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"Raggruppamento temporaneo" del CER 200304

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"Raggruppamento temporaneo" del CER 200304 Empty "Raggruppamento temporaneo" del CER 200304

Messaggio  cesanese Gio Mar 20, 2014 7:50 pm

Scusatemi e perdonatemi in anticipo, probabilmente l'avrete già affrontata questa tematica, ma secondo voi cosa intende l'art. 230 comma 5, del 152/2006 (modificato dal D. Lgs. 205/2010) quando da' la possibilità, al "produttore" del CER 200304, del "RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO"?

Se non è il "Deposito Temporaneo" (infatti, non deve essere autorizzato), come ci si comporta?

Metto una cisterna e ci butto il refluo lì dentro e poi, quando è piena, lo rimetto in un mezzo attrezzato e la porto ad impianto di smaltimento?

Dopo per assodato che mi sfugga qualcosa... e che sto per mettermi a piangere...
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"Raggruppamento temporaneo" del CER 200304 Empty Re: "Raggruppamento temporaneo" del CER 200304

Messaggio  Admin Gio Mar 20, 2014 8:49 pm

Ho cambiato il titolo della discussione, il quale, ti ricordo, deve riassumerne il contenuto.
Non si puo' titolare una discussione "Ma cosa caspita vuol dire...". Non si puo' proprio sentire...
E, quando in futuro cercheremo dei contributi su quest'argomento non li troveremo mai.
Attieniti al regolamento e alle prassi di buona edizione.
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Messaggio  zorba Gio Mar 20, 2014 8:56 pm

cesanese ha scritto:Se non è il "Deposito Temporaneo" (infatti, non deve essere autorizzato), come ci si comporta?
Se è per questo, neppure il deposito temporaneo deve essere autorizzato...

In ogni caso, provo a dire la mia.
Come sappiamo, il deposito temporaneo è "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, PRIMA della raccolta, NEL LUOGO in cui gli stessi sono prodotti".
Nella deroga alla disciplina ordinaria prevista dal quinto comma dell'art. 230, il "raggruppamento temporaneo" è effettuato invece DOPO la raccolta, in LUOGO DIVERSO da quello in cui i rifiuti sono prodotti.
Tecnicamente sarebbe uno "stoccaggio", sennonché la deroga di cui sopra ha introdotto una finzione giuridica che lo equipara di fatto ad un deposito temporaneo e - seppur la norma non lo dica espressamente - credo che dovrebbe rispettarne le medesime condizioni.
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Messaggio  cesanese Ven Mar 21, 2014 9:38 am

Admin ha scritto:Ho cambiato il titolo della discussione, il quale, ti ricordo, deve riassumerne il contenuto.
Non si puo' titolare una discussione "Ma cosa caspita vuol dire...". Non si puo' proprio sentire...
E, quando in futuro cercheremo dei contributi su quest'argomento non li troveremo mai.
Attieniti al regolamento e alle prassi di buona edizione.

Scusa Embarassed ero proprio esasperato...
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Messaggio  cesanese Ven Mar 21, 2014 9:42 am

zorba ha scritto:
cesanese ha scritto:Se non è il "Deposito Temporaneo" (infatti, non deve essere autorizzato), come ci si comporta?
Se è per questo, neppure il deposito temporaneo deve essere autorizzato...

In ogni caso, provo a dire la mia.
Come sappiamo, il deposito temporaneo è "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, PRIMA della raccolta, NEL LUOGO in cui gli stessi sono prodotti".
Nella deroga alla disciplina ordinaria prevista dal quinto comma dell'art. 230, il "raggruppamento temporaneo" è effettuato invece DOPO la raccolta, in LUOGO DIVERSO da quello in cui i rifiuti sono prodotti.
Tecnicamente sarebbe uno "stoccaggio", sennonché la deroga di cui sopra ha introdotto una finzione giuridica che lo equipara di fatto ad un deposito temporaneo e - seppur la norma non lo dica espressamente - credo che dovrebbe rispettarne le medesime condizioni.

Ma se dovesse dover rispettare le stesse condizioni, perché chiamarlo in modo diverso? Il dubbio rimane, credo che mi toccherà una via crucis in Provincia...
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Messaggio  Mauro.Fante Ven Mar 21, 2014 10:18 am

Per cesanese.
Per quello che ricordo il "raggruppamanto temporaneo" è una deroga allo stoccaggio previsto per le autobotti contenenti appunto il 200304, cioè, a fine giornata il trasportatore può rientrare in sede senza dover andare obbligatoriamente all'impianto, e riprendere il viaggio verso l'impianto il giorno dopo, anche aggiungendo altre prese. Il trasportatore può tenersi sul camion il rifiuto per 48 ore circa.
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Messaggio  isamonfroni Ven Mar 21, 2014 11:44 am

Scusami Cesanese, ma Zorba ti ha risposto in modo impeccabile e chiaro.

Il quinto comma dell'art.230 istituisce una fictio iuris che stabilisce che i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie si considerano prodotti presso la sede del manutentore e possono essere raggruppati temporaneamente presso tale sede.

E' più che logico che qui in questo punto della norma non si possa chiamare questo "raggruppamento" come deposito demporaneo, visto che tale termine è stato definito in altra parte della norma (art. 183, comma 1, lettera bb) come raggruppamento effettuato prima della raccolta....
questo raggruppamento è effettuato dopo la raccolta, pertanto non è possibile utilizzare la stessa definizione.

Per quanto strano possa apparire ai più esistono delle regole per la scrittura dei testi normativi e pure delle logiche sottese alle varie statuizioni.

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Messaggio  cesanese Ven Mar 21, 2014 7:48 pm

isamonfroni ha scritto:Scusami Cesanese, ma Zorba ti ha risposto in modo impeccabile e chiaro.

Il quinto comma dell'art.230 istituisce una fictio iuris che stabilisce che i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie si considerano prodotti presso la sede del manutentore e possono essere raggruppati temporaneamente presso tale sede.

E' più che logico che qui in questo punto della norma non si possa chiamare questo "raggruppamento" come deposito demporaneo, visto che tale termine è stato definito in altra parte della norma (art. 183, comma 1, lettera bb) come raggruppamento effettuato prima della raccolta....
questo raggruppamento è effettuato dopo la raccolta, pertanto non è possibile utilizzare la stessa definizione.

Per quanto strano possa apparire ai più esistono delle regole per la scrittura dei testi normativi e pure delle logiche sottese alle varie statuizioni.

Quindi, se è ho ben compreso, si tratta sostanzialmente dello stesso concetto ("deposito temporaneo" e "raggruppamento") che viene identificato in due modi diversi per "logica costruttiva" della norma... conseguentemente si tratta quindi di dover rispettare le stesse "regole tecniche" nella sua realizzazione/gestione... grazie per le vostre opinioni, i vari passaggi mi erano tutti chiari, mi sfuggiva il quadro d'insieme con cui li avete "legati".
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Messaggio  Carachiara Lun Mar 24, 2014 7:04 pm

cesanese ha scritto:Scusatemi e perdonatemi in anticipo, probabilmente l'avrete già affrontata questa tematica, ma secondo voi cosa intende l'art. 230 comma 5, del 152/2006 (modificato dal D. Lgs. 205/2010) quando da' la possibilità, al "produttore" del CER 200304, del "RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO"?

Se non è il "Deposito Temporaneo" (infatti, non deve essere autorizzato), come ci si comporta?

Metto una cisterna e ci butto il refluo lì dentro e poi, quando è piena, lo rimetto in un mezzo attrezzato e la porto ad impianto di smaltimento?

Dopo per assodato che mi sfugga qualcosa... e che sto per mettermi a piangere...

ma il cer per la pulizia delle reti fognarie non è 200306? i 200304 sono fanghi delle fosse settiche. Ne hanno parlato parecchio, sottolineando che l'art. 230, c. 5 non si applica al 200304 ma solo al 200306
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Messaggio  Carachiara Lun Mar 24, 2014 7:08 pm

http://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/
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Messaggio  Carachiara Lun Mar 24, 2014 7:11 pm

http://www.reteambiente.it/normativa/14976/

http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2011/rifiuti_manutenzione_tapetto.htm
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