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Messaggio  Ospite Sab Gen 31, 2015 7:53 pm

Buonasera,sono il titolare di un magazzino edile con permesso deposito preliminare R13
Da circa 10 anni ritiriamo macerie con codice 170107 e 170904.
Gran parte del materiale mi viene conferito da parte delle imprese edili con loro mezzi
presso il mio deposito.
Buona parte del materiale invece devo ritirarla presso i miei clienti con i miei mezzi con conto proprio
La domanda è questa:
qual è il modo giusto per compilare i formulari?

Grazie
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Messaggio  cirillo Sab Gen 31, 2015 10:15 pm

Andre83 ha scritto:Buona parte del materiale invece devo ritirarla presso i miei clienti con i miei mezzi con conto proprio
La domanda è questa:
qual è il modo giusto per compilare i formulari?
Grazie
Perchè ti preoccupi di come si compila "correttamente" il formulario quando stai già commettendo un reato ben più grave?
E' un'attività, quella che eserciti, che, con mezzi autorizzati in conto proprio, non può essere fatta.
I produttori dei rifiuti sono i tuoi clienti quindi:
- mezzi devono essere iscritti all'albo trasporti per conto terzi
- devono essere autorizzati al trasporto di rif. non pericolosi prodotti da terzi mediante iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in cat. 4^.
Fatto questo, e solo dopo questo, ti puoi preoccupare di capire qual è il modo giusto per compilare i formulari

Andrea83 una piccola indicazione, il forum prevede che, al primo post, ci sia una presentazione della perso9na che entra nel forum; ti invito ad andare nell'apposita sezione e seguire lo schema.

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Messaggio  lotus1 Lun Feb 02, 2015 9:48 am

scusa, una precisazione.
i rifiuti che ritiri presso i clienti sono prodotti da tua attività di demolizione o da loro attività di demolizione?
nel senso: sono tuoi clienti perché tu svolgi presso di loro attività di demolizione?
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Messaggio  Giuliggia Gio Feb 05, 2015 10:47 am

I mezzi ad uso proprio possono essere iscritti in categoria 4 e 5 se l'impresa gestisce un impianto di trattamento dei rifiuti (non serve il conto terzi) ed è il caso di Andrea83.

Cosa intendi per compilazione in modo giusto?

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Messaggio  sea Sab Mar 21, 2015 1:33 pm

Salve scusate ma a me l'albo ha rilasciato autorizzazione cat4 con mezzi in conto proprio e non ho nessun impianto,leggete qui https://www.sistriforum.com/t9664-intermediazione-e-commercio-di-rifiuti-nuove-considerazioni-alla-luce-della-normativa-vigente .
Io sono iscritto in camera di commercio non come trasportatore ma come commerciante di rifiuti, il produttore mi cede i rifiuti in alcuni casi li acquisto in altri cessione gratuita quindi li detengo e sono il proprietario, conferendoli ad impianti autorizzati i quali me li pagano alle volte, alle volte a costo zero.
Non capisco invece tutti che fanno il contrario, sapendo che la maggior parte di produttori è incompetente nel settore, ma se un produttore un giorno dice al suo raccoglitore tu mi devi portare i rifiuti a tale impianto (visto che fate trasporto conto terzi ) non avete nessun potere per opporvi, quando un'impianto vi paga i rifuti che conferite, come vendete un rifiuto che non è di vostra proprietà?
E' come se chiamo un corriere, lui viene e mi dice il pacco lo porto a chi dico io e i soldi che prendo dalla vendita del pacco me li prendo io.
Se volete delucidarmi Grazie
sea
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Messaggio  isamonfroni Sab Mar 21, 2015 6:10 pm

sea ha scritto:Salve scusate ma a me l'albo ha rilasciato autorizzazione cat4 con mezzi in conto proprio e non ho nessun impianto,leggete qui https://www.sistriforum.com/t9664-intermediazione-e-commercio-di-rifiuti-nuove-considerazioni-alla-luce-della-normativa-vigente .
Io sono iscritto in camera di commercio non come trasportatore ma come commerciante di rifiuti, il produttore mi cede i rifiuti in alcuni casi li acquisto in altri cessione gratuita quindi li detengo e sono il proprietario, conferendoli ad impianti autorizzati i quali me li pagano alle volte, alle volte a costo zero.
Non capisco invece tutti che fanno il contrario, sapendo che la maggior parte di produttori è incompetente nel settore, ma se un produttore un giorno dice al suo raccoglitore tu mi devi portare i rifiuti a tale impianto (visto che fate trasporto conto terzi ) non avete nessun potere per opporvi, quando un'impianto vi paga i rifuti che conferite, come vendete un rifiuto che non è di vostra proprietà?
E' come se chiamo un corriere, lui viene e mi dice il pacco lo porto a chi dico io e i soldi che prendo dalla vendita del pacco me li prendo io.
Se volete delucidarmi Grazie

Allora, per la verità la questione non è così semplice.
Tanto per incominciare il concetto di produttore del rifiuto (sul quale incombono tutta una serie di obblighi e responsabilità per il corretto smaltimento/recupero) e quello di proprietario del bene rifiuto , nel senso civilistico del termine, sono due cose molto diverse, e fare un paragone con il pacco che affidi ad un corriere è errato e fuorviante.

Nell'elenco dei CER ci sono 858 diverse tipologie di rifiuti, la maggior parte dei quali bisogna pagare per smaltirli/recuperarli, quelli che hanno un oggettivo valore economico sono relativamente pochi e questi pochi sono oggettivamente oggetto di commercio.

Secondo le norme di legge ( e non secondo la maggiore o minore ignoranza dei produttori), le ipotesi corrette sono queste:

a) il produttore P sceglie il Destinatario D a cui avviare i rifiuti da lui prodotti, mediante il trasportatore T - P paga il T (che deve essere in c/t) e paga pure il destinatario D.

b) il produttore P si affida ad un intermediario I, il quale per conto del P sceglie il D e il T (sempre in c/t)- il produttore paga l'intermediario il quale a sua volta paga il destinatario e il trasportatore.

c) il produttore P (che produce un rifiuto nobile) può vendere il proprio rifiuto al commerciante C, ricevendone in cambio denaro, a questo punto il commerciante vende il rifiuto di sua proprietà al destinatario D e può trasportarlo sia con mezzi propri (c/p) sia tramite un trasportatore in c/t

In tutti e tre i casi il Produttore P mantiene la propria responsabilità finchè il rifiuto arriva all'impianto di destino e dunque farebbe bene a pretendere di sapere e verificare dove va a finire il suo rifiuto, a prescindere dal fatto che tu glielo paghi per portarlo via, visto e considerato che se tu dovessi impazzire e buttarlo in un campo, il responsabile sarebbe sempre lui, al quale, peraltro è obbligatorio che torni la IV copia del FIR.

Per poter fare il commerciante con detenzione, cioè per poter figurare tu sul FIR come produttore/detentore del rifiuto (anche se te lo hanno venduto) e quindi per poter essere TU a scegliere l'impianto di destino di tuo gradimento, dovresti avere un sito di deposito regolarmente autorizzato alla messa in riserva R13, altrimenti che cosa rilasci al produttore quando vai a prendere il suo rifiuto?

Se tu ti limiti a comprare il rifiuto dal produttore, metterlo sul tuo camion e portarlo a vendere ad un impianto, stai facendo il commerciante di rifiuti senza detenzione e come tale devi iscriverti all'Albo gestori nella cat. 8, altrimenti questo tipo di gestione non è lecita.

Per il resto è ovvio che se trasporti solo rifiuti di tua proprietà (merce di tua proprietà) tu possa essere iscritto in cat. 4 con il conto proprio.





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Messaggio  sea Sab Mar 21, 2015 6:45 pm

Non sono dello stesso parere visto che il rifiuto è parte integrante del trasporto di cose su strada non è un oggetto che viene da marte e sottostà a regole marziane, nella vita reale non conosco un produttore di rifiuti che compili un formulario per conto del trasportatore, salvo grosse aziende produttrici di rifiuti, quindi nel settore rifiuti specialmodo nella micro raccolta è sempre il trasportatore che compila il fir per conto del produttore ed è sempre lui che indica il destino finale (vita reale). Io non ho mai detto che decade la responsabilità di chi produce il rifiuto, e deve sempre essere sicuro che il rifiuto arrivi a destino.
Quindi in base a quello detto prima se tutti iscritti in c/t, devono solo ed esclusivamente prelevare il rifiuto e portarlo al destino che vuole il produttore (non quello che vuole il trasportatore).
La cat.8 è per i produttori che trasportano il rifiuto da loro prodotti e non c'entra un fico secco con il trasporto in conto proprio trasporto di cose e merci su strada.
IO quando ritiro i rifiuti intanto ho un contratto con il produttore di rifiuti il quale me li cede ed acquisisco la proprietà del rifiuto ( vedi codice civile per proprietà di un bene) in quanto lui se ne vuole disfare o ha l'obbligo di disfarsene, a quel punto io ho la proprietà e la detenzione del rifiuto quindi sto trasportando un rifiuto che io non ho prodotto ma che è di mia proprietà quindi trasporto in conto proprio, tutto viaggia tramite fir in cui il produttore è il produttore non il proprietario trasportatore e in fine destinatario che scelgo io in base alla convenienza del prezzo che mi fanno per smaltirlo se devo pagare, o in base a logistica o in base alla quotazione che mi fanno se me lo pagano, ma sempre e comunque il destinatario avrà contatto solo ed esclusivamente con me sia a livello fiscale fatturo io a al destino o viceversa.
Perchè se nò spiegatemi perchè il destino vi fà pagare per smaltire un rifiuto n€ e poi al produttore chiedete n€ +n€ che vi prendete in base a che cosa aggiungete il sovraprezzo su una cosa in cui il vostro compito è solo quella di trasportarla
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Mar 21, 2015 8:41 pm

sea ha scritto:Non sono dello stesso parere visto che il rifiuto è parte integrante del trasporto di cose su strada non è un oggetto che viene da marte e sottostà a regole marziane, nella vita reale non conosco un produttore di rifiuti che compili un formulario per conto del trasportatore, salvo grosse aziende produttrici di rifiuti, quindi nel settore rifiuti specialmodo nella micro raccolta è sempre il trasportatore che compila il fir per conto del produttore ed è sempre lui che indica il destino finale (vita reale).

AAAARRRGGHHHHHH !!!
Lo sapevo, che questo post avrebbe scatenato le mie orticarie da pressapochismo spinto...

Caro "sea", il FIR è ex lege firmato dal produttore, e che poi i trasportatori si "prendano la briga" di praticamente imporre al produttore sia un FIR precompilato e di conseguenza tutto il resto è esattamente quello che i magistrati chiamano "traffico illecito di rifiuti".
Ti ricordo che la predisposizione del FIR da parte del Trasportatore è L'ULTIMA alternativa prevista nell'art. 2 del DM n. 145 del 1° aprile 1998, e che l'articolo in parola dice che il FIR "deve essere emesso dal Produttore".
Il fatto che

sea ha scritto:è sempre il trasportatore che compila il fir per conto del produttore


che già è una eccezione non significa affatto che sia lecito che



sea ha scritto:... ed è sempre lui che indica il destino finale (vita reale)

e se prima ho parlato di pressapochismo, sia tuo di chi ti ha eventualmente suggerito, è perchè addirittura scrivi :

sea ha scritto:La cat.8 è per i produttori che trasportano il rifiuto da loro prodotti e non c'entra un fico secco con il trasporto in conto proprio trasporto di cose e merci su strada.

La cat. 8 è quella degli INTERMEDIARI, ossia esattamente quello che fai tu quando non "detieni il rifiuto in un tuo spazio".

E, giusto per dirlo, i trasportatori che non fanno abusivamente gli intermediari si fanno pagare appunto il trasporto.



Ultima modifica di Aurora Brancia il Sab Mar 21, 2015 9:03 pm - modificato 3 volte.

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Messaggio  sea Sab Mar 21, 2015 8:59 pm

appunto dico che è un illecito ed è un illecito farsi fatturare smaltimenti dal destinatario con un prezzo, e fatturare al produttore con un sovraprezzo visto che si è solo trasportatori c/t la fatturazione dovrebbe essere tra produttore e destinatario per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto e produttore trasportatore per quanto riguarda il trasporto.
Ma se io commercio ed ho la proprietà del rifiuto decido io dove portarla perchè il rifiuto mi è stato ceduto quindi l'impianto fatturerà a me io fatturo al produttore e se voglio con sovraprezzo
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Mar 21, 2015 9:03 pm


Ma hai letto che la discussione poco prima dell'intervento di Isabella Monfroni riporta un link? e che il link in questione è https://www.sistriforum.com/t9664-intermediazione-e-commercio-di-rifiuti-nuove-considerazioni-alla-luce-della-normativa-vigente .  ?
Beh, dacci un occhiata.
E trovandoti con la tastiera sotto le dita, vai anche sul sito dell'Albo Gestori, dove alla pagina
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/IscrizioneSoggetti.aspx troverai scritto che :

albo nazionale gestori ambientali ha scritto:Soggetti obbligati all'iscrizione
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

   imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
   imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
   imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
   imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.


Se talvolta li detengono, possono farlo se e solo se hanno una autorizzazione alla messa in riserva "[R13]" e i loro locali sono consoni a questa bisogna.
Quindi, come vedi tu stai facendo a tutti gli effetti un "traffico illecito di rifiuti" sia quando vai a prendere il rifiuto e lo porti direttamente al recuperatore effettivo, perchè per fare quel trasporto diretto da produttore a recuperatore occorre la cat 4 o 5 ma in conto terzi, sia quando te li tieni tu in attesa di trovare il migliore offerente, perchè come ti dicevo per "mettere in riserva" dei rifiuti occorre l'apposita autorizzazione. E se per 90 gg tu non trovi l'acquirente giusto, mi spieghi che accidenti mandi come IV copia al produttore?
E mi taccio sui vari reati fiscali che possono essere connessi a tutto questo.


Ultima modifica di Aurora Brancia il Sab Mar 21, 2015 9:12 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  sea Sab Mar 21, 2015 9:09 pm

visto che citi questo link che ho già citato anche io https://www.sistriforum.com/t9664-intermediazione-e-commercio-di-rifiuti-nuove-considerazioni-alla-luce-della-normativa-vigente
dice:
b) Commercio con trasporto
"Il commerciante dopo aver acquistato il rifiuto da un produttore di rifiuti, lo preleva con i propri mezzi per consegnarlo al destinatario-acquirente. Il commerciante, in questo caso, figura sia come proprietario del rifiuto sia come possessore-detentore.
La consegna al destinatario-acquirente può essere immediata ovvero successiva ad uno “stoccaggio provvisorio” del rifiuto in ragione di esigenze di natura economica al fine del raggiungimento di quantità adeguate ad una successiva rivendita più vantaggiosa ovvero ad un trasporto a migliori condizioni economiche.
Questa fase intermedia tra un acquisto ed una successiva rivendita del rifiuto, non rileva al fine giuridico-contrattuale dei rapporti tra le parti, ma solo in quanto diventa una fase tipica della gestione rifiuti e che va quindi considerata al fine delle autorizzazioni e responsabilità connesse.

I rapporti giuridici che si possono creare sono limitati agli aspetti sinallagmatici che includono il trasporto come attività accessoria e funzionale alla prevalente attività di commercio con detenzione (trasporto in conto proprio):
- Compravendita 1, rapporto sinallagmatico (contratto) tra produttore-venditore e commerciante-acquirente;
- Compravendita 2, rapporto sinallagmatico (contratto) tra commerciante-venditore e destinatario-acquirente

Il commerciante opera con il possesso materiale del rifiuto e quindi l’attività si configura “con detenzione” e viene surrogata dall’attività di trasporto; ragion per cui l’abilitazione a questo tipo di attività richiede la sola iscrizione del commerciante, quale trasportatore “in conto proprio” all’Albo Gestori Ambientali, categorie 1-4-5 in funzione delle tipologie di rifiuto commerciate."
quindi?
e tra l'altro la sezione regionale dell'albo mi ha anche confermato questo posso postare anche la risposta che mi hanno dato
quindi?
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Messaggio  sea Sab Mar 21, 2015 9:11 pm

dimenticavo che prima di effettuare un ritiro di qualsiasi rifiuto bisogna accertarsi che il destinatario possa riceverlo
nozioni base
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Messaggio  isamonfroni Sab Mar 21, 2015 9:53 pm

Scusami sea, solo per mia curiosità e per farmi capire meglio.

Poniamo per esempio che io sia il produttore di un rifiuto, diciamo rottami di plastica, io ti chiamo per smaltirlo e tu mi riconosci, per esempio 1 cent a tonnellata.

Dal punto di vista documentale come funziona?
Che documentazione mi rilasci?
E che cosa ci scrivi sopra?

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Messaggio  Aurora Brancia Dom Mar 22, 2015 9:41 am

santapumitrozzolamadre, sea! Ma se lo copincolli pure, quello che intendo dire io:

Questa fase intermedia tra un acquisto ed una successiva rivendita del rifiuto, non rileva al fine giuridico-contrattuale dei rapporti tra le parti, ma solo in quanto diventa una fase tipica della gestione rifiuti e che va quindi considerata al fine delle autorizzazioni e responsabilità connesse.

C'è scritto così chiaro che a parte il dato contrattuale tutto ciò che rientra tra la produzione di un rifiuto ed il conferimento finale di quel rifiuto è "gestione rifiuti" !!
Perchè ti rifiuti di leggerlo? oppure, in alternativa verosimile, di capirlo ?

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Messaggio  cirillo Dom Mar 22, 2015 11:03 am

Aurora Brancia ha scritto:
Perchè ti rifiuti di leggerlo? oppure, in alternativa verosimile, di capirlo ?
...ma santapumitrozzola, proprio perchè si tratta di rifiuti Very Happy

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Messaggio  sea Dom Mar 22, 2015 11:34 am

isamonfroni ha scritto:Scusami sea, solo per mia curiosità e per farmi capire meglio.

Poniamo per esempio che io sia il produttore di un rifiuto, diciamo rottami di plastica, io ti chiamo per  smaltirlo e tu mi riconosci, per esempio 1 cent a tonnellata.

Dal punto di vista documentale come funziona?
Che documentazione mi rilasci?
E che cosa ci scrivi sopra?
Rilascio Fir produttore chi mi dà il rifiuto, trasportatore io, destinatario l'impianto dove lo consegno.
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Messaggio  sea Dom Mar 22, 2015 11:55 am

scusate partiamo da zero voi affermate che il trasportatore per essere iscritto in cat 1-4-5 deve essere obbligatoriamente essere iscritto al c/t, tranne nel caso in cui il trasportatore è anche proprietario di un'impianto e quindi può trasportare in c/p i rifiuti autorizzati dall'impianto giusto?
questo è quello che tempo fà mi aveva comunicato la sez. regionale:
L'attività di commercio e intermediazione con detenzione permette
l'iscrizione all'Albo come attività di trasporto, requisito indispensabile è
l'annotazione tra le attività dell'attivività di commercio con detenzione di
rifiuti
In tale caso i mezzi da autorizzare possono essere in uso proprio.
Saluti
XXXXXXX
sea
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Mar 22, 2015 1:04 pm

sea ha scritto:scusate partiamo da zero voi affermate che il trasportatore per essere iscritto in cat 1-4-5 deve essere obbligatoriamente essere iscritto al c/t, tranne nel caso in cui il trasportatore è anche proprietario di un'impianto e quindi può trasportare in c/p i rifiuti autorizzati dall'impianto giusto?
questo è quello che tempo fà mi aveva comunicato la sez. regionale:
L'attività di commercio e intermediazione con detenzione permette
l'iscrizione all'Albo come attività di trasporto, requisito indispensabile è
l'annotazione tra le attività dell'attivività di commercio con detenzione di
rifiuti

In tale caso i mezzi da autorizzare possono essere in uso proprio.
Saluti
XXXXXXX
tralasciamo adesso che per la Cat 1 mi pare piuttosto palese che il trasporto sia c/t, trattandosi sempre e comunque di rifiuti urbani.
...Ma quando la sez. regionale parla di "annotazione dell'attività tra quelle di commercio con detenzione", secondo te di che parla? tutto ciò che afferisce la "detenzione" di rifiuti E' GESTIONE DI RIFIUTI" !!! Ed è infatti per quel caso che parla di "mezzi da autorizzare in uso proprio".
Quindi, per detenere dei rifiuti prodotti da altri, come nel tuo caso, ci vuole la "annotazione", che è stata una maniera alternativa di dire "autorizzazione".
Forse, la risposta che citi risale a prima del 2008, quando non di autorizzazione si parlava ma più spesso, nei casi dei rifiuti metallici in procedura semplificata, di "iscrizione" tra quel tipo di attività. Ma comunque in sostanza sempre almeno di una "messa in riserva" di tipo R13 si parla.
Mentre per gestirli senza detenerli occorre essere iscritti in cat. 8, ma il trasporto avviene sempre e comunque per conto terzi, ossia per conto del produttore: il fatto che tu possa averli o meno "comprati" fa di te un detentore temporaneo (=solo per il tempo del trasporto), non ti trasformerà MAI  in produttore del rifiuto. Quindi, non sei tu che puoi assegnare il CER e non sei tu il responsabile del destino del rifiuto, comunque.  
Io ho avuto una collega, titolare di un laboratorio di analisi, che faceva SOLO consulenza di intermediazione senza detenzione (ovviamente, facendosi remunerare), e non aveva neppure un fiorino per il trasporto in quanto si rivolgeva a regolari trasportatori c/t. Bene: un bel dì si è vista arrivare un gigantesco "avviso di garanzia per gestione illecita di rifiuti".
Stupido rischiare - ad oggi - l'arresto fino a 2 anni + la sanzione sino a 26.000 € per non spendere i 4 pidocchi dell'iscrizione in cat 8 e aggiornarsi i mezzi con il c/t, non ti pare?
Inoltre, certo un'autorizzazione per R13 magari un po' di tempo e di soldini pure li richiede, ma se per quanto ho appena scritto c'è la contravvenzione all'art. 256 c. 1, se non hai la R13 si applica anche la sanzione per contravvenzione del comma 3, che significa altrettanto, a meno che il tutto non si moltiplichi addirittura per tre se i verbalizzanti (e quindi il PM) ritengono violato anche il comma 5, sempre dell'art. 256.
Adesso che ti è stato ampiamente detto, e pure gratis mentre è verosimile che tu abbia anche pagato qualcuno per farti seguire queste pratiche, regolati come meglio credi.  

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Trasporto CER 170904 in conto proprio Empty Re: Trasporto CER 170904 in conto proprio

Messaggio  sea Dom Mar 22, 2015 1:41 pm

detenzione del rifiuto = impianto non lo leggo in nessun decreto, legge, legge europea, non a caso hanno inserito la cat 8 senza detenzione, di fatto il trasportatore li detiene e quindi non rientra nella cat 8 , sempre riprendendo https://www.sistriforum.com/t9664-intermediazione-e-commercio-di-rifiuti-nuove-considerazioni-alla-luce-della-normativa-vigente
Il commerciante opera con il possesso materiale del rifiuto e quindi l’attività si configura “con detenzione” e viene surrogata dall’attività di trasporto; ragion per cui l’abilitazione a questo tipo di attività richiede la sola iscrizione del commerciante, quale trasportatore “in conto proprio” all’Albo Gestori Ambientali, categorie 1-4-5 in funzione delle tipologie di rifiuto commerciate.

c) Le ulteriori figure soggettive che il commerciante di rifiuti può rivestire sono le seguenti:
• Mittente, figura tipica se consideriamo l’origine del trasporto e ancora figura tipica qualora sia comunque parte contrattuale del contratto di trasporto dei rifiuti;
• Speditore, figura coincidente con il mittente, quindi eventuale e, nel caso, rilevabile solo qualora il rifiuto prodotto sia assoggettato alla normativa ADR quale merce “pericolosa” secondo i criteri di classificazione tipici di tale normativa;
• Caricatore, figura eventuale che si realizza qualora il commerciante esegua, direttamente o con proprio personale, il carico del rifiuto posseduto-detenuto sul mezzo di trasporto;
• Caricatore di merci pericolose che si realizza quando il rifiuto prodotto sia assoggettato alla normativa ADR ed il produttore esegua, direttamente o con proprio personale, il carico del rifiuto sul mezzo di trasporto ovvero su di un grande contenitore (definizione tipica della normativa ADR);
• Proprietario della merce, figura che, nella fattispecie, è tipica.
Trasportatore-detentore, si realizza qualora il commerciante trasporti i rifiuti acquistati o venduti, con propri mezzi. Non è vettore in quanto il trasporto rimane individuato esclusivamente nel “conto proprio” quale attività strumentale alla propria attività principale di commercio.
Ed il commercio non richiede espressamente un'impianto
e comunque la risposta avuta dall'albo è del 2014 riferita ad una pratica presentata in seguito a tale risposta.
Per chiarezza io sono iscritto in c/t e cat4 cat5
La pratica presentata è stata accettata dalla sez regionale quindi il mio cliente ha autorizzazione in cat4 con mezzi in c/p in quanto il trasporto è ausiliario all'attività prevalente che è il commercio
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Mar 22, 2015 7:54 pm

sea ha scritto:...
Ed il commercio non richiede espressamente un'impianto
e comunque la risposta avuta dall'albo è del 2014 riferita ad una pratica presentata in seguito a tale risposta.
Per chiarezza io sono iscritto in c/t e cat4 cat5
La pratica presentata è stata accettata dalla sez regionale quindi il mio cliente ha autorizzazione in cat4 con mezzi in c/p in quanto il trasporto è ausiliario all'attività prevalente che è il commercio
Va bene; contento il tuo cliente, contenti tutti

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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