ante DM 161/2012, per cui era previsto lo smaltimento come rifiuti delle TRS non riutilizzabili in loco, ma delle quali l'affidataria intende fruire in regime di sottoprodotti, e quindi vendersele anzichè pagare per mandarle in discarica: correttamente, direi .
L'unica fortuna è che i dati analitici consentono di escludere la "contaminazione" del sito, che in ogni caso non è mai stato di tipo "industriale".
Ma mi pare davvero una follia assoluta che per spostare alla fine di soli 4 km della terra naturale -anche se non "vegetale" soprattutto perchè lo scavo è sino a 5 m di profondità del Piano di Campagna circostante - occorra procedere come se stessimo scavando sotto ad un petrolchimico marcito.

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Messaggio  PiazzaPulita Ven Nov 06, 2015 3:11 pm

novità in arrivo.... dall' OdG del Consiglio dei Ministri di oggi:

DECRETO PRESIDENZIALE: Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, a norma dell'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 (PRESIDENZA - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) - ESAME PRELIMINARE

http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=79568
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Nov 06, 2015 4:22 pm

eh, caro... che ci dicano che l'hanno fatto se poi non lo pubblicano non è che ci cambino poi così tanto le cose.

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Messaggio  PiazzaPulita Sab Nov 07, 2015 1:06 pm

dal Comunicato Stampa http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79585 (evidenziazioni soggettive):

TERRE E ROCCE DA SCAVO
Gestione semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce una disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, consentendo di assorbire tutte le disposizioni attualmente vigenti in un testo unico, integrato e autosufficiente.
Lo schema di regolamento disciplina:  

   il riutilizzo nello stesso sito di rocce e terre da scavo qualificate sottoprodotti;
    il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti:
   la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

Le semplificazioni introdotte riguardano:

   definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente;
   una disciplina più dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
   l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, novità che consente agli operatori di qualificarli come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge e nel pieno rispetto dei livelli di tutela ambientale;
   l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, attivando allo stesso tempo i necessari controlli da parte delle Autorità competenti;
   una procedura più rapida per attestare che le terre e le rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti normativi nazionali e comunitari per essere qualificate sottoprodotti;
   un iter più spedito per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di una proroga di un anno della durata del piano per le terre e le rocce da scavo generate nei grandi cantieri;
   tempi certi, sempre pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi di ARPA e APPA;
   procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, che forniscano chiarezza e un riferimento normativo unico agli operatori;
   una procedura specifica per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte dalla realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.

La stesura dello schema di regolamento recepisce le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura Eu-Pilot 5554/13/ENVI avviata nei confronti dell’Italia, evitando in questo modo la possibilità che il progetto pilota evolva in una procedura d’infrazione contro l’Italia. È previsto che la proposta di regolamentazione sia sottoposta a una consultazione pubblica di trenta giorni e che al suo termine il ministro dell’Ambiente pubblichi eventuali controdeduzioni.


e quindi un "Testo Unico" ulteriore ma questo su "Terre e Rocce di Scavo" da sottoporre però a "Consultazione Pubblica" ??

mah....
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Nov 07, 2015 7:55 pm

Piazza, ma - secondo te - può essere che tra le cazziate/procedure che ci fa la UE ci sia proprio sto fatto che noi siamo gli unici folli in tutta la UE che riescono a considerare rifiuti le TRS nonostante proprio la dir CE 98/2008, che ci accusano di non avere recepito (nella sostanza, a parole sì e pure più volte...) dica in maniera clamorosa e di primo acchitto che i terreni anche contaminati sino a che restano lì dove sono non sono MAISSIMO dei rifiuti?
E a proposito, ma qualcuno si ritrova il testo dell'ultima procedura di infrazione sulla direttiva 98? Non quella sulla campania del 2007, ce l'ho, e nemmeno quella sul lazio del 2010 che poi "ci ha convinti" a specificare meglio che le TRS sono sottoprodotti se le scavi e niente se le lasci dove sono, ma ciò nonostante...
Per dovere di cronaca, io mi sono sbellicata dalle risate, amaramente però, leggendo della ns, ridicola difesa che siccome frulliamo gli RSU allora le discariche dove finisce il TMB rispettano il divieto di discariche per RSU.
Colgo l'occasione per ribadire che -a parer mio- con la DIR CE 955 ma soprattutto con il reg. CE 1397 il TMB andrebbe qualificato HP15, per le discariche.  

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Messaggio  PiazzaPulita Mar Nov 24, 2015 1:01 pm

l'avviso per la "Consultazione Pubblica" sulla  proposta di regolamento:

http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioNotizia/618

e il "Modulo invio Osservazioni":

http://esurv.org/online-survey.php?surveyID=LLMEMH_76a4e9dd

a prima vista sembra ben fatto...
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Nov 24, 2015 5:00 pm

speriamo...
Grazie per i link, intanto;  po' me lo leggo, e ti dirò cosa ne penso.

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Admin Lun Gen 18, 2016 5:32 pm

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato in secondo esame preliminare un decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo. Il provvedimento assorbe in un testo unico tutte le disposizioni oggi vigenti per quanto riguarda la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica.

Rispetto al primo esame preliminare, il testo è stato ulteriormente integrato e modificato sia a seguito della consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholders del settore - che dal 19 novembre al 19 dicembre scorso hanno potuto presentare sul sito del ministero dell’Ambiente osservazioni e proposte di modifica – sia sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata. Il risultato di tali procedure di consultazione e condivisione è un testo maggiormente chiaro, semplice, completo e coerente con la disciplina di riferimento sia a livello nazionale che europeo. Ed infatti, con il nuovo decreto, l’Italia recepisce anche le richieste formali della Commissione europea ed evita che l’Eu-Pilot 5554/13/ENVI aperto nei suoi confronti evolva in una procedura d’infrazione.

Tra le principali novità introdotte anche a seguito della consultazione pubblica:

l’allineamento della normativa italiana a quella europea e un più stretto raccordo, proprio in termini normativi, con le procedure di valutazione di impatto ambientale;
la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche prevedendo meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli Uffici pubblici. In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa cui erano costretti i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo, obbligati, finora, ad attendere la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
una stretta interazione tra i soggetti che operano nel settore delle terre e rocce da scavo e le strutture deputate ai controlli, prevedendo che, fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, i primi possano interagire con le Agenzie regionali e provinciali di protezione ambientale per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli previsti per legge;
procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
il rafforzamento del sistema dei controlli e una disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
tempi certi in cui ARPA e APPA svolgano le attività di analisi.


Fonte: www.governo.it
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Gen 20, 2016 1:16 pm

le controdeduzioni del MATTM alla consultazione pubblica:

http://www.minambiente.it/notizie/controdeduzioni-del-ministero-dellambiente-alle-osservazioni-della-consultazione-pubblica-0

la tabella delle stesse:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Esiti%20consultazione%20TR%2018%2001%2016%20ore%2018%2052.pdf
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Messaggio  geofranz67 Ven Gen 22, 2016 10:00 am

Mahhh.. ???? Question Question Question Question
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