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CANCELLAZIONE DA SISTRI TRASPORTATORI E RECUPERATORI DI N.P.

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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Mer Giu 18, 2014 6:56 pm

Buonasera a tutti,
volevo sottoporre ai frequentatori del sistriforum questo dubbio che penso sia il problema di molti:
la cancellazione da sistri dei trasportatori e recuperatori di rifiuti non pericolosi e che sono anche produttore di rifiuti pericolosi (sia come nuovo produttore che produttore inziale).
Il mio dubbio non dipanato dagli operatori sistri è principalmente il fatto che, se voglio togliermi da sistri come trasportatore devo prima cancellarmi all'Albo Gestori Amb. e arrivare ad avere in mano i voucher di disinstallazione e togliere fisicamente le BB e questo, per evitare di pagare al 30/6.
Ma visto che toglierle non è così semplice perché le aziende hanno pagato fiori di quattrini per metterle su e altrettanti costeranno toglierle, molti le hanno su ancora e non le hanno volute ancora togliere (anche considerato eventuali futuri ripensamenti da parte del Min).

Quindi, secondo voi in caso di ritardato pagamento dell'iscrizione al 30/6 dell'unica parte che mi rimarrebbe aperta (cioè produttore di rifiuti pericolosi e quella di trasporto se non riesco fisicamente a togliere le BB) quali sono le sanzioni?
Nella circolare n. 1 del 30/10/2013 dice che gli articoli 260 bis e 260 ter del 152/2006 smi non trovano applicazione fino a agosto/dic 2014 compresi allora anche i ritardati pagamenti visto che è previsto all'art. 260 bis c. 2. E' corretto o secondo voi ho tralasciato qualcosa?
E poi, perché non prevedono la cancellazione automatica considerando che i non pericolosi non sono più soggetti??

Grazie a chi vorrà aggiungere la sua e buon lavoro a tutti!
S.T.A. s.a.s.
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Messaggio  cirillo Mer Giu 18, 2014 7:32 pm

S.T.A. s.a.s. ha scritto: Quindi, secondo voi in caso di ritardato pagamento dell'iscrizione al 30/6 dell'unica parte che mi rimarrebbe aperta (cioè produttore di rifiuti pericolosi e quella di trasporto se non riesco fisicamente a togliere le BB) quali sono le sanzioni?
Nella circolare n. 1 del 30/10/2013 dice che gli articoli 260 bis e 260 ter del 152/2006 smi non trovano applicazione fino a agosto/dic 2014 compresi allora anche i ritardati pagamenti visto che è previsto all'art. 260 bis c. 2. E' corretto o secondo voi ho tralasciato qualcosa?
E poi, perché non prevedono la cancellazione automatica considerando che i non pericolosi non sono più soggetti??
A) non ci sono sanzioni fino al 31.12.2014 e, quindi, c'è tutto il tempo di veder se sta roba del Sistri crolla per quella data:
B) le cancellazioni automatiche non le fanno perchè uno potrebbe pure decidere di aderire volontariamente anche per i NP

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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Gio Giu 19, 2014 10:07 am


B) le cancellazioni automatiche non le fanno perchè uno potrebbe pure decidere di aderire volontariamente anche per i NP[/quote]

Grazie per la tua risposta! Ma pensi veramente che ci sia qualche azienda smaltitrice/recuperatrice che ritira volontariamente i rifiuti non pericolosi?? Shocked 
Questi del sistri sono completamente fuori di testa, ma questa non è una novità come ben sappiamo.

Tu hai cancellato delle aziende trasportatrici o recuperatrici di non pericolosi finora?
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Messaggio  cirillo Gio Giu 19, 2014 10:30 am

S.T.A. s.a.s. ha scritto:Tu hai cancellato delle aziende trasportatrici o recuperatrici di non pericolosi finora?
si, stiamo procedendo su questa linea

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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Giu 19, 2014 10:36 am

S.T.A. s.a.s. ha scritto:Nella circolare n. 1 del 30/10/2013 dice che gli articoli 260 bis e 260 ter del 152/2006 smi non trovano applicazione fino a agosto/dic 2014 compresi allora anche i ritardati pagamenti visto che è previsto all'art. 260 bis c. 2. E' corretto o secondo voi ho tralasciato qualcosa?
NIET AGOSTO.
Ti segnalo che non è quella "circolaretta" che ti solleva dalle sanzioni bensì il DL 101/2013 come modificato dalla L. 15 del 27.02.2014 quando all'art. 11 comma 3-bis recita:
3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui [...] nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.
E, guarda un po', l'art. 260-bis comma 2 è quello che ti mette tra le costole il contributo, a modino  drunken
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Messaggio  S.T.A. s.a.s. Gio Giu 19, 2014 2:34 pm

Per fortuna aggiungerei, quanto meno per tutti i trasportatori che hanno sul groppone ancora da togliersi le BLACK BOX (ne ho addirittura una che sono venuti a sistemarmela e: non l'hanno sistemata e non sono neanche stati in grado di rimontarla... ... ...
Grazie ad entrambi del supporto e buon lavoro!
S.T.A. s.a.s.
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