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I rifiuti assimilati fuori dalla Tari

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Gabriele Stefani
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Messaggio  SA82 Mar Mar 11, 2014 11:46 am

Promemoria primo messaggio :

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Decreto legge n. 6 marzo 2014, n. 16 (G.U. 6 marzo 2014, n. 54), art. 2, comma 1, lettera e) si evince che: "al comma 649 l'ultimo periodo e' soppresso".
La nuova tariffa rifiuti (Tari) non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
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Messaggio  Hatshepsut Lun Apr 07, 2014 9:23 pm

Admin ha scritto:
Continuo però a non capire perché perseverare sulle quote percentuali da calcolare e mantenere in relazione rifiuti con mq. Un autosalone o una esposizione di serramenti o mobili sono realtà produttive estese che NON producono rifiuti (o in quantità modeste), viceversa in un piccolo orto-frutta o bar o parrucchiere posso avere quantità di rifiuti assai elevate.
Già adesso i coefficienti di produzione sono parametrati al tipo di attività svolta nei locali ed il coefficiente di un magazzino è ben diverso da quello di una rosticceria.

Vero! ma se non sbaglio TARES prima e TARI ora, prevedono una sola tariffa in base a cod. ATECO quindi se sono ad es. una rosticceria (piccola) con un magazzino (grande) pagherò tutto con coefficiente unico, cioè quello della rosticceria. Così almeno si comporta il mio Comune. o no?
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Apr 08, 2014 7:44 am

Hatshepsut ha scritto:
Admin ha scritto:
Continuo però a non capire perché perseverare sulle quote percentuali da calcolare e mantenere in relazione rifiuti con mq. Un autosalone o una esposizione di serramenti o mobili sono realtà produttive estese che NON producono rifiuti (o in quantità modeste), viceversa in un piccolo orto-frutta o bar o parrucchiere posso avere quantità di rifiuti assai elevate.
Già adesso i coefficienti di produzione sono parametrati al tipo di attività svolta nei locali ed il coefficiente di un magazzino è ben diverso da quello di una rosticceria.

Vero! ma se non sbaglio TARES prima e TARI ora, prevedono una sola tariffa in base a cod. ATECO quindi se sono ad es. una rosticceria (piccola) con un magazzino (grande) pagherò tutto con coefficiente unico, cioè quello della rosticceria. Così almeno si comporta il mio Comune. o no?
Le categorie sono quelle definite dal DPR 158/99: 30 per comuni con piu' di 5000 abitanti, 21 per gli altri. La categoria dovrebbe essere definita in base all'attivita' prevalente, ma poi vedo che ogni comune fa quello che vuole (in genere dipende dal gettito complessivo: e di questi tempi ..)

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Messaggio  Admin Ven Apr 11, 2014 1:43 pm

La Camera, dopo avere votato la questione di fiducia posta dal Governo e aver svolto l'esame degli ordini del giorno, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;
e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:
«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

e-quater) il comma 661 è abrogato;


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Messaggio  zesec Lun Mag 05, 2014 9:42 am

Il ddl ha avuto il via definitivo dal Senato.
Quindi è con il regolamento sulla tariffa che viene risolta definitivamente l'annosa questione (disciplinata fino a qualche tempio fa dalla contestata formulazione dell'art. 195 comma 2 lett. e) del TUA) su quali siano le aree dove si producono rifiuti che non sono assimilabili?
Admin, questa è roba che attende un tuo commento...
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Messaggio  Admin Lun Mag 05, 2014 10:01 am

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Va bene, era già possibile.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
La facoltà di assimilazione è sempre stata una prerogativa dell'ente locale, fatti salvi i vincoli stabiliti da norme di rango primario e, nelle more dell'emanazione del decreto di competenza dello Stato, tenuto conto dei criteri (solo qualitativi) dettati dalle previgenti norme regolamentari e tecniche.
Interessante l'ultimo passaggio, che estende il divieto di assimilazione anche ai magazzini delle attività per le quali sia determinata la non assimilazione.
Il problema è che spesso i Comuni, nei propri regolamenti, dicono poco o nulla.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Questa, invece, è una novità assoluta.

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Messaggio  zesec Lun Mag 05, 2014 10:39 am

Già. E laddove i regolamenti comunali (quelli fatti bene) prevedevano già sanzioni amministrative per questa condotta? In attesa di eventuale adeguamento del regolamento ci sarà una doppia sanzione o prevarrà quella penale?
PS. potremmo chiederlo al moderatore della sezione sanzioni, ma... sono sicuro che non lo sa!
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Messaggio  Hatshepsut Mar Mag 06, 2014 10:14 pm

Admin ha scritto:Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Va bene, era già possibile.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
La facoltà di assimilazione è sempre stata una prerogativa dell'ente locale, fatti salvi i vincoli stabiliti da norme di rango primario e, nelle more dell'emanazione del decreto di competenza dello Stato, tenuto conto dei criteri (solo qualitativi) dettati dalle previgenti norme regolamentari e tecniche.
Interessante l'ultimo passaggio, che estende il divieto di assimilazione anche ai magazzini delle attività per le quali sia determinata la non assimilazione.
Il problema è che spesso i Comuni, nei propri regolamenti, dicono poco o nulla.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Questa, invece, è una novità assoluta.

Sicuramente non riesco io a tirare le somme ma il quadro sarebbe:
- le delibere di assimilazione - per gli aspetti qualitativi - si rifanno tutte a elenco rifiuti da Del. Int.le 27.07.1984 = no CER  quindi come è possibile stabilire le diverse attività dalle quali decadono molti degli scarti di produzione industriali ed artigianali considerati assimilati?
Relativamente al limite quantitativo le formule di calcolo sono del tipo Sono assimilati […] compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, con superficie superiore a 5000 mq  dove il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il 0,80% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .

- Se interpreto giusto chi produce poco è assimilato e quindi tassato con riduzione pur dovendosi preoccupare dello smaltimento secondo Dlgs,152; chi invece produce tanto è escluso e paga solo il proprio smaltimento?
E' chiaro invece che qualora non siano previsti limiti quantitativi la delibera è illegittima, così come chiarito dalla Cassazione sez. tributaria (sentenza 9631/2012).

- Poi c'è sentenza del Consiglio di Stato 4756 del 26/09/2013 (è vero che riguarda nel merito i passaggi da TARSU a TIA) che nella sostanza supera il garbuglio di rimandi e decreti attuativi mai usciti, stabilendo che la volontà dei regolamenti europei immediatamente in vigore negli stati membri, è quella di considerare non assimilabili i rifiuti da produttivo - diciamo i criteri dell'art. 195, c2, lettera e) - quindi ancora una volta esclusione e non riduzione?

- Infine leggo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] che entro il 30/06 dovrebbe uscire a cura MinAmbiente un regolamento sulle tariffe Tari.
Qualcuno ha notizie più complete?
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Messaggio  Hatshepsut Dom Mag 31, 2015 11:12 am

Chiedo scusa, è tempo di nuovi bollettini TARI e al 3° anno di rimaneggiamenti legislativi ho un po’ di confusione...

Dopo attenta lettura di [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] e ipotizzando  la normale amministrazione, ho dedotto che:
- locali produttivi e magazzini pertinenti (non ho capito la distinzione tra quelli di materie prime=esclusi  e quelli di prodotti finiti=non esclusi, ma mi ci applico meglio) con rifiuti speciali = no TARI
- l’esclusione delle sole aree dei macchinari (molto utilizzata) deve essere rivista in quanto non tiene conto di quel “in via continuativa e prevalente” e “presenza umana irrilevante"
- se ci sono assimilati: previa delibera di assimilazione “aggiornata” con cod. CER e quantità e rientro nei parametri = si TARI
- se ci sono assimilati ma non rientro nei parametri per quantità = si TARI per la parte che è coperta da delibera di assimilazione e no TARI per la parte eccedente (calcolo da fare sulle quantità a consuntivo e non sui mq, secondo me molto complicato!?)
- se ci sono assimilati che avvio a recupero = si TARI ma con riduzione (calcolata sulla sola tariffa variabile)
- se ci sono assimilati senza servizio porta/porta ma con obbligo di conferimento al Centro di raccolta = iscrizione Albo Gestori (ma perché devo essere obbligato a farla?? Inoltre io chiedo iscrizione per cer 15... e al centro di raccolta ritirano solo 20....), mezzo idoneo (potrei anche non averlo), max 30 kg/lt giorno, FIR (che nessuno mi firmerà) = TARI   si o no?
- se ci sono assimilati carta/cartone e io ho solo imballaggi terziari di carta/cartone che ovviamente smaltisco per mio conto con ditta autorizzata e fingiamo che non riceve in R13 ma in D = TARI   si o no?

Ma non era più semplice dire: tariffa fissa si sempre, variabile (se da produttivo, assimilati smaltiti in c/proprio) esclusa.

Comunque sia, sbaglio qualcosa o ci sono altre variabili da tenere in conto? (01/06 a parte)

pace
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Messaggio  ri-cicla Mer Ott 07, 2015 7:06 pm

Chiedo un' illuminazione: ma se nel regolamento comunale inseriscono solo "sostanze assimilate ai rifiuti urbani" e fanno una lista di vari scarti, da dove si evince l'assimilazione senza inserire un criterio di quantità?
Ho tra i miei clienti un deposito di materiale ferroso nuovo (no scarti o rifiuti di ferro) che vende, produce come rifiuti pezzi di fil di ferro i quali servono per legare bacchette in ferro ed altro, ed imballaggi in plastica. Il comune ha redatto il regolamento tari e li ha inseriti in una lista di materiali ssimilati, ma il ritiro di questi rifiuti lo facciamo noi. Ha diritto ad una riduzione o esenzione visto che su tutta la superficie non si creano altri tipi di rifiuti?
grazie
ri-cicla
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