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stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
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Gimi
luckyluke
Admin
raimondo
8 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Oli esausti
Pagina 1 di 1
stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
Promemoria primo messaggio :
Buonasera,
so bene che nel forum si è già parlato dell'argomento stoccaggio olio esausto superiore a 500 l.,ma la settimana scorsa un mio cliente(autoriparatore) è stato multato per aver stoccato 3 fusti di olio(540 kg). Io sono convinto che la Polizia Stradale che fa i controlli sia in errore perchè sul TUA si parla di quantitativo totale di rifiuti pericolosi.
Qualcuno sa dirmi se è giusto o no?
Grazie.....
Buonasera,
so bene che nel forum si è già parlato dell'argomento stoccaggio olio esausto superiore a 500 l.,ma la settimana scorsa un mio cliente(autoriparatore) è stato multato per aver stoccato 3 fusti di olio(540 kg). Io sono convinto che la Polizia Stradale che fa i controlli sia in errore perchè sul TUA si parla di quantitativo totale di rifiuti pericolosi.
Qualcuno sa dirmi se è giusto o no?
Grazie.....
raimondo- Utente Attivo
- Messaggi : 54
Data d'iscrizione : 15.04.10
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
Scusa Aurora,
ho digitato male; intendevo art. 256 che richiama il 192 comma 1.
Senz'altro esagerato ma, viste le premesse, preso in considerazione dai
"controllori".
ho digitato male; intendevo art. 256 che richiama il 192 comma 1.
Senz'altro esagerato ma, viste le premesse, preso in considerazione dai
"controllori".
gianfranco bardella- Utente Attivo
- Messaggi : 270
Data d'iscrizione : 27.04.10
Età : 73
Località : provincia milano
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
e io NON sono d'accordo.Gimi ha scritto:Aurora ha perfettamente ragione ma da noi, patria del diritto, il medesimo ha mille sfaccettature.
Con specifico riferimento al caso del deposito incontrollato, le sentenze di cassazione sono numerose e rimando ad una visura delle medesime oltre a numerosi interventi dottrinali.
Evidenzio solo che:
- l'olio esausto depositato costituisce "deposito temporaneo";
- l'inosservanza delle regole del deposito temporaneo può essere diversamente sanzionata come abbandono, deposito incontrollato o discarica abusiva.
Nel caso esposto, a mio avviso, si può parlare di deposito incontrollato perché non rispetta i canoni del deposito temporaneo che, per l'olio esausto, sono quelli di cui all'art. 183, c.1-bb) integrati dall'art. 2 e allegato C del DM 392/1996.
"il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 si configura qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza" ex Cassazione 20223/2014.
Va tenuto però conto, come avevo anticipato, di cosa gli agenti scrivono sul verbale e a quale norma fanno riferimento per il sempre possibile ricorso.
P.S.: i 500 sono litri non kg.
Tanto per cominciare, le sentenze della cassazione vanno lette nell'ambito della fattispecie cui si riferiscono, e nel caso della 20223/2014 - che al momento in rete non trovo se non "cash" - comunque ci si riferiva a (copioincollo)
Il "deposito temporaneo" previsto dal Dlgs 152/2006 non solo deve essere provvisorio e organizzato per rifiuti omogenei, ma deve anche preludere a una corretta attività di smaltimento.
Qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza, compresi -alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva- gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, il deposito di rifiuti diventa "incontrollato" ed è sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 20223/2014) ha rigettato il ricorso contro una sentenza di condanna, ritenendo la stessa più che giustificata alla luce della mancata esibizione in giudizio, da parte del titolare dell'area dove i rifiuti erano stati "abbandonati", di una qualsivoglia documentazione attestante l'esistenza dei registri di carico e scarico dei rifiuti, o un rapporto di consegna degli stessi a ditte specializzate per lo smaltimento.
Quindi , siccome noi con raimondo stiamo parlando di uno, che ha una zona rifiuti ben delimitata/protetta dalle intemperie e con un apposito bacino di contenimento a norma posto sotto una tettoia, non possiamo certo paragonarlo/assimilarlo ad un altro come quello della sentenza, che invece teneva stoccati oli esausti senza avere nè un registro C/S nè FIR nè altra prova di precedente corretta eliminazione di quel tipo di rifiuto pericoloso. In un caso di quelli, anche se avesse tenuto solo 10 lt eravamo in condizioni di "deposito incontrollato"...
Vi faccio presente che la sola presenza di Olii "ex se" richiede stoccaggio dei contenitori con adeguata vasca di contenimento, e questo per motivi di sicurezza dei lavoratori.
Poi, che ci siano particolari requisiti per i locali chiusi con stoccaggi > 2 mc di oli, o anche per quelli all'aperto ma con stoccaggi > 5 mc, così come per gli oli "comunque" possiamo considerare ancora cogente il DM 392/96, che a parte quanto dice in art. 2 per gli oli in genere all'All. C per gli oli usati - che è la ns. fattispecie - detta:
dicevo, tutto questo non spiega cosa avrebbe fatto di sbagliato il signore cliente di raimondo, ma soprattutto non si confugura in alcun modo nè il "deposito incontrollato", nè l'abbandono nè altro trattamento/gestione sanzionato da normativa ambientale che, sino a prova contraria, al momento in fatto di rifiuti è rappresentata dal D.Lgs. 152/06.d) Contenitori mobili.
I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come gia' indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.
Infine, ricordo che la UNICA differenza tra una sanzione della PA e il pizzo di una malavita più o meno organizzata sta tutta e solo nell'articolo 23 della Costituzione che ho citato prima.
Tu cittadino sai e devi essere certo che se ti entra uno nella bottega e ti chiede dei soldi, se ha la possibilità di spiegarti in base a quale articolo di legge te li chiede è un tipo di persona, se invece non sa spiegartelo allora è un camorrista/mafioso/ndranghetista & C, o più semplicemente un mazzettaro, e lo devi denunciare.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Età : 71
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Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
Aurora Brancia ha scritto:
Infine, ricordo che la UNICA differenza tra una sanzione della PA e il pizzo di una malavita più o meno organizzata sta tutta e solo nell'articolo 23 della Costituzione che ho citato prima.
Tu cittadino sai e devi essere certo che se ti entra uno nella bottega e ti chiede dei soldi, se ha la possibilità di spiegarti in base a quale articolo di legge te li chiede è un tipo di persona, se invece non sa spiegartelo allora è un camorrista/mafioso/ndranghetista & C, o più semplicemente un mazzettaro, e lo devi denunciare.
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STANDING OVATION!!
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luckyluke- Utente Attivo
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Località : AP
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
chiedo venia per la mia lacuna e ammetto che approfitto di voi... non
tale limite vale anche per l'emulsione oleosa CER 120109*?
Daniela
tale limite vale anche per l'emulsione oleosa CER 120109*?
Daniela
danydany- Membro della community
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Data d'iscrizione : 26.05.14
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
Il Dlgs 95/92 all'art. 1 punto 2 specificava:
Sono comunque soggette alla disciplina prevista per
gli oli usati le miscele oleose, intendendosi per tali i
composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati
di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi
di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
Sono comunque soggette alla disciplina prevista per
gli oli usati le miscele oleose, intendendosi per tali i
composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati
di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi
di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Età : 73
Località : provincia milano
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
gianfranco bardella ha scritto:Il Dlgs 95/92 all'art. 1 punto 2 specificava:
Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli oli usati le miscele oleose, intendendosi per tali i
composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
Grazie mille Gianfranco!
quindi quando vengono svuotate tutte le macchine per la chiusura di Natale.... garantito che supereremo i 500kg di emulsioni oleose da smaltire!
Oh Oh Mi sa che ho un problema!!! un grosso problema!!!!!!!!!!
Avvio modalità interna ON: ricerca di una soluzione quanto prima!!!!
Grazie ancora
danydany- Membro della community
- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 26.05.14
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
In realtà all'olio si attibuisce un peso specifico di circa 0,9 kg/litro, quindi 540 kg corrispondo a circa 600 litri.raimondo ha scritto:Grazie a tutti per le delucidazioni del caso.Sicuramente il fatto che sul formulario ci sia scritto 540 kg è un vantaggio perchè in effetti la legge parla di litri e quindi in questo caso siamo al di sotto dei 500 l.
Paolo
Paolo UD- Utente Attivo
- Messaggi : 721
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 59
Località : Udine
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
Buona parte dei miei clienti (in tempi normali) affidano lo svuotamento dei macchinari direttamente allo smaltitore;
ovvero, non viene fatto alcun stoccaggio e la "produzione" è contestuale allo smaltimento.
Questa potrebbe essere una soluzione?
ovvero, non viene fatto alcun stoccaggio e la "produzione" è contestuale allo smaltimento.
Questa potrebbe essere una soluzione?
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.04.10
Età : 73
Località : provincia milano
Re: stoccaggio olio esausto superiore a 500 l
gianfranco bardella ha scritto:Buona parte dei miei clienti (in tempi normali) affidano lo svuotamento dei macchinari direttamente allo smaltitore;
ovvero, non viene fatto alcun stoccaggio e la "produzione" è contestuale allo smaltimento.
Questa potrebbe essere una soluzione?
Mi piace!!
mi informo con lo smaltitore... e con la produzione per capire se è possibile.
danydany- Membro della community
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Data d'iscrizione : 26.05.14
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