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stoccaggio olio esausto superiore a 500 l

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Messaggio  raimondo Gio Ago 28, 2014 4:49 pm

Buonasera,
so bene che nel forum si è già parlato dell'argomento stoccaggio olio esausto superiore a 500 l.,ma la settimana scorsa un mio cliente(autoriparatore) è stato multato per aver stoccato 3 fusti di olio(540 kg). Io sono convinto che la Polizia Stradale che fa i controlli sia in errore perchè sul TUA si parla di quantitativo totale di rifiuti pericolosi.
Qualcuno sa dirmi  se è giusto o no?
Grazie.....
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Messaggio  Admin Gio Ago 28, 2014 4:58 pm

La violazione di quale disposizione gli hanno contestato?
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Messaggio  raimondo Gio Ago 28, 2014 5:05 pm

Sostengono che non si possono stoccare più di 500 l di olio esausto. Premetto che l'autoriparatore è provvisto di bacino di contenimento a norma posto sotto una tettoia.
La zona rifiuti è all'interno di un cortile privato del cliente.
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Messaggio  luckyluke Gio Ago 28, 2014 5:24 pm

Per poterti dare una risposta, occorre sapere ESATTAMENTE quali articoli di legge sono stati contestati, cioé quali sono i riferimenti di legge che la Stradale ha preso in considerazione per elevare la sanzione. Da lì si può capire che ragionamento hanno fatto e se è corretto o no.
...la Stradale... ma non avrebbero ben altro da fare??? soprattutto in questo periodo di strade intasate di vacanzieri??? Auto
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Messaggio  raimondo Gio Ago 28, 2014 5:32 pm

La Stradale,purtroppo,ha trovato un bel business con le sanzioni sui rifiuti.....
Mi farò inviare il verbale dal cliente e vi aggiorno....nel frattempo grazie
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Messaggio  Gimi Gio Ago 28, 2014 5:50 pm

Corrisponde a violazione dell'art. 2 del D.lgs. 392/1996 la cui sanzionabilità è molto discutibile.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ago 28, 2014 6:28 pm

uhm... e dove starebbe scritto che l'art. 2 del d.min. 392/1996, qualora violato, comporti una sanzione? Perchè ammesso e non concesso che sia stato violato, la sanzione - amministrativa o penale che sia - deve essere irrogata in ossequio a qualche articolo di qualcosa, e nell'ambito di quel decreto non c'è previsione alcuna di sanzioni, correttamente trattandosi di un DM.
Altrimenti, è illegittima.
Con le contromisure del caso, ovviamente.
P.S. e non si attaccassero al "decreto legislativo madre" di quello che ritengono violato, che è il 95/92, perchè si dà il caso che giusto quello sia stato molto "ucciso" proprio dal 152/06 cfr. art. 264 c. 1 lettera p).


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Messaggio  Gimi Ven Ago 29, 2014 8:25 am

Dipende da cosa scrivono nel verbale.
Il riferimento al 95/92 sarebbe errato in quanto parzialmente abrogato dal 264, comma 1-o) del TUA.
Potrebbero però imputare l'illecito di deposito incontrollato in quanto effettuato in violazione delle modalità di deposito di cui all'art. 2 del DM 392/1996 che, al superamento dei 500 lt di olio esausto depositato, le richiede adeguate alle prescrizioni dell'allegato C.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 29, 2014 11:03 am

giusto: art. 264, c.1 lettera o) : avevo sbagliato la letterilla, chiedo venia!

Ma questo non toglie che non mi risultino sanzioni.

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Messaggio  gianfranco bardella Ven Ago 29, 2014 11:15 am

Siamo alle solite. Loro pasticciano e noi siamo in balìa di quelli che ci controllano ed "interpretano" le leggi
a loro piacimento.
In effetti l'articolo 6 "obbligo dei detentori"del Dlgs 95/92 non è stato abrogato (quindi in essere)
mentre è stato abrogato l'articolo 14 " sanzioni"dello stesso Dlgs.
Così come resta in vigore il DM 392/96 che all'articolo 2 ed all'allegato C regolamenta il deposito o stoccaggio.
Vorrei una delucidazione:
da ignorante, ho sempre ritenuto che un Regolamento (tale è il DM 392/96) dia disposizioni tecniche, fissi
limiti qualitativi e quantitativi, disciplinando specifiche attività e, quindi, il mancato rispetto di quanto previsto,
comporti una violazione già prevista, normata e quantificata da altre disposizioni legislative, ovvero, in questo caso,
il mancato rispetto di quanto regolamentato (392) incorra nella violazione dell'articolo 255 del TUA.
Certo che sanzionare un superamento di 40 (meno del 10%) suona più come accanimento che mera applicazione di
una legge.
Poi parliamo di Kili o di litri ? anche perchè 540 litri di olio pesano circa Kg. 450.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 29, 2014 11:26 am

Bardella, scusami ma non ti seguo: che ci azzecca l'art. 255?
Non mi pare si sia in presenza nè di abbandono nè di "deposito" in violazione di alcuni degli articoli e commi previsti per la violazione cui applicare la sanzione:
255. Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
... e men che meno li abbiano immessi in alcunché di corpo idrico che sia.

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 29, 2014 11:33 am

Per capire questi di PolStrada che hanno creato, occorre non solo sapere quale "disposto normativo/regolamentare" sia secondo loro stato violato, ma anche in base a quale articolo di legge abbiano comminato la sanzione.
Mo', vero che sono fissata io e la nostra meravigliosa Costituzione, ma l'art. 23, che sempre più spesso mi trovo a dover citare, detta senza possibilità di dubbi o fraintendimenti o interpretazioni erronee e suggestive che

Costituzione della Repubblica Italiana ha scritto:Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

No legge, no sanzione.

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Messaggio  Gimi Ven Ago 29, 2014 12:01 pm

Aurora ha perfettamente ragione ma da noi, patria del diritto, il medesimo ha mille sfaccettature.

Con specifico riferimento al caso del deposito incontrollato, le sentenze di cassazione sono numerose e rimando ad una visura delle medesime oltre a numerosi interventi dottrinali.
Evidenzio solo che:
- l'olio esausto depositato costituisce "deposito temporaneo";
- l'inosservanza delle regole del deposito temporaneo può essere diversamente sanzionata come abbandono, deposito incontrollato o discarica abusiva.

Nel caso esposto, a mio avviso, si può parlare di deposito incontrollato perché non rispetta i canoni del deposito temporaneo che, per l'olio esausto, sono quelli di cui all'art. 183, c.1-bb) integrati dall'art. 2 e allegato C del DM 392/1996.

"il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 si configura qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza" ex Cassazione 20223/2014.

Va tenuto però conto, come avevo anticipato, di cosa gli agenti scrivono sul verbale e a quale norma fanno riferimento per il sempre possibile ricorso.

P.S.: i 500 sono litri non kg.
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Messaggio  raimondo Ven Ago 29, 2014 12:43 pm

Grazie a tutti per le delucidazioni del caso.Sicuramente il fatto che sul formulario ci sia scritto 540 kg è un vantaggio perchè in effetti la legge parla di litri e quindi in questo caso siamo al di sotto dei 500 l.
Quello che non si capisce è perchè si può stoccare un cassone di batterie da 900 kg e non 4 fusti di olio esausto su idoneo bacino.E' decisamente un controsenso.
La legge in questa situazione è poco chiara e chi fa i controlli ne sa ancora di meno e approfitta dell' "ignoranza" del produttore di turno che davanti ad un verbale di 1000 € non fa di sicuro il ricorso...
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Messaggio  raimondo Ven Ago 29, 2014 12:44 pm

Grazie a tutti per le delucidazioni del caso.Sicuramente il fatto che sul formulario ci sia scritto 540 kg è un vantaggio perchè in effetti la legge parla di litri e quindi in questo caso siamo al di sotto dei 500 l.
Quello che non si capisce è perchè si può stoccare un cassone di batterie da 900 kg e non 4 fusti di olio esausto su idoneo bacino.E' decisamente un controsenso.
La legge in questa situazione è poco chiara e chi fa i controlli ne sa ancora di meno e approfitta dell' "ignoranza" del produttore di turno che davanti ad un verbale di 1000 € non fa di sicuro il ricorso... - See more at: https://www.sistriforum.com/t11140-stoccaggio-olio-superiore-a-500-l#129605
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Messaggio  gianfranco bardella Ven Ago 29, 2014 3:49 pm

Scusa Aurora,
ho digitato male; intendevo art. 256 che richiama il 192 comma 1.
Senz'altro esagerato ma, viste le premesse, preso in considerazione dai
"controllori".
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 29, 2014 4:19 pm

Gimi ha scritto:Aurora ha perfettamente ragione ma da noi, patria del diritto, il medesimo ha mille sfaccettature.

Con specifico riferimento al caso del deposito incontrollato, le sentenze di cassazione sono numerose e rimando ad una visura delle medesime oltre a numerosi interventi dottrinali.
Evidenzio solo che:
- l'olio esausto depositato costituisce "deposito temporaneo";
- l'inosservanza delle regole del deposito temporaneo può essere diversamente sanzionata come abbandono, deposito incontrollato o discarica abusiva.

Nel caso esposto, a mio avviso, si può parlare di deposito incontrollato perché non rispetta i canoni del deposito temporaneo che, per l'olio esausto, sono quelli di cui all'art. 183, c.1-bb) integrati dall'art. 2 e allegato C del DM 392/1996.

"il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 si configura qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza" ex Cassazione 20223/2014.

Va tenuto però conto, come avevo anticipato, di cosa gli agenti scrivono sul verbale e a quale norma fanno riferimento per il sempre possibile ricorso.

P.S.: i 500 sono litri non kg.
Smile  e io NON sono d'accordo.

Tanto per cominciare, le sentenze della cassazione vanno lette nell'ambito della fattispecie cui si riferiscono, e nel caso della 20223/2014 - che al momento in rete non trovo se non "cash" - comunque ci si riferiva a (copioincollo)

Il "deposito temporaneo" previsto dal Dlgs 152/2006 non solo deve essere provvisorio e organizzato per rifiuti omogenei, ma deve anche preludere a una corretta attività di smaltimento.
Qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza, compresi -alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva- gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, il deposito di rifiuti diventa "incontrollato" ed è sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 20223/2014) ha rigettato il ricorso contro una sentenza di condanna, ritenendo la stessa più che giustificata alla luce della mancata esibizione in giudizio, da parte del titolare dell'area dove i rifiuti erano stati "abbandonati", di una qualsivoglia documentazione attestante l'esistenza dei registri di carico e scarico dei rifiuti, o un rapporto di consegna degli stessi a ditte specializzate per lo smaltimento.

Quindi , siccome noi con raimondo stiamo parlando di uno, che ha una zona rifiuti ben delimitata/protetta dalle intemperie e con un apposito bacino di contenimento a norma posto sotto una tettoia, non possiamo certo paragonarlo/assimilarlo ad un altro come quello della sentenza, che invece teneva stoccati oli esausti senza avere nè un registro C/S nè FIR nè altra prova di precedente corretta eliminazione di quel tipo di rifiuto pericoloso. In un caso di quelli, anche se avesse tenuto solo 10 lt eravamo in condizioni di "deposito incontrollato"...
Vi faccio presente che la sola presenza di Olii "ex se" richiede stoccaggio dei contenitori con adeguata vasca di contenimento, e questo per motivi di sicurezza dei lavoratori.
Poi, che ci siano particolari requisiti per i locali chiusi con stoccaggi > 2 mc di oli, o anche per quelli all'aperto ma con stoccaggi > 5 mc, così come per gli oli "comunque" possiamo considerare ancora cogente il DM 392/96, che a parte quanto dice in art. 2 per gli oli in genere all'All. C per gli oli usati - che è la ns. fattispecie - detta:

d) Contenitori mobili.
I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come gia' indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.
dicevo, tutto questo non spiega cosa avrebbe fatto di sbagliato il signore cliente di raimondo, ma soprattutto non si confugura in alcun modo nè il "deposito incontrollato", nè l'abbandono nè altro trattamento/gestione sanzionato da normativa ambientale che, sino a prova contraria, al momento in fatto di rifiuti è rappresentata dal D.Lgs. 152/06.

Infine, ricordo che la UNICA differenza tra una sanzione della PA e il pizzo di una malavita più o meno organizzata sta tutta e solo nell'articolo 23 della Costituzione che ho citato prima.
Tu cittadino sai e devi essere certo che se ti entra uno nella bottega e ti chiede dei soldi, se ha la possibilità di spiegarti  in base a quale articolo di legge te li chiede è un tipo di persona, se invece non sa spiegartelo allora è un camorrista/mafioso/ndranghetista & C, o più semplicemente un mazzettaro, e lo devi denunciare.

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Messaggio  luckyluke Lun Set 01, 2014 10:53 am

Aurora Brancia ha scritto:
Infine, ricordo che la UNICA differenza tra una sanzione della PA e il pizzo di una malavita più o meno organizzata sta tutta e solo nell'articolo 23 della Costituzione che ho citato prima.
Tu cittadino sai e devi essere certo che se ti entra uno nella bottega e ti chiede dei soldi, se ha la possibilità di spiegarti  in base a quale articolo di legge te li chiede è un tipo di persona, se invece non sa spiegartelo allora è un camorrista/mafioso/ndranghetista & C, o più semplicemente un mazzettaro, e lo devi denunciare.

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Messaggio  danydany Mar Set 02, 2014 2:40 pm

chiedo venia per la mia lacuna e ammetto che approfitto di voi... non sadomaso
tale limite vale anche per l'emulsione oleosa CER 120109*?
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Messaggio  gianfranco bardella Mar Set 02, 2014 5:00 pm

Il Dlgs 95/92 all'art. 1 punto 2 specificava:
Sono comunque soggette alla disciplina prevista per
gli oli usati le miscele oleose, intendendosi per tali i
composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati
di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi
di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
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Messaggio  danydany Mer Set 03, 2014 11:34 am

gianfranco bardella ha scritto:Il Dlgs 95/92 all'art. 1 punto 2 specificava:
Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli oli usati le miscele oleose, intendendosi per tali i
composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.

Grazie mille Gianfranco!
quindi quando vengono svuotate tutte le macchine per la chiusura di Natale.... garantito che supereremo i 500kg di emulsioni oleose da smaltire!
Oh Oh  Shocked  Mi sa che ho un problema!!!  augen40  un grosso problema!!!!!!!!!!
Avvio modalità interna ON: ricerca di una soluzione quanto prima!!!!

Grazie ancora
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Messaggio  Paolo UD Mer Set 03, 2014 12:12 pm

raimondo ha scritto:Grazie a tutti per le delucidazioni del caso.Sicuramente il fatto che sul formulario ci sia scritto 540 kg è un vantaggio perchè in effetti la legge parla di litri e quindi in questo caso siamo al di sotto dei 500 l.  
In realtà all'olio si attibuisce un peso specifico di circa 0,9 kg/litro, quindi 540 kg corrispondo a circa 600 litri.

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Messaggio  gianfranco bardella Mer Set 03, 2014 12:19 pm

Buona parte dei miei clienti (in tempi normali) affidano lo svuotamento dei macchinari direttamente allo smaltitore;
ovvero, non viene fatto alcun stoccaggio e la "produzione" è contestuale allo smaltimento.
Questa potrebbe essere una soluzione?
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Messaggio  danydany Gio Set 04, 2014 3:22 pm

gianfranco bardella ha scritto:Buona parte dei miei clienti (in tempi normali) affidano lo svuotamento dei macchinari direttamente allo smaltitore;
ovvero, non viene fatto alcun stoccaggio e la "produzione" è contestuale allo smaltimento.
Questa potrebbe essere una soluzione?

Mi piace!!
mi informo con lo smaltitore... e con la produzione per capire se è possibile.
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