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Riparazione e cessione bancali

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Messaggio  valenzarosy Dom Lug 20, 2014 6:18 pm

buongiorno a tutti
ho un quesito che vorrei capire
ho un'azienda che ha dei bancali che nn sa cosa farne ,in alternativa mi ha chiesto se potevo cambiare le mis ,quindi modificarli ,tagliarli inchiodare sempre cn ddt in conto riparazione. e dopodiché riportargli indietro cn le mis.che mi ha chiesto.devo considerarli rifiuto ? visto che le linee guida della lombardia nn fa ad nessun cenno x quanto riguarda la totale modifica come mi devo comportare ? visto che  mi trovo in una situazione che nn sto lavorando e se la cosa e fattibile aprirei una partita iva creando una piccola ditta
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Riparazione e cessione bancali Empty Re: Riparazione e cessione bancali

Messaggio  cirillo Dom Lug 20, 2014 10:24 pm

Co.Na.I. Consorzio Nazionale Imballaggi
Circolare 10 dicembre 2012
Oggetto: Applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno. Delibera C.d.A. Conai del 21 novembre 2012. Nuove procedure riguardanti: "pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati; pallet in legno nuovi se prodotti in conformità a capitolati codificati, impiegati in circuiti controllati"

Ai Consorziati interessati
Loro Sedi
Milano, 10 dicembre 2012

Gentile Consorziato,
il Consiglio di amministrazione Conai, con delibera del 21 novembre scorso, ha riservato le seguenti procedure agevolate di applicazione del Contributo ambientale Conai (Cac) sia ai pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, sia ai pallet in legno nuovi rispondenti a determinati requisiti, con decorrenza 1° gennaio 2013.

a) Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.
Su tali tipologie di pallet — a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) — a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore o commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolative, diversificate in funzione delle due seguenti casistiche:
— Caso 1: percentuale da assoggettare: 60% (abbattimento 40%) del peso degli imballaggi ceduti, a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione ‐ su tutti o su parte di essi ‐, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto);
— Caso 2: percentuale da assoggettare: 40% (abbattimento 60%) del peso degli imballaggi ceduti, se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b.
Le cessioni di pallet in legno usati, effettuate tra utilizzatori esclusivi consorziati a Conai, seguono comunque le regole ordinarie di applicazione del Contributo ambientale Conai.

b) Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo
Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente Caso 2 ma di nuova produzione, per i quali la percentuale da assoggettare è pari al 40% del peso (abbattimento 60%), se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti e validati, per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi, essenziali per l'accesso all' agevolazione:
— l'istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito "Sistema"), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso;
— il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l'accesso a tutte le informazioni quali/quantitative indispensabili per l'espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema;
— i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema;
— l'accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti;
— la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere;
— i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile);
— la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori.
La dichiarazione del Contributo ambientale Conai relativa ai pallet rientranti nelle procedure di cui ai paragrafi a. e b., dovrà essere effettuata mediante l'apposito modulo 6.1 Legno, integrato – a partire dall'anno 2013 — nella colonna "Tipologia imballaggio" con le relative nuove voci.
Le procedure riportate nella presente circolare sostituiscono – con decorrenza 1° gennaio 2013 – tutte le precedenti disposizioni in materia.
Per tutte le altre tipologie di pallet o flussi industriali/commerciali non espressamente interessati dalle nuove procedure, valgono le regole ordinarie di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo ambientale Conai.
Per completezza di trattazione, ricordiamo che con riferimento alle seguenti ulteriori attività riguardanti i pallet in legno, le modalità di applicazione del Contributo ambientale Conai sono quelle tuttora in vigore, così come di seguito riportate:

1. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi.
Nell'ipotesi della vendita dei semilavorati e/o delle materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un'impresa che produce imballaggi (produttore), pertanto, non si ha una Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo ambientale, i cui adempimenti sono posti in capo al produttore finale.

2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori.
Nell'ipotesi in cui il riparatore di pallet venda semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si ha una Prima Cessione.
Il riparatore deve quindi versare il Contributo ambientale, a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni:
— che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre degli imballaggi;
— che gli imballaggi servano a confezionare dei prodotti, propri dell'acquirente, che non costituiscano, a loro volta, degli imballaggi.
3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento.
Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è obbligato a versare il Contributo ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l'imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto.

Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, citando la presente circolare.

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